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| n. 7-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Ordinanza 25 luglio 2005 n.
3291
Pres. Santoro, est. Cerreto
Bossi on. Umberto (Avv.ti M. Bertolissi, S. De Nardi e L.
Manzi) c. Ufficio Elettorale Nazionale per il Parlamento
europeo (presso la Corte Suprema di Cassazione) ( Avv. Stato),
Salvini on. Matteo (n.c.) |
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1. Elezioni – Proclamazione degli eletti
– Controversie per motivi inerenti ad operazioni elettorali
successive all’emanazione del decreto di convocazione dei
comizi – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Motivi
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2. Elezioni – Proclamazione degli eletti
– Artt. 22 e 41 L. n.18/1979 – Candidato eletto in più circoscrizioni
- Individuazione del termine di decorrenza per l’esercizio
dell’opzione – Ultima proclamazione
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3. Elezioni – Proclamazione degli eletti
– Mancato esercizio dell’opzione - Artt. 22 e 41 L. n.18/1979
– Comunicazione relativa alla fissazione della data di convocazione
degli uffici circoscrizionali – Assenza – Q.l.c. – E’ rilevante
e non manifestamente infondata - Motivi
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1. La controversia concernente la proclamazione
degli eletti per motivi inerenti ad operazioni elettorali
successive all’emanazione del decreto di convocazione dei
comizi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo
ai sensi dell’art. 42 L. 24.1.1979 n. 18, sul presupposto
che non viene in rilievo un giudizio relativo a condizioni
di eleggibilità e di compatibilità, che rientra invece nella
giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 44
della medesima legge.
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2. Ai sensi degli artt. 22 e 41 L. n.18/1979,
decorre dall’ultima proclamazione il termine di otto giorni
per l’esercizio dell’opzione da parte del candidato che
risulta eletto in più circoscrizioni alle elezioni dei membri
del parlamento europeo spettanti all’Italia.
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3. Deve essere rimessa alla Corte Costituzionale
la q.l.c. relativa agli artt. 22 e 41 L. n.18/1979 in relazione
agli art. 3, 51 e 97 Cost.. Infatti l’art. 41 L. 18/1979
appare affetto da intrinseca irragionevolezza o irrazionalità,
in violazione dell’art. 3 Cost., in quanto ricollega il
decorso di un brevissimo termine perentorio alla circostanza
puramente casuale che il candidato venga a sapere tempestivamente
la data in cui i singoli uffici circoscrizionali abbiano
deciso di riunirsi per procedere alla proclamazione degli
eletti, per cui il termine viene stabilito a prescindere
dall’effettiva conoscibilità del dies a quo della decorrenza,
mediante apposita comunicazione, con conseguente sacrificio
del diritto di opzione il quale a sua volta deriva pur sempre
dal diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all’art.
51 Cost. Viene quindi a prodursi un effetto sfavorevole
per il candidato eletto in più circoscrizioni (perdita della
facoltà di opzione) senza una comunicazione personale, il
che contraddice senza adeguata giustificazione il principio
generale di cui dall’art. 21 bis L. L. 7.8.1990 n. 241,
introdotto dall’art. 14 L. 11.2.2005 n. 15. Ne discende
anche la sospetta violazione del principio di buon andamento
ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost., dal momento che
solo assicurando in concreto l’esercizio del diritto di
opzione, ad es. facendo decorrere il termine di opzione
non dalla proclamazione ma dall’invio con sollecitudine
da parte dell’Ufficio elettorale circoscrizionale del menzionato
attestato, potrebbe essere garantita una regolare composizione
dell’organo elettivo. Né la disposizione di cui all’art.
41, 1° comma, L. n.18/1979 può essere giustificata in funzione
di una tempestiva costituzione dell’organo elettivo, atteso
che l’art. 6 della stessa legge consente, a colui che si
trova in situazione di incompatibilità, di optare per la
scelta della carica nell’ampio termine di trenta giorni
dalla proclamazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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sul ricorso in appello n. 9605/2004 proposto
da
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BOSSI on. Umberto, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Mario Bertolissi del Foro di Padova,
Sandro De Nardi del Foro di Treviso e Luigi Manzi del Foro
di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo
in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5
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contro
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l’Ufficio Elettorale Nazionale per il
Parlamento europeo (presso la Corte Suprema di Cassazione),
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
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e nei confronti
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di Salvini on. Matteo, non costituitosi.
