 |
| |
 |
 |
| n. 7-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 22 luglio 2005 n.
3917
Pres. Salvatore, est. Patroni Griffi
ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS (Avv.ti M. A. Lorizio e
V. Cerulli Irelli) e ASSOCIAZIONE ITALIANA WORLD WIDE FUND
FOR NATURE (WWF) ONLUS, LEGAMBIENTE ONLUS (Avv.ti D. Granara
e F. Sorrentino) c. COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA (CIPE), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI (Avv. Stato), REGIONE CALABRIA (n.c.),
REGIONE SICILIA (Avv. Stato), STRETTO DI MESSINA - S.P.A.(Avv.ti
A. Clarizia, B. G. Carbone e P. D'Amelio), RETE FERROVIARIA
ITALIANA S.P.A. (Avv. S. Vinti), AZIENDA NAZIONALE DELLE
STRADE S.P.A. - ANAS (Avv. Stato), FINTECNA S.P.A. (Avv.
S. A. Romano e S. Vinti), COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI,
COMUNE DI MESSINA, W.W.F. ONLUS, LEGAMBIENTE ONLUS, CESIA
- CENTRO STUDI INIZIATIVE PER L'AMBIENTE (n.c.), PRESIDENZA
REGIONE SICILIANA (Avv. Stato) |
|
1. Ambiente e territorio – Valutazione di
incidenza ambientale – Contenuto – Conseguenze sulla sindacabilità
giurisdizionale
|
| |
|
2. Ambiente e territorio – Valutazione di
incidenza ambientale – Concetto di significativa incidenza
negativa – Limiti – Valutazione di impatto ambientale favorevole
“condizionata” – Ammissibilità – Motivi
|
| |
|
3. Opere pubbliche – Ponte sullo stretto
di Messina – VIA relativa alle opere connesse al ponte –
Idoneità ad incidere sulla localizzazione del Ponte – Non
sussiste
|
| |
|
4. Opere pubbliche – L. 443/2001 – Procedura
di VIA – Anticipazione in fase di progettazione preliminare
– Significato – Conseguenze
|
| |
|
5. Opere pubbliche – Progetto definitivo
- Possibilità di discostarsi dalla VIA svolta nella progettazione
preliminare – Non sussiste – Conseguenze
|
| |
|
6. Opere pubbliche – Intese – L. Regione
Calabria n. 19 del 2002 e D Lgs. 190 del 2002 – Rapporti
– Prevalenza della legge statale – Motivi - Applicazione
del criterio di specialità
|
|
1. La specifica valutazione di incidenza
ambientale all’interno della VIA, in conformità a quanto
prescritto dalla normativa comunitaria in tema di SIC (siti
di interesse comunitario: direttiva “habitat” 92/43/CEE)
e di ZPS (zone a protezione speciale: direttiva “uccelli”
79/409/CEE) e dalla normativa nazionale di cui al D.P.R.
n. 357 del 1997 (di recente modificato con D.P.R. n. 120
del 2003) si concreta innanzitutto nella necessità che l’amministrazione
prenda in specifica considerazione l’incidenza ambientale
dell’intervento sui siti protetti procedendo ad accertare,
in prima valutazione, il carattere significativo di siffatta
incidenza, in relazione al rischio di compromissione dell’integrità
del sito. In tal caso si versa nella ipotesi di esercizio
di discrezionalità tecnica, demandata alla speciale Commissione
nell’ambito della procedura VIA, e pertanto sindacabile
dal giudice amministrativo nel caso in cui l’Amministrazione
non abbia avuto un’esatta rappresentazione dello stato dei
luoghi, non abbia tenuto in adeguata considerazione tutti
gli elementi idonei a influire sul giudizio di non pericolosità
dell’intervento rispetto agli obiettivi di conservazione,
si sia, in definitiva, determinata a ritenere insussistente
il rischio di compromissione dei siti sulla base di una
motivazione illogica o inadeguata ovvero di un’inappropriata
rappresentazione delle circostanze di fatto.
|
| |
|
2. La significativa incidenza negativa della
realizzazione del progetto sui siti protetti non può essere
desunta dall’insieme di prescrizioni e condizioni apposte
in sede di approvazione, in quanto anche una valutazione
condizionata di impatto costituisce un giudizio favorevole,
anche se integrato dall’indicazione preventiva degli elementi
capaci di superare le ragioni del possibile dissenso; più
in generale, il principio di economicità dell’azione amministrativa
e quello di collaborazione tra i soggetti del procedimento
inducono a ritenere immune da vizi un modus operandi che,
mediante l’apposizione di prescrizioni e vincoli in sede
di giudizio di compatibilità ambientale, conformi l’attività
successiva del soggetto procedente e, al contempo, implichi
la vigilanza sui profili interessati dalla VIA anche nelle
fasi successive della progettazione e dell’esecuzione.
|
| |
|
3. La valutazione di impatto ambientale relativa
alle opere connesse al ponte è inidonea ad incidere sulla
localizzazione dell’opera principale, potendosi addivenire
a una conformazione delle stesse che sia compatibile con
lo stato dei luoghi e con il giudizio ambientale alle stesse
relativo.
|
| |
|
4. L’anticipazione della valutazione dell’impatto
ambientale al progetto preliminare comporta, nel particolare
sistema di realizzazione delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge n. 443/2001, che in tale sede l’aspetto
riguardante l’impatto sull’ambiente debba essere adeguatamente
approfondito e sviluppato e non suscettibile di successive
modificazioni in fase di progettazione definitiva.
|
| |
|
5. Il progetto definitivo non può “sensibilmente”
discostarsi dal progetto preliminare, perché in tal caso
il Ministro “può” disporre l’aggiornamento dello studio
di impatto e la sua nuova pubblicazione (art. 20, comma
5, D. Lgs. 190 del 2002).
|
| |
|
6. L’articolo 16 della legge regione Calabria
n. 19 del 2002, recante in generale la procedura per la
formazione dell’intesa in ordine alla localizzazione delle
opere pubbliche statali e di interesse statale conformi
alla strumentazione urbanistica, prevede che l’intesa sia
espressa dalla Giunta regionale previa convocazione di una
conferenza di servizi alla quale partecipano gli enti locali
interessati. Invece l’articolo 3 D. Lgs. 190 del 2002 stabilisce
che il progetto non è sottoposto a conferenza di servizi
e che l’intesa sulla localizzazione è acquisita con la pronuncia
(favorevole) dei presidenti delle regioni interessate. Recando
la normativa statale una disciplina speciale, riferibile
alle grandi opere disciplinate dal D. Lgs. 190 del 2002,
a fronte della portata generale della legge regionale n.
19 del 2002, deve applicarsi alla fattispecie concernente
la progettazione del ponte sullo stretto di Messina, sulla
base del criterio di specialità, il solo procedimento delineato
dall’articolo 3 D. Lgs. 190 del 2002, che altresì prevede
che, ove il parere degli enti locali non sia intervenuto
nei termini utili per l’approvazione del progetto, da esso
possa prescindersi.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sui ricorsi riuniti in appello NN.R.G. 10346
e 10421 del 2004, proposti il primo, n. 10346/2004:
|
| |
|
dall'ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS,rappresentata
e difesa dall'avv. M. Athena Lorizio e dall'avv. Vincenzo
Cerulli Irelli, con domicilio eletto in Roma presso il primo
difensore, via Dora, n. 1;
|
| |
|
contro
|
| |
|
- COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA (CIPE), rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
|
| |
|
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
|
| |
|
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
|
| |
|
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
|
| |
|
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
|
| |
|
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
|
| |
|
- REGIONE CALABRIA, non costituitasi
in giudizio;
|
| |
|
- REGIONE SICILIA, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;
|
| |
|
- STRETTO DI MESSINA - S.P.A., rappresentata
e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, dall'avv. Benedetto
Giovanni Carbone e dall'avv. Piero D'Amelio, con domicilio
eletto in Roma presso lo studio del secondo difensore, Viale
di Villa Grazioli, n. 13;
|
| |
|
- RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.,
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Vinti, con domicilio
eletto in Roma, presso lo studio dello stesso difensore,via
Emilia, n. 88;
|
| |
|
- AZIENDA NAZIONALE DELLE STRADE S.P.A.
- ANAS rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
|
| |
|
- FINTECNA S.P.A., rappresentata e
difesa dall'avv. Salvatore Alberto Romano, dall'avv. Stefano
Vinti, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del
secondo difensore, via Emilia, n. 88;
|
| |
|
- COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI, non
costituito in giudizio;
|
| |
|
- COMUNE DI MESSINA, non costituitosi
in giudizio;
|
| |
|
- W.W.F. ONLUS, non costituitosi in
giudizio;
|
| |
|
- LEGAMBIENTE ONLUS, non costituitosi
in giudizio;
|
| |
|
- CESIA - CENTRO STUDI INIZIATIVE PER
L'AMBIENTE, non costituitosi in giudizio;
|
| |
|
- PRESIDENZA REGIONE SICILIANA, rappresentata
e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;
|
| |
|
il secondo, n. 10421/2004:
|
| |
|
ASSOCIAZIONE ITALIANA WORLD WIDE FUND
FOR NATURE (WWF) ONLUS, LEGAMBIENTE ONLUS, rappresentate
e difese dall'avv. Daniele Granara, dall'avv. Federico Sorrentino,
con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del secondo
difensore, Lungotevere delle Navi, n. 30;
|
| |
|
contro
|
| |
|
- COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMM.NE
ECONOMICA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
|
| |
|
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
|
| |
|
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
|
| |
|
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
|
| |
|
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
|
| |
|
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
|
| |
|
- REGIONE SICILIA, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;
|
| |
|
- AZIENDA NAZIONALE DELLE STRADE - ANAS
S.P.A. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
|
| |
|
- FINTECNA - FINANZIARIA PER I SETTORI
INDUSTR. E SERVIZI SPA rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Alberto Romano e dall'avv. Stefano Vinti, con
domicilio eletto in Roma presso lo studio del secondo difensore,
via Emilia, n. 88;
|
| |
|
- RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Vinti, con domicilio
eletto in Roma presso lo studio dello stesso difensore,
via Emilia, n. 88;
|
| |
|
- REGIONE CALABRIA, non costituitasi
in giudizio;
|
| |
|
- STRETTO DI MESSINA S.P.A. rappresentato
e difeso dall'Avv. Angelo Clarizia, dall'avv. Benedetto
Giovanni Carbone e dall'avv. Piero D'Amelio, con domicilio
eletto in Roma presso lo studio del secondo difensore, Viale
di Villa Grazioli, n.13;
|
| |
|
- COMUNE DI MESSINA, non costituitasi
in giudizio;
|
| |
|
- PRESIDENZA REGIONE SICILIANA rappresentata
e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;
|
| |
|
e nei confronti di
|
| |
|
- COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI non
costituitosi in giudizio;
|
| |
|
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Roma, sezione I, 31 maggio 2004 n. 5118
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
|
| |
|
Visti gli atti di costituzione in giudizio
degli appellati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visto il Dispositivo di Sentenza n. 392/05;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2005 il Consigliere
Filippo Patroni Griffi e uditi, altresì, per le parti l’Avv.
