| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n.
3865
Pres. Giovannini, est. Chieppa
POLISPORTIVA SASSARI TORRES S.P.A. (Avv.ti ALBERTO AZZENA,
FILIPPO LUBRANO e REMO ROSCIONI) c. FIGC - FEDERAZIONE ITALIANA
GIUOCO CALCIO (Avv.ti LUIGI MEDUGNO e Avv. MARIO GALLAVOTTI),
CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, CAMERA DI CONCILIAZIONE
E ARBITRATO PER LO SPORT, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
SERIE C (n.c.) |
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1. Diritto amministrativo dello Sport – Impugnazione
delle decisioni degli organi sportivi – Impugnazione della
decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport – Ammissibilità – Motivi
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2. Diritto amministrativo dello Sport - Impugnazione
delle decisioni degli organi sportivi – Impugnazione della
decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport – Inammissibilità del ricorso per omessa noficazione
ad almeno un controinteressato – Non sussiste
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3. Diritto amministrativo dello sport – Mancata
iscrizione ai campionati – Inadempienze tributarie – Presupposto
dell’esistenza di debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti
dell’erario - Interpretazione
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1. E’ammissibile il ricorso proposto avverso
la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport istituita presso il CONI, in quanto tale decisione
non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta
la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che,
benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio
arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo.
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2. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità
del ricorso per l’omessa notificazione ad almeno un controinteressato,
in quanto in relazione al provvedimento di non iscrizione
al campionato di serie C/1, impugnato in primo grado, non
vi sono soggetti controinteressati, atteso che le società
da “ripescare” non sono allo stato ancora state individuate,
né risultano individuabili in modo certo sulla base dei
criteri predeterminati dalla FIGC, la cui applicazione dipende
da una serie di variabili, connesse alla situazione delle
altre società non iscritte o per le quali pende un contenzioso
davanti agli organi della giustizia sportiva o al giudice
amministrativo (variabili influenzate anche dalla verifica
delle condizioni richieste per l’applicabilità dell’art.
52, comma 6, NOIF FIGC);
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3. La locuzione “debiti scaduti al 31 marzo
2005 nei confronti dell’erario”, di cui alla C.U. FIGC n.
189/A, deve tenere conto anche delle vicende del debito
successive alla scadenza con la conseguenza che non può
essere imputato alla società ricorrente, ai fini dell’iscrizione
ai campionati, il mancato pagamento di un debito diventato
inesigibile per effetto di un provvedimento di sospensione
disposto dalla Agenzia delle entrate proprio allo scopo
di consentire la definizione dell’accordo di rateizzazione
del debito, poi effettivamente intervenuto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Ordinanza:/ 3865/05
Registro Generale:6857/2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini;
Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella; Cons.
Roberto Chieppa Est.; Cons. Giancarlo Montedoro
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ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005
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Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge
21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
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POLISPORTIVA SASSARI TORRES S.P.A. rappresentato
e difeso da: Avv. ALBERTO AZZENA - Avv. FILIPPO LUBRANO
e Avv. REMO ROSCIONI con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA,
79 presso FILIPPO LUBRANO
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Contro
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FIGC - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
rappresentato e difeso da: Avv. LUIGI MEDUGNO e Avv. MARIO
GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N .9 presso
MARIO GALLAVOTTI
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e nei confronti di
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CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
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CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER
LO SPORT
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LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE C
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non costituitisi;
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per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR
LAZIO - ROMA :Sezione III 6078/2005 , resa tra le parti,
concernente MANCATA AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C1
- STAGIONE SPORTIVA2005/2006.
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza
appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
FIGC - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì,
per le parti gli Avv.ti Lubrano, Roscioni, Azzera, gallavotti
e Medugno;
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso proposto avverso la
decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport istituita presso il CONI, tenuto conto che tale
decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale,
ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia
sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie
tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente sindacabile
dal giudice amministrativo secondo i principi già espressi
dalla Sezione con la sentenza n. 5025/2004, da cui il Collegio
non ritiene di doversi discostare;
Ritenuta infondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità
del ricorso per l’omessa notificazione ad almeno un controinteressato,
in quanto in relazione al provvedimento di non iscrizione
al campionato di serie C/1, impugnato in primo grado, non
vi sono soggetti controinteressati, atteso che le società
da “ripescare” non sono allo stato ancora state individuate,
né risultano individuabili in modo certo sulla base dei
criteri predeterminati dalla FIGC, la cui applicazione dipende
(proprio nel caso di specie) da una serie di variabili,
connesse alla situazione delle altre società non iscritte
o per le quali pende un contenzioso davanti agli organi
della giustizia sportiva o al giudice amministrativo (variabili
influenzate anche dalla verifica delle condizioni richieste
per l’applicabilità dell’art. 52, comma 6, NOIF FIGC);
Considerato che il ricorso appare sorretto da sufficiente
fumus boni iuris, in quanto:
a) la locuzione “debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti
dell’erario”, di cui alla C.U. FIGC n. 189/A, deve tenere
conto anche delle vicende del debito successive alla scadenza
con la conseguenza che non può essere imputato alla società
ricorrente, ai fini dell’iscrizione ai campionati, il mancato
pagamento di un debito diventato inesigibile per effetto
di un provvedimento di sospensione disposto dalla Agenzia
delle entrate proprio allo scopo di consentire la definizione
dell’accordo di rateizzazione del debito, poi effettivamente
intervenuto;
b) nel caso di specie, antecedentemente alla scadenza del
primo termine perentorio del 30-6-2005, fissato dalla FIGC
per l’adempimento in questione, era intervenuto il provvedimento
di sospensione dell’Agenzia delle entrate di Sassari (29-6-2005),
che sulla base della previsione di cui all’art. 19 del DPR
n. 602/1973 non si è limitato a impedire la prosecuzione
della procedura coattiva di recupero del credito, ma ha
dilazionato e reso inesigibili per un anno i debiti nei
confronti dell’erario rilevanti per l’iscrizione della società
ricorrente;
c) alla data del 30-6-2005 non sussisteva quindi la causa
di non iscrizione costituita dal mancato pagamento di debiti
scaduti nei confronti dell’erario con la conseguenza che
non assume rilievo la circostanza che procedimento di rateizzazione
si è concluso in data (18-7-2005) successiva all’espressione
del parere della COAVISOC e alla decisione del Consiglio
Federale;
Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda di sospensione
dell’impugnata sentenza con conseguente sospensione degli
atti impugnati in primo grado (da cui deriva l’iscrizione
della società ricorrente al campionato di serie C/1);
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P.Q.M.
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Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero:
6857/2005 ) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della
sentenza impugnata e sospende gli atti impugnati in primo
grado.<
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Roma, 09 Agosto 2005
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