| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 29 agosto 2005 n. 4402
Pres. Frascione, est. Corradino
D’Angela (Avv. F. Dell’Anna) c. Logrieco (Avv. G. Pellegrino),
Azienda USL BR/1 (n.c.) |
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1. Giurisdizione e competenza – Sanità –
Conferimento di incarichi dirigenziali di II livello presso
presidi ospedalieri – Giurisdizioni del G.A. – Non sussiste
– Motivi – Natura concorsuale della procedura di selezione
– Va esclusa
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2. Servizi pubblici – Procedure concorsuali
– Conferimento di incarichi dirigenziali di II livello presso
presidi ospedalieri – Natura concorsuale – Va esclusa –
Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale – Rilevanza ai fini
dell’ammissibilità come di tipo concorsuale della procedura
– Va esclusa
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1. Esula dalla giurisdizione del giudice
amministrativo la controversia concernente il conferimento
di un incarico di dirigente sanitario di II livello presso
una struttura ospedaliera. Infatti, in tale caso, la selezione
non può essere qualificata in termini di concorso o di procedura
ad esso assimilabile (in questo diverso caso opererebbe
invece il quarto comma dell'art. 68 d.lgs. 29/1993 e successive
modifiche ed integrazioni, con conseguente giurisdizione
amministrativa). Invero la procedura di selezione del dirigente
sanitario non si conclude con l’approvazione di una graduatoria
di merito (dato comune ed indefettibile a tutte le procedure
concorsuali), bensì, ai sensi del d.lgs. 502/1992, con la
predisposizione di un elenco di candidati - tutti idonei
perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti
dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione
all'incarico da conferire - che viene sottoposto al Direttore
Generale dell'Azienda (questi poi, nell'ambito dei nominativi
indicati dalla commissione, conferirà l'incarico sulla base
di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario e affidata
alla sua responsabilità manageriale).
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2. La procedura di conferimento di un incarico
dirigenziale sanitario di II livello non può configurarsi
come di natura concorsuale per il fatto che di tale conferimento
debba essere dato preventivo avviso da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale. L'avviso dell'avvio della procedura,
invero, ha l’unica funzione di ampliare il campo dei soggetti
nell'ambito dei quali, una volta verificata la loro idoneità
da parte della commissione, il Direttore sanitario può operare
la propria scelta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 4402/05 REG.DEC.
N. 11204 REG.RIC.
ANNO 2001
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello nrg. 11204/2001, proposto
dal
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dott. Oronzo D’Angela, rappresentato
e difeso dall’avv. Franco Dell’Anna ed elettivamente domiciliato
presso il Prof. Ottavio De Tommaso in Roma, Viale dei Campioni
n. 16,
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CONTRO
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il dott. Gaetano Logrieco, rappresentato
e difeso dall’avv. Giovanni Pellegrino ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giustiniani
18;
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e nei confronti della
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Azienda USL BR/1, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Puglia - Lecce, sez. II,
n. 5429/2001 depositata in data 20 settembre 2001.
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Vista la costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2004, relatore il
consigliere Michele Corradino;
Udito l’avvocato G. Pellegrino come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con la sentenza appellata il TAR della Puglia
– Lecce ha accolto il ricorso (iscritto al nr. 659/2000
R.G.) con cui l’odierno appellato aveva gravato la deliberazione
30.12.99 n. 4042 con il quale il D.G. della AUSL BR/1 aveva
confermato il proprio precedente provvedimento dell’11/8/99
n. 2377 (gravato dal dott. Logrieco con ricorso iscritto
al nr. 2790/1999 R.G. innanzi al medesimo TAR Puglia, che
ha accolto l’istanza di sospensione), approvato i verbali
della Commissione esperti 17-24/4/99 e 10/6/99 n. 1-2-3
e nominato il dr. Oronzo D’Angela quale Dirigente medico
II livello della divisione di Chirurgia generale presso
il presidio ospedaliero di Francavilla Fontana, nonché ogni
altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
La sentenza è stata appellata dal dott. Oronzo D’Angela
che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
Il dott. Gaetano Logrieco si è costituito per resistere
all’appello.
L’Azienda USL BR1 non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 5540 del 16 Dicembre 2003 la Sezione ha
accolto l’istanza cautelare avanzata dall’odierno appellante
sospendendo l’efficacia della sentenza impugnata..
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2004, il ricorso veniva
trattenuto per la decisione.
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DIRITTO
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Preliminare all’esame dei motivi di appello
si pone la questione della giurisdizione. Il Collegio ritiene
che la controversia esuli dalla giurisdizione del giudice
amministrativo.
