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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 luglio 2005 n. 4003
Pres. ed est. Patroni Griffi
SO.DE.NA. (Avv. P. Manzella) c. Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia del demanio (Avv. Stato), Russo (Avv.ti P. Iannuccilli e S. Tomei)


1. Contratti della P.A. – Vendita di immobili dello Stato – Offerta concernente un lotto dei due oggetto di vendita – Indicazione all’interno della busta degli estremi catastali di entrambi i lotti – Illegittimità dell’aggiudicazione – Non sussiste – Motivi

 

2. Contratti della P.A. – Vendita di immobili dello Stato – Aggiudicazione – Illegittima concessione della rateizzazione del prezzo d’acquisto – Idoneità a viziare gli atti di gara – Non sussiste

1. In tema di gara informale per la vendita di immobili dello Stato, è legittima l’aggiudicazione di un lotto nonostante la busta contenente l’offerta, pur recando sul frontespizio la corretta indicazione del lotto in questione, rechi all’interno recava gli estremi catastali di entrambi i lotti oggetto di vendita. Infatti l’offerta presentata in tale modo non ingenera il rischio di confusione o incertezze e non vìola in modo giuridicamente significativo le regole poste per l’espletamento della gara. Pertanto la semplice indicazione degli estremi catastali di entrambi i lotti è elemento inidoneo a far ritenere violate le formalità di gara.

 

2. La rateizzazione del prezzo disposta in carenza di supporto normativo e in contrasto con l’impegno assunto in sede di formulazione dell’offerta è inidonea a riflettersi in senso invalidante sulla procedura di gara e sull’aggiudicazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 8177 del 2004, proposto dalla
società SO.DE.NA., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Manzella, domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. Caravella, via Sistina 149

 

contro

 

il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, e l’Agenzia del demanio, in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi n.12;

 

e nei confronti
del signor Renato Russo, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Iannuccilli e Sabino Tomei, domiciliato in Roma, presso lo studio del primo, via Carlo Mirabello 26

 

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli 6 maggio 2004 n. 8219

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati ;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21 giugno 2005 il Presidente f.f. consigliere Filippo Patroni Griffi; udito l’Avv. Pasquale Iannuccilli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La società SODENA ha impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, l’aggiudicazione al signor Renato Russo della gara informale per la vendita di immobili dello Stato, in relazione all’acquisto del secondo lotto, denominato « ex Polveriera degli Spiriti ». Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha, altresì, impugnato la stipula e l’approvazione del contratto successivamente intervenuti.
Il Tribunale amministrativo, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso iniziale e dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta con motivi aggiunti.
Propone appello la SODENA, la quale insiste nel dedurre l’illegittimità dell’aggiudicazione e contesta la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione della stipula del contratto e della sua approvazione. Chiede altresì l’aggiudicazione del bene o, in alternativa, il risarcimento per equivalente.
All’udienza del 21 giugno 2005, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

1. L’appello è infondato.
L’appellante SODENA contesta in primo luogo l’illegittimità dell’aggiudicazione del lotto 2 all’appellato, sul rilievo che la busta contenente l’offerta, pur recando sul frontespizio la corretta indicazione del lotto 2, all’interno recava invece gli estremi catastali di entrambi i lotti.
La censura non è meritevole di accoglimento.
L’offerta presentata dall’appellato è tale da non poter ingenerare il rischio di confusione o incertezze denunciato dall’appellante società e non vìola in modo giuridicamente significativo le regole poste per l’espletamento della gara, in quanto l’indicazione del lotto è chiaramente effettuata e il prezzo non poteva certo riguardare i due lotti, sicché la semplice indicazione degli estremi catastali di entrambi i lotti è elemento inidoneo a far ritenere violate le formalità di gara.
2. L’appellante contesta, altresì, con i motivi aggiunti, gli atti successivi all’aggiudicazione, segnatamente la stipula del contratto e la sua approvazione, rispetto ai quali l’appellante denuncia l’abnormità dei tempi della stipulazione rispetto all’aggiudicazione e la concessione del beneficio della rateizzazione del prezzo.
Con l’appello, in particolare, la società si duole della pronuncia di inammissibilità del Tribunale amministrativo, il quale ha rilevato che l’originaria ricorrente è estranea alla sequenza procedimentale successiva all’aggiudicazione, in quanto non risulta dimostrato un legame tra contenuti del contratto (e, in particolare, la disposta rateizzazione) e pregressi atti di gara, tale da far ritenere violata, in quella fase, la par condicio.
La declaratoria di inammissibilità pronunciata dal primo giudice può, con riferimento alla concreta vicenda in esame, essere condivisa.
La rateizzazione del prezzo –che si assume disposta in carenza di supporto normativo e in contrasto con l’impegno assunto in sede di formulazione dell’offerta- è intervenuta in effetti solo in sede di stipula del contratto e, per le concrete vicende del procedimento (tempo trascorso tra aggiudicazione e stipula, abrogazione della norma nel corso della vendita), è inidonea a riflettersi in senso invalidante sulla procedura di gara e sull’aggiudicazione.
D’altra parte, l’appellante, qualora fosse accolta la censura, non potrebbe ottenere l’aggiudicazione in proprio favore o l’annullamento della gara, in quanto il vizio dedotto concerne esclusivamente il contratto e non trae titolo dalla procedura di gara. L’unica conseguenza sarebbe che l’appellato potrebbe essere tenuto al pagamento integrale del prezzo in unica soluzione ovvero, dato il tempo trascorso, corrispondere all’amministrazione una somma corrispondente al vantaggio economico ricavato dalla rateizzazione a fronte di un possibile danno sopportato dall’amministrazione medesima.
Ma trattasi di evenienze estranee al presente giudizio. In realtà, le censure dedotte dall’originaria ricorrente nei motivi aggiunti investono direttamente una clausola del contratto e il comportamento dell’amministrazione successivo alla gara, sicché esse sono state correttamente ritenute inammissibili dal primo giudice.
3. In conclusione, l’appello deve essere respinto e la sentenza del Tribunale amministrativo va confermata.
Ricorrono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado.

 

P. Q. M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, rigetta l’appello e conferma la sentenza del Tribunale amministrativo.
Spese del secondo grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 21 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:

 

Filippo Patroni Griffi Presidente f.f. estensore
Antonino Anastasi Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Anna Leoni Consigliere
Bruno Mollica Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
28 luglio 2005

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