| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 13 giugno 2005 n.
3089
Pres. Schinaia, est. Chieppa
Associazione Irrigazione Est Sesia (Avv.ti I. Pagani, P.
Scarparone e A. Guarino) c. Ice – Imprese Costruzioni Edili
S.r.l. (Avv. E. Dagna) |
|
1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Collegamento sostanziale tra imprese – Art. 10, co. 1
L. 109 del 1994 – Interpretazione – Conseguenze
|
| |
|
2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Situazione di collegamento tra imprese – Esclusione in
assenza di apposite previsioni nella lex specialis – Legittimità
|
|
1. L’esclusione prevista dall’art. 10, co.
1 L. 109 del 1994 riguarda non solo le ipotesi di influenza
dominante tipizzate dalle società dall’art. 2359, o le altre
fattispecie di controllo societario, ma ogni caso di reciproca
influenza, idonea a violare il principio della par condicio
e della segretezza delle offerte, tra le imprese, anche
se organizzate in forma non societaria, che partecipano
alle gare d’appalto. Pertanto la previsione di cui all’art.
10 co. 1, L. 109 del 1994 non è limitata alle ipotesi di
controllo societario ex art. 2359 c.c., ma si estende a
tutti quei casi in cui sussistano indizi chiari, gravi e
concordanti, non previamente tipizzabili, della provenienza
delle offerte da un unico centro decisionale.
|
| |
|
2. Anche in assenza di espresse previsioni
nella lex specialis, la stazione appaltante, ai sensi dell’art.
10, co. 1, L. 109 del 1994, deve comunque disporre l’esclusione
di quelle offerte, contenenti i richiamati indizi di una
concordata modalità di presentazione e formulazione, ovvero
della provenienza da un unico centro decisionale.
|
|
Per visualizzare il testo della sentenza
clicca qui
|
|