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n. 7-2005 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Ordinanza 25 luglio 2005 n. 3291
Pres. Santoro, est. Cerreto
Bossi on. Umberto (Avv.ti M. Bertolissi, S. De Nardi e L. Manzi) c. Ufficio Elettorale Nazionale per il Parlamento europeo (presso la Corte Suprema di Cassazione) ( Avv. Stato), Salvini on. Matteo (n.c.)


1. Elezioni – Proclamazione degli eletti – Controversie per motivi inerenti ad operazioni elettorali successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Motivi

 

2. Elezioni – Proclamazione degli eletti – Artt. 22 e 41 L. n.18/1979 – Candidato eletto in più circoscrizioni - Individuazione del termine di decorrenza per l’esercizio dell’opzione – Ultima proclamazione

 

3. Elezioni – Proclamazione degli eletti – Mancato esercizio dell’opzione - Artt. 22 e 41 L. n.18/1979 – Comunicazione relativa alla fissazione della data di convocazione degli uffici circoscrizionali – Assenza – Q.l.c. – E’ rilevante e non manifestamente infondata - Motivi

1. La controversia concernente la proclamazione degli eletti per motivi inerenti ad operazioni elettorali successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 42 L. 24.1.1979 n. 18, sul presupposto che non viene in rilievo un giudizio relativo a condizioni di eleggibilità e di compatibilità, che rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 44 della medesima legge.

 

2. Ai sensi degli artt. 22 e 41 L. n.18/1979, decorre dall’ultima proclamazione il termine di otto giorni per l’esercizio dell’opzione da parte del candidato che risulta eletto in più circoscrizioni alle elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia.

 

3. Deve essere rimessa alla Corte Costituzionale la q.l.c. relativa agli artt. 22 e 41 L. n.18/1979 in relazione agli art. 3, 51 e 97 Cost.. Infatti l’art. 41 L. 18/1979 appare affetto da intrinseca irragionevolezza o irrazionalità, in violazione dell’art. 3 Cost., in quanto ricollega il decorso di un brevissimo termine perentorio alla circostanza puramente casuale che il candidato venga a sapere tempestivamente la data in cui i singoli uffici circoscrizionali abbiano deciso di riunirsi per procedere alla proclamazione degli eletti, per cui il termine viene stabilito a prescindere dall’effettiva conoscibilità del dies a quo della decorrenza, mediante apposita comunicazione, con conseguente sacrificio del diritto di opzione il quale a sua volta deriva pur sempre dal diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all’art. 51 Cost. Viene quindi a prodursi un effetto sfavorevole per il candidato eletto in più circoscrizioni (perdita della facoltà di opzione) senza una comunicazione personale, il che contraddice senza adeguata giustificazione il principio generale di cui dall’art. 21 bis L. L. 7.8.1990 n. 241, introdotto dall’art. 14 L. 11.2.2005 n. 15. Ne discende anche la sospetta violazione del principio di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost., dal momento che solo assicurando in concreto l’esercizio del diritto di opzione, ad es. facendo decorrere il termine di opzione non dalla proclamazione ma dall’invio con sollecitudine da parte dell’Ufficio elettorale circoscrizionale del menzionato attestato, potrebbe essere garantita una regolare composizione dell’organo elettivo. Né la disposizione di cui all’art. 41, 1° comma, L. n.18/1979 può essere giustificata in funzione di una tempestiva costituzione dell’organo elettivo, atteso che l’art. 6 della stessa legge consente, a colui che si trova in situazione di incompatibilità, di optare per la scelta della carica nell’ampio termine di trenta giorni dalla proclamazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso in appello n. 9605/2004 proposto da

 

BOSSI on. Umberto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Bertolissi del Foro di Padova, Sandro De Nardi del Foro di Treviso e Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5

 

contro

 

l’Ufficio Elettorale Nazionale per il Parlamento europeo (presso la Corte Suprema di Cassazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

 

e nei confronti

 

di Salvini on. Matteo, non costituitosi.

