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n. 8-2005 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n. 3860
Pres. Giovannini, est. Montedoro
RICORSI RIUNITI:
- BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 SPA (Avv.ti ALBERTO FANTINI , ANGELO CLARIZIA, FABRIZIO CECCHETTI, GIORGIO ALU', GIOVANNI PUOTI e MARIO TONUCCI) c. REGIONE SICILIA (Avv.ti FRANCESCO CASTALDI e GIOVANNI PITRUZZELLA), F.C. MESSINA PELORO SRL (Avv.ti CARMELO BRIGUGLIO e FRANCO GAETANO SCOCA
e MARIO GIANNOTTA), PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, COMUNE DI MESSINA (Avv.ti ALDO TIGANO e RAFFAELE TOMMASINI), MARTORANA ANTONINO (N.C.), ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE (Avv.TI FRANCESCO CASTALDI e GIOVANNI PITRUZZELLA), F.I.G.C. e C.O.N.I. (n.c.);
- NAPOLI SOCCER S.P.A. (Avv.ti PAOLO MINERVINI e STEFANO VINTI) c. F.C. MESSINA PELORO SRL (Avv.ti CARMELO BRIGUGLIO e FRANCO GAETANO SCOCA e MARIO GIANNOTTA), FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, CONI-COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A., PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, COMUNE DI MESSINA, REGIONE SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E FINANZE REG.SICILIA, MARTORANA ANTONIO (n.c.);
- FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - F.I.G.C. (Avv.ti LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI) c. REGIONE SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE, CONI,
BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 S.P.A. (n.c.), F.C. MESSINA PELORO SRL (Avv.ti CARMELO BRIGUGLIO e FRANCO GAETANO SCOCA e MARIO GIANNOTTA), NAPOLI SOCCER S.P.A., PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, COMUNE DI MESSINA (n.c.), ad Opponendum MARTORANA ANTONINO (Avv.ti MARCELLO INGRASSIA, MAURILIO D'ANGELO e PIETRO CARLO PUCCI).


1. Diritto amministrativo dello Sport – Impugnazione delle decisioni degli organi sportivi – Impugnazione della decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport – Ammissibilità – Motivi

 

2. Diritto amministrativo dello sport – Mancata iscrizione ai campionati – Inadempienze tributarie – Presupposto dell’esistenza di debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’erario – Interpretazione

 

3. Diritto amministrativo dello sport – Mancata iscrizione ai campionati - Inadempienze tributarie – Inesistenza di debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’erario - Conseguenze

1. E’ammissibile il ricorso proposto avverso la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, in quanto tale decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo.

 

2. La locuzione “debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’erario”, di cui alla C.U. FIGC n. 189/A, deve tenere conto anche delle vicende del debito successive alla scadenza con la conseguenza che non può essere imputato alla società ricorrente, ai fini dell’iscrizione ai campionati, il mancato pagamento di un debito diventato inesigibile per effetto di un provvedimento di sospensione disposto dalla Agenzia delle entrate proprio allo scopo di consentire la definizione dell’accordo di rateizzazione del debito, poi effettivamente intervenuto.

 

3. Poiché non sussiste la causa di non iscrizione costituita dal mancato pagamento di debiti “scaduti” nei confronti dell’erario, non assume rilievo la circostanza che la transazione si è successivamente perfezionata in data posteriore all’espressione del parere della COAVISOC e alla decisione del Consiglio Federale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Ordinanza:/ 3860/05
Registro Generale:6845/2005-6790/2005-6867/2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini; Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella; Cons. Roberto Chieppa; Cons. Giancarlo Montedoro Est.

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005 .

 

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello 6845/2005 proposto da:

 

BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 SPA rappresentato e difeso da: Avv. ALBERTO FANTINI - Avv. ANGELO CLARIZIA - Avv. FABRIZIO CECCHETTI Avv. GIORGIO ALU' - Avv. GIOVANNI PUOTI e Avv. MARIO TONUCCI con domicilio eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 7 presso MARIO TONUCCI

 

Contro

 

REGIONE SICILIA rappresentato e difeso da: Avv. FRANCESCO CASTALDI e Avv. GIOVANNI PITRUZZELLA con domicilio eletto in Roma VIA MARGHERA N. 36
presso UFFICIO REGIONE SICILIANA

 

F.C. MESSINA PELORO SRL rappresentato e difeso da: Avv. CARMELO BRIGUGLIO e Avv. FRANCO GAETANO SCOCA e Avv. MARIO GIANNOTTA con domicilio eletto in Roma VIA GIOVANNI PAISIELLO 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA

 

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA COMUNE DI MESSINA rappresentati e difesi da:
Avv. ALDO TIGANO e Avv. RAFFAELE TOMMASINI con domicilio eletto in Roma VIA TACITO N. 90 presso ALBERTO MARCHETTI

 

MARTORANA ANTONINO non costituitosi;

 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE rappresentato e difeso da: Avv. FRANCESCO CASTALDI e Avv. GIOVANNI PITRUZZELLA con domicilio eletto in Roma VIA MARGHERA N. 36 presso UFFICIO REGIONE SICILIANA