V. Cerulli Irelli, l’Avvocato dello Stato Zotta, l’Avv.
D’Amelio, l’Avv. Clarizia, l’Avv. Carbone, l’Avv. Vinti,
l’Avv. S.A. Romano e l’Avv. Sorrentino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, con sentenza 31 maggio 2004, ha respinto il ricorso
proposto dalle associazioni Italia Nostra, WWF, Legambiente
e CESIA avverso la delibera del CIPE 1° agosto 2003 n. 66,
recante l’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione
del ponte sullo stretto di Messina, unitamente agli atti
del relativo procedimento, tra i quali, in particolare,
la proposta di valutazione di impatto ambientale formulata
dall’apposita Commissione speciale in data 20 giugno 2003.
La sentenza è impugnata, con distinti atti di appello, da
Italia Nostra nonché da Legambiente e WWF.
Si sono costituiti nei relativi giudizi, con il patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il CIPE, il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione
Sicilia, l’ANAS s.p.a.. Si sono, altresì, costituiti le
società Stretto di Messina, FINTECNA, Rete Ferroviaria Italiana.
Le parti hanno depositato memorie.
All’udienza del 7 giugno 2005 i giudizi sono stati introitati
e decisi come da separato dispositivo, pubblicato in data
16/6/2005
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. Gli appelli vanno riuniti perché proposti
avverso la medesima sentenza.
|
| |
|
2. La controversia concerne l’approvazione
del progetto preliminare per la realizzazione del ponte
sullo stretto di Messina, di cui alla delibera del CIPE
1° agosto 2003 n. 66, unitamente agli atti del relativo
procedimento, tra i quali, in particolare, la proposta di
valutazione di impatto ambientale formulata dall’apposita
Commissione speciale in data 20 giugno 2003.
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso delle
associazioni ambientaliste, le quali hanno appellato la
sentenza.
Secondo la stessa impostazione delle appellanti, poi seguita
nelle memorie delle parti appellate, i motivi di appello
possono essere esaminati in relazione ai capi della sentenza
impugnata, che spesso decidono su più motivi proposti in
primo grado, e, sul piano generale, concernono sia aspetti
sostanziali attinenti alla violazione della normativa ambientale,
sia aspetti procedimentali che si assumono viziati.
Parti appellate assumono che alcune censure sono inammissibili,
perché diverse da quelle proposte in primo grado, ma da
tali eccezioni, peraltro infondate, può prescindersi, in
quanto gli appelli non possono essere accolti nel merito.
La sentenza, pertanto, merita conferma, sia pure con le
precisazioni che verranno svolte in punto di motivazione,
che sostituiscono le affermazioni del primo giudice che
siano incompatibili con le precisazioni medesime.
|
| |
|
3. Con un primo gruppo di censure –che possono
essere trattate congiuntamente, relative ai capi 6, 8, 9
e 16 della sentenza- le appellanti lamentano, anche sotto
il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione,
la mancata adeguata considerazione dell’incidenza dell’opera
progettata su siti di rilevante interesse ambientale sottoposti
a speciale tutela nazionale e comunitaria, con particolare
riferimento alla zona di Capo Peloro. Viene conseguentemente
dedotta la violazione della normativa comunitaria in tema
di SIC (siti di interesse comunitario: direttiva “habitat”
92/43/CEE) e di ZPS (zone a protezione speciale: direttiva
“uccelli” 79/409/CEE) e della normativa nazionale di cui
al D.P.R. n. 357 del 1997 (di recente modificato con D.P.R.
12 marzo 2003, n. 120). Si invoca il cd. principio di precauzione
e, sulla scorta anche di giurisprudenza comunitaria, si
assume che l’intervento in parola, attesa la sua incidenza
su siti ambientali di rilevanza comunitaria, non poteva
essere autorizzato in assenza della certezza che esso non
avrebbe pregiudicato il sito. Si lamenta, infine, la mancata
valutazione dell’opzione zero ovvero di idonee soluzioni
alternative alla costruzione del ponte.
Le doglianze non possono essere condivise.
3.1 La normativa comunitaria invocata è volta ad assicurare
la protezione di aree di particolare rilevanza ambientale,
prevedendo –come rilevato da questo Consiglio (VI, dec.
n.1102 del 2005) una specifica valutazione di incidenza
ambientale all’interno della VIA. La direttiva in questione
–la cui astratta applicabilità alla fattispecie in esame
non è revocata in dubbio dalle appellate- all’articolo 6,
par.3, prescrive che qualsiasi piano o progetto, “che possa
avere incidenze significative” su di un sito di interesse
comunitario, sia assoggettato a una “opportuna valutazione
dell’incidenza che ha sul sito”. In sede di recepimento
della normativa comunitaria (D.P.R. n. 357 del 1997, come
novellato dal D.P.R. n. 120 del 2003), è stata conseguentemente
introdotta nel nostro ordinamento –come si è sopra accennato-
per le opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale,
una specifica fase di valutazione di incidenza ambientale
ai sensi della richiamata normativa, che trova allocazione
all’interno della procedura VIA.
Deve convenirsi, in punto di diritto, con le appellanti
associazioni che anche la semplice probabilità di un pregiudizio
per l’integrità e la conservazione del sito sia sufficiente
a far concludere in senso negativo la valutazione di incidenza
ambientale e a imporre il ricorso alla speciale procedura
delineata dalla direttiva qualora, ricorrendone le condizioni,
si intenda nondimeno portare avanti la realizzazione del
progetto.
