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n. 8-2005 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n. 3863
Pres. Giovannini, est. Caringella
SOCIETA' SPAL S.P.A. (Avv.ti ENRICO LUBRANO, F. LUBRANO e MATTIA GRASSANI) c. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI, LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (n.c.)


Diritto amministrativo dello sport – Mancata iscrizione ai campionati di calcio – In caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale – Sussiste - Fattispecie

Osta all’assolvimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione ai campionati di calcio il mancato superamento della situazione prevista dall’articolo 2447 c.c. con riguardo alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. In particolare, a fronte del riscontro del venir meno del requisito legale, è necessario che la successiva ripatrimonializzazione ovvero le sopravvenienze idonee al superamento della situazione in esame trovino riscontro nella predisposizione di idonea relazione sulla situazione patrimoniale secondo la procedura delineata dall’art. 2446 c.c.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionaleS
Szione Sesta

 

Registro Ordinanza:/ 3863/05
Registro Generale: 6858/2005

 

composto dai Signori:

 

Pres. Giorgio Giovannini
Cons. Lanfranco Balucani
Cons. Francesco Caringella Est.
Cons. Roberto Chieppa
Cons. Giancarlo Montedoro

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005

 

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

 

Visto l'appello proposto da:
SCIETA' SPAL S.P.A.rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENRICO LUBRANO, F. LUBRANO e MATTIA GRASSANI con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA 79 presso FILIPPO LUBRANO

 

contro

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO 9 presso MARIO GALLAVOTTI

 

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI
LEGA PROFESSIONISTI SERIE C
, non costituitisi;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione III 6079/2005, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C1 STAGIONE SPORTIVA 2005/2006.

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti Lubrano, Medugno e Gallavotti;

 

Ritenuto che l’istanza cautelare di sospensione della sentenza, nella parte relativa al provvedimento di non ammissione al campionato di competenza, non è suscettibile di favorevole valutazione in considerazione della non ricorrenza del requisito del fumus boni juris;
che, infatti, in disparte la questione della pendenza di controversia non temeraria sul piano fiscale, appare dirimente la ricorrenza della causa ostativa data dal mancato superamento della situazione prevista dall’articolo 2447 c.c. con riguardo alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (Comunicato Ufficiale n 189/A delle Federazione del 15.3.2005, lett. B, punto 5);
che, in particolare, a fronte del riscontro del venir meno del requisito legale giusta il bilancio di competenza al 31.3.2005, è necessario che la successiva ripatrimonializzazione ovvero le sopravvenienze idonee al superamento della situazione in esame trovino riscontro nella predisposizione di idonea relazione sulla situazione patrimoniale secondo la procedura delineata dal precedente art. 2446 c.c.;
che, nella specie, non solo non risulta rispettata detta procedura ma non è stata adottata neanche apposita deliberazione assembleare, essendo intervenuto lo stralcio della questione dall’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria sulla base di una generica e non documentata dichiarazione del Presidente in merito alla ricorrenza di fattori gestionali positivi sopravvenuti alla suddetta data del 31.3.2005;

 

P.Q.M.

 

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso n.6858/2005).

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 09 Agosto 2005

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