| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n.
3855
Pres. Giovannini, est. Caringella
POLISPORTIVA ROSETANA CALCIO S.R.L. (Avv.ti A. ABBAMONTE
e F. TEDESCHINI) c. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.)
(Avv.ti L. MEDUGNO, M. GALLAVOTTI , C.O.N.I. - COMITATO
OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI (n.c.) |
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Diritto amministrativo dello Sport – Mancata
iscrizione ai campionati – Inadempienze tributarie – Pendenza,
entro il termine richiesto per l’assolvimento degli oneri
richiesti per l’iscrizione ai campionati, di un procedimento
per l’ottenimento della rateizzazione del debito - Insufficienza
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La lettera e la ratio delle prescrizioni
federali, volte all’acquisizione di tempestiva certezza
in ordine all’affidabilità economica e patrimoniale delle
società ai fini della garanzia del regolare svolgimento
dei campionati, non permettono di equiparare l’accoglimento
dell’istanza di rateazione con la pendenza della relativa
procedura.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Ordinanza:/ 3855/05
Registro Generale:6823/2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini;
Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella Est.;
Cons. Roberto Chieppa; Cons. Giancarlo Montedoro
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ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005
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Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge
21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
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POLISPORTIVA ROSETANA CALCIO S.R.L.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANDREA ABBAMONTE e FEDERICO
TEDESCHINI con domicilio eletto in Roma LARGO MESSICO N.
7 presso FEDERICO TEDESCHINI
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contro
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO-F.I.G.C.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO
GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N. 9 presso
MARIO GALLAVOTTI
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e nei confronti di
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C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE
ITALIANO
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
non costituiti;
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per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR
LAZIO - ROMA :Sezione III 6081/2005 , resa tra le parti,
concernente MANCATA AMMISSIONE AL TORNEO DI CALCIO PROFESSIONISTICO
DI SERIE C2 .
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza
di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte
appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO-F.I.G.C.
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi altresì,
per le parti, gli Avv.ti Tedeschini, Di Giacinto, Medugno
e Gallavotti;:
Ritenuto che l’istanza cautelare non è suscettibile di positiva
valutazione in quanto nel termine perentorio all’uopo stabilito
nel Comunicato Ufficiale n 189/A delle Federazione non risulta
intervenuto il prescritto pagamento dei debiti previdenziali
e fiscali scaduti alla data del 15.3.2005;
che, infatti, le istanze di rateazione presentate dalla
società non sono state definite positivamente nei termini
suddetti;
che, in particolare, l’istanza di rateazione presentata
all’indirizzo dell’ENPALS, è stata accolta solo in data
4/8/2005, ossia in epoca posteriore alla scadenza anche
del termine di proroga al 12.7.2005 accordato per altre
società dalla COAVISOC;
che la lettera e la ratio delle prescrizioni federali, volte
all’acquisizione di tempestiva certezza in ordine all’affidabilità
economica e patrimoniale delle società ai fini della garanzia
del regolare svolgimento dei campionati, impediscono di
dare ingresso alla dedotta equiparazione tra accoglimento
dell’istanza di rateazione e pendenza della relativa procedura,
e tanto con particolare riferimento al caso di specie, nel
quale le istanze sono state presentate in prossimità della
suddetta scadenza del 30.6.2005;
che in definitiva, nei termini rilevanti, la società appellante
non era in regola con il requisito dell’adempimento degli
obblighi fiscali e contributivi;
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P.Q.M.
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Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero:
6823/2005 ).
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Roma, 09 Agosto 2005
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