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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 30 agosto 2005 n. 3866
Pres. Varrone, est. Montedoro
NAPOLI SOCCER S.P.A.(Avv.ti MINERVINI e VINTI) c. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (Avv.ti MEDUGNO e GALLAVOTTI), PESCARA CALCIO S.P.A.(Avv.ti PUZZELLO, SIBILLA, DI CARLO e CICHELLA), C.O.N.I. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (n.c.), I.N.A.I.L. (Avv.ti TEDESCO e LA PECCERELLA), COMUNE DI NAPOLI (Avv.ti BARONE e COZZUTO QUADRI), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC (Avv.ti ROSSELLO e MEDUGNO)


1. Diritto amministrativo dello Sport – Provvedimenti della F.I.G.C. – Ripescaggio di squadre calcistiche nelle serie superiori – Ricorso al Consiglio di Stato – In difetto di impugnazione al TAR dei provvedimenti di ripescaggio e di una pronuncia del giudice di primo grado – Inammissibilità

 

2. Diritto amministrativo dello Sport – Giurisdizione e competenza – Controversie concernenti le decisioni della FIGC conseguenti all’accertamento della inesattezza e/o non veridicità delle dichiarazioni di regolarità contributiva – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste

1. E’ inammissibile il ricorso in ottemperanza avverso le decisioni della F.I.G.C. in difetto di una pronuncia del Giudice di primo grado avente ad oggetto i successivi provvedimenti di ripescaggio adottati dalla Federazione, i quali non sono stati impugnati con motivi aggiunti in primo grado.

 

2. Esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo il sindacato sull’esercizio, da parte della F.I.G.C., di poteri disciplinari conseguenti all’accertamento della inesattezza e/o non veridicità delle dichiarazioni di regolarità contributiva. Tuttavia resta fermo il potere-dovere dell’Amministrazione di eventualmente valutare la situazione relativa alla inesattezza e/o non veridicità delle predette dichiarazioni (1).

 

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(1) Nonostante il Collegio abbia dichiarato inammissibile il ricorso, ha comunque disposto per la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della relazione dell’ufficio Indagini della F.I.G.C. relativa alla regolarità delle posizioni di Vicenza e Pescara.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone - Cons. Sabino Luce - Cons. Giuseppe Romeo - Cons. Lanfranco Balucani - Cons. Giancarlo Montedoro Est. ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 30 Agosto 2005. Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto l'appello proposto da:

 

NAPOLI SOCCER S.P.A. rappresentato e difeso dagli Avv.ti PAOLO MINERVINI e STEFANO VINTI con domicilio eletto in Roma PIAZZA DELLA ROTONDA, 2 presso PAOLO MINERVINI

 

contro

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO rappresentato e difeso dagli Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N.9 presso MARIO GALLAVOTTI

 

PESCARA CALCIO S.P.A. rappresentato e difeso dagli Avv.ti FERRUCCIO PUZZELLO, FRANCESCO SIBILLA, GIORGIO DI CARLO e GIUSEPPE CICHELLA con domicilio eletto in Roma VIA NOMENTANA n. 251 presso & PARTNERS STUDIO GRILLO SIBILLA

 

e nei confronti di

 

C.O.N.I. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO non costituitosi;

 

I.N.A.I.L.-IST.NAZ.ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO rappresentato e difeso dagli Avv.ti EMIDIO TEDESCO e LUIGI LA PECCERELLA con domicilio eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE 144 presso UFFICIO LEGALE INAIL

 

COMUNE DI NAPOLI rappresentato e difeso dagli Avv.ti EDOARDO BARONE e MARIA ROSARIA COZZUTO QUADRI con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL.IV presso GIAN MARCO GREZ

 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC rappresentato e difeso dagli Avv.ti CRISTINA ROSSELLO e LUIGI MEDUGNO con domicilio eletto in Roma VIA PANAMA, 12 presso LUIGI MEDUGNO

 

per l'annullamento
dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER n. 4535/2005 , resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE A STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 ;

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI NAPOLI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
I.N.A.I.L.-IST.NAZ.ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC
PESCARA CALCIO S.P.A.
Visto il ricorso per l’ottemperanza dell’ordinanza CdS VI n. 3859/2005;
Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro uditi altresì gli avv.ti MINERVINI, VINTI, GALLAVOTTI, DI CARLO, CICHELLA, SIBILLA, PUZZELLO, TARALLO per delega dell’avv. COZZUTO QUADRI e MAZZARELLI per delega dell’avv. MEDUGNO;

 

Ritenuto che il ricorso dell’ottemperanza dell’ordinanza n. 3859/2005 appare inammissibile, trattandosi di ordinanza di rigetto ed in difetto di una pronuncia del Giudice di primo grado avente ad oggetto i successivi provvedimenti di ripescaggio adottati dalla F.I.G.C., che non sono stati impugnati con motivi aggiunti in primo grado;
ritenuto che esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo il sindacato sull’esercizio, da parte della F.I.G.C., di poteri disciplinari conseguenti all’accertamento della inesattezza e/o non veridicità delle dichiarazioni di regolarità contributiva presentata entro il 30.6.2005;
ritenuto che resta fermo il potere-dovere dell’Amministrazione di eventualmente valutare la situazione relativa alla inesattezza e/o non veridicità delle predette dichiarazioni;

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso di ottemperanza.
Manda alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per le valutazioni di competenza la relazione dell’ufficio Indagini della F.I.G.C. relativa alla regolarità delle posizioni di Vicenza e Pescara depositata il 26.8.2005.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.



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