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| n. 7-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 luglio 2005 n. 3770
Pres. Iannotta, est. Allegretta
Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di
Alessandria (Avv.ti C. E. Gallo e M. Contaldi) c. Innocenti
(n.c.) |
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Pubblico impiego – Dipendente ospedaliero
– Trasferimento ad altro ospedale – Diritto alla corresponsione
dell’assegno personale previsto dall’art. 34 D.P.R. 130
del 1969 – Presupposti
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La corresponsione dell’assegno personale,
previsto dall’art. 34 D.P.R. 130 del 1969 in caso di passaggio
del dipendente ospedaliero da un ospedale all'altro, per
coprire la differenza tra il nuovo stipendio e quello più
elevato goduto nella qualifica di provenienza, presuppone
che il passaggio si verifichi tra posizioni lavorative di
ruolo e tra qualifiche uguali o da inferiore a superiore;
non anche quando il dipendente transiti, per propria personale
scelta, ad un rapporto non di ruolo ed in una qualifica
inferiore a quella in precedenza rivestita. L’applicazione
della norma in questa ipotesi avverrebbe, infatti, in violazione
del principio di proporzionalità tra retribuzione e quantità
e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.) e del rapporto
sinallagmatico tra prestazione e controprestazione nel rapporto
di lavoro, dato che, per volontà di una delle parti contraenti,
ad una prestazione lavorativa inferiore corrisponderebbe
una retribuzione superiore.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3770/05 REG.DEC.
N. 9357 REG.RIC.
ANNO 1996 |
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. r.g. 9357 del 1996
proposto
dall’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”
di Alessandria, in persona del suo legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Carlo Emanuele
Gallo e Mario Contaldi e presso lo studio di quest’ultimo
elettivamente domiciliata in Roma, Pier Luigi da Palestrina,
n. 63,
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contro
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il dott. Roberto Innocenti, non costituito
in giudizio,
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per la riforma
della sentenza n. 281, in data 21 maggio 1996, pronunciata
tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte, Torino, Sez. II;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Udito alla pubblica udienza del giorno 1 aprile 2005 l’avv.
Diego Vaiano per delega dell’avv. M. Contaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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L’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio
e C. Arrigo” di Alessandria impugna la sentenza n. 281 in
data 21 maggio 1996, con la quale il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte, Sez. II, ha accolto il ricorso
proposto dal dott. Roberto Innocenti, contro la soppressa
Unità Socio Sanitaria Locale n. 70 di Alessandria, per ottenere
l’accertamento del suo diritto alle differenze stipendiali,
sotto forma di assegno personale, rispetto al miglior trattamento
economico precedentemente goduto quale aiuto di ruolo presso
altro Ospedale.
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente a
mantenere, nella posizione di assistente, il precedente
trattamento economico, sia pure con la riduzione conseguente
al passaggio al rapporto a tempo definito, ed ha condannato
l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, con rivalutazione
ed interessi legali.
Di tanto si duole l’appellante, deducendo violazione di
legge con riferimento all’art. 34 del D.P.R. 27 marzo 1969
n. 130 ed all’art. 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3,
non applicabili nell’ipotesi, come quella di specie, in
cui il pubblico dipendente abbia volontariamente scelto
di passare ad una qualifica inferiore a quella in precedenza
ricoperta. Chiede, pertanto, che in riforma della sentenza
appellata, il ricorso proposto in primo grado sia respinto.
L’appellato non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2005, sentito il
difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.
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DIRITTO
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L’appello è fondato.
A ragione, invero, l’Amministrazione appellante sostiene
che la corresponsione dell’assegno personale, previsto dall’art.
34 D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 in caso di passaggio del
dipendente ospedaliero da un ospedale all'altro, per coprire
la differenza tra il nuovo stipendio e quello più elevato
goduto nella qualifica di provenienza, presuppone che il
passaggio si verifichi tra posizioni lavorative di ruolo
e tra qualifiche uguali o da inferiore a superiore; non
anche quando il dipendente transiti, per propria personale
scelta, ad un rapporto non di ruolo ed in una qualifica
inferiore a quella in precedenza rivestita, com’è accaduto
nel caso di specie.
L’applicazione della norma in questa ipotesi avverrebbe,
infatti, in violazione del principio di proporzionalità
tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro prestato
(art. 36 Cost.) e del rapporto sinallagmatico tra prestazione
e controprestazione nel rapporto di lavoro, dato che, per
volontà di una delle parti contraenti, ad una prestazione
lavorativa inferiore corrisponderebbe una retribuzione superiore.
L’appello va, pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma
della sentenza appellata, il ricorso di primo grado dev’essere
respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra
le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto,
in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso
di primo grado.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi
di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del giorno 1 aprile 2005 con l'intervento dei
Signori:
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Raffaele Iannotta Presidente
Corrado Allegretta Consigliere rel. Est. Aldo Fera Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Nicola Russo Consigliere
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IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Iannotta
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L’ESTENSORE
f.to Corrado Allegretta
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 LUGLIO 2005
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