| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 luglio 2005 n. 3774
Pres. Frascione, est. Allegretta
COMUNE di LARDIRAGO (Avv.ti F. Adavastro ed E. Merlino)
c. Fondazione Collegio Ghislieri (Avv.ti A. Travi e F. Lorenzoni)
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Edilizia ed urbanistica – Contributo di concessione
– Esonero – Applicabilità alle fondazioni – Non sussiste
- Motivi
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Le fondazioni non possono beneficiare dell’esonero
dal contributo di concessione previsto dall’art. 9, lett.
f, L. 10 del 1977 (oggi trasfuso nell’art. 17, comma 3,
lett. c, del D.P.R. 380 del 2001, recante il Testo Unico
dell'Edilizia). Infatti lo speciale regime di gratuità della
concessione edilizia richiede il concorso di due requisiti,
l’uno di carattere soggettivo e l’altro di carattere oggettivo.
Il primo consiste nell'esecuzione delle opere da parte di
enti “istituzionalmente competenti”, vale a dire da parte
di soggetti ai quali la realizzazione dell’opera sia demandata
in via istituzionale; il secondo, dall’ascrivibilità del
manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria
delle opere pubbliche o di interesse generale. Non ricorrono
pertanto tali requisiti nel caso della fondazione, soggetto
dotato di personalità giuridica di diritto privato e, secondo
il vigente ordinamento, non preposto alla realizzazione
di opere pubbliche.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 6744 del 2001 proposto
dal
COMUNE di LARDIRAGO, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Adavastro
ed Eugenio Merlino ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest'ultimo in Roma, Via A. Genovesi n. 3,
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contro
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la Fondazione Collegio Ghislieri,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Aldo Travi e Fabio Lorenzoni ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via
del Viminale n. 43,
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per l’annullamento e la riforma
della sentenza n. 2010 in data 5 marzo 2001 pronunciata
tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia - Milano, Sez. II;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione
appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del 9 novembre 2004 gli avv.ti
Adavastro e Travi; Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue.
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FATTO
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Con sentenza n. 2010 in data 5 marzo 2001
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
Milano, Sez. II ha accolto il ricorso (n. R.G. 4036/99)
proposto dalla Fondazione Collegio Ghislieri di Pavia per
chiedere l’accertamento del diritto alla gratuità della
concessione edilizia n. 745 del 15 luglio 1999, rilasciatale
dal Comune di Lardirago per il recupero ed il riuso del
Castello di Lardirago; con conseguente annullamento della
concessione edilizia nella parte in cui prevedeva la corresponsione
del contributo di concessione nonché la condanna del Comune
alla restituzione delle somme versate quale contributo per
oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione,
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Nei confronti della sentenza il Comune ha proposto l’appello
in epigrafe, sostenendo che, nella specie, non sussistono
i requisiti soggetivo ed oggettivo stabiliti dall'art. 9,
lett. f, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per il rilascio
di concessione edilizia a titolo gratuito, in quanto la
Fondazione non è un ente pubblico e l'intervento progettato
non realizza alcun interesse pubblico; il complesso interessato
dall'intervento, pur ricadendo in zona classificata dal
piano regolatore generale come “Zona per attrezzature universitarie,
culturali e congressuali”, non è conteggiato fra gli standards
urbanistici, né ne è prevista la realizzazione per mano
pubblica; in ogni caso, nella condanna alla restituzione
del contributo di concessione versato dalla Fondazione,
pronunciata a carico del Comune, non può essere ricompresa
anche la rivalutazione monetaria.
L’Amministrazione appellante, pertanto, conclude chiedendo,
in via principale, che la sentenza impugnata sia annullata
e, in via subordinata, che, in parziale riforma della sentenza,
il rimborso sia limitato alle somme versate maggiorate nella
sola misura degli interessi legali, con esclusione della
rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio la Fondazione Collegio Ghislieri,
la quale ha controdedotto al gravame, concludendo per la
sua reiezione perché infondato; con conseguente condanna
dell’appellante alla rifusione delle spese e competenze
di giudizio.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 9 novembre
2004, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio
si è riservata la decisione.
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DIRITTO
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La controversia in esame si risolve nel quesito
se l’appellata Fondazione possa beneficiare dell’esonero
dal contributo di concessione a noma dell’art. 9, lett.
f, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (oggi trasfuso nell’art.
17, comma 3, lett. c, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante
il Testo Unico dell'Edilizia).
