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| n. 7-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 30 giugno 2005 n.
3456
Pres. P. Salvatore, est. C. Salvatore
Parente Leopoldo (Avv. Enrico Angelone) c. Comune di Ceppaloni
(Avv. Andrea Abbamonte) e Mignone Maria (avv. Enrico Soprano)
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1. Edilizia ed urbanistica – Realizzazione
di autorimesse pertinenziali ad immobili già esistenti –
Regime autorizzatorio - Denuncia di inizio attività – Fattispecie.
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2. Edilizia ed urbanistica – Rilascio di
autorizzazioni gratuite successivamente all’entrata in vigore
del D.P.R. 380/01 – Legittimità - Sussiste.
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3. Edilizia ed urbanistica – Realizzazione
di autorimesse pertinenziali ad immobili già esistenti –
Su lotti diversi da quelli su cui sorge l’immobile – Possibilità
– Sussiste.
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4. Edilizia ed urbanistica – Realizzazione
di autorimesse pertinenziali ad immobili già esistenti –
Su lotti diversi da quelli su cui sorge l’immobile – Fattispecie.
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5. Edilizia ed urbanistica – Realizzazione
di autorimesse pertinenziali ad immobili già esistenti –
Deroga agli strumenti urbanistici prevista dalla L. 122/1989
– Comuni provvisti di Piani Regolatori adottati e non ancora
approvati ovvero di Programma di Fabbricazione – Operatività
della deroga – Sussiste.
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1. La realizzazione di un parcheggio pertinenziale
ai sensi dell'art. 9 della legge n. 122 del 1989 è soggetta,
anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 380/01, a denuncia
di inizio attività: ed infatti lo stesso stesso testo unico
dell’edilizia, all’art. 137, al comma 1, indica, tra le
norme che restano in vigore, la legge 24 marzo 1989, n.
122, e, al comma 3, modifica il comma 2 dell’art. 9 di quest’ultima
legge, nel senso che l’esecuzione delle opere e degli interventi
di cui al comma 1 è soggetta a denuncia di inizio di attività.
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2. E’ legittima l’autorizzazione alla costruzione
di un parcheggio pertinenziale emessa nella forma dell’autorizzazione
gratuita, anche dopo l’entrata in vigore del Testo unico
dell’Edilizia adottato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Ed infatti benché il Testo Unico dell’Edilizia, com’è noto,
ha previsto due soli titoli edilizi (la denunzia inizio
attività e il permesso di costruire), si tratta di questione
meramente nominalistica che non incide sulla disciplina
sostanziale dell’intervento, ora sottoposto a denuncia di
inizio attività. Pertanto resta confermata l’assoluta irrilevanza
della forma prescelta, in vigenza del vecchio testo, stante
la diversità meramente nominalistica dell’autorizzazione
gratuita rispetto alla denuncia di inizio attività.
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3. Ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge
24 marzo 1989, n. 122 (cd. Legge Tognoli), espressamente
mantenuto in vigore dall’art. 137, comma 1 del D.P.R. 380/01,
è possibile realizzare autorimesse pertinenziali su aree
di sedime diverse da quelle su cui insiste l’immobile al
quale destinata l’autorimessa.
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4. Ai fini della legittimità della procedura
di realizzazione di un parcheggio pertinenziale e del rispetto
dell'art. 9 della legge n. 122 del 1989, non è indispensabile
che il vincolo pertinenziale debba preesistere, richiedendosi
solo che detto vincolo venga previsto e, poi, effettivamente
costituito e trascritto nelle forme prescritte (C.d S.,
Sez. V, 26 maggio 2003, n. 2852).