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1. In primo luogo, deve essere scrutinata
la possibilità per il Giudice di secondo grado di rilevare
ex officio ed in grado d’appello la questione di giurisdizione.
Il quesito merita una soluzione affermativa.
Invero, le disposizioni racchiuse negli articoli 30 comma
1 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 37 c.p.c., nello stabilire
che il difetto di giurisdizione può essere rilevato d'ufficio,
oltre che in ogni stato, anche <> del
giudizio, attribuiscono al giudice d'appello un potere esercitabile
d'ufficio a prescindere dalla sussistenza di un motivo di
gravame; nel caso, poi, in cui il giudice di primo grado
non abbia statuito sulla giurisdizione, ma solo sul merito,
non vi è alcun giudicato sulla giurisdizione, sicchè ove
il giudice d'appello esamini d'ufficio la questione, neppure
si pone il problema del limite del giudicato alla rilevabilità
d'ufficio delle eccezioni (Cons. Stato, sez. VI, 10/04/2002,
n. 1939). Detta affermazione risponde, peraltro, al più
ampio principio secondo cui il giudice ha il potere di verificare,
anche d'ufficio, la ricorrenza delle condizioni necessarie
alla propria attribuzione giurisdizionale (cfr. Cons. Stato,
sez. VI, 20/07/1993, n. 543; Cons. Giust. Amm. Sic., 21/04/1983,
n. 46).
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2. La questione di giurisdizione deve essere
risolta in base al criterio di riparto introdotto dall'art.
68 del Decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche
(art. 33 del Decreto legislativo n. 546/1993, art. 29 del
Decreto legislativo n. 80/1998, art. 18 del Decreto legislativo
n. 387/1998 e da ultimo art. 63 - Controversie relative
ai rapporti di lavoro - del Decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La norma dispone che <>. Il quarto
comma dello stesso articolo dispone, invece, che <>.
La norma si applica a partire dal 30 giugno 1998, data che
segna la devoluzione delle controversie di lavoro dei dipendenti
della Pubblica Amministrazione al Giudice ordinario (come
espressamente stabilito dall'art. 45, comma 17, del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 80 - ora art. 69, comma 7, del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165). Il discrimine temporale, come precisato
dalla giurisprudenza, si riferisce al verificarsi del fatto
storico posto a base della domanda giudiziale (cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 20/09/2002, n. 4781; cfr. altresì: <> Cons. Stato, sez. VI, 10/04/2003, n. 1914).
Nel caso in esame i fatti di causa sono successivi: invero,
l'incarico è stato conferito con la deliberazione n. 2377
dell’ 11 agosto 1999.
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3. Venendo ai dati normativi concernenti
la dirigenza in ambito sanitario va osservato che ai sensi
dell'art. 15, primo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, nel testo non ancora sostituito dal d.lgs. 29 giugno
1999, n. 229, la dirigenza sanitaria era, in effetti, <>.
Il terzo comma dello stesso articolo, nel testo risultante
dall'art. 16, comma primo, lettera b) del d. lgs. 7 dicembre
1993, n. 517, stabiliva: <>. La commissione nominata dal direttore generale <<....
predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione
del curriculum professionale degli interessati>>.
Per effetto delle modificazioni apportate dall'art. 2, comma
1 - quinquies, del d. l. 18 novembre 1996, n. 583, convertito,
con modificazioni, in legge 17 gennaio 1997, n. 4, venne
soppressa, nel sopra citato terzo comma, la menzione dell'incarico
dirigenziale di secondo livello, sicché le descritte modalità
di attribuzione risultarono correlate puramente e semplicemente
al conferimento di incarichi dirigenziali, a prescindere
dal livello. Peraltro, contestualmente a tali modificazioni,
il comma 1-bis del testé citato art. 2 aveva stabilito che,
al fine di realizzare la semplificazione normativa della
disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale
del ruolo sanitario fossero emanati, su proposta del Ministro
della sanità ed ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, uno o più regolamenti intesi a determinare
i requisiti ed i criteri per l'accesso al suddetto livello
dirigenziale. Nell'esercizio di tale potestà regolamentare
il Governo provvide ad emanare il d.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 484, che, all'art. 5, dopo avere indicati i requisiti
per l'accesso al secondo livello dirigenziale, ne ha rimesso
l'accertamento alla Commissione di cui al citato terzo comma
dell'art. 15 del d. lgs. n. 502 del 1992, come sopra modificato.
Questa disciplina è stata modificata sotto alcuni aspetti
dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 che, pur sostituendo
l'articolo 15 del decreto legislativo 502/92 e le successive
modifiche, non incide tuttavia sulla giurisdizione (cfr.
