| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 29 agosto 2005 n. 4407
Pres. Carboni, est. Corradino
Ricorsi riuniti:
- Pigozzo, Vecoplan Maschinenfabrik Gmbh & Cokg (Avv.ti
M. Pallottino e R. Farnetani) c. Cesaro Mac Import S.r.l.
(Avv.ti A. Pavanini e M. Sanino), A.I.S.A. Spa (n.c.)
- A.I.S.A. S.p.a. (Avv.ti G. Morbidelli, A. Bruni e S. Pasquini)
c. Pigozzo, Vecoplan Maschinenfabrik Gmbh & Cokg (n.c.),
Cesaro Mac Import S.r.l. (Avv.ti A. Pavanini e M. Sanino)
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Rispetto della garanzia della segretezza delle offerte
– In caso di busta aperta ma non esaminata – Non sussiste
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Rinnovazione di gara – Composizione della nuova commissione
di gara – Impossibilità di farne parte per i soggetti componenti
della prima commissione e che avevano già aperto le buste
– Sussiste – Anche in caso di formulazione di nuove offerte
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1. Le garanzie essenziali sulla segretezza
del contenuto delle offerte e sull’impossibilità di prenderne
visione non sono surrogabili dall’apposizione a verbale
della precisazione che l’offerta, malgrado l'apertura della
busta, non è stata esaminata: la formalità della integrità
della busta contenente l’offerta non ammette equipollenti
e non consente che questa sia aperta.
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2. La salvaguardia del principio di segretezza
impone il rigoroso rispetto di regole formali poste a tutela
dello stesso, e richiede che la valutazione delle offerte
avvenga ad opera di commissari che non siano già stati posti
in condizione di prendere conoscenza di queste ultime in
precedenza. Ne consegue che, in fase di rinnovazione della
gara, disposta in sede giurisdizionale, non può essere rinominato
presidente di commissione lo stesso soggetto già presidente
nella prima commissione (la quale aveva già aperto le buste,
anche se non ancora valutate), e tale incompatibilità non
viene meno neppure nel caso che la rinnovazione della gara
comporti l’onere di presentare nuove offerte.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 4407/05 REG.DEC.
N. 2941 e 3674 REG.RIC.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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Sui ricorsi in appello riuniti:
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1) n. 2941/2004 R.G. proposto da
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Pigozzo Francesco, titolare dell’omonima
Impresa individuale, e dalla società Vecoplan Maschinenfabrik
Gmbh & Cokg, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Michele
Pallottino e Riccardo Farnetani, ed elettivamente domiciliati
presso lo studio del primo, in Roma, P.zza Martiri di Belfiore
n. 2;
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CONTRO
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- Cesaro Mac Import S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Andrea Pavanini e Mario Sanino, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Viale
Parioli n. 180, appellante incidentale;
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e nei confronti di
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- A.I.S.A. Spa, in persona del legale
rappresentante p.t., non costituita;
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2) n. 3674/04 R.G. proposto da
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A.I.S.A. S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Prof. Giuseppe Morbidelli e Alberto Bruni, e dall’Avv.
Stefano Pasquini, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dei primi, in Roma, Via Carducci n. 4;
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CONTRO
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- Cesaro Mac Import S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Andrea Pavanini e Mario Sanino, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Viale
Parioli n. 180, appellante incidentale;
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e nei confronti di
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- Ditta Pigozzo Francesco e società
Vecoplan Maschinenfabrik Gmbh & Cokg, in persona
dei legali rappresentanti p.t., non costituite;
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PER L'ANNULLAMENTO
Della sentenza resa dal T.A.R. per la Toscana, Sez. II,
n. 664/03, pubblicata in data 3 marzo 2004;
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cesaro Mac
Import S.r.l. e l’appello incidentale proposto da quest’ultima;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza del 21.12.2004 gli avv.ti Pallottino,
Farnetani, Sanino, Pavanini e Pasquini come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con sentenza n. 664 del 3 marzo 2003, il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez.
II, assorbendo il ricorso incidentale proposto dal raggruppamento
Pigozzo-Vegoplan, accoglieva il ricorso della Cesaro Mac
Import S.r.l. volto ad ottenere l’annullamento: del provvedimento
di aggiudicazione a favore del citato raggruppamento della
gara indetta dall’A.I.S.A., Azienda costituita dal Comune
di Arezzo per la gestione dei servizi di igiene urbana,
raccolta e smaltimento dei rifiuti, per la fornitura di
apparecchiature elettromeccaniche di triturazione secondaria,
vagliatura e sistemi ausiliari di trasporto a nastro e a
catena, e di potenziamento e adeguamento funzionale con
recupero di C.D.R. dell’esistente linea di selezione dell’impianto
di trattamento dei rifiuti solidi urbani in località San
Zeno; degli atti delle procedura, ed in particolare del
provvedimento con il quale era stata ammessa a tale procedura
la Pigozzo – Vegoplan; della nota n. 4540 del 22 luglio
2003 con la quale era stata annullata la precedente procedura
di gara; del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice.
