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| n. 7-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 22 luglio 2005 n.
3916
Pres. Salvatore, est. Patroni Griffi
Ricorsi riuniti:
- ANDREAGGI (Avv.ti M. Bassani e N. Paletti) c. COMUNE DI
MILANO (n.c.), BRACCHETTI, LOCATELLI (Avv. N. Restivo, P.G.
Torrani e V. G. Mocci), SOC. GARFIN HOLDING S.R.L. (Avv.
E. Perego, F. G. Scoca e L. Decio);
- COMUNE DI MILANO (avv.ti M. Redondi, M.R. Surano e R.
Izzo) c. BRACCHETTI, LOCATELLI e RISARI (Avv. N. Restivo,
P.G. Torrani e V. G. Mocci), SOC. GARFIN HOLDING S.R.L.
(Avv. E. Perego, F. G. Scoca e L. Decio);
- SOC. WINDON S.P.A. (Avv. F. G. Scoca e L. Decio) c. COMUNE
DI MILANO (avv.ti M. Redondi, M.R. Surano e R. Izzo), BRACCHETTI,
LOCATELLI e RISARI (Avv. N. Restivo, P.G. Torrani e V. G.
Mocci);
- BRACCHETTI, LOCATELLI e RISARI (Avv. N. Restivo, P.G.
Torrani e V. G. Mocci) c. COMUNE DI MILANO (n.c.), SOC.
WINDON S.P.A. (Avv. F. G. Scoca e L. Decio) |
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1. Edilizia ed urbanistica – Denuncia di
inizio attività –Tutela del controinteressato – Configurabilità
– In sede di impugnazione della DIA o del silenzio della
P.A. – Non rileva – Ammissibilità solo in sede di richiesta
alla P.A. di esercitare il potere sanzionatorio – Conseguenze
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2. Edilizia ed urbanistica – Denuncia di
inizio attività – Silenzio della P.A. – Impugnazione – Previo
atto di diffida – Occorre
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3. Edilizia ed urbanistica – Denuncia di
inizio attività – Possibilità di impugnare la DIA o i suoi
effetti – Non sussiste
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4. Edilizia ed urbanistica – Denuncia di
inizio attività – Contestazione del terzo – Modalità – Richiesta
alla P.A. di esercitare il correlato potere sanzionatorio
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1. Nei rapporti tra denunciante e amministrazione,
la denuncia di inizio attività (DIA) si pone come atto di
parte che consente al privato di intraprendere un’attività
in correlazione all’inutile decorso di un termine, cui è
legato, a pena di decadenza, il potere inibitorio dell’amministrazione.
L’interessato potrà contestare l’esercizio del potere inibitorio
dell’amministrazione, sia per motivi formali (decadenza
dal termine), sia sul piano sostanziale (sussistenza dei
requisiti). Colui che invece si oppone all’intervento, poiché
la disciplina sulla denuncia di inizio attività non prende
formalmente in considerazione la sua posizione, non può
opporsi, in sede di giurisdizione amministrativa, all’attività
del privato. Di conseguenza egli potrà solamente chiedere
al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori
previsti (essendo ormai decorso il termine per l’esercizio
dei poteri inibitori), facendo ricorso, in caso di inerzia,
alla procedura del silenzio.
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2. E’ inammissibile il ricorso volto a far
dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A.
su una denuncia di inizio attività, se la stesso non sia
preceduto dalla formale diffida all’amministrazione.
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3. Non possono costituire oggetto di impugnativa
né gli effetti della DIA, né la DIA stessa configurata come
un provvedimento tacito.