Cass. S.U. 11 giugno 2001 n. 7859). In particolare,
l'art. 13 del D. Lgs. n. 229/1999 ha disposto la collocazione
della dirigenza sanitaria in un unico ruolo, distinto per
profili professionali, ed in un unico livello, articolato
in relazione alle diverse responsabilità professionali e
gestionali e, dopo aver stabilito che <>, ha anche precisato che <>; norma, quest’ultima, secondo cui
<>
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4. La questione della giurisdizione, peraltro,
risulta - nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale -
legata alla tematica riguardante la natura giuridica degli
atti di conferimento (e revoca) dell’incarico dirigenziale,
sebbene, condivisibilmente, la Corte costituzionale (ord.
9 dicembre 2002, n. 525: v. infra) ha statuito che <>.
Pare opportuno, pertanto, operare una ricostruzione del
dibattito, giurisprudenziale e dottrinale, per poi esaminare
la vicenda per cui è causa.
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5. Nella dottrina, è sicuramente prevalente
la tesi che concepisce il conferimento dell'incarico dirigenziale
quale esercizio di potere amministrativo autoritativo. Si
ritiene generalmente che la tesi sia stata corroborata dalle
disposizioni della L. n. 145/2002 (con il supporto delle
opinioni espresse nella relazione al disegno di legge, nei
lavori preparatori e dal Ministro della funzione pubblica
nella circolare recante "Modalità applicative della legge
sul riordino della dirigenza" in data 31 luglio 2002) e
assume a fondamento il rilievo che l'atto di conferimento
dell'incarico dirigenziale, di qualsiasi livello, si colloca
nell'ambito dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa,
esulando interamente da quelli del contratto e del rapporto
di lavoro, così rendendo omogenea, sotto questo profilo,
la posizione dei dirigenti contrattualizzati e dei dirigenti
a regime di diritto pubblico di cui all'art. 3. Si sottolinea
che la riserva, ai sensi dell'art. 2, c. 2, alle fonti pubblicistiche
dei “modi di conferimento degli uffici di maggiore rilevanza",
costituisce previsione in grado di coprire anche l'area
dell'atto applicativo di scelta della persona ritenuta maggiormente
idonea alla realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico.
Così definita la natura giuridica degli atti di conferimento
(in gran parte riconducibili alla categoria degli atti cd.
di alta amministrazione), risulterebbe indubbiamente assicurato
agli interessati il massimo livello delle garanzie poiché
la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, assicurata
incondizionatamente dall'art. 113 Cost., dilata notevolmente
il numero dei soggetti che possono accedervi e consente
la più ampia verifica di legittimità dell'esercizio del
potere, quanto al rispetto dei rigorosi oneri formali e
dei requisiti sostanziali della correttezza dell'azione
amministrativa. E' sufficiente, al riguardo, il richiamo
dei principi enunciati in tema di atti di alta amministrazione
preordinati alla provvista di personale ai massimi livelli,
precisati nel senso che i parametri di legittimità ai quali
deve essere ragguagliata l’azione amministrativa sono direttamente
identificabili negli artt. 97 e 113 Cost., oltre che nella
disciplina di rango ordinario contenuta nella legge n. 241/1990,
il che implica, da un lato, l'esigenza sostanziale che i
soggetti prescelti siano effettivamente di qualificazione
professionale adeguata al grado, alla complessità e alla
delicatezza delle funzioni inerenti all'ufficio e, dall'altro,
l'esigenza formale che dagli atti del procedimento emergano
i criteri seguiti dall'amministrazione ai fini della scelta,
si da consentire la puntuale verifica in sede giurisdizionale,
anche nel caso degli impiegati dei massimi livelli burocratici
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11/03/1999, n. 260).
Sul tema della giurisdizione, peraltro, si registra una
netta divaricazione tra le opinioni di coloro che pure concordano
sulla natura provvedimentale del conferimento dell'incarico
dirigenziale: invero, ad avviso di alcuni, la natura autoritativa
da riconoscere al conferimento degli incarichi dirigenziali
deve necessariamente portare a concludere che il legislatore
ha introdotto nell'ordinamento un'ipotesi di giurisdizione
esclusiva del giudice ordinario. L'espressa devoluzione
delle controversie al giudice ordinario non può significare
altro se non che a questo giudice é stata demandata la tutela
anche degli interessi legittimi dei dirigenti (invero, secondo
la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 41/2000, nell'ampia categoria dei “diritti” di cui all'art.
2907 c.c. rientrerebbero anche i c.d. interessi legittimi
di diritto privato). Gli interessi legittimi, caratterizzati
dalla natura peculiare di situazione di vantaggio che si
contrappone ad altra situazione attiva - il potere amministrativo
- riceverebbero nel processo ordinario una tutela certo
differenziata, ma equivalente nella sostanza a quella conseguibile
nel processo amministrativo: in particolare, anche il giudice
ordinario potrebbe demolire l’assetto di interessi determinato
dalla Pubblica Amministrazione dettando con la decisione
i criteri per la riedizione del potere (merita, in tal senso,
di essere ricordato che anche una parte della giurisprudenza
ha concordato sulla natura esclusiva della giurisdizione
ordinaria in punto di incarichi dirigenziali: cfr. Cons.
di Stato, sez. V, del 15 marzo 2001, n. 1519; Cass, sez.
un. 15 dicembre 2000, n. 1267; Tar Friuli-Venezia Giulia,
10 maggio 1999, n. 601; Tar Abruzzo L'Aquila, sent. 31 luglio
2001; Cass., sez. un., ord. 25 ottobre 2001-27 febbraio
2002; di giurisdizione per materia parla la Corte Appello
Aquila, sentenza 8 gennaio 2002).
Un diverso orientamento dottrinale ha, diversamente, sostenuto
la tesi della riconducibilità degli atti di conferimento
degli incarichi al genus degli atti di cd. bassa (o micro)
organizzazione rientranti nell'ambito dei normali poteri
del datore di lavoro privato. Si sottolinea, in particolare,
che l'esistenza di un potere di scelta, in capo alla P.A.
datrice di lavoro, non è indice dell'esistenza di un potere
di tipo giuspubblicistico, giacché detta discrezionalità
in nulla si distingue da quella del privato datore di lavoro.
In quest'ottica, l'attribuzione al G.O. della giurisdizione
in materia sarebbe la logica conseguenza della privatizzazione
del rapporto sostanziale. Ne consegue che il sistema disegnato
dagli artt. 2, 4 e 5 della L.a.c. del 1865 verrebbe ad essere
confermato dalla devoluzione al G.O. di questo genere di
controversie.
Infine, una più articolata corrente di pensiero dottrinale
ha sostenuto che l'atto di conferimento dell'incarico ha
natura di atto amministrativo, conclusivo di una fase procedimentale
(quella della procedura selettiva) al quale accede il contratto,
secondo uno schema simile a quello dell'evidenza pubblica.
Secondo questa ricostruzione, la giurisdizione amministrativa
permarrebbe in relazione al provvedimento di conferimento
dell'incarico, mentre al G.O., nell'esercizio della ordinaria
giurisdizione sui diritti soggettivi, spetterebbero le controversie
relative alla formazione, interpretazione ed esecuzione
del contratto. Di conseguenza, la cognizione dell'atto di
revoca dell'incarico dovrebbe spettare al G.A. se ed in
quanto l'atto di revoca inteso come atto di autotutela nel
quale viene verificata la legittimità o l'opportunità dell'atto
di conferimento dell'incarico e al G.O. nei casi in cui
esso costituisce l'atto di risoluzione del contratto per
inadempimento del dirigente. Non manca tuttavia chi sostiene,
invece, che la giurisdizione sull'atto di revoca spetterebbe
comunque al G.O. trattandosi di atto incidente non sull'atto
ma sul contratto.
Peraltro, come si osservava in precedenza, la natura provvedimentale
dell’atto di conferimento dell’incarico è stata affermata
dalla Legge n. 145/2002 che – tra l’altro - ha confermato
la giurisdizione ordinaria nelle controversie in esame,
smentendo in un sol colpo le tesi protese a salvare un residuo
di giurisdizione amministrativa. L’intervento legislativo
ha, peraltro, spostato verso il provvedimento amministrativo
il baricentro dell’istituto dirigenziale. Invero, il provvedimento
determina oggetto e durata dell’incarico, nonché gli obiettivi
da perseguire; al contratto accessivo residua solo il compito
di definire il trattamento economico da corrispondere.
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6. Una parte della giurisprudenza amministrativa
di primo grado ha sostenuto la spettanza della potestas
iudicandi circa le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
di conferimento dell’incarico in capo alla giurisdizione
amministrativa.
In particolare tale tesi è stata sostenuta partendo dalla
(asserita) equiparazione tra le procedure selettive finalizzate
all'individuazione del soggetto al quale conferire l'incarico
e le procedure concorsuali rimesse alla giurisdizione del
G.A.(cfr.: TAR Friuli Venezia Giulia, 10 maggio 1999, n.
601, secondo cui la procedure selettiva per la scelta da
parte di una Azienda USL del dirigente sanitario di secondo
livello, quantunque non sia un concorso in senso proprio,
deve ad esso essere assimilato ai fini della individuazione
della giurisdizione, mentre la giurisdizione del G.O. deve
riconoscersi solo quando il rapporto di lavoro con il dirigente
sia già costituito ed insorgano controversie in materia
di incarichi dirigenziali o revoca di essi; TAR Abruzzo
- Pescara, sentenza 18 novembre 2000, n. 731: <> Il giudice concludeva per la riaffermazione
della giurisdizione del G.A.; TAR Abruzzo - Pescara, sentenza
26 febbraio 2000, n. 132: <<[..] deve ulteriormente
chiarirsi che la procedura selettiva in parola deve ritenersi
allo stato ancora devoluta alla giurisdizione di questo
Tribunale […] Tale selezione, cioè, se pur indetta per il
conferimento di un "incarico dirigenziale" non può essere
ricompresa tra quelle indicate dal predetto primo comma
dell’art. 68; detta selezione, infatti, non viene svolta
esclusivamente tra i sanitari in servizio presso l’Azienda
USL che ha bandito la selezione, ma – in conformità delle
legge e come chiaramente si legge nell’avviso per il conferimento
dell’incarico in questione – tra i tutti i sanitari in possesso
di quel particolare requisito consistente nell’avere una
specifica anzianità di servizio presso pubbliche amministrazioni,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti
o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali.
In altri termini, la selezione ed il conferimento dell’incarico
in parola […] non incide su un rapporto di lavoro in atto,
ma serve ad individuare il soggetto non ancora necessariamente
legato con un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione
che ha indetto la selezione, con cui stipulare un nuovo
contratto di lavoro di durata quinquennale; conseguentemente,
le relative controversie, come quella ora all’esame, non
risultano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario
[…] Inoltre, poiché per la scelta del soggetto con cui stipulare
un nuovo contratto di lavoro viene espletata una procedura
selettiva di tipo paraconcorsuale, che, anche se non si
conclude con una vera e propria graduatoria, si svolge pur
sempre seguendo un iter procedimentale analiticamente disciplinato
dalla legge, sembra che in ordine al rispetto di tale norme
siano individuabili esclusivamente posizioni di interesse
legittimo, la cui tutela rientra nella generale giurisdizione
di legittimità di questo Tribunale>>; in tal senso
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 10 maggio 1999, n. 601; 17
gennaio 2000, n. 2, e Tribunale di Novara, ord. 28 gennaio
2000, n. 208; T.A.R. Veneto, sez. III, 20/12/2002 n. 6675,
secondo cui va ricompresa nella giurisdizione del giudice
amministrativo, inerendo ad una procedura concorsuale per
l'assunzione, la controversia che concerne il conferimento
di un incarico di dirigente medico responsabile di una struttura
complessa (contra: T.A.R. Veneto, sez. II, 07/07/2003, n.
3607); TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, sentenza 31
luglio 2000, n. 578 secondo cui rientra nella giurisdizione
del giudice amministrativo una controversia riguardante
una procedura concorsuale indetta con avviso pubblico da
una Azienda USL tendente all’attribuzione di un incarico
in base all’art. 15, comma 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502; Pret. Caserta, 24/05/1999, secondo
cui la regola dettata dal comma 1 dell'art. 68 d.lg. n.
29/1993 non è sufficiente a ritenere che il giudice del
lavoro sia competente anche sulle controversie relative
alle procedure concorsuali per il conferimento degli incarichi
di funzioni dirigenziali quando, invece, la situazione giuridica
soggettiva coinvolta nell'esercizio del potere di conferimento
dell'incarico ha la consistenza di interesse legittimo e
quanto previsto al comma 4 dell'art. 68 d.lg. n. 29/1993
è facilmente applicabile mutatis mutandis al conferimento
degli incarichi dirigenziali.
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7. Tale suggestiva ricostruzione è stata,
tuttavia, smentita da questa Sezione (Consiglio di Stato,
sez. V, del 15 marzo 2001, n. 1519) che ha negato in radice
l’assimilazione della procedura selettiva per l'individuazione
del soggetto al quale conferire l'incarico dirigenziale
alla procedura concorsuale, non essendo caratterizzata da
una valutazione comparativa dei singoli candidati, dall'attribuzione
di un punteggio, dalla predisposizione di una graduatoria
di merito.