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per la riforma
della sentenza TAR Lazio, Sezione I, n.9928 del 29.9.2004,
con la quale è stato respinto il ricorso proposto da Bossi
on. Umberto;
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VISTO il ricorso in appello con i relativi
allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
VISTA la memoria presentata dalla medesima a sostegno delle
sue difese;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 17.5.2005 il relatore Consigliere
Aniello Cerreto ed altresì gli avv.ti Manzi , Bertolissi
e De Nardi nonchè l’avv.to dello Stato Fedeli;
Visto il dispositivo di decisione n. 297/2005;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1.Con il ricorso in appello in epigrafe,
ritualmente notificato e depositato, l’on. Umberto Bossi
ha premesso di essersi candidato, nonostante le precarie
condizioni di salute (universalmente note), alle elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia tenutesi
il 12 e 13 giugno del 2004; che il successivo 6 luglio veniva
proclamato eletto sia nella I circoscrizione (Italia nord
occidentale) che nella II (Italia nord orientale); che non
aveva personalmente ricevuto alcuna comunicazione ufficiale
in ordine a tali proclamazioni; che il seguente 15 luglio
l’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo
presso la Suprema Corte di Cassazione, dopo avere constatato
che esso esponente non aveva fatto pervenire entro le ore
ventiquattro del 14 luglio 2004 alcuna dichiarazione di
opzione, aveva provveduto ad individuare mediante sorteggio
la circoscrizione da assegnargli, identificata così nella
II (Italia nord est), ed individuato l’eletto in surrogazione
nella persona dell’on. Matteo Salvini; che, a fronte di
tanto, l’ esponente si era attivato, il successivo 16 luglio,
per esercitare il diritto di opzione accordatogli dalla
legge, scegliendo, invece, la I circoscrizione; che, tuttavia,
con provvedimento del giorno 19 tale opzione era stata dichiarata
irricevibile dal medesimo Ufficio elettorale, “stante la
non modificabilità … dell’atto già adottato da questo ufficio
in data 15 luglio 2004, impugnabile davanti al giudice amministrativo”,
e sull’ulteriore rilievo che le proclamazioni avvenute il
6 luglio 2004 erano state rese “con modalità che ne determinano
la conoscibilità legale da parte degli interessati”.
L’interessato, premesso tutto ciò, insorgeva presso il TAR
Lazio avverso i riferiti atti ed operazioni, compiuti dall’Ufficio
elettorale nazionale, compresa la proclamazione degli eletti.
A fondamento del gravame veniva dedotto un articolato mezzo
d’impugnativa così rubricato: violazione e falsa applicazione
degli artt. 22 e 41 della legge n. 18/1979; difetto dei
presupposti legali; violazione dei principi di eguaglianza
e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. anche in rapporto
al tertium comparationis evocato in ricorso; violazione
del principio del buon andamento e della imparzialità della
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.. Con questo
motivo si sosteneva, in sintesi, la tesi di fondo secondo
la quale ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio
del diritto di opzione da parte del candidato eletto in
più circoscrizioni occorrerebbe la personale ricezione da
parte sua dell’attestato di ciascuna proclamazione, avendosi
a che fare con atti recettizi.
In via subordinata, per l’eventualità che non fosse reputata
condivisibile l’interpretazione normativa proposta in ricorso,
la parte ricorrente prospettava un’eccezione di illegittimità
costituzionale degli artt. 22 e 41 della legge n. 18\1979
in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Cost.
Resisteva all’impugnativa l’Avvocatura Generale dello Stato
per l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza
delle doglianze avversarie e concludendo per il rigetto
del gravame.