 

e nei confronti di

 

F.I.G.C. e C.O.N.I. non costituitisi;

 

Visto l'appello 6790/2005 proposto da:

 

NAPOLI SOCCER S.P.A. rappresentato e difeso da: Avv. PAOLO MINERVINI e Avv. STEFANO VINTI con domicilio eletto in Roma VIA EMILIA N. 88 presso STEFANO VINTI

 

Contro

 

F.C. MESSINA PELORO S.R.L. rappresentata e difesa da: Avv. CARMELO BRIGUGLIO - Avv. FRANCO SCOCA e Avv. MARIO GIANNOTTA con domicilio eletto in Roma VIA GIOVANNI PAISIELLO 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

 

CONI-COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

 

BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.

 

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

 

COMUNE DI MESSINA

 

REGIONE SICILIA

 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E FINANZE REG.SICILIA

 

MARTORANA ANTONIO
non costituitisi;

 

Visto l'appello 6867/2005 proposto da:

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - F.I.G.C. rappresentato e difeso da: Avv. LUIGI MEDUGNO e Avv. MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N.9 presso MARIO GALLAVOTTI

 

contro

 

REGIONE SICILIA

 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

 

CONI

 

BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 S.P.A.
non costituitisi;

 

F.C. MESSINA PELORO S.R.L. rappresentato e difeso da: Avv. CARMELO BRIGUGLIO - Avv. FRANCO GAETANO SCOCA e Avv. MARIO GIANNOTTA con domicilio eletto in Roma VIA GIOVANNI PAISIELLO 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA NAPOLI SOCCER S.P.A.

 

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

 

COMUNE DI MESSINA
non costituitisi;

 

Interveniente ad Opponendum

 

MARTORANA ANTONINO rappresentato e difeso da: Avv. MARCELLO INGRASSIA - Avv. MAURILIO D'ANGELO e Avv. PIETRO CARLO PUCCI con domicilio eletto in Roma VIA GIACOMO GIRI N. 3 presso MAURILIO D'ANGELO

 

per l'annullamento
dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER n. 4539/2005 , resa tra le parti, concernente NON AMMISSIONE DELLA SOCIETA' AL CAMPIONATO DI SERIE A-STAGIONE 2005-2006;

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Viste le ordinanza di reiezione delle domande cautelare proposte in primo grado;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
COMUNE DI MESSINA
F.C. MESSINA PELORO SRL
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
REGIONE SICILIA
Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Vinti, Minervini, Scoca, Briguglio, Giannotta, Tonucci, Clarizia, Puoti, Pitruzzella, Castaldi, Tigano, Tommasini, Gallavotti, Medugno e Tigano per Pucci;
Ritenuta l’opportunità di riunire gli appelli proposti avverso la stessa ordinanza;
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso originariamente proposto in primo grado avverso la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, tenuto conto che tale decisione non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo secondo i principi già espressi dalla Sezione con la sentenza n. 5025/2004, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare;
Considerato altresì che il ricorso originariamente proposto in primo grado appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris, in quanto:
a) la locuzione “debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’erario”, di cui alla C.U. FIGC n. 189/A, deve tenere conto anche delle vicende del debito successive alla scadenza con la conseguenza che non può essere imputato alla società ricorrente in primo grado, ai fini dell’iscrizione ai campionati, il mancato pagamento di un debito diventato inesigibile per effetto di un provvedimento di sospensione disposto dalla Amministrazione finanziaria proprio allo scopo di consentire la definizione dell’accordo di transazione sul debito, poi effettivamente intervenuto;
b) nel caso di specie, antecedentemente alla scadenza del primo termine perentorio del 30-6-2005, fissato dalla FIGC per l’adempimento in questione, era intervenuto il provvedimento di sospensione dell’Assessore Regionale per il Bilancio e per le Finanze, che sulla base della previsione di cui all’art. 19 del DPR n. 602/1973 e di quanto disposto dalla circolare intepretativa dell’Agenzia delle Entrate in tema di transazioni fiscali, non si è limitato a impedire la prosecuzione della procedura coattiva di recupero del credito, ma ha dilazionato e reso temporaneamente inesigibili i debiti nei confronti dell’erario rilevanti per l’iscrizione della società ricorrente al fine di consentire la loro definizione transattiva;
c) alla data del 30-6-2005 non sussisteva quindi la causa di non iscrizione costituita dal mancato pagamento di debiti “scaduti” nei confronti dell’erario con la conseguenza che non assume rilievo la circostanza che la transazione si è successivamente perfezionata in data posteriore all’espressione del parere della COAVISOC e alla decisione del Consiglio Federale;
Ritenuto pertanto di dover respingere il ricorso in appello con conferma della sospensione degli atti impugnati in primo grado (da cui deriva l’iscrizione della società ricorrente al campionato di seria A);

 

P.Q.M.

 

Respinge gli appelli (Ricorsi numeri: 6790/2005-6845/2005-6867/2005 ).

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 09 Agosto 2005

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