La giurisdizione ordinaria in ordine alle controversie de
quibus è stata, pertanto, affermata dalla prevalente giurisprudenza
ordinaria ed amministrativa (Cass. civ., sez. un., 15/05/2003,
n. 7623; Cons. Stato, sez. VI, 18/12/2002, n. 7019; Cons.
Stato, sez. V, 18/09/2002, n. 4746; Cons. Stato, sez. VI,
24/05/2002, n. 2849; Cfr. altresì: <> Cass.
civ. (Ord.), sez. un., 27/06/2003, n. 10288; <> Cass. civ. (Ord.), sez. un., 25/07/2002, n.10995; Corte
di Cassazione, SS.UU. Civili, ordinanza 27 febbraio 2002,
n. 2954; Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, sentenza 11
giugno 2001, n. 7859; TAR Toscana, Sez. II - sentenza 25
maggio 2004 n. 1601; T.A.R. Liguria, sez. II, 17/02/2003,
n. 180; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 07/02/2002,
n. 163. Per la giurisprudenza ordinaria di merito cfr.:
App. L'Aquila, 30/10/2003; Trib. Bologna, 23/04/2001; Trib.
Napoli, 10/12/1999; Trib. Milano, 04/10/1999).
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8. Invero, la riserva di giurisdizione in
capo al G.A. ai sensi del comma IV dell’art. 63 concerne
i concorsi, ossia le procedure in cui i criteri di accertamento,
valutazione e comparazione delle qualità dei candidati sono
stabilite dalla legge. I candidati sono sottoposti a una
o più prove di esame in base alle quali l'organo incaricato
dell'assunzione deve formulare un giudizio tecnico di carattere
comparativo e redigere una graduatoria finale. Nel caso
in esame non può ravvisarsi una procedura concorsuale, ai
sensi dell'art. 63, quarto comma del decreto legislativo
n. 165/2001, in quanto la commissione non è stata chiamata
ad operare una valutazione comparativa tra gli aspiranti
e a redigere una graduatoria, ma esclusivamente a esprimere
un giudizio di idoneità dei medesimi a ricoprire l'incarico
dirigenziale applicato. La scelta tra questi ultimi della
persona cui conferire l'incarico dirigenziale é rimessa
all'Ente senza che la legge indichi i criteri da seguire.
Deve quindi ritenersi che la scelta avvenga nell'esercizio
delle capacità e dei poteri del datore di lavoro, poteri
che devono ormai considerarsi di natura privata e che sono
sindacabili da parte del giudice ordinario sotto il profilo
del rispetto delle regole di correttezza e di buona fede
(cfr. Cass. S.U. 22 marzo 2001 n. 128 e Cass., sez. un.,
27 febbraio 2002, n. 2954).
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9. La tematica della giurisdizione in punto
di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali ha formato
oggetto, altresì, di scrutinio di costituzionalità. La Corte
costituzionale, infatti, è stata chiamata ad affrontare
la questione di legittimità del riparto di giurisdizione
in materia di controversie concernenti i provvedimenti di
incarico e di revoca delle funzioni dirigenziali.
Il dubbio è stato sollevato dal Tribunale di Genova che,
con ordinanza 22 settembre 2000, n. 753, ha investito della
questione la Corte. Il giudice a quo muove dall'assunto
della natura provvedimentale degli atti di conferimento
e di revoca degli incarichi: tale natura si desumerebbe
dalla procedura prevista per il conferimento di incarichi
di uffici dirigenziali generali ed equiparati e dalla funzione
dell'atto di conferimento di garantire il perseguimento
dell'interesse pubblico. Su tali argomentazioni il Tribunale
di Genova ha ritenuto la devoluzione all’A.G.O. di tale
materia in contrasto con i principi della legge delega n.
57/1997, che intendeva devolvere all’A.G.O. solo le controversie
in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche incidenti su diritti soggettivi, prevedendo appunto
in relazione agli atti amministrativi presupposti solo il
potere di disapplicazione.
La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2001, n.
275, ha dichiarato l'infondatezza della questione di costituzionalità,
rilevando, innanzitutto, che la scelta del legislatore di
disciplinare tutti i rapporti dei dipendenti della amministrazione
pubblica (compresi i dirigenti, senza più distinzione tra
dirigenti generali e non) secondo il regime di diritto privato
ha come sua logica conseguenza, sul piano della giurisdizione,
l'attribuzione al G.O. della tutela delle posizioni soggettive
dei dipendenti pubblici, qualificabili, pur tenendo conto
della specialità del rapporto e delle esigenze di perseguimento
degli interessi generali, come rientranti nell'ampia categoria
dei diritti di cui all'art. 2907 c.c.; tale ricostruzione,
pertanto, esclude il paventato eccesso di delega. Inoltre
la Corte ha precisato che comunque rientra nella discrezionalità
del legislatore il conferimento ad un giudice, sia ordinario
sia amministrativo, del potere di conoscere ed eventualmente
annullare un atto della pubblica amministrazione, e che
la cognizione del giudice ordinario comprende tutti i vizi
di legittimità, senza distinzione alcuna.