Va peraltro rimarcato che è la stessa disposizione comunitaria
invocata a richiedere che le incidenze sul sito, per essere
giuridicamente rilevanti, siano “significative” (la precedente
direttiva 85/337 si esprimeva nel senso di “impatto ambientale
importante”). E la sentenza della Corte di giustizia del
7 settembre 2004 (C-127/02) attribuisce esplicita valenza
normativa al carattere significativo o meno dell’incidenza
ambientale –identificato con il rischio di compromissione
degli obiettivi di conservazione del sito- con ciò demandando
alle autorità nazionali competenti la valutazione di questa
soglia minima di incidenza e, al contempo, ai giudici nazionali
il sindacato sul rispetto dei limiti alla discrezionalità
imposti dalla direttiva in questione.
Sul piano del diritto interno, il delineato quadro normativo
si traduce nella necessità che l’amministrazione prenda
in specifica considerazione l’incidenza ambientale dell’intervento
sui siti protetti procedendo ad accertare, in prima valutazione,
il carattere significativo di siffatta incidenza, in relazione
al rischio di compromissione dell’integrità del sito.
Trattasi di esercizio di discrezionalità tecnica, demandata
alla speciale Commissione nell’ambito della procedura VIA,
sindacabile dal giudice amministrativo –secondo i principi-
nel caso in cui l’Amministrazione non abbia avuto un’esatta
rappresentazione dello stato dei luoghi, non abbia tenuto
in adeguata considerazione tutti gli elementi idonei a influire
sul giudizio di non pericolosità dell’intervento rispetto
agli obiettivi di conservazione, si sia, in definitiva,
determinata a ritenere insussistente il rischio di compromissione
dei siti sulla base di una motivazione illogica o inadeguata
ovvero di un’inappropriata rappresentazione delle circostanze
di fatto.
Nel delineato contesto, occorre quindi solo stabilire se,
nel caso in esame, la valutazione di incidenza ambientale
del progetto sul sito di Capo Peloro sia mancata ovvero
sia stata svolta dall’Amministrazione in modo inadeguato,
in particolare sulla base di un’istruttoria carente e con
motivazione insufficiente, come assume parte appellante.
Va chiarito che, per stabilire l’adeguatezza dell’istruttoria
e della motivazione, è ben possibile prendere in esame,
oltre che il parere della Commissione e la sottostante relazione
istruttoria, anche e soprattutto la documentazione di parte,
quale risulta dall’integrazione istruttoria disposta dalla
Commissione e assolta con adempimenti in data 23 aprile
e 26 maggio 2003. La valutazione della Commissione è portata
fisiologicamente sul progetto preliminare e sullo studio
di impatto ambientale presentati dall’interessato. Di tali
atti è richiesto un attento esame da parte della Commissione,
in modo che si abbia la certezza che la Commissione esprima
in assoluta consapevolezza il giudizio di compatibilità
ambientale. Non è invece richiesto che la Commissione proceda
a una puntuale condivisione di ogni aspetto trattato nel
progetto e nello studio di impatto e, ancor meno, che la
Commissione formuli ex novo il parere senza potere, per
contro, condividere, anche implicitamente, le valutazioni
e le conclusioni rinvenibili nello studio di impatto ambientale.
L’unica conseguenza, in tal caso, sarà che le contestazioni
di controparte e il conseguente sindacato del giudice si
appunteranno sugli atti di parte e, in particolare, sullo
studio di impatto.
Nel merito del sindacato, e nei limiti in cui lo stesso
può essere condotto sul piano della legittimità, possono
condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale
amministrativo che –ad avviso della Sezione- non sono contraddette
in maniera adeguata dai motivi di appello.
In particolare, la valutazione di incidenza significativa,
esclusa dalla Commissione sulla base dello studio di impatto,
è frutto, a seguito dell’istruttoria, di una esatta rappresentazione
delle risultanze di fatto con particolare riferimento allo
stato dei luoghi nonché di un’adeguata considerazione dei
possibili effetti dell’intervento sulla situazione ambientale
e delle necessarie misure di mitigazione e compensative.
Il Tribunale amministrativo, di cui la Sezione condivide
sul punto anche le motivazioni, ha evidenziato come dalle
risultanze documentali versate in atti possa evincersi un
adeguato livello di approfondimento e, quel che più rileva,
la considerazione degli elementi di fatto sussumibili nella
valutazione di impatto e di incidenza ambientale, valutazione
che –secondo principi ricevuti (VI, dec. n. 1 del 2004)-
non può essere sindacata in sede di legittimità e, soprattutto,
non può essere sostituita da considerazioni soggettive che
si risolvano semplicemente in un diverso giudizio e in una
scelta diversa da quella effettuata dall’amministrazione.
In altri termini, la prospettazione di una soluzione alternativa
e la stessa opinabilità del giudizio e dell’opzione progettuale
adottata dall’amministrazione non valgono, e anzi escludono
che la scelta possa essere sindacata sul piano della discrezionalità,
proprio perché espressione di una delle possibili opzioni.
Anche le deduzioni di parte appellante in ordine alla significativa
incidenza ambientale della realizzazione di “uno degli immensi
piloni che sorreggerà il ponte…nel bel mezzo del pantano
di Gazzirri” –circostanza peraltro smentita da parte avversa,
nel senso che si verrà a creare in area protetta una mera
sovrapposizione aerea per una superficie pari a poco più
dell’uno per mille del sito- non può condurre a considerare
una sorta di dato di comune esperienza la portata lesiva
di una siffatta circostanza, a fronte di una specifica valutazione
in senso negativo contenuta nello studio di impatto, da
considerare quindi condivisa dall’amministrazione.
