| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n.
3856
Pres. Giovannini, est. Chieppa
ASSOCIAZIONE CALCIO PERUGIA S.P.A. (Avv.ti M. RAMPINI e
P. FANTUSATI)c. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (Avv.ti
L. MEDUGNO e M. GALLAVOTTI), C.O.N.I.(n.c.), US CATANZARO
S.P.A. (Avv. G. CARVELLI), TREVISO FBC 1993 S.R.L. (Avv.ti
E. GALEA, F. NAPOLITANO, F. STILO e S. RACITI), NAPOLI SOCCER
S.P.A. (Avv.ti P. MINERVINI e S. VINTI) |
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1. Diritto amministrativo dello Sport – Impugnazione
delle decisioni degli organi sportivi – Impugnazione della
decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport – Ammissibilità – Motivi
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2. Diritto amministrativo dello Sport – Mancata
iscrizione ai campionati – Inadempienze tributarie – Sospensione
giudiziale del diniego di rateizzazione – Effetti – Inesigibilità
del credito erariale – Non sussiste
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1. E’ammissibile il ricorso proposto avverso
la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport istituita presso il CONI, in quanto tale decisione
non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta
la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che,
benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio
arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo.
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2. La sospensione giudiziale del diniego
opposto alla richiesta di rateizzazione non ha l’effetto
di definire in senso favorevole il relativo procedimento
e, quindi, allo stato il debito nei confronti dell’erario
deve ritenersi pienamente esigibile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Ordinanza:3856/05
Registro Generale:6787/2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini;
Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella; Cons.
Roberto Chieppa Est.; Cons. Giancarlo Montedoro
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ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005.
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Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000,
n. 205;
Visto l'appello proposto da:
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ASSOCIAZIONE CALCIO PERUGIA S.P.A.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIO RAMPINI e PAOLO
FANTUSATI con domicilio eletto in Roma VIA COLA DI RIENZO
180 presso PAOLO GIUSEPPE FIORILLI
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Contro
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO
GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N. 9 presso
MARIO GALLAVOTTI
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C.O.N.I. non costituitosi;
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e nei confronti di
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US CATANZARO S.P.A. rappresentata
e difesa dall’Avv. GERARDO CARVELLI con domicilio eletto
in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO,13 presso SEGRETERIA SEZIONALE
CONSIGLIO DI STATO
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TREVISO FBC 1993 S.R.L. rappresentata
e difesa dagli Avv.ti EZIO GALEA, FRANCESCO NAPOLITANO,
FRANCESCO STILO e SALVATORE RACITI con domicilio eletto
in Roma VIA PO, 9 presso FRANCESCO NAPOLITANO
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NAPOLI SOCCER S.P.A. rappresentata
e difesa dagli Avv.ti PAOLO MINERVINI e STEFANO VINTI con
domicilio eletto in Roma VIA EMILIA N. 88 presso STEFANO
VINTI
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per l'annullamento
dell'ordinanza del TAR LAZIO – ROMA - Sezione III TER n.
4532/2005, resa tra le parti, concernente ISCRIZIONE AL
CAMPIONATO DI CALCIO PROFESSIONISTI STAGIONE 2005-2006 CATEGORIA
B;
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta
in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
NAPOLI SOCCER S.P.A.
TREVISO FBC 1993 S.R.L.
US CATANZARO S.P.A.
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì,
per le parti gli Avv.ti Rampini, Fantusati, Gallavotti,
Medugno, Napoletano, Raciti, Carvelli, Vinti e Minervini;
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso proposto avverso la
decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport istituita presso il CONI, tenuto conto che tale
decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale,
ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia
sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie
tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente sindacabile
dal giudice amministrativo secondo i principi già espressi
dalla Sezione con la sentenza n. 5025/2004, da cui il Collegio
non ritiene di doversi discostare;
Considerato che il ricorso non appare sorretto da sufficiente
fumus boni iuris, in quanto:
a) in relazione ai debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti
dell’erario, non è intervenuto alcun pagamento, non è stata
accolta l’istanza di rateizzazione e non pende alcuna lite
sulla sussistenza del debito avente carattere non temerario;
b) la sospensione del diniego opposto alla richiesta di
rateizzazione, disposta dal Tar Umbria, non ha l’effetto
di definire in senso favorevole il relativo procedimento
e, quindi, allo stato il debito nei confronti dell’erario
deve ritenersi pienamente esigibile;
c) il contenzioso pendente presso il Tar Umbria non riguarda
la sussistenza del debito nei confronti dell’erario, ma
la diversa questione della legittimità del provvedimento
di diniego della richiesta di rateizzazione;
d) è pacifico che la società ricorrente non abbia effettuato
anche ulteriori pagamenti, previsti quali requisiti per
l’iscrizione ai campionati, in relazione ai quali la giustificazione
addotta (esigenza di non violare la par condicio creditorum)
è del tutto priva di fondamento ed anzi denota il riconoscimento
di una difficile situazione patrimoniale;
Ritenuto pertanto di dover respingere il ricorso in appello;
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P.Q.M.
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Respinge l'appello (Ricorso numero: 6787/2005
).
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Roma, 09 Agosto 2005
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