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5. La deroga agli strumenti urbanistici vigenti
per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale, come
espressamente prevista dall'art. 9 della legge n. 122 del
1989, opera anche nelle di Comuni provvisti di piani regolatori
adottati e non ancora approvati dalla Regione, nonché nelle
fattispecie di Comuni dotati di Programma di Fabbricazione,
quale strumento urbanistico pacificamente assimilabile al
Piano Regolatore.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 11014 del 2004,
proposto dai
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signori PARENTE Leopoldo e PARENTE Danilo,
rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Angelone, con il
quale sono elettivamente domiciliatati in Roma, Piazza Barberini
n. 12 presso lo studio dell’avv. Claudia De Curtis.
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CONTRO
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COMUNE DI CEPPALONI, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea
Abbamonte, elettivamente domiciliato in Roma, via degli
Avignonesi, n. 5, presso lo studio del medesimo.
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E NEI CONFRONTI DI
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MIGNONE Maria, rappresentata e difesa
dall’avv. Enrico Soprano, elettivamente domiciliato in Roma,
via degli Avignonesi, n. 5, presso lo studio del medesimo.
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per l’annullamento
della sentenza del TAR Campania (Sezione VI) 19 luglio 2004,
n. 10555.
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceppaloni
e di Mignone Maria.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese.
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 22 marzo 2005, il Consigliere
Costantino Salvatore.
Uditi l’avv. Angelone per gli appellanti, l’avv. Soprano
per Mignone e l’avv. Abbamonte per il Comune di Ceppaloni.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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I signori Leopoldo Parente e Danilo Parente,
con ricorso al TAR Campania, sede di Napoli, impugnavano:
a) l’autorizzazione n. 8 del 5 maggio 2004 rilasciata a
titolo gratuito dal Dirigente del S.U.E. del Comune di Ceppaloni
alla signora Maria Mignone, per la realizzazione di un'autorimessa
interrata, al servizio di un fabbricato per civile abitazione
in piazza dei Martiri della frazione S. Giovanni del Comune
di Ceppaloni; b) la delibera del Consiglio Comunale di Ceppaloni,
n.11 del 9 aprile 2004, avente ad oggetto la presa d'atto
dei pareri tecnico-legali in merito alla richiesta di autorizzazione
a costruire l'autorimessa interrata di cui al provvedimento
indicato al punto che precede; c) ogni atto connesso, consequenziale
o preordinato ai precedenti.
I ricorrenti, residenti nella Frazione S. Giovanni di Ceppaloni
in via adiacente a Piazza dei Martiri, esponevano che l’area
per cui è causa era destinata dal Piano di Recupero del
Comune di Ceppaloni, approvato nel lontano 1988, a “verde
pubblico”, vincolo decaduto, per avvenuto decorso del quinquennio
in assenza dell’approvazione di strumenti attuativi, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge 19
novembre 1968, n. 1187, con la conseguenza che l’area in
questione era da considerarsi nel regime giuridico previsto
per le cd. “Zone bianche”. Aggiungevano che, in tale situazione
la signora Maria Mignone presentava domanda di autorizzazione
edilizia gratuita, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della
legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, per la costruzione
nell’area indicata di un’autorimessa pertinenziale al proprio
fabbricato da realizzare, tuttavia, presso un immobile ubicato
su un lotto diverso da quello di insistenza del fabbricato
medesimo.
Le censure rivolte contro i provvedimenti impugnati concernevano
l’atipicità del provvedimento, posto che a seguito dell’entrata
in vigore del D.P.R. n. 380 del 2001, contenente il T.U.
sull’edilizia, gli unici titoli edilizi sono il “permesso
di costruire” e la “denuncia di inizio attività”, la necessità
che l’intervento, stante la natura di “nuova costruzione”
venisse sottoposto a permesso di costruire, con conseguente
obbligo di pagare il contributo di costruzione, l’impossibilità
di rilasciare il titolo edilizio attesa la natura di “zona
bianca”, sprovvista di qualsiasi strumentazione urbanistica
generale, dell’area su cui insiste la costruzione e, quindi,
soggetta ai rigorosi limiti previsti dall’art. 9 del testo
unico avanti citato, l’impossibilità, stante l’assenza di
qualsiasi pianificazione urbanistica generale, di consentire
la realizzazione di fabbricati “in deroga agli strumenti
urbanistici”, non essendo possibile derogare, per principio
di logica prima ancora che di diritto, ad una prescrizione
inesistente.