Né la significativa incidenza negativa della realizzazione
del progetto sui siti protetti può essere desunta dall’insieme
di prescrizioni e condizioni apposte in sede di approvazione,
in quanto –come chiarito da questo Consiglio (VI, cit. dec.
n. 1102 del 2005)- anche una valutazione condizionata di
impatto costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato
dall’indicazione preventiva degli elementi capaci di superare
le ragioni del possibile dissenso; più in generale, il principio
di economicità dell’azione amministrativa e quello di collaborazione
tra i soggetti del procedimento inducono a ritenere immune
da vizi un modus operandi che, mediante l’apposizione di
prescrizioni e vincoli in sede di giudizio di compatibilità
ambientale, conformi l’attività successiva del soggetto
procedente e, al contempo, implichi la vigilanza sui profili
interessati dalla VIA anche nelle fasi successive della
progettazione e dell’esecuzione (fatto salvo quanto verrà
osservato in seguito sui rapporti tra progettazione preliminare
e definitiva).
Le appellanti associazioni, anche nel giudizio di appello,
si soffermano sulla mancata valutazione della cd. opzione
zero, cioè sulla mancata considerazione di alternative che
escludessero la soluzione infrastrutturale in favore di
un potenziamento del sistema dei trasporti.
Orbene, non è esatto che tale soluzione non sia stata considerata,
essendo la stessa stata presa in considerazione e addirittura
reputata di maggiore impatto ambientale rispetto all’ipotesi-ponte,
soprattutto mitigata, nell’impatto, dalle misure di compensazione
adottabili –finalizzate, tra l’altro, “al ripristino ambientale
dei settori più degradati dei sistemi dunali e della spiaggia
di Gazzirri-Faro, (al)la generale bonifica dei pantani con
il controllo e la captazione degli scarichi abusivi nei
pantani e il ripristino e la manutenzione di tutte le foci
locali” (p.17/46 della valutazione di incidenza del maggio
2003)- nonché dalle prescrizioni e dai vincoli apposti in
sede di approvazione del progetto. Sicché, ancora una volta,
la contestazione della soluzione prescelta si traduce, in
termini strettamente giuridici, nella mera, epperciò inammissibile,
non condivisione della scelta effettuata.
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla
doglianza di mancata considerazione di soluzioni infrastrutturali
diverse (ponte di Corinto), non potendosi convenire con
le deduzioni svolte dalle appellanti sul mancato approfondimento
tecnico della scelta, nei limiti, più volte ripetuti, in
cui tale scelta risulti sindacabile.
3.2 Un diverso profilo di illegittimità è evidenziato nell’appello
di WWF e Legambiente, in relazione alla mancata considerazione
nello studio di incidenza ambientale e nella procedura VIA
delle opere infrastrutturali connesse al ponte.
Pur dandosi atto di un’evidente perplessità al riguardo
contenuta nella comunicazione 21 luglio 2004 DSA/2004/17035),
di cui alla nota di risposta 30 luglio 2004 delle associazioni
ambientaliste, deve convenirsi con le considerazioni svolte
dal Tribunale amministrativo sull’esclusione delle opere
connesse e complementari dalla valutazione di impatto ambientale
relativa al ponte, trattandosi di opere che non appaiono
imprescindibilmente collegate, nella loro esatta consistenza,
con l’opera principale e che quindi sono passibili di autonome,
ma sicuramente indefettibili, valutazioni di impatto. In
altri termini, si ritiene che la valutazione di impatto
ambientale relativa a tali opere sia inidonea a incidere
sulla localizzazione dell’opera principale, potendosi addivenire
a una conformazione delle stesse che sia compatibile con
lo stato dei luoghi e con il giudizio ambientale alle stesse
relativo.
|
| |
|
4. Un altro ordine di censure, relativo al
capo 10 della sentenza di primo grado, concerne il rapporto
tra la verifica di incidenza ambientale e la stessa procedura
VIA e la progettazione preliminare. Le appellanti contestano,
anche sul piano della normativa comunitaria, la riferibilità
della valutazione di impatto ambientale alla fase preliminare
anzi che definitiva della progettazione. In tale contesto
appare opportuno esaminare anche la censura concernente
il parere reso dal ministero per i beni e le attività culturali,
che, a dire di parte appellante, non potrebbe essere definito
favorevole, proprio perché contiene una serie di riserve
che impedirebbero di considerare tale parere come favorevole.
Le censure sono infondate, ma con le precisazioni che seguono.
4.1 Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, all’articolo
3, descrive i contenuti del progetto preliminare, che si
caratterizza, rispetto al progetto preliminare di cui all’articolo
16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per la maggiore
analiticità degli elementi da indicare: il comma 3, infatti,
espressamente chiarisce che “oltre a quanto già previsto
ai sensi dell’articolo 16 della legge quadro”, il progetto
preliminare dovrà evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, arre impegnate, fasce di rispetto e misure
di salvaguardia, specifiche funzionali e limiti di spesa
anche con relazione alle eventuali misure compensative dell’impatto,
opere connesse. Soprattutto, “il progetto preliminare è
corredato anche da studio di impatto ambientale”. I contenuti
dello studio di impatto ambientale e della conseguente valutazione
di impatto sono analiticamente descritti negli articoli
18 e 19.
L’articolo 4 del decreto legislativo n. 190 chiarisce, al
comma 1, che, in sede di progettazione definitiva, è attestata
“la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso
con particolare riferimento alla compatibilità ambientale
e alla localizzazione dell’opera”. Si precisa che è il progetto
definitivo a definire le “eventuali opere e misure mitigatrici
e compensative dell’impatto ambientale, territoriale e sociale”
e che la sua approvazione “consente la realizzazione…di
tutte le opere”.