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4. Ai fini delle modalità di contestazione
della realizzabilità dell’intervento da parte del terzo
non rileva che l’intervento medesimo sia escluso in radice
dalla normativa urbanistica o che lo stesso non potesse
ritualmente essere avviato tramite DIA : in entrambe le
ipotesi, occorre che il terzo stimoli il potere repressivo
dell’amministrazione, diverse potendo essere solo le conseguenze
che derivino dall’accoglimento dell’asserito motivo di illegittimità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sui ricorsi riuniti in appello NN.R.G. 9518,
9670, 10538 e 11356 del 2004 proposti
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il primo, n. 9518/2004:
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dal sig. ANDREAGGI Roberto, rappresentato
e difeso dall'avv.. Mario Bassani e dall'avv. Nicolo' Paoletti,
con domicilio eletto in Roma presso lo studio del secondo
difensore, via Barnaba Tortolini, n. 34;
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contro
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- COMUNE DI MILANO, non costituitosi
in giudizio;
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- BRACCHETTI ROBERTO, LOCATELLI MARCO,
rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Restivo, dall'avv.
Pier Giuseppe Torrani e dall'avv. Vittorio Giuseppe Mocci,
con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'ultimo
difensore, via Germanico, n. 146;
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- SOC. GARFIN HOLDING S.R.L., rappresentata
e difesa dall'avv. Ezio Perego, dall'avv. Franco Gaetano
Scoca e dall'avv. Lucio Decio, con domicilio eletto in Roma
presso lo studio del secondo difensore, via G.Paisiello,
n. 55;
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il secondo, n. 9670/2004:
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COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco
in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Redondi,
dall'avv. Maria Rita Surano e dall'avv. Raffaele Izzo, con
domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'ultimo difensore,
via Cicerone, n. 28;
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|
contro
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- BRACCHETTI Roberto, LOCATELLI Marco
e RISARI Pietro rappresentati e difesi dall'avv. Nadia
Restivo, dall'avv. Pier Giuseppe Torrani e dall'avv. Vittorio
Giuseppe Mocci, con domicilio eletto in Roma presso lo studio
dell'ultimo difensore, via Germanico, n. 146;
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- SOC. GARFIN HOLDING S.R.L., rappresentata
e difesa dall'avv. Ezio Perego, dall'avv. Franco Gaetano
Scoca e dall'avv. Lucio Decio, con domicilio eletto in Roma
presso lo studio del secondo difensore, via G.Paisiello,
n. 55;
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il terzo, n. 10538/2004:
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SOC. WINDON S.P.A. rappresentata e
difesa dall'avv. Franco Gaetano Scoca, dall'avv. Luigi Decio,
con domicilio eletto in Roma presso lo studio del primo
difensore, via G.Paisiello, n. 55;
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|
contro
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COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco
in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Redondi,
dall'avv. Maria Rita Surano e dall'avv. Raffaele Izzo, con
domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'ultimo difensore,
via Cicerone, n. 28;
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- BRACCHETTI Roberto, LOCATELLI Marco
e RISARI Pietro rappresentati e difesi dall'avv. Nadia
Restivo, dall'avv. Pier Giuseppe Torrani e dall'avv. Vittorio
Giuseppe Mocci, con domicilio eletto in Roma presso lo studio
dell'ultimo difensore, via Germanico, n. 146;
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il quarto, n. 11356/2004:
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- BRACCHETTI Roberto, LOCATELLI Marco
e RISARI Pietro rappresentati e difesi dall'avv. Nadia
Restivo, dall'avv. Pier Giuseppe Torrani e dall'avv. Vittorio
Giuseppe Mocci, con domicilio eletto in Roma presso lo studio
dell'ultimo difensore, via Germanico, n. 146;
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contro
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- COMUNE DI MILANO, non costituitosi
in giudizio;
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e nei confronti di
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WINDON S.P.A., rappresentata e difesa
dall'avv. Ezio Perego, dall'avv. Franco Gaetano Scoca e
dall'avv. Luigi Decio, con domicilio eletto in Roma presso
lo studio del primo difensore, via G.Paisiello, n. 55;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, Milano 7 luglio 2004 n. 3086
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Visti i ricorsi in appello principale e incidentale
con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg.ri BRACCHETTI
Roberto, LOCATELLI Marco, RISARI Pietro, della GARFIN HOLDING
S.r.l., del Comune di Milano e WINDON S.P.A.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 22 marzo 2005 il Consigliere
Filippo Patroni Griffi; uditi gli Avv.ti M. Bassani, P.G.
