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n. 8-2005 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n. 3864
Pres. Giovannini, est. Caringella
SALERNITANA SPORT S.P.A. (Avv.ti A. BRANCACCIO, G.M. MASONI, G. SCARLATO e R. IZZO)
c. FIGC-FEDERAZIONE GIUOCO CALCIO (Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI), CONS. FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, COMM. VIGILANZA SOC. CALCIO PROFESSIONISTICHE DELLA FIGC, COLLEGIO ARB. CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO SPORT C/O CONI, CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT C/O CONI, VICENZA CALCIO S.P.A., PESCARA CALCIO S.P.A., CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, LEGA NAZ.LE PROFESSIONISTI, LIRA S.R.L. (n.c.), NAPOLI SOCCER S.P.A. (Avv.ti PAOLO MINERVINI e STEFANO VINTI), U.S. CATANZARO S.P.A. (Avv. GERARDO CARVELLI), CENTRO DI COORDINAMENTO SALERNITANA CLUBS (Avv.ti CARLO DI RUOCCO, F. FERRENTINO ed ITALO ROCCO), PROVINCIA DI SALERNO (Avv. LORENZO LENTINI), COMUNE DI SALERNO (Avv.ti DIEGO VAIANO e PAOLO VAIANO)


1. Diritto amministrativo dello sport – Mancata iscrizione ai campionati di calcio – Inadempienze contributive – Requisito della regolarità fiscale e contributiva – Presupposti

 

2. Diritto amministrativo dello Sport – Mancata iscrizione ai campionati – Inadempienze tributarie – Pendenza, entro il termine richiesto per l’assolvimento degli oneri richiesti per l’iscrizione ai campionati, di un procedimento per l’ottenimento della rateizzazione del debito - Insufficienza

1. Ai fini della ricorrenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva, alternativo all’avvenuto pagamento dei debiti scaduti al 15.3.2005, è necessario il deposito, entro il 30.6.2005, di documentazione comprovante la pendenza di lite non temeraria (cfr. comunicato ufficiale n. 189/A del 15.3.2005, della Federazione Italiana Calcio, allegato A)

 

2. La lettera e la ratio delle prescrizioni federali, volte all’acquisizione di tempestiva certezza in ordine all’affidabilità economica e patrimoniale delle società ai fini della garanzia del regolare svolgimento dei campionati, non permettono di equiparare l’accoglimento dell’istanza di rateazione con la pendenza della relativa procedura.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Ordinanza:/ 3864/05
Registro Generale: 6860/2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini; Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella Est.; Cons. Roberto Chieppa; Cons. Giancarlo Montedoro

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005.

 

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:

 

SALERNITANA SPORT S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. BRANCACCIO, G.M. MASONI, G. SCARLATO e R. IZZO con domicilio eletto in Roma VIA CICERONE 28 presso RAFFAELE IZZO

 

Contro

 

FIGC-FEDERAZIONE GIUOCO CALCIO rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO 9 presso MARIO GALLAVOTTI

 

CONS. FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, COMM. VIGILANZA SOC. CALCIO PROFESSIONISTICHE DELLA FIGC, COLLEGIO ARB. CAMERA CONCILIAZIONE E ARBITRATO SPORT C/O CONI, CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT C/O CONI, VICENZA CALCIO S.P.A., PESCARA CALCIO S.P.A., CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, LEGA NAZ.LE PROFESSIONISTI, LIRA S.R.L., n.c.;

 

NAPOLI SOCCER S.P.A. rappresentato e difeso dagli Avv.ti PAOLO MINERVINI e STEFANO VINTI con domicilio eletto in Roma VIA EMILIA 88 presso STEFANO VINTI

 

U.S. CATANZARO S.P.A. rappresentato e difeso dall’Avv. GERARDO CARVELLI
con domicilio eletto in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZ. CDS

 

CENTRO DI COORDINAMENTO SALERNITANA CLUBS rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLO DI RUOCCO, F. FERRENTINO ed ITALO ROCCO con domicilio eletto in Roma VIALE DI VILLA GRAZIOLI 13 presso G. GIUFFRE'

 

PROVINCIA DI SALERNO rappresentato e difeso dall’Avv. LORENZO LENTINI con domicilio eletto in Roma VIALE DI VILLA GRAZIOLI 13 presso G. GIUFFRE'

 

COMUNE DI SALERNO rappresentato e difeso dagli Avv.ti DIEGO VAIANO e PAOLO VAIANO con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE MARZIO 3 presso DIEGO VAIANO

 

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione III 6077/2005, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006.

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI SALERNO, FIGC-FEDERAZIONE GIUOCO CALCIO, PROVINCIA DI SALERNO, NAPOLI SOCCER S.P.A., U.S. CATANZARO S.P.A., CENTRO DI COORDINAMENTO SALERNITANA CLUBS;
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti Izzo, Brancaccio, Scarlato, Gallavotti, Medugno, Lentini, Vaiano; Carvelli, Minervini, Di Ruocco e Rocco;
Ritenuto che l’istanza cautelare non merita favorevole valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:
a) ai fini della ricorrenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva, alternativo all’avvenuto pagamento dei debiti scaduti al 15.3.2005, è necessario il deposito, entro il 30.6.2005, di documentazione comprovante la pendenza di lite non temeraria (cfr. comunicato ufficiale n. 189/A del 15.3.2005, della Federazione Italiana Calcio, allegato A);
b) nel suddetto termine del 30.6.2005 non risulta depositata documentazione all’uopo idonea, posto che il mero riferimento, nell’istanza di transazione, al ricorso avverso due cartelle esattoriali, non accompagnato dall’allegazione dei relativi ricorsi e delle successive decisioni, non consente l’apprezzamento,oltre che della pendenza, anche della natura non temeraria della controversia;
c) in ogni caso, con riguardo ad una terza cartella,è pacifica la circostanza della non pendenza di alcun contenzioso;
d) la lettera e la ratio della suddetta prescrizione ostano poi alla dedotta equiparazione della sussistenza di un contenzioso virtuale o potenziale alla richiesta pendenza in atto del contenzioso;
e) per gli stessi motivi non è ricavabile la pendenza del contenzioso dalla mera attestazione, resa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, circa il possibile esito positivo dell’accordo di transazione e dilazione;
f) che detta attestazione, non seguita dalla concessione della pure invocata sospensione, non incide neanche sulla esigibilità del debito e quindi sulla conclamata situazione di inadempimento alla data suddetta del 30 giugno 2005;

 

P.Q.M.

 

Respinge l'istanza cautelare.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 09 Agosto 2005

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