| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n.
3857
Pres. Giovannini, est Chieppa
TORINO CALCIO S.P.A. (Avv.ti A. BENESSIA, F. VECCHIO, P.
ADONNINO, S. GATTAMELATA e V. CERULLI IRELLI) c. CONI -
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, CAMERA DI CONCILIAZIONE
ED ARBITRATO PER LO SPORT C/O CONI (n.c.), FIGC-FEDERAZIONE
ITALIANA GIUOCO CALCIO (Avv.ti L. MEDUGNO e M. GALLAVOTTI),
CONSIGLIO FEDERALE DELLA FIGC-FEDERAZIONE IT.GIUOCO CALCIO
(n.c.), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - L.N.P. (Avv.ti C.
ROSSELLO e L. MEDUGNO), SOCIETA' TREVISO FOOTBALL CLUB 1993
S.R.L. (Avv.ti E. GALEA, F. NAPOLITANO, F. STILO e S. RACITI),
NAPOLI SOCCER S.P.A. (Avv.ti P. MINERVINI e S. VINTI), RUSSO
(Avv.ti C. D'ANDRIA, F. e G. VIGLIONE) |
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1. Diritto amministrativo dello Sport – Impugnazione
delle decisioni degli organi sportivi – Impugnazione della
decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport – Ammissibilità – Motivi
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2. Diritto amministrativo dello Sport – Mancata
iscrizione ai campionati – Disponibilità della Agenzia delle
Entrate alla dilazione di pagamento dei debiti – Inidoneità
ai fini dell’assolvimento degli oneri richiesti per ottenere
l’iscrizione al campionato di calcio
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1. E’ammissibile il ricorso proposto avverso
la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport istituita presso il CONI, in quanto tale decisione
non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta
la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che,
benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio
arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo.
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2. E’ inidonea la manifestazione dell’Agenzia
delle Entrate di disponibilità alla dilazione di pagamento
del debito in capo alla società sportiva, ai fini della
prova dell’avvenuto assolvimento degli oneri richiesti per
poter ottenere l’iscrizione al camponato di calcio (nel
caso di specie Serie A)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Ordinanza: 3857/05
Registro Generale:6850/2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini;
Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella; Cons.
Roberto Chieppa Est.; Cons. Giancarlo Montedoro
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ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005
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Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge
21 luglio 2000, n. 205;
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Visto l'appello proposto da:
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TORINO CALCIO S.P.A. rappresentata
e difesa dagli Avv.ti ANGELO BENESSIA, FEDERICO VECCHIO,
PIETRO ADONNINO, STEFANO GATTAMELATA e VINCENZO CERULLI
IRELLI con domicilio eletto in Roma VIA LUDOVISI, 16 presso
FEDERICO VECCHIO
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contro
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CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
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CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER
LO SPORT C/O CONI
non costituiti;
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FIGC-FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO
GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N. 9 presso
MARIO GALLAVOTTI
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CONSIGLIO FEDERALE DELLA FIGC-FEDERAZIONE
IT.GIUOCO CALCIO non costituitosi;
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LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - L.N.P.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CRISTINA ROSSELLO e
LUIGI MEDUGNO con domicilio eletto in Roma VIA PANAMA, 12
presso LUIGI MEDUGNO
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SOCIETA' TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.R.L.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti EZIO GALEA, FRANCESCO
NAPOLITANO, FRANCESCO STILO e SALVATORE RACITI con domicilio
eletto in Roma VIA PO, 9 presso FRANCESCO NAPOLITANO
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NAPOLI SOCCER S.P.A. rappresentata
e difesa dagli Avv.ti PAOLO MINERVINI e STEFANO VINTI con
domicilio eletto in Roma VIA EMILIA N. 88 presso STEFANO
VINTI
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RUSSO ROBERTO rappresentato e difeso
dagli Avv.ti CATALDO D'ANDRIA, FABIO VIGLIONE e GIANCARLO
VIGLIONE con domicilio eletto in Roma VIA OVIDIO, 32 presso
FABIO VIGLIONE
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per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR
LAZIO - ROMA :Sezione III 6076/2005 , resa tra le parti,
concernente DINIEGO AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE A
STAGIONE SPORTIVA 2005/2006.
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza
appellata , presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
FIGC-FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - L.N.P.
NAPOLI SOCCER S.P.A.
RUSSO ROBERTO
SOCIETA' TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.R.L.
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì,
per le parti gli Avv.ti Vecchio, Gattamelata, Gallavotti,
Medugno, Mazzarelli per Rossello, Raciti, Napoletano, Viglione,
Vinti e Minervini;
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso proposto avverso la
decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport istituita presso il CONI, tenuto conto che tale
decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale,
ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia
sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie
tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente sindacabile
dal giudice amministrativo secondo i principi già espressi
dalla Sezione con la sentenza n. 5025/2004, da cui il Collegio
non ritiene di doversi discostare;
Considerato che il ricorso non appare sorretto da sufficiente
fumus boni iuris, in quanto:
a) in relazione ai debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti
dell’erario, l’istanza di rateizzazione non è stata accolta
e non pende alcuna lite sulla sussistenza del debito avente
carattere non temerario;
b) la nota dd. 11-7-2005 dell’Agenzia delle entrate di Torino,
ed anche la successiva nota dd. 8-8-2005 prodotta in data
odierna, non costituiscono atti di accoglimento dell’istanza,
sottoposti a condizione sospensiva, ma integrano mere comunicazioni
della disponibilità dell’ufficio a concedere la rateizzazione
contestualmente alla produzione di idonea garanzia fideiussoria
(peraltro, la condizione, costituita dalla produzione di
idonea fideiussione, non si è comunque ad oggi verificata);
c) anche aderendo alla tesi della società ricorrente, relativa
alla necessità di ottenere un termine più ampio per la presentazione
della fideiussione in conseguenza dell’avvenuta scoperta
della falsità di quella in precedenza rilasciata, tale fideiussione
non è stata comunque prodotta con la conseguenza che permane
l’inadempimento rispetto ai debiti nei confronti dell’erario
e né tale adempimento può essere sanato entro il termine
del 10-8-2005, che rileva ai fini dei rapporti con l’erario,
ma è incompatibile con i tempi del procedimento federale,
ormai concluso da ampio tempo;
d) il bilancio della società ricorrente non è stato certificato
dalla società di revisione, che anzi ha apposto serie riserve
sulla possibilità che la società possa continuare la propria
attività, soprattutto nell’ipotesi, verificatasi, della
mancata prestazione della garanzia fideiussoria richiesta
dall’Agenzia delle entrate;
Ritenuto pertanto di dover respingere la domanda di sospensione
dell’impugnata sentenza;
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P.Q.M.
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Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero:
6850/2005 ).
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Roma, 09 Agosto 2005
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