Avverso la predetta decisione proponevano separati appelli
sia Pigozzo Francesco, titolare dell’omonima Impresa individuale,
e la società Vecoplan Maschinenfabrik Gmbh & Cokg, sia
l’A.I.S.A. S.p.a., deducendo l’erroneità della sentenza.
Si è costituita, per resistere agli appelli, la Cesaro Mac
Import S.r.l., che, nel ricorso n. 2941/04, ha proposto
appello incidentale.
Con memorie depositate in vista dell'udienza le parti hanno
insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 21.12.2004 la causa è stata chiamata
e trattenuta per la decisione, come da verbale.
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D I R I T T O
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1. Va preliminarmente disposta la riunione
dei giudizi per evidenti motivi di connessione soggettiva
ed oggettiva.
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2. Gli appelli non meritano accoglimento.
Le parti appellanti sostengono l’erroneità della sentenza
appellata anzitutto nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto,
a seguito della proposizione di ricorso incidentale proposto
dalla Pigozzo-Vecoplan con cui si lementava la mancata esclusione
dalla procedura concorsuale della Cesaro Mac Import S.r.l.
per la sostanziale inidoneità dell’offerta tecnica, di risolvere
il rapporto di priorità logica tra le questioni sollevate
dalle parti nel senso del preventivo esame del ricorso principale.
Osservano gli appellanti come, invece, il caso di specie
richiederebbe la previa valutazione del ricorso incidentale,
investendo quest’ultimo una questione che, se ritenuta fondata,
determinerebbe l’inammissibilità del ricorso principale.
Il motivo è infondato.
Il Collegio ben conosce che la giurisprudenza di questo
Consiglio, pur rilevando che, in linea generale, il ricorso
incidentale va esaminato dopo quello principale e solo in
caso di riconosciuta ed astratta fondatezza di quest’ultimo,
poiché esso, di regola, opera come una eccezione processuale
in senso tecnico, ha individuato delle fattispecie in cui
l’esame del ricorso incidentale può, o deve, precedere la
valutazione del ricorso principale. In particolare, si è
sostenuto che nel caso in cui sia proposto un ricorso incidentale
tendente a paralizzare l’azione principale per ragioni di
ordine processuale, il giudice è tenuto a dare la precedenza
alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale che
abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente
principale, e tali sono le questioni che incidono sull’esistenza
dell'interesse a ricorrere del ricorrente principale, perché,
pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti
sull’esistenza di una condizione dell’azione, e quindi su
una questione di rito (Cons. Stato, sez. V, 24 novembre
1997, n. 1367). Un’ipotesi di questo genere è stata individuata
quando il ricorso incidentale concerne un aspetto del procedimento
in contestazione che incide sulla stessa legittimità della
partecipazione del ricorrente. È il caso del ricorso principale
proposto dal concorrente non vincitore di una gara o di
un concorso contro la graduatoria della selezione. In tali
ipotesi, quando il ricorso incidentale si rivolge contro
l’ammissione del ricorrente principale, si prospetta una
questione riguardante la stessa legittimazione dell'attore,
che può, ed anzi, di regola, deve essere esaminata con priorità
rispetto alle altre (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio
2002, n. 2468).
Nel caso in esame, tuttavia, l’esatto ordine di esame delle
questioni, e quindi l’iter logico del processo decisionale,
viene determinato nel senso della priorità del ricorso principale
in considerazione del tipo di censure sollevate con quest’ultimo,
che riguardano atti della procedura di gara precedenti a
quelli relativi alla fase della valutazione delle offerte,
oggetto del ricorso incidentale, e quindi, in sostanza,
evidenziano vizi genetici del procedimento, che determinano
l’illegittimità di ogni attività conseguente. Nel rapporto
tra le impugnazioni principali ed incidentali è proprio
la priorità logica delle questioni a guidare il giudice
nella precedenza da attribuire alle censure sollevate, in
conformità, d’altra parte, nella specie, ad una sequenza
procedimentale ordinata che deve essere rispettata. Invero,
la censura mossa avverso la legittimità della composizione
della Commissione di gara, richiedendo un giudizio sulla
stessa idoneità dell’organo ad esprimersi correttamente
sull’esito della gara, con riferimento alle esigenze di
segretezza delle offerte e di par condicio dei concorrenti,
assume carattere prioritario rispetto alle decisioni assunte
in merito alla gara.