 

per la riforma
della sentenza TAR Lazio, Sezione I, n.9928 del 29.9.2004, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da Bossi on. Umberto;

 

VISTO il ricorso in appello con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
VISTA la memoria presentata dalla medesima a sostegno delle sue difese;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 17.5.2005 il relatore Consigliere Aniello Cerreto ed altresì gli avv.ti Manzi , Bertolissi e De Nardi nonchè l’avv.to dello Stato Fedeli;
Visto il dispositivo di decisione n. 297/2005;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1.Con il ricorso in appello in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, l’on. Umberto Bossi ha premesso di essersi candidato, nonostante le precarie condizioni di salute (universalmente note), alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia tenutesi il 12 e 13 giugno del 2004; che il successivo 6 luglio veniva proclamato eletto sia nella I circoscrizione (Italia nord occidentale) che nella II (Italia nord orientale); che non aveva personalmente ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in ordine a tali proclamazioni; che il seguente 15 luglio l’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Suprema Corte di Cassazione, dopo avere constatato che esso esponente non aveva fatto pervenire entro le ore ventiquattro del 14 luglio 2004 alcuna dichiarazione di opzione, aveva provveduto ad individuare mediante sorteggio la circoscrizione da assegnargli, identificata così nella II (Italia nord est), ed individuato l’eletto in surrogazione nella persona dell’on. Matteo Salvini; che, a fronte di tanto, l’ esponente si era attivato, il successivo 16 luglio, per esercitare il diritto di opzione accordatogli dalla legge, scegliendo, invece, la I circoscrizione; che, tuttavia, con provvedimento del giorno 19 tale opzione era stata dichiarata irricevibile dal medesimo Ufficio elettorale, “stante la non modificabilità … dell’atto già adottato da questo ufficio in data 15 luglio 2004, impugnabile davanti al giudice amministrativo”, e sull’ulteriore rilievo che le proclamazioni avvenute il 6 luglio 2004 erano state rese “con modalità che ne determinano la conoscibilità legale da parte degli interessati”.
L’interessato, premesso tutto ciò, insorgeva presso il TAR Lazio avverso i riferiti atti ed operazioni, compiuti dall’Ufficio elettorale nazionale, compresa la proclamazione degli eletti.
A fondamento del gravame veniva dedotto un articolato mezzo d’impugnativa così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 41 della legge n. 18/1979; difetto dei presupposti legali; violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. anche in rapporto al tertium comparationis evocato in ricorso; violazione del principio del buon andamento e della imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.. Con questo motivo si sosteneva, in sintesi, la tesi di fondo secondo la quale ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione da parte del candidato eletto in più circoscrizioni occorrerebbe la personale ricezione da parte sua dell’attestato di ciascuna proclamazione, avendosi a che fare con atti recettizi.
In via subordinata, per l’eventualità che non fosse reputata condivisibile l’interpretazione normativa proposta in ricorso, la parte ricorrente prospettava un’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 41 della legge n. 18\1979 in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Cost.
Resisteva all’impugnativa l’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza delle doglianze avversarie e concludendo per il rigetto del gravame.

 

2.Con la sentenza n.9928/2004 Il TAR ha respinto il ricorso, osservando che la fattispecie è regolata da una precisa disposizione normativa, l’art. 41, comma 1°, della legge n. 18 del 1979, il quale prevede quanto segue : “Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio”.
Secondo il TAR, questa previsione, che concentra la regolamentazione dell’istituto intorno al quale è causa, esprime in modo univoco l’intento del legislatore di far decorrere il termine stabilito per l’esercizio del diritto di opzione, appunto, dal perfezionamento della “ultima proclamazione” in se stessa considerata (secondo un’impostazione che si ritrova nell’art. 6, comma 2, della legge, in tema di incompatibilità), e non già dal momento della notizia che l’interessato ne abbia acquisito. E la relativa intenzione legislativa si rivela con evidenza ancora maggiore se si considera che nel contesto della stessa fonte normativa esiste una distinta previsione (art. 22, ultimo comma) che pone a carico degli uffici elettorali circoscrizionali di inviare un attestato ai candidati proclamati eletti.
Precisa il TAR che se il legislatore avesse voluto realmente ancorare il dies a quo di cui sopra alla ricezione del detto attestato, piuttosto che alla pura e semplice formalità della proclamazione degli eletti, è al primo evento, e non al secondo, che l’art. 41 avrebbe fatto riferimento.
Il TAR ha infine dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 22 e 41 L. n.18/1979 con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., tenuto conto della primaria esigenza di fissare in modo semplice e certo il termine per l’opzione al fine di costituire in modo sollecito l’organo elettivo comunitario anche in considerazione del contesto di pubblicità in cui si trova tipicamente immerso il procedimento elettorale.

