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n. 8-2005 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n. 3853
Pres. Giovannini, est. Balucani
GELA J.T. S.R.L. ( Avv.ti A. SCUDERI, G. PITRUZZELLA, I. SCUDERI, M. M. GIARRUSSO)c. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – CONI, CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT C/O CONI , COMMISSIONE VIGILANZA SOCIETA' DI CALCIO, COMMISSIONE APPELLO VIGILANZA SOCIETA' DI CALCIO, A.C. JUVE STABIA S.R.L. (n.c.), FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO - FIGC (Avv.ti L. MEDUGNO, M. GALLAVOTTI)


1. Diritto amministrativo dello Sport – Impugnazione delle decisioni degli organi sportivi – Impugnazione della decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – Ammissibilità – Motivi

 

2. Diritto amministrativo dello sport – Mancata iscrizione ai campionati – Inadempienze tributarie – Presupposto dell’esistenza di debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’erario - Interpretazione

1. E’ammissibile il ricorso proposto avverso la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, in quanto tale decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo.

 

2. La locuzione “debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’erario”, di cui alla C.U. FIGC n. 189/A, deve tenere conto anche delle vicende del debito successive alla scadenza con la conseguenza che non può essere imputato alla società ricorrente, ai fini dell’iscrizione ai campionati, il mancato pagamento di un debito diventato inesigibile per effetto di un provvedimento di sospensione disposto dalla Agenzia delle entrate proprio allo scopo di consentire la definizione dell’accordo di rateizzazione del debito, poi effettivamente intervenuto.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

Registro Ordinanza:/ 3853/05
Registro Generale:6796/2005

 

composto dai Signori:

 

Pres. Giorgio Giovannini
Cons. Lanfranco Balucani Est.
Cons. Francesco Caringella
Cons. Roberto Chieppa
Cons. Giancarlo Montedoro

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005

 

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
GELA J.T. S.R.L. rappresentato e difeso da: Avv. ANDREA SCUDERI, Avv. GIOVANNI PITRUZZELLA, Avv. IGNAZIO SCUDERI, Avv. MARIO MICHELE GIARRUSSO con domicilio eletto in Roma, VIA GREGORIO VII 396 presso ANTONIO GIUFFRIDA;

 

contro

 

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – CONI
CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT C/O CONI
COMMISSIONE VIGILANZA SOCIETA' DI CALCIO
COMMISSIONE APPELLO VIGILANZA SOCIETA' DI CALCIO
A.C. JUVE STABIA S.R.L
non costituitisi;

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO - FIGC rappresentata e difesa da: Avv. LUIGI MEDUGNO, Avv. MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma, VIA PO N.9 presso MARIO GALLAVOTTI

 

Interveniente ad Adiuvandum
COMUNE DI GELA rappresentato e difeso da: Avv. ALFREDO GALASSO, Avv. MARIO MICHELE GIARRUSSO con domicilio eletto in Roma, VIA EZIO N. 12 presso ALFREDO GALASSO;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione III 6082/2005, resa tra le parti, concernente DINIEG. ISCRIZ. GELA J.T. SRL CAMPION. CALC. SERIE C1 STAG. 2005/06-RIS. DANNO .

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI GELA, FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO - FIGC Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Pitruzzella, Scuderi Ignazio, Gallavotti, Medugno, Galasso e Giarrusso;
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso proposto avverso la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, tenuto conto che tale decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo secondo i principi già espressi dalla Sezione con la sentenza n. 5025/2004, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare;
Considerato che il ricorso appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris, in quanto:
a) la locuzione “debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’erario”, di cui alla C.U. FIGC n. 189/A, deve tenere conto anche delle vicende del debito successive alla scadenza con la conseguenza che non può essere imputato alla società ricorrente, ai fini dell’iscrizione ai campionati, il mancato pagamento di un debito diventato inesigibile per effetto di un provvedimento di sospensione disposto dalla Agenzia delle entrate proprio allo scopo di consentire la definizione dell’accordo di rateizzazione del debito, poi effettivamente intervenuto;
b) nel caso di specie, antecedentemente alla scadenza del primo termine perentorio del 30-6-2005, fissato dalla FIGC per l’adempimento in questione, era intervenuto il provvedimento di sospensione dell’Agenzia delle entrate (29-6-2005), che sulla base della previsione di cui all’art. 19 del DPR n. 602/1973 non si è limitato a impedire la prosecuzione della procedura coattiva di recupero del credito, ma ha dilazionato e reso inesigibili per un anno i debiti nei confronti dell’erario rilevanti per l’iscrizione della società ricorrente;
c) alla data del 30-6-2005 non sussisteva quindi la causa di non iscrizione costituita dal mancato pagamento di debiti scaduti nei confronti dell’erario con la conseguenza che non assume rilievo la circostanza che il procedimento di rateizzazione si è concluso in data (18-7-2005) successiva all’espressione del parere della COAVISOC e alla decisione del Consiglio Federale;
Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda di sospensione dell’impugnata sentenza con conseguente sospensione degli atti impugnati in primo grado (da cui deriva l’iscrizione della società ricorrente al campionato di serie C/1);

 

P.Q.M.

 

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6796/2005 ) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 09 Agosto 2005

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