Torrani, N. Restivo, E. Perego, R. Izzo, F.G. Scoca, e L.
Decio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. Con ricorso principale e quattro atti
di motivi aggiunti i signori Bracchetti, Locatelli e Risari
hanno impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia i silenzi serbati dal Comune di Milano
su cinque denunzie di inizio attività, presentate dalla
società Garfin Holding, concernenti opere di restauro e
risanamento conservativo nonché il recupero abitativo di
sottotetti di un edificio sito in Milano, alla via Bixio
31. L’impugnazione concerne altresì alcuni atti dell’Amministrazione
comunale, qualificati di assenso esplicito, a sanatoria
o integrativi delle d.i.a., alla realizzazione degli interventi
edilizi in questione.
Il Tribunale amministrativo, con la sentenza in epigrafe,
in parziale accoglimento del ricorso :
a) ha annullato « gli effetti delle procedure DIA...dichiarando
illegittimi i silenzi serbati dal Comune di Milano » e,
comunque, ha annullato « gli atti espliciti che hanno preteso
di definire le due DIA, trattandosi di interventi, in realtà,
soggetti a concessione edilizia » ;
b) ha ordinato al Comune di Milano di applicare alla società
una sanzione edilizia pari al doppio del valore del sottotetto
;
c) ha negato il compenso integrativo al c.t.u. in considerazione
del comportamento tenuto nell’espletamento dell’incarico
e delle conclusioni cui è pervenuta la consulenza, non condivise
dal primo giudice ;
d) ha condannato la società controinteressata, e non il
Comune di Milano, al risarcimento del danno mediante reintegrazione
in forma specifica o, in subordine, per equivalente, quest’ultimo
da liquidare « in autonoma sede nei termini propri dell’actio
iudicati » ;
e) ha lasciato « aperta la facoltà della parte ricorrente
in questa sede di trasmettere copia della presente sentenza
alla Procura della Repubblica di Milano ;
f) ha parzialmente condannato le parti resistenti al pagamento
delle spese del giudizio.
1.1 Avverso la sentenza sono stati proposti gravami, in
via principale e incidentale, sia dagli originari ricorrenti,
sia dal Comune di Milano, sia dall’originaria controinteressata
Garfin Holding s.r.l., sia dal consulente tecnico di ufficio.
Le originarie resistenti, in particolare, contestano l’ammissibilità
del ricorso di primo grado, tra l’altro, sul rilievo della
mancata formalizzazione del silenzio impugnato per il tramite
della diffida e deducono il vizio di ultrapetizione in cui
sarebbe incorsa la sentenza del Tribunale amministrativo
nella qualificazione della domanda originaria.
Il consulente tecnico di ufficio limita il gravame al capo
di sentenza concernente il diniego alla corresponsione del
compenso integrativo e, soprattutto, alle motivazioni che
lo sorreggono espresse in sentenza.
All’udienza del 22 marzo 2005, la causa è stata riservata
per la decisione.
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2. I ricorsi in appello, sia in via principale
sia in via incidentale, vanno riuniti perché proposti tutti
avverso la medesima sentenza.
La sentenza del Tribunale amministrativo va riformata, perché
il gravame proposto in primo grado, con ricorso principale
e atti di motivi aggiunti, è inammissibile.
2.1 L’appello del consulente tecnico di ufficio avverso
la sentenza è inammissibile, sotto un duplice profilo (il
secondo dei quali meglio si qualifica in termini di improcedibilità).
In primo luogo, il consulente tecnico di ufficio non riveste
la qualità di parte e non è quindi legittimato ad appellare
la sentenza.
