| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 20 luglio 2005 n.
3912
Pres. Salvatore, est. Scola
Paudice ed altri (Avv. V. Spagnolo Vigorita) c. Ministero
della Funzione Pubblica e Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
(n.c.) |
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Pubblico impiego – Mobilità – Personale della
disciolta A.S.S.T. – Esercizio del diritto di opzione per
la permanenza nel pubblico impiego – Termine – Natura perentoria
– Sussiste – Decorrenza
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In tema di mobilità del personale della disciolta
Azienda di Stato per i servizi telefonici, il termine entro
cui esercitare il diritto di opzione, ai sensi dell’art.
4, co. 3, L. 58 del 1992, per l’eventuale permanenza nel
pubblico impiego (comportante quindi la fine dell’automatico
transito alle dipendenze di società private concessionarie
del servizio di telecomunicazioni) ha natura perentoria.
Tale termine decorre indipendentemente dall’adozione del
decreto individuante i posti da utilizzare per la mobilità
del personale, dovendosi computarlo, invece, dalla data
di adozione della deliberazione del C.I.P.E..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 331/1999, proposto
da:
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PAUDICE GENNARO
FOGLIA SAVERIO
VERDINI MARIA
CUTILLO ENRICO
D'AMBROSIO GIOVANNI
D'ANGELO VITTORIO
tutti rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Spagnuolo
Vigorita, e domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio, n.
46, presso Gian Marco Grez;
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contro
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- il Ministero della Funzione pubblica
ed il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica,
non costituiti in giudizio;
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per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Campania, Napoli, Sezione I, n. 2036/1998, resa inter partes
e concernente il passaggio di personale già dipendente dalla
soppressa A.S.S.T. ad altro impiego. Visto il ricorso in
appello con i relativi allegati;
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Visti gli atti tutti della causa;
Udito, per la parte appellante, l’avv. Angelo Clarizia per
delega dell’avv. Vincenzo Spagnuolo Vigorita.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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In accoglimento del ricorso di vari litisconsorti
(tutti già dipendenti dalla disciolta Azienda di Stato per
i servizi telefonici – Ministero delle poste e telecomunicazioni,
che avevano optato per la permanenza nel pubblico impiego)
il T.a.r. Lazio, Sez. I, con sent. n. 1783/1998, aveva annullato
il d.i. 7 agosto 1993 (concernente le procedure di mobilità
di detto personale) per l’incompleta individuazione dei
posti a tal fine disponibili presso le pubbliche amministrazioni
nello stesso territorio provinciale del pregresso servizio.
Alcuni ex dipendenti dell’A.S.S.T. (poi transitati nell’impiego
privato) chiedevano al Dipartimento della funzione pubblica
di potersi giovare dell’esecuzione della citata sentenza
(confermata in appello con dec. Cons. St., IV. 1793/2000),
ma detto Dipartimento rispondeva opponendo non avere gli
interessati esercitato la prescritta opzione nei termini
prescritti, escludendo altresì ogni ipotizzabile estensione
del giudicato (presumibilmente ritenuta preclusa dall’art.
23, comma III, legge finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448).
Di qui il ricorso al T.a.r. della Campania per il riconoscimento
del loro diritto a permanere nella pregressa sede di servizio,
nonché per l’annullamento del diniego opposto dalla p.a.
(in base alla ritenuta natura di atto generale del provvedimento
ivi annullato), giudizio che si chiudeva con una sentenza
di rigetto del gravame, seguita dal presente appello, proposto
dagli interessati di cui in epigrafe, che deducevano le
seguenti doglianze:
1) la sicura tempestività del diritto di opzione, da parte
loro correttamente esercitato solo dopo l’intervenuta individuazione
integrale dei posti vacanti, in cui transitare dalla soppressa
Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi dell’art.
4, comma III, legge n. 58/1992, in rapporto a tutta l’attività
di soppressione del’A.S.S.T., di istituzione dell’I.R.I.TEL.
e di trasferimento del personale interessato;
2) la palese prodromicità di una completa individuazione
dei posti disponibili (invece reperiti solo per qualifiche
inferiori ed in zone dell’Italia settentrionale, così vanificando
a priori ogni pur legittima aspettativa degli ex dipendenti
A.S.S.T. di qualifica superiore e già in servizio in sedi
meridionali) per gli adempimenti in discussione rispetto
ad ogni successiva opzione dei dipendenti interessati;
3) l’illogicità e l’ingiustizia manifesta, data la natura
non parziale dell’intervenuto annullamento del d.i. 7 agosto
1993, atto di evidente natura generale e, quindi, non esigente
motivazione e non scindibile quanto ai suoi effetti, riferendosi
esso ad una collettività di soggetti forse determinabile
ma non determinata.
Non si costituivano in giudizio le Amministrazioni appellate.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza
passava in decisione sulle sole conclusioni della parte
appellante.
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DIRITTO
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L’appello è infondato e va respinto.
