Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 8-2005 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n. 3856
Pres. Giovannini, est. Chieppa
ASSOCIAZIONE CALCIO PERUGIA S.P.A. (Avv.ti M. RAMPINI e P. FANTUSATI)c. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (Avv.ti L. MEDUGNO e M. GALLAVOTTI), C.O.N.I.(n.c.), US CATANZARO S.P.A. (Avv. G. CARVELLI), TREVISO FBC 1993 S.R.L. (Avv.ti E. GALEA, F. NAPOLITANO, F. STILO e S. RACITI), NAPOLI SOCCER S.P.A. (Avv.ti P. MINERVINI e S. VINTI)


1. Diritto amministrativo dello Sport – Impugnazione delle decisioni degli organi sportivi – Impugnazione della decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – Ammissibilità – Motivi

 

2. Diritto amministrativo dello Sport – Mancata iscrizione ai campionati – Inadempienze tributarie – Sospensione giudiziale del diniego di rateizzazione – Effetti – Inesigibilità del credito erariale – Non sussiste

1. E’ammissibile il ricorso proposto avverso la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, in quanto tale decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo.

 

2. La sospensione giudiziale del diniego opposto alla richiesta di rateizzazione non ha l’effetto di definire in senso favorevole il relativo procedimento e, quindi, allo stato il debito nei confronti dell’erario deve ritenersi pienamente esigibile


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Ordinanza:3856/05
Registro Generale:6787/2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini; Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella; Cons. Roberto Chieppa Est.; Cons. Giancarlo Montedoro

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005.

 

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:

 

ASSOCIAZIONE CALCIO PERUGIA S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIO RAMPINI e PAOLO FANTUSATI con domicilio eletto in Roma VIA COLA DI RIENZO 180 presso PAOLO GIUSEPPE FIORILLI

 

Contro

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N. 9 presso MARIO GALLAVOTTI

 

C.O.N.I. non costituitosi;

 

e nei confronti di

 

US CATANZARO S.P.A. rappresentata e difesa dall’Avv. GERARDO CARVELLI con domicilio eletto in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO,13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CONSIGLIO DI STATO

 

TREVISO FBC 1993 S.R.L. rappresentata e difesa dagli Avv.ti EZIO GALEA, FRANCESCO NAPOLITANO, FRANCESCO STILO e SALVATORE RACITI con domicilio eletto in Roma VIA PO, 9 presso FRANCESCO NAPOLITANO

 

NAPOLI SOCCER S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv.ti PAOLO MINERVINI e STEFANO VINTI con domicilio eletto in Roma VIA EMILIA N. 88 presso STEFANO VINTI

 

per l'annullamento
dell'ordinanza del TAR LAZIO – ROMA - Sezione III TER n. 4532/2005, resa tra le parti, concernente ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO PROFESSIONISTI STAGIONE 2005-2006 CATEGORIA B;

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
NAPOLI SOCCER S.P.A.
TREVISO FBC 1993 S.R.L.
US CATANZARO S.P.A.
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Rampini, Fantusati, Gallavotti, Medugno, Napoletano, Raciti, Carvelli, Vinti e Minervini;
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso proposto avverso la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, tenuto conto che tale decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo secondo i principi già espressi dalla Sezione con la sentenza n. 5025/2004, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare;
Considerato che il ricorso non appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris, in quanto:
a) in relazione ai debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’erario, non è intervenuto alcun pagamento, non è stata accolta l’istanza di rateizzazione e non pende alcuna lite sulla sussistenza del debito avente carattere non temerario;
b) la sospensione del diniego opposto alla richiesta di rateizzazione, disposta dal Tar Umbria, non ha l’effetto di definire in senso favorevole il relativo procedimento e, quindi, allo stato il debito nei confronti dell’erario deve ritenersi pienamente esigibile;
c) il contenzioso pendente presso il Tar Umbria non riguarda la sussistenza del debito nei confronti dell’erario, ma la diversa questione della legittimità del provvedimento di diniego della richiesta di rateizzazione;
d) è pacifico che la società ricorrente non abbia effettuato anche ulteriori pagamenti, previsti quali requisiti per l’iscrizione ai campionati, in relazione ai quali la giustificazione addotta (esigenza di non violare la par condicio creditorum) è del tutto priva di fondamento ed anzi denota il riconoscimento di una difficile situazione patrimoniale;
Ritenuto pertanto di dover respingere il ricorso in appello;

 

P.Q.M.

 

Respinge l'appello (Ricorso numero: 6787/2005 ).

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 09 Agosto 2005

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento