| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n.
3864
Pres. Giovannini, est. Caringella
SALERNITANA SPORT S.P.A. (Avv.ti A. BRANCACCIO, G.M. MASONI,
G. SCARLATO e R. IZZO)
c. FIGC-FEDERAZIONE GIUOCO CALCIO (Avv.ti LUIGI MEDUGNO
e MARIO GALLAVOTTI), CONS. FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
GIUOCO CALCIO, COMM. VIGILANZA SOC. CALCIO PROFESSIONISTICHE
DELLA FIGC, COLLEGIO ARB. CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO
SPORT C/O CONI, CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER
LO SPORT C/O CONI, VICENZA CALCIO S.P.A., PESCARA CALCIO
S.P.A., CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, LEGA
NAZ.LE PROFESSIONISTI, LIRA S.R.L. (n.c.), NAPOLI SOCCER
S.P.A. (Avv.ti PAOLO MINERVINI e STEFANO VINTI), U.S. CATANZARO
S.P.A. (Avv. GERARDO CARVELLI), CENTRO DI COORDINAMENTO
SALERNITANA CLUBS (Avv.ti CARLO DI RUOCCO, F. FERRENTINO
ed ITALO ROCCO), PROVINCIA DI SALERNO (Avv. LORENZO LENTINI),
COMUNE DI SALERNO (Avv.ti DIEGO VAIANO e PAOLO VAIANO) |
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1. Diritto amministrativo dello sport – Mancata
iscrizione ai campionati di calcio – Inadempienze contributive
– Requisito della regolarità fiscale e contributiva – Presupposti
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2. Diritto amministrativo dello Sport – Mancata
iscrizione ai campionati – Inadempienze tributarie – Pendenza,
entro il termine richiesto per l’assolvimento degli oneri
richiesti per l’iscrizione ai campionati, di un procedimento
per l’ottenimento della rateizzazione del debito - Insufficienza
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1. Ai fini della ricorrenza del requisito
della regolarità fiscale e contributiva, alternativo all’avvenuto
pagamento dei debiti scaduti al 15.3.2005, è necessario
il deposito, entro il 30.6.2005, di documentazione comprovante
la pendenza di lite non temeraria (cfr. comunicato ufficiale
n. 189/A del 15.3.2005, della Federazione Italiana Calcio,
allegato A)
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2. La lettera e la ratio delle prescrizioni
federali, volte all’acquisizione di tempestiva certezza
in ordine all’affidabilità economica e patrimoniale delle
società ai fini della garanzia del regolare svolgimento
dei campionati, non permettono di equiparare l’accoglimento
dell’istanza di rateazione con la pendenza della relativa
procedura.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Ordinanza:/ 3864/05
Registro Generale: 6860/2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini;
Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella Est.;
Cons. Roberto Chieppa; Cons. Giancarlo Montedoro
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ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005.
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Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge
21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
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SALERNITANA SPORT S.P.A. rappresentata
e difesa dagli Avv.ti A. BRANCACCIO, G.M. MASONI, G. SCARLATO
e R. IZZO con domicilio eletto in Roma VIA CICERONE 28 presso
RAFFAELE IZZO
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Contro
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FIGC-FEDERAZIONE GIUOCO CALCIO rappresentata
e difesa dagli Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI con
domicilio eletto in Roma VIA PO 9 presso MARIO GALLAVOTTI
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CONS. FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
GIUOCO CALCIO, COMM. VIGILANZA SOC. CALCIO PROFESSIONISTICHE
DELLA FIGC, COLLEGIO ARB. CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO
SPORT C/O CONI, CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
PER LO SPORT C/O CONI, VICENZA CALCIO S.P.A., PESCARA CALCIO
S.P.A., CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, LEGA
NAZ.LE PROFESSIONISTI, LIRA S.R.L., n.c.;
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NAPOLI SOCCER S.P.A. rappresentato
e difeso dagli Avv.ti PAOLO MINERVINI e STEFANO VINTI con
domicilio eletto in Roma VIA EMILIA 88 presso STEFANO VINTI
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U.S. CATANZARO S.P.A. rappresentato
e difeso dall’Avv. GERARDO CARVELLI
con domicilio eletto in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso
SEGRETERIA SEZ. CDS
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CENTRO DI COORDINAMENTO SALERNITANA CLUBS
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLO DI RUOCCO, F.
FERRENTINO ed ITALO ROCCO con domicilio eletto in Roma VIALE
DI VILLA GRAZIOLI 13 presso G. GIUFFRE'
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PROVINCIA DI SALERNO rappresentato
e difeso dall’Avv. LORENZO LENTINI con domicilio eletto
in Roma VIALE DI VILLA GRAZIOLI 13 presso G. GIUFFRE'
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COMUNE DI SALERNO rappresentato e
difeso dagli Avv.ti DIEGO VAIANO e PAOLO VAIANO con domicilio
eletto in Roma LUNGOTEVERE MARZIO 3 presso DIEGO VAIANO
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per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR
LAZIO - ROMA: Sezione III 6077/2005, resa tra le parti,
concernente MANCATA AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B
- STAGIONE SPORTIVA 2005/2006.
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza
appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI SALERNO,
FIGC-FEDERAZIONE GIUOCO CALCIO, PROVINCIA DI SALERNO, NAPOLI
SOCCER S.P.A., U.S. CATANZARO S.P.A., CENTRO DI COORDINAMENTO
SALERNITANA CLUBS;
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì,
per le parti, gli Avv.ti Izzo, Brancaccio, Scarlato, Gallavotti,
Medugno, Lentini, Vaiano; Carvelli, Minervini, Di Ruocco
e Rocco;
Ritenuto che l’istanza cautelare non merita favorevole valutazione
alla stregua delle seguenti considerazioni:
a) ai fini della ricorrenza del requisito della regolarità
fiscale e contributiva, alternativo all’avvenuto pagamento
dei debiti scaduti al 15.3.2005, è necessario il deposito,
entro il 30.6.2005, di documentazione comprovante la pendenza
di lite non temeraria (cfr. comunicato ufficiale n. 189/A
del 15.3.2005, della Federazione Italiana Calcio, allegato
A);
b) nel suddetto termine del 30.6.2005 non risulta depositata
documentazione all’uopo idonea, posto che il mero riferimento,
nell’istanza di transazione, al ricorso avverso due cartelle
esattoriali, non accompagnato dall’allegazione dei relativi
ricorsi e delle successive decisioni, non consente l’apprezzamento,oltre
che della pendenza, anche della natura non temeraria della
controversia;
c) in ogni caso, con riguardo ad una terza cartella,è pacifica
la circostanza della non pendenza di alcun contenzioso;
d) la lettera e la ratio della suddetta prescrizione ostano
poi alla dedotta equiparazione della sussistenza di un contenzioso
virtuale o potenziale alla richiesta pendenza in atto del
contenzioso;
e) per gli stessi motivi non è ricavabile la pendenza del
contenzioso dalla mera attestazione, resa dal direttore
dell’Agenzia delle Entrate, circa il possibile esito positivo
dell’accordo di transazione e dilazione;
f) che detta attestazione, non seguita dalla concessione
della pure invocata sospensione, non incide neanche sulla
esigibilità del debito e quindi sulla conclamata situazione
di inadempimento alla data suddetta del 30 giugno 2005;
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P.Q.M.
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Respinge l'istanza cautelare.
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Roma, 09 Agosto 2005
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