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2.Con la sentenza n.9928/2004 Il TAR ha respinto
il ricorso, osservando che la fattispecie è regolata da
una precisa disposizione normativa, l’art. 41, comma 1°,
della legge n. 18 del 1979, il quale prevede quanto segue
: “Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni
deve dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro
otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione
sceglie. Mancando l’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale
supplisce mediante sorteggio”.
Secondo il TAR, questa previsione, che concentra la regolamentazione
dell’istituto intorno al quale è causa, esprime in modo
univoco l’intento del legislatore di far decorrere il termine
stabilito per l’esercizio del diritto di opzione, appunto,
dal perfezionamento della “ultima proclamazione” in se stessa
considerata (secondo un’impostazione che si ritrova nell’art.
6, comma 2, della legge, in tema di incompatibilità), e
non già dal momento della notizia che l’interessato ne abbia
acquisito. E la relativa intenzione legislativa si rivela
con evidenza ancora maggiore se si considera che nel contesto
della stessa fonte normativa esiste una distinta previsione
(art. 22, ultimo comma) che pone a carico degli uffici elettorali
circoscrizionali di inviare un attestato ai candidati proclamati
eletti.
Precisa il TAR che se il legislatore avesse voluto realmente
ancorare il dies a quo di cui sopra alla ricezione del detto
attestato, piuttosto che alla pura e semplice formalità
della proclamazione degli eletti, è al primo evento, e non
al secondo, che l’art. 41 avrebbe fatto riferimento.
Il TAR ha infine dichiarato manifestamente infondata la
questione di costituzionalità degli artt. 22 e 41 L. n.18/1979
con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., tenuto conto
della primaria esigenza di fissare in modo semplice e certo
il termine per l’opzione al fine di costituire in modo sollecito
l’organo elettivo comunitario anche in considerazione del
contesto di pubblicità in cui si trova tipicamente immerso
il procedimento elettorale.
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3.Avverso detta sentenza l’on. Bossi ha dedotto
le seguenti doglianze:
- il TAR aveva svolto considerazioni del tutto teoriche
ed astratte senza tener conto dell’irragionevolezza e dell’irrazionalità
delle conseguenze verificatesi nel caso concreto;
-gli artt. 22 e 41 della L. n. 18/1979 erano stati interpretati
dal TAR in modo atomistico, con gravissimi riflessi anche
su altri istituti della medesima legge ed in particolare
sulla decorrenza del termine per eliminare le incompatibilità
con la carica di parlamentare europeo di cui all’art.6 della
medesima legge;
-il ragionamento del TAR era erroneo in quanto sviluppato
sull’esigenza “superiore” di garantire la sollecita costituzione
dell’organo rappresentativo senza considerare la posizione
soggettiva del candidato eletto in più circoscrizioni cui
la legge affidava la scelta della circoscrizione in cui
volesse essere eletto;
-non si era tenuto conto che l’on. Bossi per fatto notorio
era ricoverato in fin di vita in una clinica svizzera, per
cui era prevedibile che non sarebbe stato esercitato il
diritto di opzione;
-per poter manifestare un’opzione il candidato deve essere
messo innanzitutto nelle condizioni di conoscere legalmente
di essere stato eletto in più circoscrizioni, per cui fino
a che non gli venga comunicata l’ultima proclamazione non
può scattare il termine perentorio per l’esercizio dell’opzione;
-per prassi applicativa, per le elezioni nazionali viene
sempre personalmente comunicata l’attestazione dell’avvenuta
proclamazione e per le elezioni attuali altre Cancellerie,
diverse da quelle di Milano e Venezia, avevano provveduto
a darne comunicazione agli eletti nello stesso giorno della
proclamazione;
-l’errore in cui era incorso l’on. Bossi doveva ritenersi
scusabile atteso che la Corte di appello aveva testualmente
precisato che la notifica per decorrenza termini decorreva
dal 9.7.2004;
-non era condivisibile la motivazione del TAR in ordine
alla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
sollevata, atteso che gli artt. 22 e 41 L. n.18/1979 peccavano
per omissione nella parte in cui non prevedevano che il
temine perentorio di otto giorni per l’esercizio dell’opzione
decorresse dalla data di notifica o comunicazione personale
dell’ultima proclamazione.
