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n. 7-2005 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 luglio 2005 n. 3770
Pres. Iannotta, est. Allegretta
Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria (Avv.ti C. E. Gallo e M. Contaldi) c. Innocenti (n.c.)


Pubblico impiego – Dipendente ospedaliero – Trasferimento ad altro ospedale – Diritto alla corresponsione dell’assegno personale previsto dall’art. 34 D.P.R. 130 del 1969 – Presupposti

La corresponsione dell’assegno personale, previsto dall’art. 34 D.P.R. 130 del 1969 in caso di passaggio del dipendente ospedaliero da un ospedale all'altro, per coprire la differenza tra il nuovo stipendio e quello più elevato goduto nella qualifica di provenienza, presuppone che il passaggio si verifichi tra posizioni lavorative di ruolo e tra qualifiche uguali o da inferiore a superiore; non anche quando il dipendente transiti, per propria personale scelta, ad un rapporto non di ruolo ed in una qualifica inferiore a quella in precedenza rivestita. L’applicazione della norma in questa ipotesi avverrebbe, infatti, in violazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.) e del rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione nel rapporto di lavoro, dato che, per volontà di una delle parti contraenti, ad una prestazione lavorativa inferiore corrisponderebbe una retribuzione superiore.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3770/05 REG.DEC.
N. 9357 REG.RIC.
ANNO 1996
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. r.g. 9357 del 1996 proposto
dall’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Carlo Emanuele Gallo e Mario Contaldi e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Pier Luigi da Palestrina, n. 63,

 

contro

 

il dott. Roberto Innocenti, non costituito in giudizio,

 

per la riforma
della sentenza n. 281, in data 21 maggio 1996, pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Torino, Sez. II;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Udito alla pubblica udienza del giorno 1 aprile 2005 l’avv. Diego Vaiano per delega dell’avv. M. Contaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

L’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria impugna la sentenza n. 281 in data 21 maggio 1996, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. II, ha accolto il ricorso proposto dal dott. Roberto Innocenti, contro la soppressa Unità Socio Sanitaria Locale n. 70 di Alessandria, per ottenere l’accertamento del suo diritto alle differenze stipendiali, sotto forma di assegno personale, rispetto al miglior trattamento economico precedentemente goduto quale aiuto di ruolo presso altro Ospedale.
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente a mantenere, nella posizione di assistente, il precedente trattamento economico, sia pure con la riduzione conseguente al passaggio al rapporto a tempo definito, ed ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, con rivalutazione ed interessi legali.
Di tanto si duole l’appellante, deducendo violazione di legge con riferimento all’art. 34 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 ed all’art. 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, non applicabili nell’ipotesi, come quella di specie, in cui il pubblico dipendente abbia volontariamente scelto di passare ad una qualifica inferiore a quella in precedenza ricoperta. Chiede, pertanto, che in riforma della sentenza appellata, il ricorso proposto in primo grado sia respinto. L’appellato non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2005, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.

 

DIRITTO

 

L’appello è fondato.
A ragione, invero, l’Amministrazione appellante sostiene che la corresponsione dell’assegno personale, previsto dall’art. 34 D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 in caso di passaggio del dipendente ospedaliero da un ospedale all'altro, per coprire la differenza tra il nuovo stipendio e quello più elevato goduto nella qualifica di provenienza, presuppone che il passaggio si verifichi tra posizioni lavorative di ruolo e tra qualifiche uguali o da inferiore a superiore; non anche quando il dipendente transiti, per propria personale scelta, ad un rapporto non di ruolo ed in una qualifica inferiore a quella in precedenza rivestita, com’è accaduto nel caso di specie.
L’applicazione della norma in questa ipotesi avverrebbe, infatti, in violazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.) e del rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione nel rapporto di lavoro, dato che, per volontà di una delle parti contraenti, ad una prestazione lavorativa inferiore corrisponderebbe una retribuzione superiore.
L’appello va, pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado dev’essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2005 con l'intervento dei Signori:

 

Raffaele Iannotta Presidente
Corrado Allegretta Consigliere rel. Est. Aldo Fera Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Nicola Russo Consigliere

 

IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Iannotta

 

L’ESTENSORE
f.to Corrado Allegretta

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 LUGLIO 2005

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