In secondo luogo, l’integrale riforma della sentenza del
Tribunale amministrativo, disposta all’esito del presente
giudizio di appello, fa venir meno l’interesse morale e
professionale dedotto dal consulente in relazione alle motivazioni
poste in sentenza alla base dell’impugnato diniego. Ai fini
della liquidazione del compenso integrativo, invece, tenuto
anche conto del fatto che la sentenza può prendere in considerazione
le spettanze dell’ausiliare del giudice sotto il limitato
profilo del regolamento sulle spese (Cass. 29 luglio 1975
n. 2935), il consulente dovrà attivare la speciale procedura
all’uopo delineata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia (artt. 83 ss.).
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3. L’inammissibilità del ricorso originario
deve prendere le mosse da un breve richiamo delle tesi che,
in dottrina come in giurisprudenza, sono state avanzate
in tema di denuncia di inizio attività in materia edilizia,
con particolare riferimento alla tutela concessa ai terzi
rispetto a interventi edilizi assentiti con lo strumento
della DIA.
Va peraltro precisato che, dovendo i fatti di causa essere
valutati con riferimento alla normativa in vigore al momento
del loro accadere, nessuna rilevanza può essere attribuita
alle modificazioni legislative introdotte, anche con riguardo
alla DIA, dall’articolo 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito
in legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha sostituito l’articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel testo introdotto
dalla legge n. 537 del 1993).
Va comunque ricordato che la DIA in materia edilizia, oltre
che dalla legislazione regionale, tra cui quella della Lombardia,
è specificamente disciplinata dal testo unico in materia
edilizia, emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, cui
ha apportato significative modificazioni il d.lg. 27 dicembre
2002, n. 301, che ha delineato il meccanismo della DIA alternativa
al permesso di costruire.
3.2 Le tesi che sono state sostenute in tema di natura giuridica
della DIA, nella dottrina e nella giurisprudenza soprattutto
dei Tribunali amministrativi, oscillano tra due poli opposti
: si sostiene, da un lato, che la denuncia di inizio attività
sia un mero atto di iniziativa privata che consente solo
un intervento di tipo inibitorio, in difetto dei presupposti,
della pubblica amministrazione ; dall’altro, che la denuncia
di inizio attività, per effetto del decorso del tempo assegnato
all’amministrazione per esercitare il potere inibitorio,
dia luogo sostanzialmente a una fattispecie, da taluni definita
anche complessa o a formazione successiva, configurabile
come titolo abilitativo tacito.
Le due tesi, che si presentano variamente articolate al
loro interno, comportano rilevanti conseguenze sul piano
delle tutele, sia del denunciante nei confronti dell’amministrazione,
sia dei terzi contrari all’intervento edilizio, ammettendosi,
in via alternativa: l’immediata impugnativa della denuncia
di parte ; l’impugnazione del silenzio serbato dall’amministrazione
sull’istanza e quindi il mancato esercizio del potere inibitorio
; l’impugnazione del provvedimento tacito che si forma per
effetto combinato della denuncia del privato e del mancato
esercizio del potere inibitorio da parte dell’amministrazione.
Si è giunti anche a ipotizzare, pur dinanzi al giudice amministrativo,
un’azione di accertamento con la quale il privato controinteressato
contesti al denunciante la realizzabilità dell’intervento
edilizio o, quanto meno, la sua assentibilità mediante la
procedura della DIA.
La prevalente giurisprudenza sembra, invece, sostanzialmente
d’accordo sulla necessità, ai fini dell’adozione dei provvedimenti
repressivi, di distinguere tra potere inibitorio e potere
sanzionatorio: il primo, esercitabile nel termine previsto
dalla legge a pena di decadenza ; il secondo, sovente ricondotto
per la DIA in materia edilizia all’articolo 4 della legge
n. 47 del 1985 e, comunque, al più generale potere di ordinare
la cessazione dell’attività « in tutti i casi di mancanza
originaria o sopravvenuta dei requisiti » (IV, 26 luglio
2004, n. 5323), potere generalmente tenuto distinto dal
generale potere di autotutela (da chi nega la formazione
di un provvedimento tacito, per mancanza del provvedimento
su cui intervenire ; in ogni caso, per il carattere discrezionale
dell’annullamento in autotutela).