 

3.Avverso detta sentenza l’on. Bossi ha dedotto le seguenti doglianze:
- il TAR aveva svolto considerazioni del tutto teoriche ed astratte senza tener conto dell’irragionevolezza e dell’irrazionalità delle conseguenze verificatesi nel caso concreto;
-gli artt. 22 e 41 della L. n. 18/1979 erano stati interpretati dal TAR in modo atomistico, con gravissimi riflessi anche su altri istituti della medesima legge ed in particolare sulla decorrenza del termine per eliminare le incompatibilità con la carica di parlamentare europeo di cui all’art.6 della medesima legge;
-il ragionamento del TAR era erroneo in quanto sviluppato sull’esigenza “superiore” di garantire la sollecita costituzione dell’organo rappresentativo senza considerare la posizione soggettiva del candidato eletto in più circoscrizioni cui la legge affidava la scelta della circoscrizione in cui volesse essere eletto;
-non si era tenuto conto che l’on. Bossi per fatto notorio era ricoverato in fin di vita in una clinica svizzera, per cui era prevedibile che non sarebbe stato esercitato il diritto di opzione;
-per poter manifestare un’opzione il candidato deve essere messo innanzitutto nelle condizioni di conoscere legalmente di essere stato eletto in più circoscrizioni, per cui fino a che non gli venga comunicata l’ultima proclamazione non può scattare il termine perentorio per l’esercizio dell’opzione;
-per prassi applicativa, per le elezioni nazionali viene sempre personalmente comunicata l’attestazione dell’avvenuta proclamazione e per le elezioni attuali altre Cancellerie, diverse da quelle di Milano e Venezia, avevano provveduto a darne comunicazione agli eletti nello stesso giorno della proclamazione;
-l’errore in cui era incorso l’on. Bossi doveva ritenersi scusabile atteso che la Corte di appello aveva testualmente precisato che la notifica per decorrenza termini decorreva dal 9.7.2004;
-non era condivisibile la motivazione del TAR in ordine alla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata, atteso che gli artt. 22 e 41 L. n.18/1979 peccavano per omissione nella parte in cui non prevedevano che il temine perentorio di otto giorni per l’esercizio dell’opzione decorresse dalla data di notifica o comunicazione personale dell’ultima proclamazione.
Invero, l’art. 41 contrasterebbe con l’art. 3 Cost. per intrinseca irragionevolezza o irrazionalità in quanto ricollega il decorso di un brevissimo termine perentorio alla circostanza puramente casuale che il candidato venga a sapere la data in cui i singoli uffici circoscrizionali abbiano deciso di riunirsi per procedere alla proclamazione degli eletti, per cui il termine viene stabilito a prescindere dall’effettiva conoscibilità del dies a quo della decorrenza, con conseguente inutilità del diritto di opzione , il quale a sua volta deriva pur sempre dal diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all’art. 51 Cost;
-volendosi rinvenire un tertium comparationis è sufficiente tener presente la prassi applicativa che si segue nelle elezioni nazionali, come sopra accennato,
-risulta anche violato il principio di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost.;
-la pubblicità in genere del procedimento elettorale non poteva equipararsi alla pubblicità richiesta per precludere l’esercizio del diritto di opzione.

 

4.Costituitosi in giudizio, l’Ufficio elettorale nazionale ha chiesto il rigetto dell’appello, rilevando, in particolare, che il termine di otto giorni per l’esercizio della facoltà di opzione del candidato eletto in più circoscrizioni, di cui all’art. 41 L. n. 18/1978, non incideva sul diritto di elettorato passivo e sul rispetto della volontà dell’elettore, in quanto la conseguenza non era la decadenza dalla carica, ma solo quella di essere eletto nella circoscrizione sorteggiata.

 

5.Alla pubblica udienza del 17.5.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione ed al termine della camera di consiglio è stato letto dal Presidente della Sezione il dispositivo di decisione n.297/2005.

 

6. In via preliminare occorre affrontare d’ufficio la questione di giurisdizione, che implicitamente la sentenza appellata ha ritenuto appartenere al giudice amministrativo.
Al riguardo si osserva che la questione da risolvere attiene alla legittimità o meno del comportamento tenuto dall’Ufficio elettorale nazionale per le elezioni dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo in data 15.7.2004, di cui al relativo verbale in pari data, nella parte in cui ha proceduto con il sorteggio all’individuazione della circoscrizione per il candidato Umberto Bossi, che non aveva fatto pervenire dichiarazione di opzione per essere stato eletto in più circoscrizioni, e quindi, a seguito di sorteggio, ha proclamato eletto per la I Circoscrizione-Italia Nord occidentale il candidato Matteo Salvini, primo dei non eletti per la lista Lega Nord.
Trattasi perciò di ricorso avverso la proclamazione degli eletti per motivi inerenti ad operazioni elettorali successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi, che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 42 L. 24.1.1979 n. 18, non venendo in rilievo un giudizio relativo a condizioni di eleggibilità e di compatibilità, che rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 44 della medesima legge (v. la sentenza TAR Lazio, sez. 1° n. 2201 dell’8.10.1999, che affronta specificamente la questione di giurisdizione per un caso analogo).

 

7.Nel merito il Collegio ritiene che l’interpretazione fornita da TAR in ordine agli artt. 22 e 41 L. n.18/1979 sia corretta, nel senso che essi esprimono in modo univoco l’intento del legislatore di far decorrere dall’ultima proclamazione il termine di otto giorni per l’esercizio dell’opzione da parte del candidato che risulta eletto in più circoscrizioni alle elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia.
Invero, la fattispecie è regolata espressamente dall’art. 41, comma 1°, della legge n. 18 del 1979, il quale stabilisce che : “Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio”.
Né è consentito instaurare una correlazione tra l’art. 41, comma 1°, e l’art. 22 ult. comma della menzionata legge, nel senso di far decorrere il termine di otto giorni dal ricevimento da parte del candidato dell’attestato individuale di proclamazione, in quanto ciò comporterebbe una modifica sostanziale dell’art. 41, comma 1°, il quale da una parte non richiama l’art. 22 ult. comma (che ha il fine del tutto diverso di permettere ad ogni eletto di documentare il proprio status), e dall’altra intende collegare chiaramente la decorrenza del termine all’ultima proclamazione intervenuta.
Per quanto detto, dunque, la decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione spettante all’interessato è stata correttamente ancorata alle proclamazioni del 6 luglio 2004, il che ha imposto di prendere atto che il relativo periodo di tempo si era oggettivamente consumato senza che il diritto venisse esercitato.

 

8.Le ulteriori doglianze dedotte dall’appellante sono prive di fondamento non potendosi attribuire rilevanza ad eventuali indicazioni fornite da un funzionario di cancelleria in ordine alla decorrenza dei termini dal 9.7.2004 oppure ad una prassi applicativa in base alla quale verrebbe immediatamente comunicata all’interessato l’attestazione dell’avvenuta proclamazione, trattandosi di evenienze rimesse all’iniziativa dei vari uffici e non imposte dalla relativa normativa.
Non si vede poi come l’Ufficio elettorale nazionale avrebbe potuto tener conto delle condizioni di salute dell’On. Bossi in mancanza di una comunicazione documentata in tal senso, documentazione che ( in ragione della notorietà della circostanza) non è stata acquisita o depositata in giudizio, tanto più che l’interessato aveva regolarmente dichiarato, con nota depositata presso tale Ufficio il 17.7.2004, di optare per la I circoscrizione, sia pure con ritardo rispetto al termine prescritto.

 