L’articolo 20 chiarisce esplicitamente i rapporti tra progettazione
preliminare e definitiva prevedendo, al comma 4, che la
Commissione verifichi “la ottemperanza del progetto definitivo
alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale”,
e, al comma 5, statuendo che, “qualora il progetto definitivo
sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la Commissione
riferisce al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
che può disporre…l’aggiornamento dello studio di impatto
ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche
ai fini dell’eventuale invio di osservazioni da parte dei
soggetti pubblici e privati”.
Il complesso quadro normativo, se correttamente interpretato
e soprattutto applicato, consente di delineare un sistema
compatibile con i princìpi comunitari e rispettoso delle
esigenze, anche contrapposte, coinvolte nel procedimento
nonché dei valori ambientali.
Già questo Consiglio di Stato (dec. 26 aprile 2005 n. 1893)
ha avuto modo di precisare che “l’anticipazione della valutazione
dell’impatto ambientale al progetto preliminare…significa
soltanto che, con riferimento alle infrastrutture strategiche
di cui alla legge n. 443/2001, il progetto preliminare deve
essere, per l’aspetto riguardante l’impatto sull’ambiente,
adeguatamente approfondito e sviluppato e non suscettibile
di successive modificazioni, in modo da implicare –per dirla
con le parole della Corte comunitaria- la decisione principale
sull’ottimale armonizzazione dell’opera pubblica con l’ambiente
esterno” e che pertanto il decreto legislativo “contiene
una specifica e particolare disciplina del progetto preliminare
e della sua relazione con il progetto definitivo, la quale
impone che il primo livello di progettazione individui tutti
gli elementi dell’opera che possono avere incidenza sull’ambiente”
sì da non poter essere modificato dal successivo livello
di progettazione.
In altre parole, il quadro normativo, sopra delineato può
essere schematicamente riassunto nei seguenti termini:
a) si anticipa alla progettazione preliminare la valutazione
di impatto ambientale, e con essa la verifica di incidenza,
da una parte, richiedendo un maggior livello di approfondimento
del progetto preliminare, dall’altra, e correlativamente,
imponendo la predisposizione di un analitico studio di impatto
da porre a base di un altrettanto analitico e approfondito
giudizio tecnico di impatto ambientale;
b) l’esigenza di consentire al soggetto procedente di conoscere
già nella fase preliminare della progettazione la compatibilità
ambientale dell’opera da realizzare è bilanciata, sul piano
del rispetto dei valori ambientali, dalla necessaria corrispondenza
del progetto definitivo alla progettazione preliminare come
integrata dalla prescrizioni e dai vincoli indicati in sede
di approvazione del progetto preliminare;
c) il progetto definitivo non può “sensibilmente” discostarsi
dal progetto preliminare, perché in tal caso il Ministro
“può” disporre l’aggiornamento dello studio di impatto e
la sua nuova pubblicazione (art. 20, comma 5).
Tale ultima conclusione merita di essere precisata.
Il sistema impone –come si è detto- nello stesso interesse
del soggetto procedente e dell’Amministrazione che ne condivida
il progetto- una particolare attenzione nella predisposizione
del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale
nonché nella proposizione delle prescrizioni e dei vincoli
che “integrano” il progetto preliminare al fine della verifica
di conformità demandata alla fase della progettazione definitiva.
Una verifica di conformità in senso negativo preclude l’approvazione
del progetto definitivo e quindi la realizzazione dell’opera.
Inoltre, il progetto definitivo non può discostarsi “sensibilmente”
da quello preliminare; non può cioè, secondo una rigorosa
valutazione degli elementi caratterizzanti il progetto,
naturalmente sottoposta al sindacato di legittimità, dar
vita a un progetto sensibilmente diverso da quello preliminare,
perché altrimenti si avrebbe un progetto sostanzialmente
nuovo che non potrebbe sottrarsi alla ripetizione della
sequenza procedimentale delineata dalla legge. In tal senso
va, infatti, letto il comma 5 dell’articolo 20, con la precisazione
che il termine “può” ivi contenuto non può che essere letto
nel senso dell’attribuzione al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio di un potere da esercitare,
ricorrendone i presupposti (la variazione “sensibile”),
necessariamente. Ogni diversa interpretazione urterebbe
contro la normativa comunitaria e il giudice sarebbe tenuto
a disapplicare la disposizione.
In conclusione sul punto, deve ritenersi che la normativa
delineata, nella chiave di lettura che la Sezione ritiene
corretta, sia immune dalle censure, anche di ordine comunitario,
sollevate, non necessiti di interpretazione pregiudiziale
ai sensi del Trattato e che le censure sollevate dalle associazioni
appellanti sono infondate o quanto meno inammissibili sul
piano dell’attualità della lesione, che semmai potrà verificarsi
al momento della progettazione definitiva e sarà invero
riferibile a quella fase nei sensi sopra precisati.
4.2 Alla luce della ricostruzione sistematica sin qui delineata
va valutata –come accennato- anche la censura concernente
il parere espresso dall’Amministrazione dei beni culturali
(capo 13 della sentenza).
Non può essere revocato in dubbio –come ritenuto anche dal
Tribunale amministrativo- che il parere in parola, per quanto
singolare nell’impostazione quasi interlocutoria, sia “positivo”,
nel senso che, come testualmente può leggersi nel documento,
esso consente di concludere la fase della progettazione
preliminare, addivenendo all’approvazione del relativo progetto;
ma, con l’apposizione di una serie di vincoli e l’imposizione
di alcuni approfondimenti, è del pari indubitabile che esso,
proprio per le considerazioni dianzi svolte, condizioni
non poco la fase della progettazione definitiva, in quanto
il mancato verificarsi di quelle condizioni o l’esito non
previsto degli approfondimenti potrebbero richiedere modificazioni
al progetto definitivo tali da non consentire la verifica
di conformità al progetto preliminare richiesta dalla legge.
