| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n.
3863
Pres. Giovannini, est. Caringella
SOCIETA' SPAL S.P.A. (Avv.ti ENRICO LUBRANO, F. LUBRANO
e MATTIA GRASSANI) c. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI), COMITATO OLIMPICO
NAZIONALE ITALIANO, CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
PER LO SPORT DEL CONI, LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (n.c.)
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Diritto amministrativo dello sport – Mancata
iscrizione ai campionati di calcio – In caso di riduzione
del capitale sociale al di sotto del limite legale – Sussiste
- Fattispecie
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Osta all’assolvimento dei requisiti richiesti
per l’iscrizione ai campionati di calcio il mancato superamento
della situazione prevista dall’articolo 2447 c.c. con riguardo
alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite
legale. In particolare, a fronte del riscontro del venir
meno del requisito legale, è necessario che la successiva
ripatrimonializzazione ovvero le sopravvenienze idonee al
superamento della situazione in esame trovino riscontro
nella predisposizione di idonea relazione sulla situazione
patrimoniale secondo la procedura delineata dall’art. 2446
c.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionaleS
Szione Sesta
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Registro Ordinanza:/ 3863/05
Registro Generale: 6858/2005
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composto dai Signori:
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Pres. Giorgio Giovannini
Cons. Lanfranco Balucani
Cons. Francesco Caringella Est.
Cons. Roberto Chieppa
Cons. Giancarlo Montedoro
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ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005
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Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge
21 luglio 2000, n. 205;
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Visto l'appello proposto da:
SCIETA' SPAL S.P.A.rappresentata e difesa dagli Avv.ti
ENRICO LUBRANO, F. LUBRANO e MATTIA GRASSANI con domicilio
eletto in Roma VIA FLAMINIA 79 presso FILIPPO LUBRANO
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contro
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO
GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO 9 presso
MARIO GALLAVOTTI
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COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI
LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, non costituitisi;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione III 6079/2005,
resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL CAMPIONATO
DI SERIE C1 STAGIONE SPORTIVA 2005/2006.
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza
appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì,
per le parti, gli Avv.ti Lubrano, Medugno e Gallavotti;
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Ritenuto che l’istanza cautelare di sospensione
della sentenza, nella parte relativa al provvedimento di
non ammissione al campionato di competenza, non è suscettibile
di favorevole valutazione in considerazione della non ricorrenza
del requisito del fumus boni juris;
che, infatti, in disparte la questione della pendenza di
controversia non temeraria sul piano fiscale, appare dirimente
la ricorrenza della causa ostativa data dal mancato superamento
della situazione prevista dall’articolo 2447 c.c. con riguardo
alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite
legale (Comunicato Ufficiale n 189/A delle Federazione del
15.3.2005, lett. B, punto 5);
che, in particolare, a fronte del riscontro del venir meno
del requisito legale giusta il bilancio di competenza al
31.3.2005, è necessario che la successiva ripatrimonializzazione
ovvero le sopravvenienze idonee al superamento della situazione
in esame trovino riscontro nella predisposizione di idonea
relazione sulla situazione patrimoniale secondo la procedura
delineata dal precedente art. 2446 c.c.;
che, nella specie, non solo non risulta rispettata detta
procedura ma non è stata adottata neanche apposita deliberazione
assembleare, essendo intervenuto lo stralcio della questione
dall’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria sulla
base di una generica e non documentata dichiarazione del
Presidente in merito alla ricorrenza di fattori gestionali
positivi sopravvenuti alla suddetta data del 31.3.2005;
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P.Q.M.
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Respinge l'istanza cautelare (Ricorso n.6858/2005).
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Roma, 09 Agosto 2005
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