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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 20 luglio 2005 n. 3912
Pres. Salvatore, est. Scola
Paudice ed altri (Avv. V. Spagnolo Vigorita) c. Ministero della Funzione Pubblica e Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (n.c.)


Pubblico impiego – Mobilità – Personale della disciolta A.S.S.T. – Esercizio del diritto di opzione per la permanenza nel pubblico impiego – Termine – Natura perentoria – Sussiste – Decorrenza

In tema di mobilità del personale della disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici, il termine entro cui esercitare il diritto di opzione, ai sensi dell’art. 4, co. 3, L. 58 del 1992, per l’eventuale permanenza nel pubblico impiego (comportante quindi la fine dell’automatico transito alle dipendenze di società private concessionarie del servizio di telecomunicazioni) ha natura perentoria. Tale termine decorre indipendentemente dall’adozione del decreto individuante i posti da utilizzare per la mobilità del personale, dovendosi computarlo, invece, dalla data di adozione della deliberazione del C.I.P.E..


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 331/1999, proposto da:

 

PAUDICE GENNARO
FOGLIA SAVERIO
VERDINI MARIA
CUTILLO ENRICO
D'AMBROSIO GIOVANNI
D'ANGELO VITTORIO

tutti rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Spagnuolo Vigorita, e domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, presso Gian Marco Grez;

 

contro

 

- il Ministero della Funzione pubblica ed il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;

 

per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, Sezione I, n. 2036/1998, resa inter partes e concernente il passaggio di personale già dipendente dalla soppressa A.S.S.T. ad altro impiego. Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

 

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, per la parte appellante, l’avv. Angelo Clarizia per delega dell’avv. Vincenzo Spagnuolo Vigorita.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

In accoglimento del ricorso di vari litisconsorti (tutti già dipendenti dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici – Ministero delle poste e telecomunicazioni, che avevano optato per la permanenza nel pubblico impiego) il T.a.r. Lazio, Sez. I, con sent. n. 1783/1998, aveva annullato il d.i. 7 agosto 1993 (concernente le procedure di mobilità di detto personale) per l’incompleta individuazione dei posti a tal fine disponibili presso le pubbliche amministrazioni nello stesso territorio provinciale del pregresso servizio.
Alcuni ex dipendenti dell’A.S.S.T. (poi transitati nell’impiego privato) chiedevano al Dipartimento della funzione pubblica di potersi giovare dell’esecuzione della citata sentenza (confermata in appello con dec. Cons. St., IV. 1793/2000), ma detto Dipartimento rispondeva opponendo non avere gli interessati esercitato la prescritta opzione nei termini prescritti, escludendo altresì ogni ipotizzabile estensione del giudicato (presumibilmente ritenuta preclusa dall’art. 23, comma III, legge finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448).
Di qui il ricorso al T.a.r. della Campania per il riconoscimento del loro diritto a permanere nella pregressa sede di servizio, nonché per l’annullamento del diniego opposto dalla p.a. (in base alla ritenuta natura di atto generale del provvedimento ivi annullato), giudizio che si chiudeva con una sentenza di rigetto del gravame, seguita dal presente appello, proposto dagli interessati di cui in epigrafe, che deducevano le seguenti doglianze:
1) la sicura tempestività del diritto di opzione, da parte loro correttamente esercitato solo dopo l’intervenuta individuazione integrale dei posti vacanti, in cui transitare dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi dell’art. 4, comma III, legge n. 58/1992, in rapporto a tutta l’attività di soppressione del’A.S.S.T., di istituzione dell’I.R.I.TEL. e di trasferimento del personale interessato;
2) la palese prodromicità di una completa individuazione dei posti disponibili (invece reperiti solo per qualifiche inferiori ed in zone dell’Italia settentrionale, così vanificando a priori ogni pur legittima aspettativa degli ex dipendenti A.S.S.T. di qualifica superiore e già in servizio in sedi meridionali) per gli adempimenti in discussione rispetto ad ogni successiva opzione dei dipendenti interessati;
3) l’illogicità e l’ingiustizia manifesta, data la natura non parziale dell’intervenuto annullamento del d.i. 7 agosto 1993, atto di evidente natura generale e, quindi, non esigente motivazione e non scindibile quanto ai suoi effetti, riferendosi esso ad una collettività di soggetti forse determinabile ma non determinata.
Non si costituivano in giudizio le Amministrazioni appellate. All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione sulle sole conclusioni della parte appellante.