Sostiene il Comune ricorrente che, nella specie, non sussistono
i requisiti soggetivo ed oggettivo stabiliti dall’art. 9,
lett. f, della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per il rilascio
della concessione edilizia a titolo gratuito, in quanto
la Fondazione non è un ente pubblico e l’intervento progettato
non realizza opere rivolte alla collettività in senso generale,
bensì al soddisfacimento di interessi privatistici e comunque
delle esigenze di un numero limitato di persone.
L’assunto è fondato.
Dispone il citato art. 9: “Il contributo (per il rilascio
della concessione) … non è dovuto: … f) per gli impianti,
le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché
per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati,
in attuazione di strumenti urbanistici”.
Secondo giurisprudenza ormai pacifica, nell’ipotesi considerata
da questa disposizione, lo speciale regime di gratuità della
concessione edilizia richiede il concorso di due requisiti,
l’uno di carattere soggettivo e l’altro di carattere oggettivo.
Il primo consiste nell'esecuzione delle opere da parte di
enti “istituzionalmente competenti”, vale a dire da parte
di soggetti ai quali la realizzazione dell’opera sia demandata
in via istituzionale; il secondo, dall’ascrivibilità del
manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria
delle opere pubbliche o di interesse generale.
Si è rilevato, infatti, che l’espressione «opere pubbliche
o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti» rende in sostanza il concetto di «opera pubblica»,
che è appunto opera di interesse generale realizzata da
un ente pubblico nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
Essa, pertanto, è stata riferita anche ad un’opera realizzata
da un soggetto privato, purché per conto di un ente pubblico,
come nella figura della concessione di opere pubbliche o
in analoghe figure organizzatorie” (cfr., su tutta la materia,
Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2002 n. 6618; 10 luglio
2000 n. 3860; id. 6 dicembre 1999 n. 2061; id. 10 maggio
1999 n. 536; id. 4 maggio 1998 n. 492; id. 29 settembre
1997 n. 1067; id. 7 settembre 1995 n. 1280; id. 10 dicembre
1990 n. 857).
La disposizione sopra riportata, inoltre, deve ritenersi
di stretta interpretazione, in quanto introduce ipotesi
di deroga alla regola generale (art. 1 L. 28 gennaio 1977
n. 10) che assoggetta a contributo tutte le opere che comportino
trasformazione del territorio, in relazione agli oneri che
la collettività, in dipendenza di esse, è chiamata a sopportare.
Nel caso che ci occupa, la concessione edilizia controversa
è stata rilasciata alla Fondazione appellata per l’esecuzione
di lavori di recupero e riuso di un castello, al fine di
realizzarvi una residenza studentesca ed un centro congressi.
Tanto, in attuazione di apposito piano di recupero e relativa
convenzione attuativa, concernenti un’area (con gli edifici
che vi insistono, tra i quali detto castello) di proprietà
della stessa Fondazione e destinata dal vigente p.r.g. alla
“realizzazione di un centro culturale e di studi post-laurea
del Collegio Ghislieri di Pavia, comprendente anche attrezzature
per congressi e conferenze, residenze per docenti e studenti
e tutti i servizi relativi a queste funzioni”, non riservata
all'intervento pubblico.
In relazione alla finalità enunciata nell’art. 1 dello statuto
della Fondazione, di “accogliere e mantenere gratuitamente
in convitto giovani di ingegno e non agiate condizioni economiche”,
può indubbiamente riconoscersi che l’intervento edilizio
in questione è di rilevante interesse sociale. Non è men
vero, tuttavia, che la Fondazione è soggetto dotato di personalità
giuridica di diritto privato, che secondo il vigente ordinamento
non è preposto alla realizzazione dell’opera suddetta, né
agisce per conto di alcun ente pubblico, difettando qualsiasi
collegamento organizzativo-funzionale o giuridicamente rilevante
con l’apparato della pubblica Amministrazione.
Deve concludersi, pertanto, che, quanto meno sotto il profilo
soggettivo, non sussiste nel caso in esame il presupposto
della speciale qualità dell’ente realizzatore, richiesto
dalla legge per la concessione del beneficio invocato.
L’appello va, quindi, accolto e, per l’effetto, in riforma
della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado
deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in
causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso
proposto in primo grado.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi
di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 9 novembre 2004 con l'intervento dei Signori:
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Emidio Frascione Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere rel. est.
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
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IL PRESIDENTE
f.to Emidio Frascione
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L’ESTENSORE
f.to Corrado Allegretta
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 LUGLIO 2005
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