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha avuto
modo di affrontare le varie questioni inevitabilmente in
relazione ai casi specifici pervenuti e da angolazioni diverse:
IV, 26 luglio 2004 n. 5323, resa in relazione all’apertura
di un « centro di trasmissione dati » e con riferimento
al problema dell’avvio del procedimento, afferma che in
materia di DIA si « prescinde dall’emanazione di un provvedimento
amministrativo » ; nei casi di realizzazione di impianti
di telefonia cellulare si rinviene un orientamento che qualifica
la denuncia di inizio attività corroborata dal decorso del
tempo in termini di provvedimento amministrativo tacito
(implicitamente, VI, 10 giugno 2003 n. 3265 e, espressamente,
VI, n. 6910 del 2004, con considerazioni anche di ordine
generale sulla DIA edilizia), mentre, sempre con riferimento
agli impianti di telefonia cellulare, VI, 4 settembre 2002
n. 4453 esclude che la DIA abbia valore di provvedimento
amministrativo e che il potere repressivo, pur ricondotto
allo schema generale dell’autotutela, costituisca attività
di secondo grado (tale ricostruzione è sostanzialmente conforme
al parere dell’Adunanza generale 6 febbraio 1992 n. 27,
sul regolamento di attuazione dell’articolo 19 della legge
n. 241 del 1990 nel testo originario). Ancora, V, 20 gennaio
2003 n. 172 ricollega, senza ulteriori precisazioni, alla
DIA, questa volta in materia edilizia, la « formazione di
un implicito assenso », mentre, in maniera più articolata
e mossa soprattutto da considerazioni attinenti alla tutela
dei terzi, VI, 16 marzo 2005 n. 1093 ritiene sufficiente
che gli interessati contestino la realizzabilità dell’intervento,
confermando peraltro una sentenza di primo grado che –si
badi- aveva dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato
dal Comune e il suo obbligo di attivare il procedimento
repressivo delle opere edilizie.
Nessun argomento, per converso, sembra sia possibile ricavare
da V, 29 gennaio 2004 n. 308 e 4 febbraio 2004 n. 376, per
la peculiarità delle fattispecie ivi considerate e dell’oggetto
del decisum.
3.3 Non è possibile, né conferente, in questa sede ripercorrere
in dettaglio le varie tesi, molte delle quali tendenti a
enucleare, dal regime giuridico della denuncia di inizio
attività, un peculiare regime della DIA edilizia. Probabilmente
le incertezze regnanti in materia, che inevitabilmente si
ripercuotono sul piano delle tutele, discendono anche da
una progressiva trasfigurazione dell’istituto in parola,
sorto e naturalmente allocato tra gli strumenti di liberalizzazione
delle attività private (che, cioè, presuppongono un’attività
non soggetta al regime autorizzatorio), e poi utilizzato
come strumento di semplificazione procedimentale inerente,
paradossalmente, a procedimenti di natura autorizzatoria
: il che ha inevitabilmente portato l’istituto in parola
a confondersi con lo strumento del silenzio-assenso o, quanto
meno, a frantumarsi in una pluralità di istituti diversi,
ciascuno dei quali assoggettato a un regime più o meno peculiare.
Ad avviso della Sezione, la soluzione della questione, nei
termini rilevanti ai fini di cui è causa, deve tendere,
sul piano dell’ermeneusi, a privilegiare ipotesi che possano
semplificare, in termini di chiarezza, il quadro normativo,
assicurando, al contempo, una facile e quindi efficace tutela
ai privati, siano essi gli interessati all’intervento edilizio,
siano essi i controinteressati allo stesso.