Ma, anche con riguardo a tali considerazioni, non può non
rilevarsi che nessun vizio del procedimento appare configurabile
né alcuna lesione attuale dell’interesse ambientale e, conseguentemente,
della posizione legittimante delle associazioni appellanti.
4.3 Va, infine, respinta la censura avanzata da WWF e Legambiente
relativa alla mancata effettuazione della valutazione ambientale
strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE e al
D.P.R. 14 marzo 2001 (recante il piano generale dei trasporti),
la cui attuale vigenza nel nostro ordinamento è stata esclusa
dal Tribunale con argomentazioni convincenti: la pendenza
del termine per il recepimento della direttiva, il che rende
irrilevante il carattere autoesecutivo della stessa; la
previsione della VAS nel piano generale dei trasporti come
elemento che conferisce una mera priorità all’intervento.
|
| |
|
5. I capi 11 e 12 della sentenza respingono
un gruppo di censure con le quali le associazioni appellanti
lamentano la violazione dei principi e delle disposizioni,
sul piano nazionale, comunitario e internazionale (legge
16 marzo 2001, n. 108, che ratifica la Convenzione di Aarhus
del 25 giugno 1998), che regolano la partecipazione procedimentale
della associazioni ambientalistiche e, più in generale,
il diritto all’informazione ambientale. Sotto altro profilo,
lamentano, altresì, la mancata adeguata considerazione degli
apporti procedimentali svolti, in primo luogo sul piano
della motivazione a sostegno del parere della Commissione
VIA e quindi della delibera CIPE di approvazione del progetto
preliminare.
Anche sul punto la sentenza merita conferma.
Può convenirsi con le appellanti che la sequenza procedimentale
denota una non del tutto appropriata considerazione da parte
delle amministrazioni della posizione procedimentale delle
associazioni; purtuttavia, nelle concrete circostanze di
fatto, è da ritenere che il procedimento sia immune sul
piano della legittimità dai vizi denunciati al riguardo.
In effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti
appellate, l’integrazione istruttoria richiesta alla società
riguarda elementi di notevole rilievo nell’economia dello
studio di impatto ambientale; il fatto che la società avesse
chiesto un rinvio del deposito di alcuni atti, se consente
di escludere, in base al principio di leale collaborazione,
che la scadenza del termine assegnato per l’istruttoria
potesse, nella specie, assumere valenza di parere negativo
(donde l’infondatezza della censura riproposta da Italia
Nostra in ordine all’asserita perentorietà del termine),
certo non è opponibile alle associazioni ambientalistiche,
che non erano tenute a sapere di tale rinvio, non foss’altro
perché la richiesta non era certamente indirizzata a loro.
Ma, sul piano della legittimità, la questione è un’altra:
interlocutore finale dei soggetti portatori di interessi
coinvolti nel procedimento è l’autorità competente all’emanazione
del provvedimento, nel caso di specie il CIPE, che approva
il progetto preliminare. La delibera del CIPE è stata approvata
in data 1° agosto 2003 e le associazioni avevano fatto pervenire
le loro osservazioni (ulteriori rispetto a quelle presentate
nel corso del procedimento) con nota del 30 luglio, direttamente
al Comitato interministeriale, mostrando di conoscere bene
il contenuto di tale parere. Per quella data le associazioni
conoscevano il parere della Commissione (che risulta anche
formalmente comunicato con nota del 16 luglio “anticipata
via fax”), che fa riferimento ovviamente anche alle integrazioni
istruttorie, indicando le date in cui le stesse sono state
depositate. Soprattutto il parere tiene conto di tutti gli
atti, e quindi ovviamente anche delle integrazioni relative,
in particolare, ai SIC e alle ZPS.
Esse erano quindi in condizione di esercitare e in concreto
hanno esercitato nel corso dell’intero procedimento una
gran mole di osservazioni, realizzando così quel compiuto
e informato apporto procedimentale che è alla base del loro
riconoscimento quali soggetti qualificati portatori di interessi
in materia ambientale.
Il diritto all’informazione, le cui modalità la normativa
invocata demanda alle autorità nazionali, richiede un approccio
sostanzialistico al concreto svolgersi del procedimento,
che sia tale da consentire, con la combinazione degli strumenti
della pubblicità e dell’accesso, un’effettiva possibilità
di conoscenza ai soggetti coinvolti nel procedimento e che
tenga conto della qualità di tali soggetti, nel senso che
la valutazione della consistenza dell’obbligo di informazione
gravante sull’amministrazione e del correlato onere di diligenza
gravante sui soggetti coinvolti non può prescindere dal
livello di organizzazione e professionalità proprio delle
associazioni ambientali “riconosciute”, livello che non
consente di considerare e trattare le stesse alla stregua
di un qualsiasi soggetto individuale che abbia titolo a
partecipare al procedimento.
Deve infine respingersi anche la doglianza relativa alla
mancata considerazione delle osservazioni presentate dalle
appellanti, in quanto –come esattamente evidenziato anche
dal Tribunale amministrativo- dalle risultanze in atti,
e soprattutto dalla relazione istruttoria, può evincersi
che l’amministrazione ha avuto piena contezza delle osservazioni
presentate, cui possono essere correlate anche parte delle
prescrizioni apposte in sede di approvazione del progetto;
mentre non sussiste –secondo i principi- un onere di motivazione
analitica in relazione alle osservazioni medesime.
|
| |
|
6. In relazione al capo 20 della sentenza
è denunciata la mancata partecipazione degli enti locali
al procedimento di formazione del progetto preliminare.