9.Residua l’esame dell’eccezione di costituzionalità degli artt. 22 e 41 L. n.18/1979 in relazione agli art. 3, 51 e 97 Cost..
9.1.Detta eccezione è senz’altro rilevante in quanto la decadenza dal diritto di opzione nella specie è scaturita proprio per effetto del menzionato art. 41( considerato senza alcun connessione con l’art. 22), nella parte in cui statuisce la decorrenza del relativo termine di otto giorni dall’ultima proclamazione.
9.2.Per quanto concerne la sua non manifesta infondatezza occorre ripercorrere storicamente la disciplina normativa, sia per quanto concerne le elezioni dei deputati e dei senatori che dei consiglieri degli enti locali, al fine di enucleare il principio fondamentale in materia di opzione per i candidati eletti in più collegi o circoscrizioni oppure in più Enti locali.
La prima disposizione che viene in rilievo è l’art. 110 del T. U della legge elettorale approvata con R.D. 26.6.1913 n. 821 ( a sua volta identico all’art. 94 del T.U. 28.3.1895 n. 83), il quale prevedeva che il deputato eletto in più collegi doveva dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni successivi alla data in cui essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale dovesse essere il collegio di cui egli intendeva esercitare la rappresentanza, comminando in difetto l’estrazione a sorte del collegio da scegliere.
Identica disposizione era prevista anche nell’art. 8 L. 6.2.1948 n.29 (per la elezione del senato della Repubblica), che però stabiliva in cinque giorni dall’ultima convalida il termine per esercitare l’opzione per il candidato eletto senatore in più collegi.
Parimenti, l’art. 85 D.P.R. 30.3.1957 n. 361 (per l’elezione della camera dei deputati), sanciva originariamente che il deputato eletto in più collegi doveva dichiarare il collegio prescelto alla Presidenza della camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni. Quest’ultima disposizione è stata poi modificata dall’art. 1 L. 30.7.1996 n. 338, con la previsione che il termine di otto giorni per l’esercizio dell’opzione da parte del deputato eletto in più circoscrizioni decorre dalla data dell’ultima proclamazione.
Per quanto concerne le elezioni comunali, l’art. 52 del D. L.vo 7.1.1946 n. 1 prevedeva che il candidato eletto contemporaneamente in due comuni dovesse optare per uno di essi entro otto giorni dall’elezione, rimanendo eletto nel comune ove avesse riportato più voti in mancanza di opzione. Tale disposizione è stata poi riprodotta nell’art. 50 del T.U. 5.4.1951 n. 203 e negli artt. 78 e 80 del T.U. 16.5.1960 n. 570.
Nonostante lo specifico riferimento all’ “elezione”, per la decorrenza del termine di otto giorni, la riportata disposizione venne interpretata nel senso che occorresse la piena efficacia delle elezioni, il che poteva avvenire solo con la convalida, anzi con l’ultima convalida (v. parere sez. I del Consiglio di Stato, n. 1614 del 16.11.1948).
Allorché poi si è proceduto alla unificazione delle disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale, il principio enunciato nel menzionato parere è stato espressamente recepito nell’art. 7 L. 23.4.1981 n. 154, prevedendosi che il candidato eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, due province, due comuni e due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dall’ultima deliberazione di convalida ed, in caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti. Disposizione poi riprodotta nell’art. 57 del D. L.vo 18.8.200 n.267.
9.3.Ne discende che in linea di massima il nostro ordinamento tende a far decorrere il termine per l’esercizio dell’opzione in questione non dalla proclamazione degli eletti ma da un evento successivo ed in particolare dalla convalida (o dall’ultima convalida intervenuta), convalida che è effettuata dallo stesso organo eletto (v. art. 66 Cost. ; art. 75 T.U. n.570/1960 ed art. 41 D. L.vo n.267/2000 per gli Enti locali ed art. 17 L.17.2.1968 n. 108 e successive modificazioni per i consigli regionali delle regioni a statuto normale), con conseguente convocazione alla prima riunione anche del candidato che deve effettuare l’opzione ed implicita consapevolezza di quanto avvenuto .
Costituiscono eccezione a tale regola l’art. 85 D.P.R. n. 361/1957, nel testo sostituito dall’art. 1 L. n.398/1996 (per l’elezione dei deputati), e l’art. 41 L. n.18/1979 (per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo).
