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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 28 luglio 2005 n. 4004
Pres. Riccio, est. Aureli
D’Ercoli (Avv. A. Mantero) c. Comune di Riccione (Avv. E. Castellani)


1. Procedimento amministrativo – Silenzio della P.A. - Modalità di formazione del silenzio – rifiuto – Obbligo dell’atto di diffida

 

2. Edilizia ed urbanistica – Vincoli urbanistici – Scadenza – Ritipizzazione delle aree – Adozione del piano strutturale comunale – Idoneità – Sussiste - Conseguenze

1. Anche nel vigore della disciplina introdotta dalla L. 241 del 1990, il soggetto che intende reagire contro l'inerzia della Pubblica amministrazione ha l'onere di seguire il rigoroso iter procedimentale indicato dall'art. 25 T.U. 3 del 1957, in base al quale, dopo la presentazione di un'istanza e dopo il silenzio dell'Amministrazione protrattosi per almeno sessanta giorni, l'interessato può effettuare una diffida a provvedere entro un congruo termine (non inferiore a trenta giorni) da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, cui fa seguito la proposizione del ricorso (allorquando tale procedimento si sia concluso e si sia fatto formalmente constatare l'inadempimento della P.A.) nel termine di decadenza fissato dalla legge, decorrente dalla scadenza del termine assegnato con l'atto di diffida (1). Pertanto il solo decorso del termine di almeno sessanta giorni assegnato con l’istanza all’Amministrazione, non è sufficiente per la formazione del silenzio-rifiuto, dovendosi a tal fine far constatare formalmente l’inadempimento con il successivo atto di diffida.

 

2. E’ idonea l’adozione del piano strutturale comunale (strumento urbanistico previsto dall’art.32 della L.R. Emilia Romagna 20 del 2000), a rimuovere l’inerzia del comune nel procedere alla ritipizzazione di un’area, resasi necessaria dopo la scadenza per decorso del quinquennio dei vincoli d’inedificabilità su di essa imposti dal PRG

 

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(1) Vd. anche Cons. Stato Sez.V 376 - 4 febbraio 2004)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 1993 dell'anno 2005, proposto da
D’Ercoli Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Mantero ed elettivamente domiciliato in Roma presso e nello studio Grez & Associati srl, Lungotevere Flaminio n.46 Pal.IV sc. B)

 

contro

 

il Comune di Riccione, in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Castellani e domiciliato presso l'avv. M.T. Barbantini in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sez. I^, del25 ottobre 2004 n.3868 ;

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Riccione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 aprile 2005 il Cons. Sandro Aureli;
Uditi, altresì, gli avv.ti Stancanelli su delega dell'avv. A. Mantero e Barbantini su delega dell'avv. E. Castellani;
Ritenuto in fatto e in diritto:

 

FATTO

 

Il sig D’Ercoli è proprietario di un’area situata nel Comune di Riccione sulla quale il PRG aveva imposto un vincolo, in parte a “verde pubblico” ed in parte a “parco collinare e fluviale”; incolo scaduto per effetto del decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2 l. 19 novembre 1968, n.1187 (ora art. 9 d.P.R. 327/01)
Per tale ragione il sig D’Ercoli si è rivolto al Comune di Riccione per ottenere la ritipizzazione della predetta area rimasta priva di disciplina urbanistica.
Non avendo ottenuto risposta, il sig D’Ercoli ha agito con ricorso ex art. 21-bis della legge n.1043 del 1971 (introdotto dall’art.2 della legge n.205/2000) rivolgendosi al T.a.r. della Regione Emilia Romagna, che con la sentenza riportata in epigrafe lo ha respinto con la considerazione che il Comune di Riccione, prima della notifica della diffida, ha esercitato concretamente, adottando con deliberazione consiliare n.30 del 2004 il Piano Strutturale Comunale previsto dall’art.32 della L.R. n.20/2000, il potere pianificatorio, “con riguardo a tutto il territorio comunale”, onde non sussisteva il preteso silenzio e di conseguenza neppure l’obbligo di provvedere.
A tale decisione negativa ha reagito con l’appello qui in esame Il sig. D’Ercoli, sviluppando argomenti almeno in parte già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Il Comune di Riccione ha chiesto il rigetto dell’appello sottolineando l’inconfutabilità degli argomenti recati dalla sentenza gravata, sorretti dall’intervenuto adempimento all’obbligo di provvedere prima della notifica della diffida.

 

DIRITTO

 

L’appello è totalmente infondato.
Com’è noto “anche nel vigore della disciplina introdotta dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto che intende reagire contro l'inerzia della Pubblica amministrazione ha l'onere di seguire il rigoroso iter procedimentale indicato dall'art. 25 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, in base al quale, dopo la presentazione di un'istanza e dopo il silenzio dell'Amministrazione protrattosi per almeno sessanta giorni, l'interessato può effettuare una diffida a provvedere entro un congruo termine (non inferiore a trenta giorni) da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, cui fa seguito la proposizione del ricorso (allorquando tale procedimento si sia concluso e si sia fatto formalmente constatare l'inadempimento della P.A.) nel termine di decadenza fissato dalla legge, decorrente dalla scadenza del termine assegnato con l'atto di diffida. (Cons. Stato Sez.V 376 - 4 febbraio 2004)
Contrariamente, dunque, a quanto affermato dall’appellante il solo decorso del termine di almeno sessanta giorni assegnato con l’istanza all’Amministrazione, non è sufficiente per la formazione del silenzio-rifiuto, dovendosi a tal fine far constatare formalmente l’inadempimento con il successivo atto di diffida.
Nella fattispecie in esame il Comune ha adottato il PSC Piano Strutturale Comunale) con deliberazione n. 30 dell’8 aprile 2004, vale a dire prima che venisse ad esso notificato l’atto di diffida, onde non si è verificata la condizione per individuare l’inerzia nel comportamento dell’Amministrazione, come necessario ai sensi del citato art. 25 T.U. 1957 n. 3, che delinea un procedimento in cui solo con il permanere dell’inerzia dell’Amministrazione dopo il termine assegnato con l’atto di diffida, si giunge alla formazione del silenzio rifiuto.
L’appellante contesta inoltre l’affermazione del primo giudice dove ha ritenuto idonea l’adozione del PSC a rimuovere l’inerzia del Comune di Rimini nel procedere alla ritipizzazione dell’area di sua proprietà, resasi necessaria dopo che erano scaduti per decorso del quinquennio i vincoli d’inedificabilità su di essa imposti dal PRG (v.art.2 l.19 novembre 1968, n.1187; oa art.9 d.P.R. 327/01)
In particolare l’appellante sottolinea che il PSC è uno strumento programmatorio “d’indirizzo” che non contiene alcuna ritipizzazione; non equivalente perciò al PRG del quale è invece sostitutivo il POC (Piano operativo comunale, rt.32 l.r. n.20/2000), nella specie neppure adottato.
Dimentica però l’appellante che il PSC è “….lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune con riguardo a tutto il territorio comunale….); esso si fonda sul principio della perequazione art.7 l.r. n.20 del 2000) e ciò fa si che l’area di sua proprietà possiede comunque una suscettibilità edificatoria da gestire nell’ambito della disciplina del comparto in cui è inserita.
Il POC non potrà assumere determinazioni diverse dal PSC,onde ben può affermarsi che l’area in questione non è più in una condizione di assenza della disciplina urbanistica, come verificatosi dopo che i vincoli d’inedificabilità su di essa in precedenza imposti sono scaduti.
L’appello deve quindi essere respinto.
Le spese processuali sono liquidate in favore dell’Amministrazione appellata come da dispositivo che segue.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali della presente fase di giudizio, che complessivamente liquida in favore del Comune di Riccione in Euro 4.000,00
Odina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 12 aprile 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

 

Stenio RICCIO Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere
Dedi RULLI Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere
Sandro AURELI Consigliere est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
28 luglio 2005

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