D’altra parte, l’interesse dell’odierna resistente ad ottenere,
per tale motivo, l’annullamento degli atti di gara avrebbe
per effetto l’integrale rinnovazione della procedura, concretizzando
una nuova possibilità di partecipazione.
Il Collegio passa, pertanto, all’esame del secondo motivo
di appello, con cui la ricorrente lamenta che il T.A.R.
avrebbe erroneamente riscontrato la fondatezza della censura
proposta in primo grado con il ricorso principale, volta
a far valere l’illegittimità della composizione della Commissione
di gara per violazione del principio della segretezza delle
offerte, posto a tutela della par condicio dei concorrenti.
Sostiene l’appellante che la commissione di gara, come costituitasi
in conseguenza della rinnovazione parziale della stessa
gara, era diversa in due dei tre componenti rispetto a quella
che aveva iniziato ad esaminare la procedura di cui alla
prima lettera di invito, con la necessaria identità solo
del Presidente, e che, comunque, nessuna illegittimità poteva
essere riscontrata considerando che le offerte tecniche,
pur aperte, non sono state in realtà esaminate dalla commissione
in prima composizione, e che la nuova lettera di invito
prevedeva l’invio di nuove offerte, che avrebbero potuto
essere diverse da quelle già presentate.
La doglianza non merita accoglimento.
Nell’ambito della procedura di gara conseguente alla lettera
di invito del 21 giugno 2003, prima che quest’ultima fosse
ritirata per la mancata previsione che l’apertura della
busta contenente le offerte e la documentazione avvenisse
in seduta pubblica, la Commissione di gara aveva già proceduto
all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica. Tale
circostanza, nonostante l’adozione di una nuova lettera
di invito con la quale si richiedeva ai partecipanti di
formulare nuove offerte, avrebbe richiesto, in ossequio
al principio di segretezza, la nomina di una nuova commissione
giudicatrice, che nella specie non è stata effettuata, essendo
rimasto immutato il Presidente della Commissione, e sostituiti
gli altri due membri solo per sopravvenuti impegni professionali.
D’altra parte, il richiamo compiuto dagli appellanti alla
norma di cui all’art. 21 della legge 109/94 per giustificare
la circostanza che il Presidente della Commissione non poteva
essere diverso in entrambe le composizioni, visto che era
necessaria la qualifica di dirigente, non può essere condiviso,
atteso che, anche a volere trascurare la dubbia applicabilità
del principio alla materia delle forniture, il particolare
evolversi degli avvenimenti e la possibile lesione al principio
della segretezza avrebbero dovuto comunque imporre la sostituzione
della Commissione.
Né può può valere, in senso contrario, affermare che la
Commissione di gara, benché avesse aperto la busta contenente
l’offerta tecnica, e vistato i relativi elaborati, non avesse
ancora effettuato in proposito alcuna valutazione. Deve
ritenersi, infatti, che le garanzie essenziali sulla segretezza
del contenuto delle offerte e sull’impossibilità di prenderne
visione non sono surrogabili dall’apposizione a verbale
della precisazione che l’offerta, malgrado l'apertura della
busta, non è stata esaminata: la formalità della integrità
della busta contenente l’offerta non ammette equipollenti
e non consente che questa sia aperta (cfr. VI Sez. 3 giugno
1997 n. 839). La salvaguardia del principio di segretezza
impone il rigoroso rispetto di regole formali poste a tutela
dello stesso, e richiede che la valutazione delle offerte
avvenga ad opera di commissari che non siano già stati posti
in condizione di prendere conoscenza di queste ultime in
precedenza. Il formalismo che caratterizza la disciplina
delle procedure per l’aggiudicazione dei contratti della
pubblica amministrazione risponde, infatti, soprattutto,
alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa
e la parità di condizioni tra i concorrenti. D’altra parte,
la tutela giuridica dell'interesse pubblico al corretto
svolgimento delle gare pubbliche, secondo i principi di
cui all'articolo 97 della Costituzione, deve essere assicurata
in astratto e preventivamente.
L’infondatezza di tale motivo di ricorso, con la conseguente
conferma della pronuncia di primo grado, anche in ordine
alla ripercussione dell’illegittimità rilevata nella nomina
della Commissione sugli altri atti della procedura di gara,
comporta l’assorbimento degli altri motivi di appello e
del ricorso incidentale proposto dal resistente.
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2. Alla luce delle suesposte considerazioni,
i ricorsi in appello vanno rigettato con conseguente assorbimento
degli appelli incidentali.
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3. Sussistono, comunque, giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione quinta, riunisce i ricorsi. Rigetta gli appelli.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 21.12.2004
con l'intervento dei sigg.ri
Raffaele Carboni Presidente,
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere,
Aniello Cerreto Consigliere,
Nicolina Pullano Consigliere,
Michele Corradino Consigliere estensore.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 29 AGOSTO 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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