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n. 8-2005 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n. 3854
Pres. Giovannini, est. Balucani
A.C. IMOLESE S.R.L. (Avv.ti A. VENTURINI, B. SERAFINI) c. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.) (Avv.ti L. MEDUGNO, M. GALLAVOTTI)


Diritto amministrativo dello Sport – Mancata iscrizione ai campionati – Disponibilità della Agenzia delle Entrate alla dilazione di pagamento dei debiti – Inidoneità ai fini dell’assolvimento degli oneri richiesti per ottenere l’iscrizione al campionato di calcio

E’ inidonea la manifestazione dell’Agenzia delle Entrate di disponibilità alla dilazione di pagamento del debito in capo alla società sportiva, ai fini della prova dell’avvenuto assolvimento degli oneri richiesti per poter ottenere l’iscrizione al camponato di calcio (nel caso di specie Serie C-2)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Ordinanza:/ 3854/05
Registro Generale:6799/2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini; Cons. Lanfranco Balucani Est.; Cons. Francesco Caringella; Cons. Roberto Chieppa; Cons. Giancarlo Montedoro
 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005

 

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:

 

A.C. IMOLESE S.R.L. rappresentata e difesa da: Avv. ANTONFRANCESCO VENTURINI, Avv. BERARDO SERAFINI con domicilio eletto in Roma VIA DELL'OLMATA, 30 presso BERARDO SERAFINI,

 

contro

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.) rappresentata e difesa da: Avv. LUIGI MEDUGNO, Avv. MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N.9 presso MARIO GALLAVOTTI;

 

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: SEZIONE III 6080/2005, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO SERIE C2 STAGIONE SPORTIVA 2005/2006.

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.)
Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Serafini, Venturini, Gallavotti e Medugno;
Ritenuto che ad una sommaria delibazione, ed a prescindere dall’esame dei profili di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevati dalla appellata Federazione, i motivi di censura prospettati nei confronti della impugnata non ammissione al Campionato di Serie C/2 non sono assistiti da consistenti elementi di fondatezza in quanto gli atti posti in essere entro i termini fissati dalla FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 189/A, e segnatamente la nota della Agenzia delle Entrate del 30.6.05, non comprovano l’avvenuto assolvimento degli oneri posti a carico della società, avendo l’Agenzia stessa manifestato una mera disponibilità alla dilazione del pagamento, peraltro condizionata espressamente alla prestazione di garanzia fideiussoria ed all’esperimento dei “necessari controlli”;
- che in ogni caso la predetta nota della Agenzia non risulta essere stata seguita nè da provvedimento di sospensione della riscossione nè da un provvedimento di rateizzazione, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 602/1973;
- che pertanto non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;

 

P.Q.M.

 

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6799/2005 ).

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 09 Agosto 2005

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