Al ricorso resistevano sia il Comune di Ceppaloni sia la
controinteressata signora Mignone, che ne contestavano la
fondatezza.
Il ricorso era respinto dal TAR Campania con la sentenza
specificata in epigrafe, resa in forma semplificata, contro
la quale gli originari ricorrenti hanno proposto il presente
appello, chiedendone l’integrale riforma.
Il Comune di Ceppaloni e la signora Mignone si sono costituiti
anche in questo grado del giudizio.
Tutte le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie
tesi difensive con apposite memorie.
L’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica
udienza del 22 marzo 2005.
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DIRITTO
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1. La prima questione concerne la violazione
del principio di “tipicità” degli atti amministrativi, atteso
che l’autorizzazione gratuita, prevista dall’art. 6, comma
2 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, sarebbe
stata espunta dall’ordinamento positivo per effetto dell’entrata
in vigore del T.U. dell’edilizia approvato con D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, che, com’è noto, ha previsto due soli
titoli edilizi: la denunzia inizio attività (D.I.A) e il
permesso di costruire.
Il motivo è stato respinto dal TAR sul rilievo che, a fronte
della chiara disposizione regionale, la forma del provvedimento
autorizzativo era vincolata, posto che la realizzazione
del parcheggio, per il quale era stata presentata la domanda,
era prevista in “area libera”
Ad avviso del primo giudice, la normativa applicabile nella
specie è quella regionale e, quindi, correttamente l’amministrazione
comunale ha conferito al provvedimento abilitativo la forma
indicata dalla menzionata legge regionale.
Gli appellanti censurano questa conclusione ed insistono
nella loro tesi, osservando che, per effetto dell’art. 10
della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la citata disposizione
della legge regionale deve considerarsi abrogata.
Il Collegio osserva che, senza entrare nel merito dell’avvenuta
abrogazione o meno della disposizione regionale, si tratta
di questione meramente nominalistica che non incide sulla
disciplina sostanziale dell’intervento, come emerge dallo
stesso testo unico dell’edilizia, il quale, all’art. 137,
al comma 1, indica, tra le norme che restano in vigore,
la legge 24 marzo 1989, n. 122, e, al comma 3, modifica
il comma 2 dell’art. 9 di quest’ultima legge, nel senso
che l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui al
comma 1 è soggetta a denuncia di inizio di attività.
Ove poi si consideri che lo stesso legislatore regionale,
con l’art. 49 della legge 22 dicembre 2004, n. 16, ha sostituito
il comma 2 della legge regionale n. 19 del 2001, nel senso
la realizzazione dei medesimi interventi è soggetta, non
più ad autorizzazione gratuita, ma a permesso di costruire
non oneroso, resta confermata l’assoluta irrilevanza della
forma prescelta, in vigenza del vecchio testo, stante la
diversità meramente nominalistica dei due titoli edilizi.
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2. La seconda censura che viene rivolta alla
sentenza appellata concerne la possibilità che il parcheggio
venga realizzato su lotto diverso da quello dell’immobile
cui è destinata l’autorimessa. Secondo gli appellanti, tale
previsione contenuta nel richiamato comma secondo dell’art.
6 della legge regionale citata, sarebbe venuta meno per
effetto dell’abrogazione di tale disposizione, con conseguente
applicazione dell’art. 9 del DPR n. 380 del 2001, che non
permette nuove costruzioni e, quindi, la realizzazione del
parcheggio, fino a quando la Regione non avrà provveduto
a disciplinare nuovamente la materia.