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4. Nella ricostruzione del sistema cui dà
luogo l’istituto della denuncia di inizio attività –con
riferimento particolare alla materia edilizia e alla normativa
vigente anteriormente alle richiamate modifiche legislative
dell’istituto in generale, la cui portata innovativa sulla
DIA edilizia non rileva nel presente giudizio- è necessario
distinguere tra due distinti rapporti : quello tra denunciante
e amministrazione e quello che riguarda i controinteressati
all’intervento. Tali rapporti, pur attenendo a una medesima
vicenda sostanziale, possono essere tenuti distinti sul
piano delle tutele, anche in considerazione della diversità
dei poteri di cui dispone l’amministrazione. Vero è, invece,
che, proprio perché trattasi di situazioni direttamente
collegate all’esercizio di un potere pubblicistico dell’amministrazione
cui possono contrapporsi interesse legittimi dei vari interessati,
le relative controversie rientrano comunque nella giurisdizione
del giudice amministrativo (salve le ipotesi di concorrenti
azioni tra privati sulla base delle norme del codice civile
sui rapporti di vicinato).
Nei rapporti tra denunciante e amministrazione, la denuncia
di inizio attività si pone come atto di parte, che, pur
in assenza di un quadro normativo di vera e propria liberalizzazione
dell’attività, consente al privato di intraprendere un’attività
in correlazione all’inutile decorso di un termine, cui è
legato, a pena di decadenza, il potere dell’amministrazione,
correttamente definito inibitorio dell’attività. Sul piano
pratico, rileva poco se, in forza di un’inversione procedimentale,
la fattispecie dia luogo, con la scadenza del termine, a
un titolo abilitativo tacito o al consolidarsi, per volontà
legislativa, degli effetti di un atto di iniziativa di parte.
L’interessato potrà contestare l’esercizio del potere inibitorio,
tale qualificato dall’amministrazione, vuoi per motivi formali
(decadenza dal termine), vuoi sul piano sostanziale (sussistenza
dei requisiti). A tale potere resta estraneo, sul piano
normativo della qualificazione degli interessi, colui che
si oppone all’intervento, perché la norma sulla denuncia
di inizio attività non prende (ancora) formalmente in considerazione
la sua posizione, per qualificarla in senso legittimante,
ed egli, in definitiva, non può opporsi, in sede di giurisdizione
amministrativa, all’attività del privato.
Una volta decorso il termine senza l’esercizio del potere
inibitorio, e nella persistenza, generalmente ritenuta,
del generale potere repressivo degli abusi edilizi, colui
che si oppone all’intervento, essendosi consolidata la fattispecie
complessa che abilita, ex lege o ex actu non rileva, il
privato a costruire, sarà legittimato a chiedere al Comune
di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti,
facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del
silenzio, che pertanto non avrà, né potrebbe avere, come
riferimento il potere inibitorio dell’amministrazione –essendo
decorso, a tacer d’altro, il relativo termine, con la conseguenza,
sottolineata in dottrina, che il giudice non potrà costringere
l’amministrazione a esercitare un potere da cui è decaduta-
bensì il generale potere sanzionatorio, salvo poi a stabilire
se tale potere abbia carattere vincolato (come ritengono
i più) o sia comunque esercitabile alla stregua dei princìpi
dell’autotutela (come mostra ritenere VI, n. 4453/02, citata).
La tesi esposta, da un lato, consente di attenuare i profili
critici di ordine generale cui conduce l’utilizzazione normativa
della denuncia di inizio attività in termini di semplificazione
procedimentale anzi che di supporto ad attività liberalizzate
; dall’altro, consente di assicurare la tutela dei terzi
in termini ragionevoli con lo strumento del silenzio, secondo
uno schema più lineare e quindi semplice, rispetto alle
variegate ipotesi cui in pratica possono condurre le altre
tesi sin qui prospettate, tutte accomunate dal non irrilevante
problema della precisa individuazione dell’oggetto del giudizio,
come si evince dalla stessa formulazione dei ricorsi in
primo grado.
Qualche inconveniente può forse derivare dallo slittamento
del tempo in cui il terzo può agire alla scadenza del termine
previsto per l’esercizio del potere inibitorio, ma, se anche
tale conclusione fosse imposta dalla tesi esposta, essa
avrebbe scarsa rilevanza pratica sul piano dell’effettività,
sia per la generale esiguità del termine (entro il quale
è difficile completare l’intervento), sia perché comunque
l’avvio dell’attività resterebbe a rischio del soggetto
procedente.