Invero, l’art. 41 contrasterebbe con l’art. 3 Cost. per
intrinseca irragionevolezza o irrazionalità in quanto ricollega
il decorso di un brevissimo termine perentorio alla circostanza
puramente casuale che il candidato venga a sapere la data
in cui i singoli uffici circoscrizionali abbiano deciso
di riunirsi per procedere alla proclamazione degli eletti,
per cui il termine viene stabilito a prescindere dall’effettiva
conoscibilità del dies a quo della decorrenza, con conseguente
inutilità del diritto di opzione , il quale a sua volta
deriva pur sempre dal diritto inviolabile di elettorato
passivo di cui all’art. 51 Cost;
-volendosi rinvenire un tertium comparationis è sufficiente
tener presente la prassi applicativa che si segue nelle
elezioni nazionali, come sopra accennato,
-risulta anche violato il principio di buon andamento ed
imparzialità di cui all’art. 97 Cost.;
-la pubblicità in genere del procedimento elettorale non
poteva equipararsi alla pubblicità richiesta per precludere
l’esercizio del diritto di opzione.
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4.Costituitosi in giudizio, l’Ufficio elettorale
nazionale ha chiesto il rigetto dell’appello, rilevando,
in particolare, che il termine di otto giorni per l’esercizio
della facoltà di opzione del candidato eletto in più circoscrizioni,
di cui all’art. 41 L. n. 18/1978, non incideva sul diritto
di elettorato passivo e sul rispetto della volontà dell’elettore,
in quanto la conseguenza non era la decadenza dalla carica,
ma solo quella di essere eletto nella circoscrizione sorteggiata.
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5.Alla pubblica udienza del 17.5.2005 il
ricorso è stato trattenuto in decisione ed al termine della
camera di consiglio è stato letto dal Presidente della Sezione
il dispositivo di decisione n.297/2005.
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6. In via preliminare occorre affrontare
d’ufficio la questione di giurisdizione, che implicitamente
la sentenza appellata ha ritenuto appartenere al giudice
amministrativo.
Al riguardo si osserva che la questione da risolvere attiene
alla legittimità o meno del comportamento tenuto dall’Ufficio
elettorale nazionale per le elezioni dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo in data 15.7.2004, di
cui al relativo verbale in pari data, nella parte in cui
ha proceduto con il sorteggio all’individuazione della circoscrizione
per il candidato Umberto Bossi, che non aveva fatto pervenire
dichiarazione di opzione per essere stato eletto in più
circoscrizioni, e quindi, a seguito di sorteggio, ha proclamato
eletto per la I Circoscrizione-Italia Nord occidentale il
candidato Matteo Salvini, primo dei non eletti per la lista
Lega Nord.
Trattasi perciò di ricorso avverso la proclamazione degli
eletti per motivi inerenti ad operazioni elettorali successive
all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, che
rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai
sensi dell’art. 42 L. 24.1.1979 n. 18, non venendo in rilievo
un giudizio relativo a condizioni di eleggibilità e di compatibilità,
che rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario
ai sensi dell’art. 44 della medesima legge (v. la sentenza
TAR Lazio, sez. 1° n. 2201 dell’8.10.1999, che affronta
specificamente la questione di giurisdizione per un caso
analogo).
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7.Nel merito il Collegio ritiene che l’interpretazione
fornita da TAR in ordine agli artt. 22 e 41 L. n.18/1979
sia corretta, nel senso che essi esprimono in modo univoco
l’intento del legislatore di far decorrere dall’ultima proclamazione
il termine di otto giorni per l’esercizio dell’opzione da
parte del candidato che risulta eletto in più circoscrizioni
alle elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti
all’Italia.
Invero, la fattispecie è regolata espressamente dall’art.
41, comma 1°, della legge n. 18 del 1979, il quale stabilisce
che : “Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni
deve dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro
otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione
sceglie. Mancando l’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale
supplisce mediante sorteggio”.
