| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 agosto 2005 n.
3860
Pres. Giovannini, est. Montedoro
RICORSI RIUNITI:
- BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 SPA (Avv.ti ALBERTO FANTINI
, ANGELO CLARIZIA, FABRIZIO CECCHETTI, GIORGIO ALU', GIOVANNI
PUOTI e MARIO TONUCCI) c. REGIONE SICILIA (Avv.ti FRANCESCO
CASTALDI e GIOVANNI PITRUZZELLA), F.C. MESSINA PELORO SRL
(Avv.ti CARMELO BRIGUGLIO e FRANCO GAETANO SCOCA
e MARIO GIANNOTTA), PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, COMUNE
DI MESSINA (Avv.ti ALDO TIGANO e RAFFAELE TOMMASINI), MARTORANA
ANTONINO (N.C.), ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE
FINANZE (Avv.TI FRANCESCO CASTALDI e GIOVANNI PITRUZZELLA),
F.I.G.C. e C.O.N.I. (n.c.);
- NAPOLI SOCCER S.P.A. (Avv.ti PAOLO MINERVINI e STEFANO
VINTI) c. F.C. MESSINA PELORO SRL (Avv.ti CARMELO BRIGUGLIO
e FRANCO GAETANO SCOCA e MARIO GIANNOTTA), FEDERAZIONE ITALIANA
GIUOCO CALCIO, CONI-COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO,
BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A., PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA,
COMUNE DI MESSINA, REGIONE SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE
DEL BILANCIO E FINANZE REG.SICILIA, MARTORANA ANTONIO (n.c.);
- FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - F.I.G.C. (Avv.ti
LUIGI MEDUGNO e MARIO GALLAVOTTI) c. REGIONE SICILIA, ASSESSORATO
REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE, CONI,
BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 S.P.A. (n.c.), F.C. MESSINA PELORO
SRL (Avv.ti CARMELO BRIGUGLIO e FRANCO GAETANO SCOCA e MARIO
GIANNOTTA), NAPOLI SOCCER S.P.A., PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA, COMUNE DI MESSINA (n.c.), ad Opponendum MARTORANA
ANTONINO (Avv.ti MARCELLO INGRASSIA, MAURILIO D'ANGELO e
PIETRO CARLO PUCCI). |
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1. Diritto amministrativo dello Sport – Impugnazione
delle decisioni degli organi sportivi – Impugnazione della
decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport – Ammissibilità – Motivi
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2. Diritto amministrativo dello sport – Mancata
iscrizione ai campionati – Inadempienze tributarie – Presupposto
dell’esistenza di debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti
dell’erario – Interpretazione
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3. Diritto amministrativo dello sport – Mancata
iscrizione ai campionati - Inadempienze tributarie – Inesistenza
di debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’erario
- Conseguenze
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1. E’ammissibile il ricorso proposto avverso
la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per
lo sport istituita presso il CONI, in quanto tale decisione
non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta
la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che,
benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio
arbitrale, è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo.
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2. La locuzione “debiti scaduti al 31 marzo
2005 nei confronti dell’erario”, di cui alla C.U. FIGC n.
189/A, deve tenere conto anche delle vicende del debito
successive alla scadenza con la conseguenza che non può
essere imputato alla società ricorrente, ai fini dell’iscrizione
ai campionati, il mancato pagamento di un debito diventato
inesigibile per effetto di un provvedimento di sospensione
disposto dalla Agenzia delle entrate proprio allo scopo
di consentire la definizione dell’accordo di rateizzazione
del debito, poi effettivamente intervenuto.
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3. Poiché non sussiste la causa di non iscrizione
costituita dal mancato pagamento di debiti “scaduti” nei
confronti dell’erario, non assume rilievo la circostanza
che la transazione si è successivamente perfezionata in
data posteriore all’espressione del parere della COAVISOC
e alla decisione del Consiglio Federale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Ordinanza:/ 3860/05
Registro Generale:6845/2005-6790/2005-6867/2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini;
Cons. Lanfranco Balucani; Cons. Francesco Caringella; Cons.
Roberto Chieppa; Cons. Giancarlo Montedoro Est.
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ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 09 Agosto 2005
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Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000,
n. 205;
Visto l'appello 6845/2005 proposto da:
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BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 SPA rappresentato
e difeso da: Avv. ALBERTO FANTINI - Avv. ANGELO CLARIZIA
- Avv. FABRIZIO CECCHETTI Avv. GIORGIO ALU' - Avv. GIOVANNI
PUOTI e Avv. MARIO TONUCCI con domicilio eletto in Roma
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 7 presso MARIO TONUCCI
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Contro
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REGIONE SICILIA rappresentato e difeso
da: Avv. FRANCESCO CASTALDI e Avv. GIOVANNI PITRUZZELLA
con domicilio eletto in Roma VIA MARGHERA N. 36
presso UFFICIO REGIONE SICILIANA
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F.C. MESSINA PELORO SRL rappresentato
e difeso da: Avv. CARMELO BRIGUGLIO e Avv. FRANCO GAETANO
SCOCA e Avv. MARIO GIANNOTTA con domicilio eletto in Roma
VIA GIOVANNI PAISIELLO 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA
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PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA COMUNE
DI MESSINA rappresentati e difesi da:
Avv. ALDO TIGANO e Avv. RAFFAELE TOMMASINI con domicilio
eletto in Roma VIA TACITO N. 90 presso ALBERTO MARCHETTI
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MARTORANA ANTONINO non costituitosi;
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ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE
FINANZE rappresentato e difeso da: Avv. FRANCESCO CASTALDI
e Avv. GIOVANNI PITRUZZELLA con domicilio eletto in Roma
VIA MARGHERA N. 36 presso UFFICIO REGIONE SICILIANA
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e nei confronti di
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F.I.G.C. e C.O.N.I. non costituitisi;
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Visto l'appello 6790/2005 proposto da:
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NAPOLI SOCCER S.P.A. rappresentato
e difeso da: Avv. PAOLO MINERVINI e Avv. STEFANO VINTI con
domicilio eletto in Roma VIA EMILIA N. 88 presso STEFANO
VINTI
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Contro
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F.C. MESSINA PELORO S.R.L. rappresentata
e difesa da: Avv. CARMELO BRIGUGLIO - Avv. FRANCO SCOCA
e Avv. MARIO GIANNOTTA con domicilio eletto in Roma VIA
GIOVANNI PAISIELLO 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
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CONI-COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
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BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.