Non possono, invero, condividersi le prime due doglianze
qui prospettate dagli attuali appellanti (ed esaminabili
congiuntamente, in quanto distinte sfaccettature di un'unica
censura sostanziale), poiché l’invocata normativa (citata
nella narrativa in fatto) pone incontrovertibilmente in
evidenza la natura perentoria del termine entro cui esercitare
il diritto di opzione per l’eventuale permanenza nel pubblico
impiego, onde porre fine all’automatico transito alle dipendenze
di società private concessionarie del servizio di telecomunicazioni
(con correlativa contrattualizzazione del rapporto di lavoro
dei soggetti interessati), presso le quali l’applicazione
poteva essere solo temporanea.
E detto termine decorreva indipendentemente dall’adozione
del decreto individuante i posti da utilizzare per la mobilità
del personale in questione, dovendosi computarlo, invece,
dalla data di adozione della deliberazione del C.I.P.E.
richiamata nella disciplina di cui sopra, dato che il presupposto
legittimante risulta costituito solo dal tempestivo esercizio
del ricordato diritto di opzione, in difetto di che avrebbero
potuto ipotizzarsi esclusivamente rapporti ormai esauriti
e non idonei a sorreggere alcuna pretesa, a nulla rilevando
le diffide successivamente inoltrate dai singoli interessati
(cfr. C.d.S., IV, dec. n. 1793/2000, la cui portata appare
sensibilmente diversa da quella a prima vista individuabile).
In proposito, di nessun ausilio si rivela il richiamo alle
decisioni Cons. St., Sezione VI, nn. 659, 660, 661, 662
e 663, tutte del 6 febbraio 2002, le quali sentenze si sono
limitate ad escludere che i pubblici dipendenti versanti
in situazioni come quelle in esame potessero vantare diritti
soggettivi alla permanenza nel pubblico impiego, le quante
volte oggettive esigenze di servizio avessero impedito il
reperimento dei necessari posti vacanti, entro od oltre
i confini provinciali o regionali, salva comunque l’esigenza
di un previo e tempestivo esercizio della discussa opzione.
In realtà, nell’operato della p.a. non si ravvisa traccia
di quella irrazionalità che, sola, potrebbe rivelare un
contrasto con significative norme costituzionali: infatti,
il principio di uguaglianza, l’organizzazione del lavoro,
la proporzionalità retributiva ed il buon andamento della
p.a. non soffrono, ma verosimilmente, si avvantaggiano grazie
a quella certezza di rapporti giuridici che solo una ben
programmata tempestività nei vari adempimenti può garantire.
Infine, non miglior sorte spetta al terzo ed ultimo motivo
d’appello, avendo i primi giudici adeguatamente motivato
la ritenuta scindibilità del decreto interministeriale in
questione, annullandolo nei sensi e nei limiti indicati
nella motivazione della loro pronuncia, in relazione al
reperimento (a scopo di mobilità) di posti di VI livello
funzionale disponibili presso alcuni dicasteri e correlabili
alle situazioni dei soli dipendenti A.S.S.T. che avessero
tempestivamente esercitato la discussa opzione.
Alle considerazioni che precedono deve solo aggiungersi
che la pretesa degli attuali appellanti di un integrale
rinnovo del discusso procedimento di mobilità si rivela
impraticabile alla luce della circostanza per cui, correttamente,
le sole situazioni soggettive a suo tempo prese in esame
sono state quelle pertinenti ai soggetti che si erano tempestivamente
attivati in tal senso, dichiarandosi disponibili in rapporto
ai posti reperiti nel Nord Italia.
E tanto ciò è vero che l’obbligo di rinnovare la procedura
a suo tempo annullata in sede giurisdizionale (considerati
i limiti oggettivi del giudicato) riguarda le sole posizioni
soggettive ritenute lese (limitatamente ai Ministeri dell’industria
e dell’Ambiente), così escludendosi una complessiva ricognizione
di tutti i posti attribuibili per mobilità al personale
della soppressa Azienda telefonica di Stato.
A tanto deve inevitabilmente pervenirsi dopo aver riscontrato
che gli attuali appellanti, già dipendenti della soppressa
A.S.S.T. ed originari ricorrenti, hanno presentato tempestivamente
(e, dunque, nel dovuto rispetto del termine perentorio previsto
dalla citata normativa) la propria dichiarazione di opzione
per una permanenza nel settore del pubblico impiego, peraltro
senza trasfonderla nei pur necessari e concreti adempimenti
successivi.
Conclusivamente, l’appello dev’essere respinto, con salvezza
dell’impugnata sentenza, mentre nulla deve disporsi per
le spese del giudizio di secondo grado, non essendovisi
costituite le pubbliche amministrazioni appellate.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta,
- respinge l’appello;
- nulla dispone per le spese del giudizio di secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 10 maggio 2005,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
IV, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei
signori:
Paolo SALVATORE Presidente
Aldo SCOLA Consigliere, est.
Vito POLI Consigliere
Bruno MOLLICA Consigliere
Carlo SALTELLI Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
20 luglio 2005
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