La censura è articolata su un duplice versante: sul piano
generale, è contestata la legittimità costituzionale del
decreto legislativo n. 190 del 2002, unitamente alla legge
delega; d’altro canto, con riferimento alla regione Calabria,
è dedotta in particolare la violazione della legge regionale
n. 19 del 2002.
Muovendo da tale ultimo profilo di doglianza, va considerato
che l’articolo 16 della legge regionale, recante in generale
la procedura per la formazione dell’intesa in ordine alla
localizzazione delle opere pubbliche statali e di interesse
statale con conformi alla strumentazione urbanistica, prevede
che l’intesa sia espressa dalla Giunta regionale previa
convocazione di una conferenza di servizi alla quale partecipano
gli enti locali interessati.
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002 stabilisce
che il progetto non è sottoposto a conferenza di servizi
e che l’intesa sulla localizzazione è acquisita con la pronuncia
(favorevole) dei presidenti delle regioni interessate.
L’incompatibilità tra le due disposizioni richiamate è evidente.
Recando la normativa statale una disciplina speciale, riferibile
alle grandi opere disciplinate dal decreto n. 190 del 2002,
a fronte della portata generale della legge regionale n.
19 del 2002, deve ritenersi che alla fattispecie in esame
sia applicabile, sulla base del criterio di specialità,
il solo procedimento delineato dall’articolo 3 del decreto
legislativo n. 190 del 2002, che altresì prevede anche che,
ove il parere degli enti locali non sia intervenuto nei
termini utili per l’approvazione del progetto, da esso possa
prescindersi.
La compatibilità costituzionale del sistema delineato con
la Costituzione è già stata ritenuta, sul piano della manifesta
infondatezza, da questo Consiglio di Stato nella citata
decisione n. 1893 del 2005 –da cui non vi è motivo di discostarsi-
sulla base del principio di sussidiarietà desunto dalla
sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale e applicato
alla rilevanza strategica sul piano nazionale delle opere
la cui realizzazione è disciplinata dal decreto n. 190 del
2002.
Né la questione di costituzionalità può porsi, per la sua
manifesta infondatezza, in relazione al diverso profilo,
dedotto da Italia Nostra, inerente all’indebita intromissione
della normativa statale nella disciplina della formazione
della volontà regionale in ordine all’espressione dell’intesa.
La legge statale disciplina, per quanto si è detto legittimamente,
il procedimento volto all’approvazione del progetto preliminare,
contemplando i soggetti chiamati a partecipare al procedimento
che sono i soli legittimati a esprimere l’intesa. Poiché
il procedimento è di competenza statale, la legge legittimamente
contiene tale previsione. Ciò non esclude, in ipotesi, che
la legge regionale possa a sua volta regolare un procedimento
volto a “legittimare” l’organo regionale chiamato a partecipare
al procedimento statale a esprimere la volontà dell’amministrazione
regionale. Ma, in primo luogo, deve escludersi che tale
portata abbia la legge regionale Calabria n. 19 del 2002
che, come si è detto, reca una disciplina generale sull’intesa
alla localizzazione delle opere statali sul territorio regionale,
ma che non è riferita alla fattispecie specifica delle infrastrutture
strategiche di interesse nazionale; sicché, sotto tale profilo,
è la stessa rilevanza della questione che viene meno. Sarebbe
poi da verificare che l’eventuale violazione di una siffatta
disciplina regionale possa in sé determinare il vizio del
procedimento come disciplinato dalla legge statale, vizio
peraltro che in ogni caso si atteggerebbe come vizio della
formazione della volontà sotto un’angolazione che è diversa
da quella dedotta con il motivo di ricorso.
Anche tali censure vanno quindi respinte.
|
| |
|
7. Il capo 21 della sentenza è impugnato
da Italia Nostra, che ripropone l’originaria censura con
la quale si lamenta l’incertezza urbanistica derivante dall’approvazione
del progetto nei comuni interessati, e in particolare in
quello di Villa San Giovanni.
Il Tribunale amministrativo ha respinto la censura sul duplice
rilievo del carattere preliminare del progetto e della genericità
dei fattori di incertezza nell’allegazione della ricorrente.
Il rilievo di genericità non si sottrae alla riproposizione
della censura in appello, per giunta riferita solo al rilievo
del carattere preliminare del progetto, sicché la stessa
è da ritenere inammissibile.
|
| |
|
8. Del pari inammissibili per genericità,
rispetto alle motivazioni che sorreggono la sentenza appellata
(che comunque la Sezione condivide nel merito), sono da
ritenere le restanti censure, attinenti alla fattibilità
dell’opera sul piano tecnico, all’incerta valutazione dei
costi, all’asserita indisponibilità delle aree.
|
| |
|
9. In conclusione, la sentenza del Tribunale
amministrativo merita integrale conferma, con le precisazioni,
quanto alla motivazione, contenute nella presente decisione
(con particolare riguardo a quanto chiarito al paragrafo
4).
Gli appelli vanno pertanto respinti, mentre, attesa la complessità
della causa, ricorrono giusti motivi per compensare tra
le parti le spese del presente grado di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, riunisce gli appelli e li rigetta nei sensi
di cui in motivazione.
Spese del presente grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, addì 7 giugno 2005,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
Quarta – riunito in camera di consiglio con l’intervento
dei Signori:
|
| |
|
Paolo SALVATORE - Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI - Consigliere, est.
Dedi Marinella RULLI - Consigliere
Antonino ANASTASI - Consigliere
Aldo SCOLA - Consigliere
|
|
|
|
 |
|
| |
|