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n. 7-2005 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 5 luglio 2005 n. 3703
Pres. Iannotta, est. Marchitiello
Comune di Guidonia Montecelio (Avv. E. Picozza) c. IRSM – Impresa Romana Servizi e Manutenzioni, s.r.l., (n.c.), Eurogroup, s.c.a.r.l. (Avv.ti R. Chiazzo e G. Pesce)


Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Consorzio di cooperative – Legittimazione processuale – Compete al consorzio – Legittimazione di una società del consorzio designata come esecutrice dell’appalto – Non sussiste - Conseguenze

Nel caso in cui un consorzio di cooperative partecipi ad una gara, compete al consorzio la veste di legittimo interlocutore della stazione appaltante e di necessario contraddittore, qualora diventi aggiudicatario della gara, nel giudizio avente per oggetto l’impugnativa degli atti della relativa procedura. La società designata quale effettiva esecutrice del servizio, in caso di aggiudicazione in favore del consorzio, è titolare di un interesse di mero fatto, derivato da quello del consorzio e destinato ad emergere solo in un momento successivo alla conclusione della procedura concorsuale ed alla stipula del contratto (1). Tale società, pertanto, non è controinteressata nè è parte necessaria nel giudizio promosso da altre partecipanti alla procedura concorsuale per contestare la legittimità dell’aggiudicazione della gara. Pertanto, è inammissibile il ricorso che non sia notificato al consorzio, ma ad una delle società che di tale consorzio fanno parte.

 

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(1) vd. anche, sul punto, C.G.A. 20.9.2002, n. 569


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 3703/05 REG.DEC.
N. 11725 REG.RIC.
ANNO 2003

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

decisione

 

sul ricorso in appello n. 11725/2003, proposto dal
Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Eugenio Picozza, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Quattro Fontane, n. 16,

 

CONTRO

 

la IRSM – Impresa Romana Servizi e Manutenzioni, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.t., non costituita,
la Eurogroup, s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rino Chiazzo e Giovanni Pesce, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 1, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II Sezione bis, del 3.10.2003, n. 7976;

 

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 5.11.2004, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli avv.ti E. Picozza e G. Pesce, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La IRSM - Impresa Romana Servizi e Manutenzioni, s.r.l., che ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Guidonia Montecelio per l’appalto del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ha impugnato in primo grado il provvedimento dirigenziale del 26.3.2003, n. 23, di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione dell’appalto al Consorzio AGECO.
Il Comune di Guidonia Montecelio e la Eurogroup, s.c.a.r.l., si sono costituiti in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II Sezione bis, con la sentenza del 3.10.2003, n. 7976, ha accolto il ricorso.
Il Comune di Guidonia Montecelio appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
La IRSM non si è costituita in appello.
Si è costituita in appello con semplice memoria la Eurogroup, s.c.a.r.l.
All’udienza del 5.11.2004, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il Comune di Guidonia Montecelio appella la sentenza del 3.10.2003, n. 7976, con la quale la II Sezione bis del T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso della IRSM - Impresa Romana Servizi e Manutenzioni, s.r.l., e ha annullato il provvedimento dirigenziale del 26.3.2003, n. 23, di approvazione dei verbali della gara di appalto del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali e di aggiudicazione della gara al Consorzio AGECO.
L’appello è fondato nel primo assorbente motivo con il quale l’ente appellante ha dedotto la inammissibilità del ricorso di primo grado.
Come è noto, per l’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, il ricorso va notificato “tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce o almeno ad alcuni fra essi”, salvo, in quest’ultimo caso, l’obbligo di integrazione del contraddittorio su ordine dell’organo giudicante.
La IRSM ha notificato il ricorso originario al Comune e alla Eurogroup, s.r.l., società facente parte del consorzio AGECO, integrando il contraddittorio nei confronti di detto consorzio soltanto a seguito di ordinanza del T.A.R. Il giudice di primo grado ha ritenuto che il ricorso fosse stato correttamente notificato alla Eurogroup, società che concretamente avrebbe dovuto svolgere il servizio oggetto dell’appalto, da ritenere, quindi, l’unica titolare di una effettiva posizione di controinteresse all’accoglimento della impugnativa.
La Sezione non condivide tali conclusioni.
Ed invero, nel caso in cui un consorzio di cooperative partecipi ad una gara, compete al consorzio la veste di legittimo interlocutore della stazione appaltante e di necessario contraddittore, qualora diventi aggiudicatario della gara, nel giudizio avente per oggetto l’impugnativa degli atti della relativa procedura. La società designata quale effettiva esecutrice del servizio, in caso di aggiudicazione in favore del consorzio, è titolare di un interesse di mero fatto, derivato da quello del consorzio e destinato ad emergere solo in un momento successivo alla conclusione della procedura concorsuale ed alla stipula del contratto (in caso del tutto identico: C.G.A. 20.9.2002, n. 569). Tale società, pertanto, non è controinteressata nè è parte necessaria nel giudizio promosso da altre partecipanti alla procedura concorsuale per contestare la legittimità dell’aggiudicazione della gara.
Il ricorso originario, pertanto, in quanto è stato notificato alla società Eurogroup e non al consorzio AGECO, effettivo controinteressato alla impugnativa in quanto aggiudicatario della gara nel giudizio promosso dalla IRSM, doveva essere dichiarato inammissibile.
L’appello del Comune di Guidonia Montecelio, in conclusione, deve essere accolto, assorbiti gli ulteriori motivi di impugnativa.
Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi integralmente.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministra¬tiva.

 

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 5.11.2004, con l'intervento dei signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere est.

 

IL PRESIDENTE
Raffaele Iannotta

 

L'ESTENSORE
Claudio Marchitiello

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 5 luglio 2005

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