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PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
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COMUNE DI MESSINA
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REGIONE SICILIA
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ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E FINANZE
REG.SICILIA
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MARTORANA ANTONIO
non costituitisi;
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Visto l'appello 6867/2005 proposto da:
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - F.I.G.C.
rappresentato e difeso da: Avv. LUIGI MEDUGNO e Avv.
MARIO GALLAVOTTI con domicilio eletto in Roma VIA PO N.9
presso MARIO GALLAVOTTI
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contro
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REGIONE SICILIA
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ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE
FINANZE
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CONI
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BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 S.P.A.
non costituitisi;
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F.C. MESSINA PELORO S.R.L. rappresentato
e difeso da: Avv. CARMELO BRIGUGLIO - Avv. FRANCO GAETANO
SCOCA e Avv. MARIO GIANNOTTA con domicilio eletto in Roma
VIA GIOVANNI PAISIELLO 55 presso FRANCO GAETANO SCOCA NAPOLI
SOCCER S.P.A.
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PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
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COMUNE DI MESSINA
non costituitisi;
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Interveniente ad Opponendum
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MARTORANA ANTONINO rappresentato e
difeso da: Avv. MARCELLO INGRASSIA - Avv. MAURILIO D'ANGELO
e Avv. PIETRO CARLO PUCCI con domicilio eletto in Roma VIA
GIACOMO GIRI N. 3 presso MAURILIO D'ANGELO
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per l'annullamento
dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER n.
4539/2005 , resa tra le parti, concernente NON AMMISSIONE
DELLA SOCIETA' AL CAMPIONATO DI SERIE A-STAGIONE 2005-2006;
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Viste le ordinanza di reiezione delle domande cautelare
proposte in primo grado;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
COMUNE DI MESSINA
F.C. MESSINA PELORO SRL
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
REGIONE SICILIA
Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi, altresì,
per le parti gli avv.ti Vinti, Minervini, Scoca, Briguglio,
Giannotta, Tonucci, Clarizia, Puoti, Pitruzzella, Castaldi,
Tigano, Tommasini, Gallavotti, Medugno e Tigano per Pucci;
Ritenuta l’opportunità di riunire gli appelli proposti avverso
la stessa ordinanza;
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso originariamente proposto
in primo grado avverso la decisione della Camera di conciliazione
e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, tenuto
conto che tale decisione non costituisce un vero e proprio
lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado
della giustizia sportiva, che, benché emessa con le forme
e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, è pienamente
sindacabile dal giudice amministrativo secondo i principi
già espressi dalla Sezione con la sentenza n. 5025/2004,
da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare;
Considerato altresì che il ricorso originariamente proposto
in primo grado appare sorretto da sufficiente fumus boni
iuris, in quanto:
a) la locuzione “debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti
dell’erario”, di cui alla C.U. FIGC n. 189/A, deve tenere
conto anche delle vicende del debito successive alla scadenza
con la conseguenza che non può essere imputato alla società
ricorrente in primo grado, ai fini dell’iscrizione ai campionati,
il mancato pagamento di un debito diventato inesigibile
per effetto di un provvedimento di sospensione disposto
dalla Amministrazione finanziaria proprio allo scopo di
consentire la definizione dell’accordo di transazione sul
debito, poi effettivamente intervenuto;
b) nel caso di specie, antecedentemente alla scadenza del
primo termine perentorio del 30-6-2005, fissato dalla FIGC
per l’adempimento in questione, era intervenuto il provvedimento
di sospensione dell’Assessore Regionale per il Bilancio
e per le Finanze, che sulla base della previsione di cui
all’art. 19 del DPR n. 602/1973 e di quanto disposto dalla
circolare intepretativa dell’Agenzia delle Entrate in tema
di transazioni fiscali, non si è limitato a impedire la
prosecuzione della procedura coattiva di recupero del credito,
ma ha dilazionato e reso temporaneamente inesigibili i debiti
nei confronti dell’erario rilevanti per l’iscrizione della
società ricorrente al fine di consentire la loro definizione
transattiva;
c) alla data del 30-6-2005 non sussisteva quindi la causa
di non iscrizione costituita dal mancato pagamento di debiti
“scaduti” nei confronti dell’erario con la conseguenza che
non assume rilievo la circostanza che la transazione si
è successivamente perfezionata in data posteriore all’espressione
del parere della COAVISOC e alla decisione del Consiglio
Federale;
Ritenuto pertanto di dover respingere il ricorso in appello
con conferma della sospensione degli atti impugnati in primo
grado (da cui deriva l’iscrizione della società ricorrente
al campionato di seria A);
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P.Q.M.
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Respinge gli appelli (Ricorsi numeri: 6790/2005-6845/2005-6867/2005
).
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Roma, 09 Agosto 2005
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