| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n.
3853
Pres. Giovannini, est. Balucani
GELA J.T. S.R.L. ( Avv.ti A. SCUDERI, G. PITRUZZELLA, I.
SCUDERI, M. M. GIARRUSSO)c. COMITATO OLIMPICO NAZIONALE
ITALIANO – CONI, CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO
SPORT C/O CONI , COMMISSIONE VIGILANZA SOCIETA' DI CALCIO,
COMMISSIONE APPELLO VIGILANZA SOCIETA' DI CALCIO, A.C. JUVE
STABIA S.R.L. (n.c.), FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
- FIGC (Avv.ti L. MEDUGNO, M. GALLAVOTTI) |
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1. Diritto amministrativo dello Sport – Impugnazione
delle decisioni degli organi sportivi – Impugnazione della
decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport – Ammissibilità – Motivi
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2. Diritto amministrativo dello sport – Mancata
iscrizione ai campionati – Inadempienze tributarie – Presupposto
dell’esistenza di debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti
dell’erario - Interpretazione
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1. E’ammissibile il ricorso proposto avverso
la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport istituita presso il CONI, in quanto tale decisione
non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta
la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che,
benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio
arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo.
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2. La locuzione “debiti scaduti al 31 marzo
2005 nei confronti dell’erario”, di cui alla C.U. FIGC n.
189/A, deve tenere conto anche delle vicende del debito
successive alla scadenza con la conseguenza che non può
essere imputato alla società ricorrente, ai fini dell’iscrizione
ai campionati, il mancato pagamento di un debito diventato
inesigibile per effetto di un provvedimento di sospensione
disposto dalla Agenzia delle entrate proprio allo scopo
di consentire la definizione dell’accordo di rateizzazione
del debito, poi effettivamente intervenuto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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Registro Ordinanza:/ 3853/05
Registro Generale:6796/2005
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composto dai Signori:
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Pres. Giorgio Giovannini
Cons. Lanfranco Balucani Est.
Cons. Francesco Caringella
Cons. Roberto Chieppa
Cons. Giancarlo Montedoro
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ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005
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Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge
21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
GELA J.T. S.R.L. rappresentato e difeso da: Avv.
ANDREA SCUDERI, Avv. GIOVANNI PITRUZZELLA, Avv. IGNAZIO
SCUDERI, Avv. MARIO MICHELE GIARRUSSO con domicilio eletto
in Roma, VIA GREGORIO VII 396 presso ANTONIO GIUFFRIDA;
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contro
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COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO –
CONI
CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT C/O CONI
COMMISSIONE VIGILANZA SOCIETA' DI CALCIO
COMMISSIONE APPELLO VIGILANZA SOCIETA' DI CALCIO
A.C. JUVE STABIA S.R.L non costituitisi;
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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO - FIGC
rappresentata e difesa da: Avv. LUIGI MEDUGNO, Avv.
MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma, VIA PO N.9
presso MARIO GALLAVOTTI
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Interveniente ad Adiuvandum
COMUNE DI GELA rappresentato e difeso da: Avv. ALFREDO
GALASSO, Avv. MARIO MICHELE GIARRUSSO con domicilio eletto
in Roma, VIA EZIO N. 12 presso ALFREDO GALASSO;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione III 6082/2005,
resa tra le parti, concernente DINIEG. ISCRIZ. GELA J.T.
SRL CAMPION. CALC. SERIE C1 STAG. 2005/06-RIS. DANNO .
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza
appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI GELA, FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO - FIGC
Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresì,
per le parti gli avv.ti Pitruzzella, Scuderi Ignazio, Gallavotti,
Medugno, Galasso e Giarrusso;
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso proposto avverso la
decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport istituita presso il CONI, tenuto conto che tale
decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale,
ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia
sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie
tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente sindacabile
dal giudice amministrativo secondo i principi già espressi
dalla Sezione con la sentenza n. 5025/2004, da cui il Collegio
non ritiene di doversi discostare;
Considerato che il ricorso appare sorretto da sufficiente
fumus boni iuris, in quanto:
a) la locuzione “debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti
dell’erario”, di cui alla C.U. FIGC n. 189/A, deve tenere
conto anche delle vicende del debito successive alla scadenza
con la conseguenza che non può essere imputato alla società
ricorrente, ai fini dell’iscrizione ai campionati, il mancato
pagamento di un debito diventato inesigibile per effetto
di un provvedimento di sospensione disposto dalla Agenzia
delle entrate proprio allo scopo di consentire la definizione
dell’accordo di rateizzazione del debito, poi effettivamente
intervenuto;
b) nel caso di specie, antecedentemente alla scadenza del
primo termine perentorio del 30-6-2005, fissato dalla FIGC
per l’adempimento in questione, era intervenuto il provvedimento
di sospensione dell’Agenzia delle entrate (29-6-2005), che
sulla base della previsione di cui all’art. 19 del DPR n.
602/1973 non si è limitato a impedire la prosecuzione della
procedura coattiva di recupero del credito, ma ha dilazionato
e reso inesigibili per un anno i debiti nei confronti dell’erario
rilevanti per l’iscrizione della società ricorrente;
c) alla data del 30-6-2005 non sussisteva quindi la causa
di non iscrizione costituita dal mancato pagamento di debiti
scaduti nei confronti dell’erario con la conseguenza che
non assume rilievo la circostanza che il procedimento di
rateizzazione si è concluso in data (18-7-2005) successiva
all’espressione del parere della COAVISOC e alla decisione
del Consiglio Federale;
Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda di sospensione
dell’impugnata sentenza con conseguente sospensione degli
atti impugnati in primo grado (da cui deriva l’iscrizione
della società ricorrente al campionato di serie C/1);
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P.Q.M.
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Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero:
6796/2005 ) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della
sentenza impugnata.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
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Roma, 09 Agosto 2005
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