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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n. 3865
Pres. Giovannini, est. Chieppa
POLISPORTIVA SASSARI TORRES S.P.A. (Avv.ti ALBERTO AZZENA, FILIPPO LUBRANO e REMO ROSCIONI) c. FIGC - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (Avv.ti LUIGI MEDUGNO e Avv. MARIO GALLAVOTTI), CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE C (n.c.)


1. Diritto amministrativo dello Sport – Impugnazione delle decisioni degli organi sportivi – Impugnazione della decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – Ammissibilità – Motivi

 

2. Diritto amministrativo dello Sport - Impugnazione delle decisioni degli organi sportivi – Impugnazione della decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – Inammissibilità del ricorso per omessa noficazione ad almeno un controinteressato – Non sussiste

 

3. Diritto amministrativo dello sport – Mancata iscrizione ai campionati – Inadempienze tributarie – Presupposto dell’esistenza di debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’erario - Interpretazione

1. E’ammissibile il ricorso proposto avverso la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, in quanto tale decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo.

 

2. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’omessa notificazione ad almeno un controinteressato, in quanto in relazione al provvedimento di non iscrizione al campionato di serie C/1, impugnato in primo grado, non vi sono soggetti controinteressati, atteso che le società da “ripescare” non sono allo stato ancora state individuate, né risultano individuabili in modo certo sulla base dei criteri predeterminati dalla FIGC, la cui applicazione dipende da una serie di variabili, connesse alla situazione delle altre società non iscritte o per le quali pende un contenzioso davanti agli organi della giustizia sportiva o al giudice amministrativo (variabili influenzate anche dalla verifica delle condizioni richieste per l’applicabilità dell’art. 52, comma 6, NOIF FIGC);

 

3. La locuzione “debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’erario”, di cui alla C.U. FIGC n. 189/A, deve tenere conto anche delle vicende del debito successive alla scadenza con la conseguenza che non può essere imputato alla società ricorrente, ai fini dell’iscrizione ai campionati, il mancato pagamento di un debito diventato inesigibile per effetto di un provvedimento di sospensione disposto dalla Agenzia delle entrate proprio allo scopo di consentire la definizione dell’accordo di rateizzazione del debito, poi effettivamente intervenuto.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Ordinanza:/ 3865/05
Registro Generale:6857/2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini; Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella; Cons. Roberto Chieppa Est.; Cons. Giancarlo Montedoro

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005

 

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:

 

POLISPORTIVA SASSARI TORRES S.P.A. rappresentato e difeso da: Avv. ALBERTO AZZENA - Avv. FILIPPO LUBRANO e Avv. REMO ROSCIONI con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA, 79 presso FILIPPO LUBRANO

 

Contro

 

FIGC - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO rappresentato e difeso da: Avv. LUIGI MEDUGNO e Avv. MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N .9 presso MARIO GALLAVOTTI

 

e nei confronti di

 

CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

 

CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE C

 

non costituitisi;

 

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III 6078/2005 , resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C1 - STAGIONE SPORTIVA2005/2006.

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
FIGC - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Lubrano, Roscioni, Azzera, gallavotti e Medugno;
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso proposto avverso la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, tenuto conto che tale decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo secondo i principi già espressi dalla Sezione con la sentenza n. 5025/2004, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare;
Ritenuta infondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per l’omessa notificazione ad almeno un controinteressato, in quanto in relazione al provvedimento di non iscrizione al campionato di serie C/1, impugnato in primo grado, non vi sono soggetti controinteressati, atteso che le società da “ripescare” non sono allo stato ancora state individuate, né risultano individuabili in modo certo sulla base dei criteri predeterminati dalla FIGC, la cui applicazione dipende (proprio nel caso di specie) da una serie di variabili, connesse alla situazione delle altre società non iscritte o per le quali pende un contenzioso davanti agli organi della giustizia sportiva o al giudice amministrativo (variabili influenzate anche dalla verifica delle condizioni richieste per l’applicabilità dell’art. 52, comma 6, NOIF FIGC);
Considerato che il ricorso appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris, in quanto:
a) la locuzione “debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’erario”, di cui alla C.U. FIGC n. 189/A, deve tenere conto anche delle vicende del debito successive alla scadenza con la conseguenza che non può essere imputato alla società ricorrente, ai fini dell’iscrizione ai campionati, il mancato pagamento di un debito diventato inesigibile per effetto di un provvedimento di sospensione disposto dalla Agenzia delle entrate proprio allo scopo di consentire la definizione dell’accordo di rateizzazione del debito, poi effettivamente intervenuto;
b) nel caso di specie, antecedentemente alla scadenza del primo termine perentorio del 30-6-2005, fissato dalla FIGC per l’adempimento in questione, era intervenuto il provvedimento di sospensione dell’Agenzia delle entrate di Sassari (29-6-2005), che sulla base della previsione di cui all’art. 19 del DPR n. 602/1973 non si è limitato a impedire la prosecuzione della procedura coattiva di recupero del credito, ma ha dilazionato e reso inesigibili per un anno i debiti nei confronti dell’erario rilevanti per l’iscrizione della società ricorrente;
c) alla data del 30-6-2005 non sussisteva quindi la causa di non iscrizione costituita dal mancato pagamento di debiti scaduti nei confronti dell’erario con la conseguenza che non assume rilievo la circostanza che procedimento di rateizzazione si è concluso in data (18-7-2005) successiva all’espressione del parere della COAVISOC e alla decisione del Consiglio Federale;
Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda di sospensione dell’impugnata sentenza con conseguente sospensione degli atti impugnati in primo grado (da cui deriva l’iscrizione della società ricorrente al campionato di serie C/1);

 

P.Q.M.

 

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6857/2005 ) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata e sospende gli atti impugnati in primo grado.<

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 09 Agosto 2005

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