Né è consentito instaurare una correlazione tra l’art. 41,
comma 1°, e l’art. 22 ult. comma della menzionata legge,
nel senso di far decorrere il termine di otto giorni dal
ricevimento da parte del candidato dell’attestato individuale
di proclamazione, in quanto ciò comporterebbe una modifica
sostanziale dell’art. 41, comma 1°, il quale da una parte
non richiama l’art. 22 ult. comma (che ha il fine del tutto
diverso di permettere ad ogni eletto di documentare il proprio
status), e dall’altra intende collegare chiaramente la decorrenza
del termine all’ultima proclamazione intervenuta.
Per quanto detto, dunque, la decorrenza del termine per
l’esercizio del diritto di opzione spettante all’interessato
è stata correttamente ancorata alle proclamazioni del 6
luglio 2004, il che ha imposto di prendere atto che il relativo
periodo di tempo si era oggettivamente consumato senza che
il diritto venisse esercitato.
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8.Le ulteriori doglianze dedotte dall’appellante
sono prive di fondamento non potendosi attribuire rilevanza
ad eventuali indicazioni fornite da un funzionario di cancelleria
in ordine alla decorrenza dei termini dal 9.7.2004 oppure
ad una prassi applicativa in base alla quale verrebbe immediatamente
comunicata all’interessato l’attestazione dell’avvenuta
proclamazione, trattandosi di evenienze rimesse all’iniziativa
dei vari uffici e non imposte dalla relativa normativa.
Non si vede poi come l’Ufficio elettorale nazionale avrebbe
potuto tener conto delle condizioni di salute dell’On. Bossi
in mancanza di una comunicazione documentata in tal senso,
documentazione che ( in ragione della notorietà della circostanza)
non è stata acquisita o depositata in giudizio, tanto più
che l’interessato aveva regolarmente dichiarato, con nota
depositata presso tale Ufficio il 17.7.2004, di optare per
la I circoscrizione, sia pure con ritardo rispetto al termine
prescritto.
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9.Residua l’esame dell’eccezione di costituzionalità
degli artt. 22 e 41 L. n.18/1979 in relazione agli art.
3, 51 e 97 Cost..
9.1.Detta eccezione è senz’altro rilevante in quanto la
decadenza dal diritto di opzione nella specie è scaturita
proprio per effetto del menzionato art. 41( considerato
senza alcun connessione con l’art. 22), nella parte in cui
statuisce la decorrenza del relativo termine di otto giorni
dall’ultima proclamazione.
9.2.Per quanto concerne la sua non manifesta infondatezza
occorre ripercorrere storicamente la disciplina normativa,
sia per quanto concerne le elezioni dei deputati e dei senatori
che dei consiglieri degli enti locali, al fine di enucleare
il principio fondamentale in materia di opzione per i candidati
eletti in più collegi o circoscrizioni oppure in più Enti
locali.
La prima disposizione che viene in rilievo è l’art. 110
del T. U della legge elettorale approvata con R.D. 26.6.1913
n. 821 ( a sua volta identico all’art. 94 del T.U. 28.3.1895
n. 83), il quale prevedeva che il deputato eletto in più
collegi doveva dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni
successivi alla data in cui essa ne abbia riconosciute valide
le elezioni, quale dovesse essere il collegio di cui egli
intendeva esercitare la rappresentanza, comminando in difetto
l’estrazione a sorte del collegio da scegliere.
Identica disposizione era prevista anche nell’art. 8 L.
6.2.1948 n.29 (per la elezione del senato della Repubblica),
che però stabiliva in cinque giorni dall’ultima convalida
il termine per esercitare l’opzione per il candidato eletto
senatore in più collegi.
Parimenti, l’art. 85 D.P.R. 30.3.1957 n. 361 (per l’elezione
della camera dei deputati), sanciva originariamente che
il deputato eletto in più collegi doveva dichiarare il collegio
prescelto alla Presidenza della camera dei deputati, entro
otto giorni dalla convalida delle elezioni. Quest’ultima
disposizione è stata poi modificata dall’art. 1 L. 30.7.1996
n. 338, con la previsione che il termine di otto giorni
per l’esercizio dell’opzione da parte del deputato eletto
in più circoscrizioni decorre dalla data dell’ultima proclamazione.
