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n. 8-2005 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n. 3857
Pres. Giovannini, est Chieppa
TORINO CALCIO S.P.A. (Avv.ti A. BENESSIA, F. VECCHIO, P. ADONNINO, S. GATTAMELATA e V. CERULLI IRELLI) c. CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT C/O CONI (n.c.), FIGC-FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (Avv.ti L. MEDUGNO e M. GALLAVOTTI), CONSIGLIO FEDERALE DELLA FIGC-FEDERAZIONE IT.GIUOCO CALCIO (n.c.), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - L.N.P. (Avv.ti C. ROSSELLO e L. MEDUGNO), SOCIETA' TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.R.L. (Avv.ti E. GALEA, F. NAPOLITANO, F. STILO e S. RACITI), NAPOLI SOCCER S.P.A. (Avv.ti P. MINERVINI e S. VINTI), RUSSO (Avv.ti C. D'ANDRIA, F. e G. VIGLIONE)


1. Diritto amministrativo dello Sport – Impugnazione delle decisioni degli organi sportivi – Impugnazione della decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – Ammissibilità – Motivi

 

2. Diritto amministrativo dello Sport – Mancata iscrizione ai campionati – Disponibilità della Agenzia delle Entrate alla dilazione di pagamento dei debiti – Inidoneità ai fini dell’assolvimento degli oneri richiesti per ottenere l’iscrizione al campionato di calcio

1. E’ammissibile il ricorso proposto avverso la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, in quanto tale decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo.

 

2. E’ inidonea la manifestazione dell’Agenzia delle Entrate di disponibilità alla dilazione di pagamento del debito in capo alla società sportiva, ai fini della prova dell’avvenuto assolvimento degli oneri richiesti per poter ottenere l’iscrizione al camponato di calcio (nel caso di specie Serie A)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Ordinanza: 3857/05
Registro Generale:6850/2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini; Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella; Cons. Roberto Chieppa Est.; Cons. Giancarlo Montedoro

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005

 

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

 

Visto l'appello proposto da:

 

TORINO CALCIO S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANGELO BENESSIA, FEDERICO VECCHIO, PIETRO ADONNINO, STEFANO GATTAMELATA e VINCENZO CERULLI IRELLI con domicilio eletto in Roma VIA LUDOVISI, 16 presso FEDERICO VECCHIO

 

contro

 

CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

 

CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT C/O CONI
non costituiti;

 

FIGC-FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N. 9 presso MARIO GALLAVOTTI

 

CONSIGLIO FEDERALE DELLA FIGC-FEDERAZIONE IT.GIUOCO CALCIO non costituitosi;

 

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - L.N.P. rappresentata e difesa dagli Avv.ti CRISTINA ROSSELLO e LUIGI MEDUGNO con domicilio eletto in Roma VIA PANAMA, 12 presso LUIGI MEDUGNO

 

SOCIETA' TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.R.L. rappresentata e difesa dagli Avv.ti EZIO GALEA, FRANCESCO NAPOLITANO, FRANCESCO STILO e SALVATORE RACITI con domicilio eletto in Roma VIA PO, 9 presso FRANCESCO NAPOLITANO

 

NAPOLI SOCCER S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv.ti PAOLO MINERVINI e STEFANO VINTI con domicilio eletto in Roma VIA EMILIA N. 88 presso STEFANO VINTI

 

RUSSO ROBERTO rappresentato e difeso dagli Avv.ti CATALDO D'ANDRIA, FABIO VIGLIONE e GIANCARLO VIGLIONE con domicilio eletto in Roma VIA OVIDIO, 32 presso FABIO VIGLIONE

 

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III 6076/2005 , resa tra le parti, concernente DINIEGO AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE A STAGIONE SPORTIVA 2005/2006.

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata , presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
FIGC-FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - L.N.P.
NAPOLI SOCCER S.P.A.
RUSSO ROBERTO
SOCIETA' TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.R.L.
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Vecchio, Gattamelata, Gallavotti, Medugno, Mazzarelli per Rossello, Raciti, Napoletano, Viglione, Vinti e Minervini;
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso proposto avverso la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, tenuto conto che tale decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo secondo i principi già espressi dalla Sezione con la sentenza n. 5025/2004, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare;
Considerato che il ricorso non appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris, in quanto:
a) in relazione ai debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’erario, l’istanza di rateizzazione non è stata accolta e non pende alcuna lite sulla sussistenza del debito avente carattere non temerario;
b) la nota dd. 11-7-2005 dell’Agenzia delle entrate di Torino, ed anche la successiva nota dd. 8-8-2005 prodotta in data odierna, non costituiscono atti di accoglimento dell’istanza, sottoposti a condizione sospensiva, ma integrano mere comunicazioni della disponibilità dell’ufficio a concedere la rateizzazione contestualmente alla produzione di idonea garanzia fideiussoria (peraltro, la condizione, costituita dalla produzione di idonea fideiussione, non si è comunque ad oggi verificata);
c) anche aderendo alla tesi della società ricorrente, relativa alla necessità di ottenere un termine più ampio per la presentazione della fideiussione in conseguenza dell’avvenuta scoperta della falsità di quella in precedenza rilasciata, tale fideiussione non è stata comunque prodotta con la conseguenza che permane l’inadempimento rispetto ai debiti nei confronti dell’erario e né tale adempimento può essere sanato entro il termine del 10-8-2005, che rileva ai fini dei rapporti con l’erario, ma è incompatibile con i tempi del procedimento federale, ormai concluso da ampio tempo;
d) il bilancio della società ricorrente non è stato certificato dalla società di revisione, che anzi ha apposto serie riserve sulla possibilità che la società possa continuare la propria attività, soprattutto nell’ipotesi, verificatasi, della mancata prestazione della garanzia fideiussoria richiesta dall’Agenzia delle entrate;
Ritenuto pertanto di dover respingere la domanda di sospensione dell’impugnata sentenza;

 

P.Q.M.

 

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6850/2005 ).

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 09 Agosto 2005

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