9.4.In questa sede non interessa l’art. 85 D.P.R. n.361/1957 e successive modificazioni e la sua corretta interpretazione (al riguardo sembra doversi tener conto anche dell’art. 3 del Regolamento della Camera, che in qualche modo riprende in considerazione la convalida dell’elezione nella circoscrizione di opzione) ma l’art. 41 L. 18/1979, il quale non potrebbe comunque essere interpretato nel senso che la decorrenza del termine di otto giorni debba decorrere dalla convalida delle elezioni, atteso che una tale convalida non è prevista e non potrebbe essere prevista dall’ordinamento interno, trattandosi del Parlamento europeo (che è un’istituzione dell’Unione europea), il quale procede ad un’autonoma verifica della validità del mandato dei neoeletti in base alle disposizioni dell’Atto del 20 settembre 1976 e successive modificazioni, (approvato e reso esecutivo in Italia con L. 6.4.1977 n. 150 e successive modificazioni) con esclusione delle contestazioni fondate sulle leggi elettorali nazionali, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del Parlamento europeo.
Per cui rimane confermato l’intento del legislatore di far decorrere il termine di otto giorni di cui all’art. 41 L. n. 18/1979 dalla proclamazione (che è anche la data di decorrenza del termine per la dichiarazione di scelta del membro del parlamento europeo eletto che si trovi in situazione di incompatibilità con gli incarichi previsti dall’art. 6 L. n.18/1979, ma con un termine piuttosto ampio di trenta giorni), a prescindere da qualsiasi comunicazione da parte dell’Ufficio ed, in particolare, senza alcun collegamento con l’invio da parte dell’Ufficio elettorale circoscrizionale dell’attestato ai rappresentanti proclamati eletti.
9.5.In tal modo però, l’art. 41, 1° comma, L. n. 18/ 1979 appare affetto da intrinseca irragionevolezza o irrazionalità, in violazione dell’art. 3 Cost., in quanto ricollega il decorso di un brevissimo termine perentorio alla circostanza puramente casuale che il candidato venga a sapere tempestivamente la data in cui i singoli uffici circoscrizionali abbiano deciso di riunirsi per procedere alla proclamazione degli eletti, per cui il termine viene stabilito a prescindere dall’effettiva conoscibilità del dies a quo della decorrenza, mediante apposita comunicazione, con conseguente sacrificio del diritto di opzione il quale a sua volta deriva pur sempre dal diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all’art. 51 Cost.
Viene quindi a prodursi un effetto sfavorevole per il candidato eletto in più circoscrizioni (perdità della facoltà di opzione) senza una comunicazione personale, il che contraddice senza adeguata giustificazione il principio generale di cui dall’art. 21 bis L. L. 7.8.1990 n. 241, introdotto dall’art. 14 L. 11.2.2005 n. 15, secondo cui “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata”; principio che doveva ritenersi già insito nell’ordinamento, come del resto è desumibile dall’art. 21 L. 6.12.1971 n. 1034 sia pure con riferimento al termine di decorrenza del ricorso al TAR per i soggetti direttamente contemplati nell’atto ritenuto lesivo (v. in precedenza artt. 1 e 2 R. D. 17.8.1907 n. 642).
Ne discende anche la sospetta violazione il principio di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost., dal momento che solo assicurando in concreto l’esercizio del diritto di opzione, ad es. facendo decorrere il termine di opzione non dalla proclamazione ma dall’invio con sollecitudine da parte dell’Ufficio elettorale circoscrizionale del menzionato attestato, potrebbe essere garantita una regolare composizione dell’organo elettivo.
Né la disposizione di cui all’art. 41, 1° comma, L. n.18/1979 può essere giustificata in funzione di una tempestiva costituzione dell’organo elettivo, atteso che l’art. 6 della stessa legge consente, a colui che si trova in situazione di incompatibilità, di optare per la scelta della carica nell’ampio termine di trenta giorni dalla proclamazione.
Parimenti, non sembra offrire adeguata giustificazione alla disposizione in esame il clima di pubblicità in cui si svolge il procedimento elettorale in questione, in quanto ciò non ha impedito di prevedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei candidati eletti al Parlamento europeo per la decorrenza del termine di impugnativa da parte di qualsiasi cittadino elettore, ai sensi dell’art. 42 L. n. 18/1979; pubblicazione che, nella specie, è intervenuta nella G. U. n. 165 del 16.7.2004, p.54. 9.

 

10. Ne consegue che della risoluzione dell’anzidetta questione di costituzionalità, rilevante e non manifestamente infondata, va investita la Corte Costituzionale, con conseguente sospensione del presente procedimento.
Spese al definitivo.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 22 e 41 della legge 21.1.1979 n. 18, e successive modificazioni, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., come sollevata dall’appellante.
Sospende il presente giudizio ed ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, con trasmissione di copia al Presidente dell’Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17.5.2005 con l’intervento dei signori:

 

Pres., Sergio Santoro
Cons., Paolo Buonvino
Cons., Aldo Fera
Cons., Marzio Branca
Cons., Aniello Cerreto, Est.


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