Per quanto concerne le elezioni comunali, l’art. 52 del
D. L.vo 7.1.1946 n. 1 prevedeva che il candidato eletto
contemporaneamente in due comuni dovesse optare per uno
di essi entro otto giorni dall’elezione, rimanendo eletto
nel comune ove avesse riportato più voti in mancanza di
opzione. Tale disposizione è stata poi riprodotta nell’art.
50 del T.U. 5.4.1951 n. 203 e negli artt. 78 e 80 del T.U.
16.5.1960 n. 570.
Nonostante lo specifico riferimento all’ “elezione”, per
la decorrenza del termine di otto giorni, la riportata disposizione
venne interpretata nel senso che occorresse la piena efficacia
delle elezioni, il che poteva avvenire solo con la convalida,
anzi con l’ultima convalida (v. parere sez. I del Consiglio
di Stato, n. 1614 del 16.11.1948).
Allorché poi si è proceduto alla unificazione delle disposizioni
in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche
di consigliere regionale, provinciale e comunale, il principio
enunciato nel menzionato parere è stato espressamente recepito
nell’art. 7 L. 23.4.1981 n. 154, prevedendosi che il candidato
eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, due
province, due comuni e due circoscrizioni, deve optare per
una delle cariche entro 5 giorni dall’ultima deliberazione
di convalida ed, in caso di mancata opzione, rimane eletto
nel consiglio in cui ha riportato il maggior numero di voti
in percentuale rispetto al numero dei votanti. Disposizione
poi riprodotta nell’art. 57 del D. L.vo 18.8.200 n.267.
9.3.Ne discende che in linea di massima il nostro ordinamento
tende a far decorrere il termine per l’esercizio dell’opzione
in questione non dalla proclamazione degli eletti ma da
un evento successivo ed in particolare dalla convalida (o
dall’ultima convalida intervenuta), convalida che è effettuata
dallo stesso organo eletto (v. art. 66 Cost. ; art. 75 T.U.
n.570/1960 ed art. 41 D. L.vo n.267/2000 per gli Enti locali
ed art. 17 L.17.2.1968 n. 108 e successive modificazioni
per i consigli regionali delle regioni a statuto normale),
con conseguente convocazione alla prima riunione anche del
candidato che deve effettuare l’opzione ed implicita consapevolezza
di quanto avvenuto .
Costituiscono eccezione a tale regola l’art. 85 D.P.R. n.
361/1957, nel testo sostituito dall’art. 1 L. n.398/1996
(per l’elezione dei deputati), e l’art. 41 L. n.18/1979
(per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
europeo).
9.4.In questa sede non interessa l’art. 85 D.P.R. n.361/1957
e successive modificazioni e la sua corretta interpretazione
(al riguardo sembra doversi tener conto anche dell’art.
3 del Regolamento della Camera, che in qualche modo riprende
in considerazione la convalida dell’elezione nella circoscrizione
di opzione) ma l’art. 41 L. 18/1979, il quale non potrebbe
comunque essere interpretato nel senso che la decorrenza
del termine di otto giorni debba decorrere dalla convalida
delle elezioni, atteso che una tale convalida non è prevista
e non potrebbe essere prevista dall’ordinamento interno,
trattandosi del Parlamento europeo (che è un’istituzione
dell’Unione europea), il quale procede ad un’autonoma verifica
della validità del mandato dei neoeletti in base alle disposizioni
dell’Atto del 20 settembre 1976 e successive modificazioni,
(approvato e reso esecutivo in Italia con L. 6.4.1977 n.
150 e successive modificazioni) con esclusione delle contestazioni
fondate sulle leggi elettorali nazionali, ai sensi dell’art.
3 del Regolamento del Parlamento europeo.
