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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
- Cons. Sabino Luce - Cons. Giuseppe Romeo - Cons. Lanfranco
Balucani - Cons. Giancarlo Montedoro Est. ha pronunciato
la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 30 Agosto 2005.
Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto
l'appello proposto da:
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NAPOLI SOCCER S.P.A. rappresentato
e difeso dagli Avv.ti PAOLO MINERVINI e STEFANO VINTI con
domicilio eletto in Roma PIAZZA DELLA ROTONDA, 2 presso
PAOLO MINERVINI
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contro
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO
GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N.9 presso
MARIO GALLAVOTTI
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PESCARA CALCIO S.P.A. rappresentato
e difeso dagli Avv.ti FERRUCCIO PUZZELLO, FRANCESCO SIBILLA,
GIORGIO DI CARLO e GIUSEPPE CICHELLA con domicilio eletto
in Roma VIA NOMENTANA n. 251 presso & PARTNERS STUDIO
GRILLO SIBILLA
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e nei confronti di
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C.O.N.I. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
non costituitosi;
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I.N.A.I.L.-IST.NAZ.ASSICURAZIONE CONTRO
INFORTUNI SUL LAVORO rappresentato e difeso dagli Avv.ti
EMIDIO TEDESCO e LUIGI LA PECCERELLA con domicilio eletto
in Roma VIA IV NOVEMBRE 144 presso UFFICIO LEGALE INAIL
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COMUNE DI NAPOLI rappresentato e difeso
dagli Avv.ti EDOARDO BARONE e MARIA ROSARIA COZZUTO QUADRI
con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL.IV
presso GIAN MARCO GREZ
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LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CRISTINA ROSSELLO e
LUIGI MEDUGNO con domicilio eletto in Roma VIA PANAMA, 12
presso LUIGI MEDUGNO
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per l'annullamento
dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER n.
4535/2005 , resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE
AL CAMPIONATO DI SERIE A STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 ;
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta
in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI NAPOLI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
I.N.A.I.L.-IST.NAZ.ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC
PESCARA CALCIO S.P.A.
Visto il ricorso per l’ottemperanza dell’ordinanza CdS VI
n. 3859/2005;
Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro uditi altresì
gli avv.ti MINERVINI, VINTI, GALLAVOTTI, DI CARLO, CICHELLA,
SIBILLA, PUZZELLO, TARALLO per delega dell’avv. COZZUTO
QUADRI e MAZZARELLI per delega dell’avv. MEDUGNO;
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Ritenuto che il ricorso dell’ottemperanza
dell’ordinanza n. 3859/2005 appare inammissibile, trattandosi
di ordinanza di rigetto ed in difetto di una pronuncia del
Giudice di primo grado avente ad oggetto i successivi provvedimenti
di ripescaggio adottati dalla F.I.G.C., che non sono stati
impugnati con motivi aggiunti in primo grado;
ritenuto che esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo
il sindacato sull’esercizio, da parte della F.I.G.C., di
poteri disciplinari conseguenti all’accertamento della inesattezza
e/o non veridicità delle dichiarazioni di regolarità contributiva
presentata entro il 30.6.2005;
ritenuto che resta fermo il potere-dovere dell’Amministrazione
di eventualmente valutare la situazione relativa alla inesattezza
e/o non veridicità delle predette dichiarazioni;
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P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso di ottemperanza.
Manda alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Roma per le valutazioni di competenza la relazione dell’ufficio
Indagini della F.I.G.C. relativa alla regolarità delle posizioni
di Vicenza e Pescara depositata il 26.8.2005.
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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