Anche questa doglianza deve essere disattesa, perché la
possibilità di realizzazione dell’autorimessa trova comunque
la sua fonte nell’art. 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989,
n. 122, espressamente mantenuta in vigore dall’art. 137,
comma 1 del testo unico sull’edilizia.
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3. Il terzo profilo del primo motivo d’appello
ed il terzo motivo d’appello possono essere esaminati congiuntamente,
perché si riferiscono entrambi all’applicabilità, nel caso
di specie, della disciplina sostanziale delle cd. “zone
bianche”.
Il giudice di primo grado ha escluso che il caso controverso
ricadesse nella disciplina prevista dall’art. 9 del testo
unico dell’edilizia, sul rilievo che il citato art. 6, comma
2 della legge Regionale n. 19 del 2001 - che regola direttamente
la fattispecie - prevede la realizzazione di parcheggi in
aree libere .. anche in deroga agli strumenti urbanistici
vigenti. Ulteriore conferma della correttezza di tale conclusione
sarebbe ricavabile, ad avviso del TAR, dall'art.137 dello
stesso DPR n. 380 del 2001, che indica “fra le disposizioni
in materia di edilizia che restano in vigore”, anche la
legge 24 marzo 1989 n. 122 (cd. "Legge Tognoli).
L'art. 9, comma 1, di tale ultima legge, prevedendo che
i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo
degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei
fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole
unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici
ed ai regolamenti edilizi vigenti”, dimostrerebbe, al di
là di ogni ragionevole dubbio, che la norma di cui all'art.
9 DPR n. 380 del 2001 non è applicabile alla tipologia edilizia
dei “parcheggi destinati a pertinenza delle singole unità
immobiliari”.
Sotto un primo profilo, la statuizione sarebbe erronea,
perché, una volta venuta meno per abrogazione della previsione
di realizzare, in deroga agli strumenti generali, parcheggi
in aree libere su lotti diversi da quello di insistenza
dell’immobile principale (contenuta nel richiamato comma
secondo dell’art. 6 della legge regionale citata), la fattispecie
ricadrebbe interamente nella disciplina di cui all’art.
9 del DPR n. 380 del 2001, che non permette nuove costruzioni
e, quindi, la realizzazione del parcheggio
In tale quadro, sarebbe inconferente il richiamo all’art.
9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (cd. “legge
Tognoli”), posto che questa disposizione si riferirebbe,
proprio come il primo comma (ancora vigente) dell’art. 6
della legge regionale n. 19 del 2001, solo alle ipotesi
in cui il parcheggio debba essere realizzato nel medesimo
lotto di insistenza del fabbricato principale, richiedendo
in tali casi la denuncia di inizio attività. La legge Tognoli,
difatti, avrebbe previsto la possibilità di realizzare parcheggi
in deroga agli strumenti urbanistici, soltanto nelle ipotesi
in cui il parcheggio sia pertinenziale anche dal punto di
vista “strutturale”, vale a dire sia asservito non solo
“funzionalmente” ad un immobile principale, ma sia anche
realizzato nel “sottosuolo” ovvero nel “pian terreno” di
edificio che insiste sullo stesso lotto del fabbricato,
circostanza questa che non ricorre nella specie.
L’assunto non può essere condiviso.
Gli appellanti non considerano che l’art. 17, comma 90 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, ha modifico l'art. 9 della
legge 24 marzo 1989, n. 122, inserendo al comma 1, dopo
il primo periodo, il seguente: "Tali parcheggi possono essere
realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo
di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purchè non
in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto
dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente
con la tutela dei corpi idrici".
Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti,
proprio il comma 1 dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989
– tuttora vigente, come correttamente rilevato dal TAR,
per esplicita previsione dell’art. 137, comma 1 del Testo
Unico sull’edilizia – consente la realizzazione di parcheggi
anche al di fuori dell’area di sedime su cui insiste il
fabbricato al quale devono essere legati da un vincolo di
pertinenzialità. Vincolo che, nel caso di specie, risulta
espressamente previsto sia dal comma 5 dell’art. 6 della
legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 sia dall’autorizzazione
rilasciata alla controinteressata al punto m) delle condizioni
generali e che, ovviamente, l’amministrazione è tenuta a
perfezionare mediante apposita stipula e relativa trascrizione.