I principi in esame sono stati più di recente ribaditi dalla
Corte Costituzionale con ordinanza 9 dicembre 2002, n. 525;
la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione
di costituzionalità dell'art. 18 d.lg. 29 ottobre 1998 n.
387, sollevata con ordinanza emessa il 24 gennaio 2001 dal
Tribunale amministrativo regionale per il Molise, in riferimento
agli art. 76 e 77 cost., nella parte in cui ha devoluto
al giudice ordinario le controversie concernenti l'atto
di conferimento (e di revoca) degli incarichi dirigenziali,
avente, nella prospettazione del giudice rimettente, natura
di atto amministrativo incidente su posizioni di interesse
legittimo.
La Corte, infatti, ha precisato che la questione rimessale
dal TAR Molise era sostanzialmente identica (sollevata anche
in riferimento ai medesimi parametri costituzionali: artt.
76 e 77 della Costituzione), a quella dichiarata non fondata
con sentenza n. 275/2001, e che la predetta sentenza n.
275/2001 aveva sottolineato che il legislatore ha voluto,
sia pure tenendo conto della specialità del rapporto e delle
esigenze di perseguimento degli interessi generali, che
le posizioni soggettive dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
compresi i dirigenti di qualsiasi livello, fossero riportate,
quanto alla tutela giudiziaria, nell'ampia categoria dei
diritti di cui all'art. 2907 cod. civ..
La Corte ha aggiunto che il principio della disapplicazione
e i relativi limiti ai poteri del giudice ordinario, nei
confronti di un atto amministrativo, desunti dal giudice
a quo dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
E, sul contenzioso amministrativo, non costituiscono una
regola di valore costituzionale, che il legislatore ordinario
sarebbe tenuto ad osservare in ogni caso (sentenza n. 275/2001)
e che resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore
ordinario - suscettibile di modificazioni in relazione ad
una valutazione delle esigenze della giustizia e ad un diverso
assetto dei rapporti sostanziali - il conferimento ad un
giudice, sia ordinario sia amministrativo, del potere di
conoscere ed eventualmente annullare un atto della pubblica
amministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti,
secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale
previste (argomentando dall'art. 113, terzo comma, della
Costituzione; sentenza n. 275/2001; ordinanze n. 140/2001
e n. 165/2001). Dalla ricostruzione riportata la Corte ha
tratto la conclusione secondo cui deve escludersi che la
esistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie
relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche
amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza
del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo
questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione
(art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante
a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 del d.lgs
23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs 31 marzo
1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 29 ottobre 1998,
n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto
rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione
amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa
sorgere una pregiudizialità amministrativa (sentenza n.
275/2001).
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10. Il Collegio, in piena adesione all’indirizzo
giurisprudenziale maggioritario e alle chiare indicazioni
delle citate decisioni della Corte costituzionale ritiene
che l'oggetto della controversia non è riconducibile nell'ambito
di applicabilità del quarto comma dell'art. 68 del d.lg.
n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, ma in
quello del primo comma della medesima norma. Invero, le
procedure in questione, non possono essere qualificate in
termini di concorso (il concorso è invece previsto per l'accesso
al ruolo dei dirigenti ed è disciplinato dal "Regolamento
recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale" approvato con il D.P.R.
10.12.1997, n. 483), ma neppure di una procedura ad esso
assimilabile. La commissione non dà punteggi, non opera
una valutazione comparativa dei singoli candidati, dei titoli
del curriculum professionale o dell'esito del colloquio,
non stila, quindi, graduatorie di merito, ma esprime un
giudizio complessivo sulla idoneità di ciascun candidato,
individualmente considerato, a ricoprire l'incarico dirigenziale
apicale. Non appartiene, inoltre, ad una procedura concorsuale,
l'assegnazione dell'incarico in base ad una scelta discrezionale
dell'amministrazione. Di selezione, infatti, non si può
parlare, in quanto manca nella procedura per l'affidamento
dell'incarico una scelta fondata sulla prevalenza, in termini
di maggiore idoneità all'esercizio delle nuove funzioni,
di alcuni candidati su altri concorrenti, scelta che è invece
il proprium di una procedura concorsuale o di tipo concorsuale.
