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| n. 8-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 luglio 2005 n. 4003
Pres. ed est. Patroni Griffi
SO.DE.NA. (Avv. P. Manzella) c. Ministero dell’economia
e delle finanze, Agenzia del demanio (Avv. Stato), Russo
(Avv.ti P. Iannuccilli e S. Tomei) |
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1. Contratti della P.A. – Vendita di immobili
dello Stato – Offerta concernente un lotto dei due oggetto
di vendita – Indicazione all’interno della busta degli estremi
catastali di entrambi i lotti – Illegittimità dell’aggiudicazione
– Non sussiste – Motivi
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2. Contratti della P.A. – Vendita di immobili
dello Stato – Aggiudicazione – Illegittima concessione della
rateizzazione del prezzo d’acquisto – Idoneità a viziare
gli atti di gara – Non sussiste
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1. In tema di gara informale per la vendita
di immobili dello Stato, è legittima l’aggiudicazione di
un lotto nonostante la busta contenente l’offerta, pur recando
sul frontespizio la corretta indicazione del lotto in questione,
rechi all’interno recava gli estremi catastali di entrambi
i lotti oggetto di vendita. Infatti l’offerta presentata
in tale modo non ingenera il rischio di confusione o incertezze
e non vìola in modo giuridicamente significativo le regole
poste per l’espletamento della gara. Pertanto la semplice
indicazione degli estremi catastali di entrambi i lotti
è elemento inidoneo a far ritenere violate le formalità
di gara.
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2. La rateizzazione del prezzo disposta in
carenza di supporto normativo e in contrasto con l’impegno
assunto in sede di formulazione dell’offerta è inidonea
a riflettersi in senso invalidante sulla procedura di gara
e sull’aggiudicazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 8177 del 2004,
proposto dalla
società SO.DE.NA., in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Manzella, domiciliato
in Roma, presso lo studio dell’avv. Caravella, via Sistina
149
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contro
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il Ministero dell’economia e delle finanze,
in persona del Ministro in carica, e l’Agenzia del demanio,
in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici
sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi n.12;
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e nei confronti
del signor Renato Russo, rappresentato e difeso dagli
avvocati Pasquale Iannuccilli e Sabino Tomei, domiciliato
in Roma, presso lo studio del primo, via Carlo Mirabello
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Napoli 6 maggio 2004 n. 8219
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati
;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21 giugno 2005 il Presidente
f.f. consigliere Filippo Patroni Griffi; udito l’Avv. Pasquale
Iannuccilli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La società SODENA ha impugnato, innanzi al
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, l’aggiudicazione
al signor Renato Russo della gara informale per la vendita
di immobili dello Stato, in relazione all’acquisto del secondo
lotto, denominato « ex Polveriera degli Spiriti ». Con successivi
motivi aggiunti, la ricorrente ha, altresì, impugnato la
stipula e l’approvazione del contratto successivamente intervenuti.
Il Tribunale amministrativo, con la sentenza in epigrafe,
ha respinto il ricorso iniziale e dichiarato inammissibile
l’impugnazione proposta con motivi aggiunti.
Propone appello la SODENA, la quale insiste nel dedurre
l’illegittimità dell’aggiudicazione e contesta la declaratoria
di inammissibilità dell’impugnazione della stipula del contratto
e della sua approvazione. Chiede altresì l’aggiudicazione
del bene o, in alternativa, il risarcimento per equivalente.
All’udienza del 21 giugno 2005, la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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1. L’appello è infondato.
L’appellante SODENA contesta in primo luogo l’illegittimità
dell’aggiudicazione del lotto 2 all’appellato, sul rilievo
che la busta contenente l’offerta, pur recando sul frontespizio
la corretta indicazione del lotto 2, all’interno recava
invece gli estremi catastali di entrambi i lotti.
La censura non è meritevole di accoglimento.
L’offerta presentata dall’appellato è tale da non poter
ingenerare il rischio di confusione o incertezze denunciato
dall’appellante società e non vìola in modo giuridicamente
significativo le regole poste per l’espletamento della gara,
in quanto l’indicazione del lotto è chiaramente effettuata
e il prezzo non poteva certo riguardare i due lotti, sicché
la semplice indicazione degli estremi catastali di entrambi
i lotti è elemento inidoneo a far ritenere violate le formalità
di gara.
2. L’appellante contesta, altresì, con i motivi aggiunti,
gli atti successivi all’aggiudicazione, segnatamente la
stipula del contratto e la sua approvazione, rispetto ai
quali l’appellante denuncia l’abnormità dei tempi della
stipulazione rispetto all’aggiudicazione e la concessione
del beneficio della rateizzazione del prezzo.
Con l’appello, in particolare, la società si duole della
pronuncia di inammissibilità del Tribunale amministrativo,
il quale ha rilevato che l’originaria ricorrente è estranea
alla sequenza procedimentale successiva all’aggiudicazione,
in quanto non risulta dimostrato un legame tra contenuti
del contratto (e, in particolare, la disposta rateizzazione)
e pregressi atti di gara, tale da far ritenere violata,
in quella fase, la par condicio.
La declaratoria di inammissibilità pronunciata dal primo
giudice può, con riferimento alla concreta vicenda in esame,
essere condivisa.
La rateizzazione del prezzo –che si assume disposta in carenza
di supporto normativo e in contrasto con l’impegno assunto
in sede di formulazione dell’offerta- è intervenuta in effetti
solo in sede di stipula del contratto e, per le concrete
vicende del procedimento (tempo trascorso tra aggiudicazione
e stipula, abrogazione della norma nel corso della vendita),
è inidonea a riflettersi in senso invalidante sulla procedura
di gara e sull’aggiudicazione.
D’altra parte, l’appellante, qualora fosse accolta la censura,
non potrebbe ottenere l’aggiudicazione in proprio favore
o l’annullamento della gara, in quanto il vizio dedotto
concerne esclusivamente il contratto e non trae titolo dalla
procedura di gara. L’unica conseguenza sarebbe che l’appellato
potrebbe essere tenuto al pagamento integrale del prezzo
in unica soluzione ovvero, dato il tempo trascorso, corrispondere
all’amministrazione una somma corrispondente al vantaggio
economico ricavato dalla rateizzazione a fronte di un possibile
danno sopportato dall’amministrazione medesima.
Ma trattasi di evenienze estranee al presente giudizio.
In realtà, le censure dedotte dall’originaria ricorrente
nei motivi aggiunti investono direttamente una clausola
del contratto e il comportamento dell’amministrazione successivo
alla gara, sicché esse sono state correttamente ritenute
inammissibili dal primo giudice.
3. In conclusione, l’appello deve essere respinto e la sentenza
del Tribunale amministrativo va confermata.
Ricorrono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti
le spese del presente grado.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, rigetta l’appello e conferma la sentenza
del Tribunale amministrativo.
Spese del secondo grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 21 giugno 2005,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
Quarta – riunito in camera di consiglio con l’intervento
dei Signori:
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Filippo Patroni Griffi Presidente f.f. estensore
Antonino Anastasi Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Anna Leoni Consigliere
Bruno Mollica Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
28 luglio 2005
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