Ed è appena il caso di precisare che, ai fini della legittimità
della procedura di realizzazione di un parcheggio pertinenziale
e del rispetto dell'art. 9 della legge n. 122 del 1989,
non è indispensabile che il vincolo pertinenziale debba
preesistere, richiedendosi solo che detto vincolo venga
previsto e, poi, effettivamente costituito e trascritto
nelle forme prescritte (C.d S., Sez. V, 26 maggio 2003,
n. 2852).
A conclusioni negative deve pervenirsi anche con riguardo
al secondo motivo d’appello, con il quale si deduce che
la possibilità della deroga opera solo in presenza di strumenti
urbanistici generali effettivamente vigenti, ma non nelle
ipotesi in cui, come quella in esame, gli strumenti urbanistici
siano assenti e non siano mai stati approvati.
E’ facile replicare a questo proposito che il Comune di
Ceppaloni non è sprovvisto di strumenti urbanistici generali,
in quanto, come dedotto dalle parti resistenti ha adottato
un PRG, attualmente all’esame per i rilievi della Regione,
e, prima di questo, era dotato di un Programma di Fabbricazione,
pacificamente assimilabile al Piano regolatore ed è dotato
di un Piano di recupero.
In tale contesto, non sembra possano sussistere dubbi sull’applicabilità
al caso in esame, della deroga tanto più se si tiene conto
che l’intervento consiste nella realizzazione di un’autorimessa
totalmente interrata e riguarda, quindi, la realizzazione
di opere che, come i parcheggi, costituiscono standards
urbanistici obbligatori a servizio degli immobili residenziali
preesistenti e risultano vincolati a pertinenza dell'immobile
abitativo.
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4. Un’ultima precisazione occorre fare relativamente
all’incidenza della procedura avviata dalla Soprintendenza
di Caserta con nota 7 ottobre 2004, n. 21482, per l’apposizione
del vincolo indiretto a tutela del “Palazzo Foglia”, riconosciuto
di notevole interesse storico, artistico e architettonico
con D.M. 19 gennaio 1987.
Si può convenire con gli appellanti che, a norma dell’art.
45 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, è vietata qualsiasi
trasformazione dello stato dei luoghi nelle more dell’adozione
del decreto definitivo di vincolo dalla data di comunicazione
dell’avvio del procedimento, ma è vero, altresì, che tale
nota di avvio è successiva all’autorizzazione n. 8 del 5
maggio 2004, rilasciata dal comune e contestata dagli appellanti.
A conferma che tale procedura non incide sulla realizzazione
del parcheggio, si può osservare che, nella stessa nota
della soprintendenza, al punto 4 delle prescrizioni, si
consente il completamento degli interventi in corso, se
rispettosi delle precedenti prescrizioni, con l’unico di
vieto di incrementare gli attuali volumi, e che la stessa
Soprintendenza, con successiva nota del 12 gennaio 2005,
ha precisato che nell’ambito della tutela indiretta in corso
di imposizione sulla particella n. 105 del foglio 18, è
espressamente previsto il mantenimento del progetto in questione.
Anche dal punto di visto di tale particolare tutela del
bene storico artistico costituito dal “Palazzo Foglia”,
il progettato ed eseguito intervento risulta corretto.
In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del grado.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in
epigrafe specificato, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 22 marzo 2005 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito
in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
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Paolo Salvatore - Presidente
Costantino Salvatore - Consigliere est.
Filippo Patroni Griffi - Consigliere
Pierluigi Lodi - Consigliere
Dedi Rulli - Consigliere
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