Le due procedure, ad avviso del Collegio, sono completamente
diverse e tutt'altro che assimilabili. Appaiono, pertanto,
inconsistenti le tesi di quanti sostengono che la procedura
per il conferimento dell'incarico di dirigente sanitario
di secondo livello (ora di struttura complessa) avrebbe
natura di procedura concorsuale per l'assunzione nel servizio
nazionale, poiché alla procedura sono ammessi sia soggetti
estranei al S.S.N., sia soggetti che, seppur medici del
servizio nazionale, sono comunque legati con rapporto di
lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura,
con conseguente obbligo, in caso di nomina, di dimissioni
dalla posizione precedentemente assunta. La procedura che
precede il conferimento dell'incarico di dirigente sanitario
di secondo livello (ora di struttura complessa) non ha le
caratteristiche, né la natura giuridica, del concorso: invero,
qualsiasi modalità sia prevista per la procedura concorsuale
(D.P.R. n. 487/1994) e cioè quella del concorso per esami,
quella del concorso per titoli ed esami, quella del concorso
per soli titoli, quella del corso-concorso ovvero quella
del concorso con preselezione, un dato comune ed indefettibile
a tutte le suddette procedure è che esse si concludono con
l'approvazione di una graduatoria di merito, che costituisce
un vincolo per l'ente che ha promosso la procedura concorsuale,
nel senso che l'assunzione dei candidati deve seguire, entro
il limite dei posti messi a concorso, l'ordine che i candidati
hanno assunto nella graduatoria, una volta che la stessa
sia stata definitivamente approvata, mentre nella disciplina
per il conferimento dell'incarico di dirigente medico del
secondo livello non è presente alcun elemento idoneo a ricondurla
ad una procedura concorsuale, ancorché atipica, atteso che
la commissione si limita (dopo le modifiche all'art. 15
del D. Lgs. n. 502/1992 introdotte dal D. Lgs. n. 517/1993
e, per quanto attiene al conferimento di incarichi dirigenziali
di struttura complessa, in base alla disciplina di cui all’art.
15 ter dello stesso D.Lgs. n. 502/1992, introdotto dall’art.
13 del citato D. Lgs. n. 229/1999) alla verifica dei requisiti
di idoneità dei candidati alla copertura dell'incarico,
in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei curricula;
la commissione non attribuisce punteggi, non forma una graduatoria,
ma si limita a predisporre un elenco di candidati - tutti
idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità
previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste
in relazione all'incarico da conferire - che viene sottoposto
al Direttore Generale dell'Azienda. Questi, nell'ambito
dei nominativi indicati dalla commissione, conferisce l'incarico
sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario
e affidata alla sua responsabilità manageriale (art. 3 comma
1 - quater, del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche);
scelta operata dal predetto organo senza che la legge indichi
i criteri da seguire, onde è da escludere che la scelta
medesima costituisca esercizio di attività amministrativa
funzionalizzata e non anche di attività libera, riconducibile
alla capacità di diritto privato dell'Amministrazione. Nè
può assumere rilievo qualificante, ai fini del riconoscimento
della natura concorsuale della procedura, la circostanza
che del conferimento debba essere dato preventivo avviso
da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale; ciò in quanto l'avviso
dell'avvio della procedura, invero, serve soltanto ad ampliare
il campo dei soggetti nell'ambito dei quali, una volta verificata
la loro idoneità da parte della commissione, il Direttore
sanitario possa operare la propria scelta (cfr. Consiglio
di Stato sezione V, 20 ottobre 2004 n. 6855).
11. Da ultimo, è appena il caso di porre in luce come non
possa dubitarsi della necessità di attingere alle sopra
riferite fonti normative la disciplina della giurisdizione,
relativamente alla presente controversia, atteso che i fatti
in essa rilevanti (l'incarico, come dianzi riferito, è stato
conferito con la deliberazione n. 2377 dell’11 agosto 1999)
si collocano tutti in epoca posteriore al 30 giugno 1998,
data indicata a fini di discrimine fra la giurisdizione
del giudice amministrativo e la giurisdizione ordinaria.
Conclusivamente deve dichiararsi il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali richiamate
e della complessità della questione, il Collegio ritiene
sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese del
giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione V, pronunciando sull’appello in epigrafe, dichiara
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e
per l’effetto annulla senza rinvio l’impugnata sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 14
dicembre 2004, con l'intervento dei sigg.ri
Emidio Frascione Presidente,
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere,
Giuseppe Farina Consigliere,
Marzio Branca Consigliere,
Michele Corradino Consigliere estensore.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 29 AGOSTO 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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