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5. Facendo applicazione degli esposti princìpi
alla controversia in esame, deve ritenersi che l’impugnazione
originariamente proposta dinanzi al Tribunale amministrativo,
con il ricorso principale e con i vari atti per motivi aggiunti,
sia inammissibile.
Ed invero :
- dovendosi correttamente qualificare la domanda dei ricorrenti
originari in termini di azione volta a far dichiarare l’illegittimità
del silenzio, la stessa non è stata preceduta dalla formale
diffida all’amministrazione, come imposto dalla normativa
all’epoca vigente (non potendosi evidentemente accogliere
la tesi del primo giudice secondo cui i silenzi sarebbero
stati comunque procedimentalizzati, in forza di un’equiparazione
tra ricorso e diffida) ;
- non possono essere condivise, per quanto dianzi argomentato,
né la tesi per cui oggetto dell’impugnativa e quindi dell’annullamento
siano gli effetti della DIA (tesi, sia pure non con assoluta
linearità, sostenuta dal primo giudice), né la tesi che
configura la DIA come un provvedimento tacito (tesi riproposta
nell’appello incidentale dagli originari ricorrenti e invero
non coerente con l’impostazione degli originari ricorsi
che sembrano volti a contestare l’illegittimità dei silenzi)
;
- la qualificazione della domanda come volta all’accertamento
dell’illegittimità del silenzio non è scalfita dall’impugnazione
espressa di alcuni atti, volti, nell’assunto degli originari
ricorrenti e, a quel che sembra, anche del primo giudice,
ad assentire espressamente gli interventi in parola con
ricorso alla DIA : la ricostruzione del sistema nei termini
prospettati esclude in radice che tali atti possano assumere
valore provvedimentale, in quanto il principio di legalità
e di conseguente tipicità dei provvedimenti amministrativi
esclude che possano essere inseriti nella sequenza procedimentale
provvedimenti non espressione di poteri tipici previsti
dalla legge ;
-ai fini delle modalità di contestazione della realizzabilità
dell’intervento da parte del terzo non rileva che l’intervento
medesimo sia escluso in radice dalla normativa urbanistica
o che lo stesso non potesse ritualmente essere avviato tramite
DIA : in entrambe le ipotesi, occorre che il terzo stimoli
il potere repressivo dell’amministrazione, diverse potendo
essere solo le conseguenze che derivino dall’accoglimento
dell’asserito motivo di illegittimità.
In definitiva, nel caso in esame, l’impugnazione originaria
è da considerare inammissibile perché l’azione volta a far
dichiarare l’accertamento dell’illegittimità del silenzio
serbato dal Comune di Milano in ordine alla realizzazione
dell’intervento edilizio non è stata preceduta da rituale
diffida che mirasse a stimolare i poteri repressivi dell’amministrazione.
In conclusione, pronunciando sugli appelli riuniti, la Sezione,
in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo,
ritiene debba dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
originario.
Va, altresì, dichiarato inammissibile, per quanto si è detto,
l’appello proposto dal consulente tecnico di ufficio, che
diviene comunque improcedibile per effetto della caducazione
integrale della sentenza di primo grado.
In considerazione della complessità e della parziale novità
delle questioni trattate nonché della peculiarità della
vicenda in esame, ricorrono giusti motivi per compensare
tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, riunisce gli appelli, proposti in via principale
e incidentale, e, pronunciando sugli stessi, dichiara inammissibile
l’impugnazione originariamente proposta, in riforma della
sentenza del Tribunale amministrativo.
Dichiara inammissibile l’appello proposto dal consulente
tecnico di ufficio nominato in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 22 marzo 2005,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
Quarta – riunito in camera di consiglio con l’intervento
dei Signori:
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Paolo Salvatore - Presidente
Costantino Salvatore - Consigliere
Filippo Patroni Griffi - Consigliere estensore
Pierluigi Lodi - Consigliere
Dedi Rulli - Consigliere
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