Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2005 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 13 giugno 2005 n. 3089
Pres. Schinaia, est. Chieppa
Associazione Irrigazione Est Sesia (Avv.ti I. Pagani, P. Scarparone e A. Guarino) c. Ice – Imprese Costruzioni Edili S.r.l. (Avv. E. Dagna)


1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Collegamento sostanziale tra imprese – Art. 10, co. 1 L. 109 del 1994 – Interpretazione – Conseguenze

 

2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Situazione di collegamento tra imprese – Esclusione in assenza di apposite previsioni nella lex specialis – Legittimità

1. L’esclusione prevista dall’art. 10, co. 1 L. 109 del 1994 riguarda non solo le ipotesi di influenza dominante tipizzate dalle società dall’art. 2359, o le altre fattispecie di controllo societario, ma ogni caso di reciproca influenza, idonea a violare il principio della par condicio e della segretezza delle offerte, tra le imprese, anche se organizzate in forma non societaria, che partecipano alle gare d’appalto. Pertanto la previsione di cui all’art. 10 co. 1, L. 109 del 1994 non è limitata alle ipotesi di controllo societario ex art. 2359 c.c., ma si estende a tutti quei casi in cui sussistano indizi chiari, gravi e concordanti, non previamente tipizzabili, della provenienza delle offerte da un unico centro decisionale.

 

2. Anche in assenza di espresse previsioni nella lex specialis, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10, co. 1, L. 109 del 1994, deve comunque disporre l’esclusione di quelle offerte, contenenti i richiamati indizi di una concordata modalità di presentazione e formulazione, ovvero della provenienza da un unico centro decisionale.


Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento