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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n. 3862
Pres. Giovannini, est. Balucani
SOCIETA' HELLAS VERONA F.C. S.P.A. (Avv.ti CARLO ALLORIO, ENRICO LUBRANO e F. LUBRANO) c. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI), CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI, C.O.N.I. (n.c.), LEGA PROFESSIONISTI SERIE A E B (Avv.ti CRISTINA ROSSELLO e LUIGI MEDUGNO), SOCIETA' ASCOLI (Avv. RUGGERO STINCARDINI), ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE SUL LAVORO - I.N.A.I.L. (Avv.ti EMIDIO TEDESCO e LUIGI LA PECCERELLA), SOCIETA' NAPOLI SOCCER, COMUNE DI NAPOLI, (n.c.)


Diritto amministrativo dello Sport – Iscrizione ai campionati – Legittimazione attiva nei ricorsi avverso le iscrizioni delle società sportive ai campionati di calcio – Interesse al ripescaggio – Necessità – Obbligo di esperire autonoma impugnativa in primo grado – Sussiste - Conseguenze

E’inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, l’appello del ricorrente (Hellas Verona F.c. S.p.a.) che, anziché esperire autonoma impugnativa, in primo grado (per far valere il proprio diritto ad essere ripescata al Campionato di Serie A), si è limitata ad esperire intervento adesivo nel giudizio instaurato dalla Soc. Napoli Soccer S.p.a. contro la Soc. Ascoli Calcio 1989 S.p.a.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Ordinanza:/ 3862/05
Registro Generale: 6859/2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini; Cons. Lanfranco Balucani Est.; Cons. Francesco Caringella; Cons. Roberto Chieppa; Cons. Giancarlo Montedoro

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005.

 

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:

 

SOCIETA' HELLAS VERONA F.C. S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARLO ALLORIO, ENRICO LUBRANO e F. LUBRANO con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA 79 presso FILIPPO LUBRANO

 

Contro

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO 9 presso MARIO GALLAVOTTI

 

CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI, C.O.N.I.,
non costituitisi;

 

LEGA PROFESSIONISTI SERIE A E B rappresentata e difesa dagli Avv.ti CRISTINA ROSSELLO e LUIGI MEDUGNO con domicilio eletto in Roma VIA PANAMA 12 presso LUIGI MEDUGNO

 

e nei confronti di

 

SOCIETA' ASCOLI rappresentata e difesa dall’Avv. RUGGERO STINCARDINI con domicilio eletto in Roma VIA D. CIMAROSA 13 presso RAFFAELE DE STEFANO

 

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE SUL LAVORO - I.N.A.I.L. rappresentato e difeso dagli Avv.ti EMIDIO TEDESCO e LUIGI LA PECCERELLA con domicilio eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE 144 presso UFFICIO LEGALE INAIL

 

SOCIETA' NAPOLI SOCCER, COMUNE DI NAPOLI, non costituitisi;

 

per l'annullamento
dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione III TER n.4533/2005, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B PER LA STAGIONE 2005-2006;

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA PROFESSIONISTI SERIE A e B, SOCIETA' ASCOLI ed ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE SUL LAVORO - I.N.A.I.L.;
Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresì, per le parti l’Avv. ALLORIO, l’Avv. Filippo LUBRANO, l’Avv. GALLAVOTTI, l’Avv. MEDUGNO, gli Avv.ti STINCARDINI e MAZZARELLI per ROSSELLO, e gli Avv.ti TEDESCO e LA PECCERELLA;

Ritenuto che ad una sommaria delibazione il ricorso in esame presenta evidenti profili di inammissibilità per la carenza di legittimazione all’appello, stante che l’odierna società ricorrente, anziché esperire autonoma impugnativa, in primo grado (per far valere il proprio diritto ad essere ripescata al Campionato di Serie A), si è limitata ad esperire intervento adesivo nel giudizio instaurato dalla Soc. Napoli Soccer S.p.a. contro la Soc. Ascoli Calcio 1989 S.p.a.;
- che per quanto precede l’appello in esame deve essere dichiarato inammissibile;

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile l’appello.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 09 Agosto 2005

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