Per cui rimane confermato l’intento del legislatore di far
decorrere il termine di otto giorni di cui all’art. 41 L.
n. 18/1979 dalla proclamazione (che è anche la data di decorrenza
del termine per la dichiarazione di scelta del membro del
parlamento europeo eletto che si trovi in situazione di
incompatibilità con gli incarichi previsti dall’art. 6 L.
n.18/1979, ma con un termine piuttosto ampio di trenta giorni),
a prescindere da qualsiasi comunicazione da parte dell’Ufficio
ed, in particolare, senza alcun collegamento con l’invio
da parte dell’Ufficio elettorale circoscrizionale dell’attestato
ai rappresentanti proclamati eletti.
9.5.In tal modo però, l’art. 41, 1° comma, L. n. 18/ 1979
appare affetto da intrinseca irragionevolezza o irrazionalità,
in violazione dell’art. 3 Cost., in quanto ricollega il
decorso di un brevissimo termine perentorio alla circostanza
puramente casuale che il candidato venga a sapere tempestivamente
la data in cui i singoli uffici circoscrizionali abbiano
deciso di riunirsi per procedere alla proclamazione degli
eletti, per cui il termine viene stabilito a prescindere
dall’effettiva conoscibilità del dies a quo della decorrenza,
mediante apposita comunicazione, con conseguente sacrificio
del diritto di opzione il quale a sua volta deriva pur sempre
dal diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all’art.
51 Cost.
Viene quindi a prodursi un effetto sfavorevole per il candidato
eletto in più circoscrizioni (perdità della facoltà di opzione)
senza una comunicazione personale, il che contraddice senza
adeguata giustificazione il principio generale di cui dall’art.
21 bis L. L. 7.8.1990 n. 241, introdotto dall’art. 14 L.
11.2.2005 n. 15, secondo cui “il provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei
confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata”; principio che doveva ritenersi già insito
nell’ordinamento, come del resto è desumibile dall’art.
21 L. 6.12.1971 n. 1034 sia pure con riferimento al termine
di decorrenza del ricorso al TAR per i soggetti direttamente
contemplati nell’atto ritenuto lesivo (v. in precedenza
artt. 1 e 2 R. D. 17.8.1907 n. 642).
Ne discende anche la sospetta violazione il principio di
buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost.,
dal momento che solo assicurando in concreto l’esercizio
del diritto di opzione, ad es. facendo decorrere il termine
di opzione non dalla proclamazione ma dall’invio con sollecitudine
da parte dell’Ufficio elettorale circoscrizionale del menzionato
attestato, potrebbe essere garantita una regolare composizione
dell’organo elettivo.
Né la disposizione di cui all’art. 41, 1° comma, L. n.18/1979
può essere giustificata in funzione di una tempestiva costituzione
dell’organo elettivo, atteso che l’art. 6 della stessa legge
consente, a colui che si trova in situazione di incompatibilità,
di optare per la scelta della carica nell’ampio termine
di trenta giorni dalla proclamazione.
Parimenti, non sembra offrire adeguata giustificazione alla
disposizione in esame il clima di pubblicità in cui si svolge
il procedimento elettorale in questione, in quanto ciò non
ha impedito di prevedere la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell’elenco dei candidati eletti al Parlamento
europeo per la decorrenza del termine di impugnativa da
parte di qualsiasi cittadino elettore, ai sensi dell’art.
42 L. n. 18/1979; pubblicazione che, nella specie, è intervenuta
nella G. U. n. 165 del 16.7.2004, p.54. 9.
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10. Ne consegue che della risoluzione dell’anzidetta
questione di costituzionalità, rilevante e non manifestamente
infondata, va investita la Corte Costituzionale, con conseguente
sospensione del presente procedimento.
Spese al definitivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, non definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, dichiara la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalità degli artt.
22 e 41 della legge 21.1.1979 n. 18, e successive modificazioni,
in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., come sollevata
dall’appellante.
Sospende il presente giudizio ed ordina l’immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente
del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato, con trasmissione di copia
al Presidente dell’Ufficio elettorale nazionale presso la
Corte Suprema di Cassazione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 17.5.2005 con l’intervento dei signori:
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Pres., Sergio Santoro
Cons., Paolo Buonvino
Cons., Aldo Fera
Cons., Marzio Branca
Cons., Aniello Cerreto, Est.
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