 

DIRITTO

 

L’appello è infondato e va respinto.
Non possono, invero, condividersi le prime due doglianze qui prospettate dagli attuali appellanti (ed esaminabili congiuntamente, in quanto distinte sfaccettature di un'unica censura sostanziale), poiché l’invocata normativa (citata nella narrativa in fatto) pone incontrovertibilmente in evidenza la natura perentoria del termine entro cui esercitare il diritto di opzione per l’eventuale permanenza nel pubblico impiego, onde porre fine all’automatico transito alle dipendenze di società private concessionarie del servizio di telecomunicazioni (con correlativa contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei soggetti interessati), presso le quali l’applicazione poteva essere solo temporanea.
E detto termine decorreva indipendentemente dall’adozione del decreto individuante i posti da utilizzare per la mobilità del personale in questione, dovendosi computarlo, invece, dalla data di adozione della deliberazione del C.I.P.E. richiamata nella disciplina di cui sopra, dato che il presupposto legittimante risulta costituito solo dal tempestivo esercizio del ricordato diritto di opzione, in difetto di che avrebbero potuto ipotizzarsi esclusivamente rapporti ormai esauriti e non idonei a sorreggere alcuna pretesa, a nulla rilevando le diffide successivamente inoltrate dai singoli interessati (cfr. C.d.S., IV, dec. n. 1793/2000, la cui portata appare sensibilmente diversa da quella a prima vista individuabile).
In proposito, di nessun ausilio si rivela il richiamo alle decisioni Cons. St., Sezione VI, nn. 659, 660, 661, 662 e 663, tutte del 6 febbraio 2002, le quali sentenze si sono limitate ad escludere che i pubblici dipendenti versanti in situazioni come quelle in esame potessero vantare diritti soggettivi alla permanenza nel pubblico impiego, le quante volte oggettive esigenze di servizio avessero impedito il reperimento dei necessari posti vacanti, entro od oltre i confini provinciali o regionali, salva comunque l’esigenza di un previo e tempestivo esercizio della discussa opzione.
In realtà, nell’operato della p.a. non si ravvisa traccia di quella irrazionalità che, sola, potrebbe rivelare un contrasto con significative norme costituzionali: infatti, il principio di uguaglianza, l’organizzazione del lavoro, la proporzionalità retributiva ed il buon andamento della p.a. non soffrono, ma verosimilmente, si avvantaggiano grazie a quella certezza di rapporti giuridici che solo una ben programmata tempestività nei vari adempimenti può garantire.
Infine, non miglior sorte spetta al terzo ed ultimo motivo d’appello, avendo i primi giudici adeguatamente motivato la ritenuta scindibilità del decreto interministeriale in questione, annullandolo nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione della loro pronuncia, in relazione al reperimento (a scopo di mobilità) di posti di VI livello funzionale disponibili presso alcuni dicasteri e correlabili alle situazioni dei soli dipendenti A.S.S.T. che avessero tempestivamente esercitato la discussa opzione.
Alle considerazioni che precedono deve solo aggiungersi che la pretesa degli attuali appellanti di un integrale rinnovo del discusso procedimento di mobilità si rivela impraticabile alla luce della circostanza per cui, correttamente, le sole situazioni soggettive a suo tempo prese in esame sono state quelle pertinenti ai soggetti che si erano tempestivamente attivati in tal senso, dichiarandosi disponibili in rapporto ai posti reperiti nel Nord Italia.
E tanto ciò è vero che l’obbligo di rinnovare la procedura a suo tempo annullata in sede giurisdizionale (considerati i limiti oggettivi del giudicato) riguarda le sole posizioni soggettive ritenute lese (limitatamente ai Ministeri dell’industria e dell’Ambiente), così escludendosi una complessiva ricognizione di tutti i posti attribuibili per mobilità al personale della soppressa Azienda telefonica di Stato.
A tanto deve inevitabilmente pervenirsi dopo aver riscontrato che gli attuali appellanti, già dipendenti della soppressa A.S.S.T. ed originari ricorrenti, hanno presentato tempestivamente (e, dunque, nel dovuto rispetto del termine perentorio previsto dalla citata normativa) la propria dichiarazione di opzione per una permanenza nel settore del pubblico impiego, peraltro senza trasfonderla nei pur necessari e concreti adempimenti successivi.
Conclusivamente, l’appello dev’essere respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre nulla deve disporsi per le spese del giudizio di secondo grado, non essendovisi costituite le pubbliche amministrazioni appellate.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
- respinge l’appello;
- nulla dispone per le spese del giudizio di secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 10 maggio 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Paolo SALVATORE Presidente
Aldo SCOLA Consigliere, est.
Vito POLI Consigliere
Bruno MOLLICA Consigliere
Carlo SALTELLI Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
20 luglio 2005

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