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n. 8-2005 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n. 3861
Pres. Giovannini, est. Montedoro
F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. (Avv.ti FABIO MICALI e GENNARO STRADOLINI) c. FIGC-FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI)


Diritto amministrativo dello spost – Mancata iscrizione ai campionati – Inadempienze tributarie – Tardiva instaurazione del contenzioso da parte della società - Conseguenze

Deve essere respinto l’appello in considerazione sia dell’esistenza al 30 giugno 2005 di una situazione debitoria non sanata, sia della tardiva instaurazione del contenzioso da parte della società, in data successiva al termine di presentazione della domanda di iscrizione al campionato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

 

Registro Ordinanza:/ 3861/05
Registro Generale:6816/2005

 

Sezione Sesta

 

composto dai Signori:

 

Pres. Giorgio Giovannini
Cons. Lanfranco Balucani
Cons. Francesco Caringella
Cons. Roberto Chieppa
Cons. Giancarlo Montedoro Est.

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005 .

 

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

 

Visto l'appello proposto da:
F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. rappresentato e difeso da: Avv. FABIO MICALI Avv. GENNARO STRADOLINI con domicilio eletto in Roma VIA ARCHIMEDE 120 presso FABIO MICALI

 

contro

 

FIGC-FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO rappresentato e difeso da: Avv. LUIGI MEDUGNO Avv. MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N.9 presso MARIO GALLAVOTTI

 

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER n. 4538/2005, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C1 (STAGIONE SPORTIVA 2005/2006);

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

FIGC-FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

 

Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi, altresì, per le parti gli avvocati Stradolini, Gallavotti, Medugno;

 

Ritenuto che l’appello non appare meritevole di accoglimento in considerazione sia dell’esistenza al 30 giugno 2005 di una situazione debitoria tuttora non sanata, sia della tardiva instaurazione del contenzioso da parte della società, in data successiva al termine di presentazione della domanda di iscrizione al campionato ;

 

P.Q.M.

 

Respinge l'appello (Ricorso numero: 6816/2005 ).

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 09 Agosto 2005

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