Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 8-2005 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n. 3855
Pres. Giovannini, est. Caringella
POLISPORTIVA ROSETANA CALCIO S.R.L. (Avv.ti A. ABBAMONTE e F. TEDESCHINI) c. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.) (Avv.ti L. MEDUGNO, M. GALLAVOTTI , C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (n.c.)


Diritto amministrativo dello Sport – Mancata iscrizione ai campionati – Inadempienze tributarie – Pendenza, entro il termine richiesto per l’assolvimento degli oneri richiesti per l’iscrizione ai campionati, di un procedimento per l’ottenimento della rateizzazione del debito - Insufficienza

La lettera e la ratio delle prescrizioni federali, volte all’acquisizione di tempestiva certezza in ordine all’affidabilità economica e patrimoniale delle società ai fini della garanzia del regolare svolgimento dei campionati, non permettono di equiparare l’accoglimento dell’istanza di rateazione con la pendenza della relativa procedura.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Ordinanza:/ 3855/05
Registro Generale:6823/2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini; Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella Est.; Cons. Roberto Chieppa; Cons. Giancarlo Montedoro

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005

 

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:

 

POLISPORTIVA ROSETANA CALCIO S.R.L. rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANDREA ABBAMONTE e FEDERICO TEDESCHINI con domicilio eletto in Roma LARGO MESSICO N. 7 presso FEDERICO TEDESCHINI

 

contro

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO-F.I.G.C. rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N. 9 presso MARIO GALLAVOTTI

 

e nei confronti di

 

C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
non costituiti;

 

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III 6081/2005 , resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL TORNEO DI CALCIO PROFESSIONISTICO DI SERIE C2 .

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO-F.I.G.C.
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi altresì, per le parti, gli Avv.ti Tedeschini, Di Giacinto, Medugno e Gallavotti;:
Ritenuto che l’istanza cautelare non è suscettibile di positiva valutazione in quanto nel termine perentorio all’uopo stabilito nel Comunicato Ufficiale n 189/A delle Federazione non risulta intervenuto il prescritto pagamento dei debiti previdenziali e fiscali scaduti alla data del 15.3.2005;
che, infatti, le istanze di rateazione presentate dalla società non sono state definite positivamente nei termini suddetti;
che, in particolare, l’istanza di rateazione presentata all’indirizzo dell’ENPALS, è stata accolta solo in data 4/8/2005, ossia in epoca posteriore alla scadenza anche del termine di proroga al 12.7.2005 accordato per altre società dalla COAVISOC;
che la lettera e la ratio delle prescrizioni federali, volte all’acquisizione di tempestiva certezza in ordine all’affidabilità economica e patrimoniale delle società ai fini della garanzia del regolare svolgimento dei campionati, impediscono di dare ingresso alla dedotta equiparazione tra accoglimento dell’istanza di rateazione e pendenza della relativa procedura, e tanto con particolare riferimento al caso di specie, nel quale le istanze sono state presentate in prossimità della suddetta scadenza del 30.6.2005;
che in definitiva, nei termini rilevanti, la società appellante non era in regola con il requisito dell’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi;

 

P.Q.M.

 

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6823/2005 ).

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 09 Agosto 2005

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento