| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 28 luglio 2005 n.
4004
Pres. Riccio, est. Aureli
D’Ercoli (Avv. A. Mantero) c. Comune di Riccione (Avv. E.
Castellani) |
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1. Procedimento amministrativo – Silenzio
della P.A. - Modalità di formazione del silenzio – rifiuto
– Obbligo dell’atto di diffida
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2. Edilizia ed urbanistica – Vincoli urbanistici
– Scadenza – Ritipizzazione delle aree – Adozione del piano
strutturale comunale – Idoneità – Sussiste - Conseguenze
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1. Anche nel vigore della disciplina introdotta
dalla L. 241 del 1990, il soggetto che intende reagire contro
l'inerzia della Pubblica amministrazione ha l'onere di seguire
il rigoroso iter procedimentale indicato dall'art. 25 T.U.
3 del 1957, in base al quale, dopo la presentazione di un'istanza
e dopo il silenzio dell'Amministrazione protrattosi per
almeno sessanta giorni, l'interessato può effettuare una
diffida a provvedere entro un congruo termine (non inferiore
a trenta giorni) da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario,
cui fa seguito la proposizione del ricorso (allorquando
tale procedimento si sia concluso e si sia fatto formalmente
constatare l'inadempimento della P.A.) nel termine di decadenza
fissato dalla legge, decorrente dalla scadenza del termine
assegnato con l'atto di diffida (1). Pertanto il solo decorso
del termine di almeno sessanta giorni assegnato con l’istanza
all’Amministrazione, non è sufficiente per la formazione
del silenzio-rifiuto, dovendosi a tal fine far constatare
formalmente l’inadempimento con il successivo atto di diffida.
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2. E’ idonea l’adozione del piano strutturale
comunale (strumento urbanistico previsto dall’art.32 della
L.R. Emilia Romagna 20 del 2000), a rimuovere l’inerzia
del comune nel procedere alla ritipizzazione di un’area,
resasi necessaria dopo la scadenza per decorso del quinquennio
dei vincoli d’inedificabilità su di essa imposti dal PRG
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(1) Vd. anche Cons. Stato Sez.V 376 - 4 febbraio
2004)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 1993 dell'anno
2005, proposto da
D’Ercoli Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv.
Alessandro Mantero ed elettivamente domiciliato in Roma
presso e nello studio Grez & Associati srl, Lungotevere
Flaminio n.46 Pal.IV sc. B)
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contro
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il Comune di Riccione, in persona
del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall'avv. Enzo
Castellani e domiciliato presso l'avv. M.T. Barbantini in
Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna, sez. I^, del25 ottobre 2004 n.3868 ;
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sindaco del
Comune di Riccione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 aprile 2005 il Cons.
Sandro Aureli;
Uditi, altresì, gli avv.ti Stancanelli su delega dell'avv.
A. Mantero e Barbantini su delega dell'avv. E. Castellani;
Ritenuto in fatto e in diritto:
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FATTO
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Il sig D’Ercoli è proprietario di un’area
situata nel Comune di Riccione sulla quale il PRG aveva
imposto un vincolo, in parte a “verde pubblico” ed in parte
a “parco collinare e fluviale”; incolo scaduto per effetto
del decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2 l.
19 novembre 1968, n.1187 (ora art. 9 d.P.R. 327/01)
Per tale ragione il sig D’Ercoli si è rivolto al Comune
di Riccione per ottenere la ritipizzazione della predetta
area rimasta priva di disciplina urbanistica.
Non avendo ottenuto risposta, il sig D’Ercoli ha agito con
ricorso ex art. 21-bis della legge n.1043 del 1971 (introdotto
dall’art.2 della legge n.205/2000) rivolgendosi al T.a.r.
della Regione Emilia Romagna, che con la sentenza riportata
in epigrafe lo ha respinto con la considerazione che il
Comune di Riccione, prima della notifica della diffida,
ha esercitato concretamente, adottando con deliberazione
consiliare n.30 del 2004 il Piano Strutturale Comunale previsto
dall’art.32 della L.R. n.20/2000, il potere pianificatorio,
“con riguardo a tutto il territorio comunale”, onde non
sussisteva il preteso silenzio e di conseguenza neppure
l’obbligo di provvedere.
A tale decisione negativa ha reagito con l’appello qui in
esame Il sig. D’Ercoli, sviluppando argomenti almeno in
parte già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio
di primo grado.
Il Comune di Riccione ha chiesto il rigetto dell’appello
sottolineando l’inconfutabilità degli argomenti recati dalla
sentenza gravata, sorretti dall’intervenuto adempimento
all’obbligo di provvedere prima della notifica della diffida.
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DIRITTO
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L’appello è totalmente infondato.
Com’è noto “anche nel vigore della disciplina introdotta
dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto che intende
reagire contro l'inerzia della Pubblica amministrazione
ha l'onere di seguire il rigoroso iter procedimentale indicato
dall'art. 25 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, in base al quale,
dopo la presentazione di un'istanza e dopo il silenzio dell'Amministrazione
protrattosi per almeno sessanta giorni, l'interessato può
effettuare una diffida a provvedere entro un congruo termine
(non inferiore a trenta giorni) da notificare a mezzo di
ufficiale giudiziario, cui fa seguito la proposizione del
ricorso (allorquando tale procedimento si sia concluso e
si sia fatto formalmente constatare l'inadempimento della
P.A.) nel termine di decadenza fissato dalla legge, decorrente
dalla scadenza del termine assegnato con l'atto di diffida.
(Cons. Stato Sez.V 376 - 4 febbraio 2004)
Contrariamente, dunque, a quanto affermato dall’appellante
il solo decorso del termine di almeno sessanta giorni assegnato
con l’istanza all’Amministrazione, non è sufficiente per
la formazione del silenzio-rifiuto, dovendosi a tal fine
far constatare formalmente l’inadempimento con il successivo
atto di diffida.
Nella fattispecie in esame il Comune ha adottato il PSC
Piano Strutturale Comunale) con deliberazione n. 30 dell’8
aprile 2004, vale a dire prima che venisse ad esso notificato
l’atto di diffida, onde non si è verificata la condizione
per individuare l’inerzia nel comportamento dell’Amministrazione,
come necessario ai sensi del citato art. 25 T.U. 1957 n.
3, che delinea un procedimento in cui solo con il permanere
dell’inerzia dell’Amministrazione dopo il termine assegnato
con l’atto di diffida, si giunge alla formazione del silenzio
rifiuto.
L’appellante contesta inoltre l’affermazione del primo giudice
dove ha ritenuto idonea l’adozione del PSC a rimuovere l’inerzia
del Comune di Rimini nel procedere alla ritipizzazione dell’area
di sua proprietà, resasi necessaria dopo che erano scaduti
per decorso del quinquennio i vincoli d’inedificabilità
su di essa imposti dal PRG (v.art.2 l.19 novembre 1968,
n.1187; oa art.9 d.P.R. 327/01)
In particolare l’appellante sottolinea che il PSC è uno
strumento programmatorio “d’indirizzo” che non contiene
alcuna ritipizzazione; non equivalente perciò al PRG del
quale è invece sostitutivo il POC (Piano operativo comunale,
rt.32 l.r. n.20/2000), nella specie neppure adottato.
Dimentica però l’appellante che il PSC è “….lo strumento
di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto
dal Comune con riguardo a tutto il territorio comunale….);
esso si fonda sul principio della perequazione art.7 l.r.
n.20 del 2000) e ciò fa si che l’area di sua proprietà possiede
comunque una suscettibilità edificatoria da gestire nell’ambito
della disciplina del comparto in cui è inserita.
Il POC non potrà assumere determinazioni diverse dal PSC,onde
ben può affermarsi che l’area in questione non è più in
una condizione di assenza della disciplina urbanistica,
come verificatosi dopo che i vincoli d’inedificabilità su
di essa in precedenza imposti sono scaduti.
L’appello deve quindi essere respinto.
Le spese processuali sono liquidate in favore dell’Amministrazione
appellata come da dispositivo che segue.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in
epigrafe, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali
della presente fase di giudizio, che complessivamente liquida
in favore del Comune di Riccione in Euro 4.000,00
Odina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 12 aprile 2005
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV),
riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
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Stenio RICCIO Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere
Dedi RULLI Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere
Sandro AURELI Consigliere est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
28 luglio 2005
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