| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n.
3854
Pres. Giovannini, est. Balucani
A.C. IMOLESE S.R.L. (Avv.ti A. VENTURINI, B. SERAFINI) c.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.) (Avv.ti L.
MEDUGNO, M. GALLAVOTTI) |
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Diritto amministrativo dello Sport – Mancata
iscrizione ai campionati – Disponibilità della Agenzia delle
Entrate alla dilazione di pagamento dei debiti – Inidoneità
ai fini dell’assolvimento degli oneri richiesti per ottenere
l’iscrizione al campionato di calcio
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E’ inidonea la manifestazione dell’Agenzia
delle Entrate di disponibilità alla dilazione di pagamento
del debito in capo alla società sportiva, ai fini della
prova dell’avvenuto assolvimento degli oneri richiesti per
poter ottenere l’iscrizione al camponato di calcio (nel
caso di specie Serie C-2)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Ordinanza:/ 3854/05
Registro Generale:6799/2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini; Cons. Lanfranco
Balucani Est.; Cons. Francesco Caringella; Cons. Roberto Chieppa;
Cons. Giancarlo Montedoro |
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ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005
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Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge
21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
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A.C. IMOLESE S.R.L. rappresentata
e difesa da: Avv. ANTONFRANCESCO VENTURINI, Avv. BERARDO
SERAFINI con domicilio eletto in Roma VIA DELL'OLMATA, 30
presso BERARDO SERAFINI,
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contro
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.)
rappresentata e difesa da: Avv. LUIGI MEDUGNO, Avv. MARIO
GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N.9 presso
MARIO GALLAVOTTI;
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per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR
LAZIO - ROMA: SEZIONE III 6080/2005, resa tra le parti,
concernente MANCATA AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO SERIE
C2 STAGIONE SPORTIVA 2005/2006.
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza
appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.)
Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresì,
per le parti gli avv.ti Serafini, Venturini, Gallavotti
e Medugno;
Ritenuto che ad una sommaria delibazione, ed a prescindere
dall’esame dei profili di inammissibilità del ricorso introduttivo
sollevati dalla appellata Federazione, i motivi di censura
prospettati nei confronti della impugnata non ammissione
al Campionato di Serie C/2 non sono assistiti da consistenti
elementi di fondatezza in quanto gli atti posti in essere
entro i termini fissati dalla FIGC con il Comunicato Ufficiale
n. 189/A, e segnatamente la nota della Agenzia delle Entrate
del 30.6.05, non comprovano l’avvenuto assolvimento degli
oneri posti a carico della società, avendo l’Agenzia stessa
manifestato una mera disponibilità alla dilazione del pagamento,
peraltro condizionata espressamente alla prestazione di
garanzia fideiussoria ed all’esperimento dei “necessari
controlli”;
- che in ogni caso la predetta nota della Agenzia non risulta
essere stata seguita nè da provvedimento di sospensione
della riscossione nè da un provvedimento di rateizzazione,
ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 602/1973;
- che pertanto non sussistono i presupposti per la concessione
della misura cautelare richiesta;
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P.Q.M.
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Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero:
6799/2005 ).
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Roma, 09 Agosto 2005
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