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| n. 7-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 5 luglio 2005 n. 3703
Pres. Iannotta, est. Marchitiello
Comune di Guidonia Montecelio (Avv. E. Picozza) c. IRSM
– Impresa Romana Servizi e Manutenzioni, s.r.l., (n.c.),
Eurogroup, s.c.a.r.l. (Avv.ti R. Chiazzo e G. Pesce) |
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Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Consorzio
di cooperative – Legittimazione processuale – Compete al
consorzio – Legittimazione di una società del consorzio
designata come esecutrice dell’appalto – Non sussiste -
Conseguenze
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Nel caso in cui un consorzio di cooperative
partecipi ad una gara, compete al consorzio la veste di
legittimo interlocutore della stazione appaltante e di necessario
contraddittore, qualora diventi aggiudicatario della gara,
nel giudizio avente per oggetto l’impugnativa degli atti
della relativa procedura. La società designata quale effettiva
esecutrice del servizio, in caso di aggiudicazione in favore
del consorzio, è titolare di un interesse di mero fatto,
derivato da quello del consorzio e destinato ad emergere
solo in un momento successivo alla conclusione della procedura
concorsuale ed alla stipula del contratto (1). Tale società,
pertanto, non è controinteressata nè è parte necessaria
nel giudizio promosso da altre partecipanti alla procedura
concorsuale per contestare la legittimità dell’aggiudicazione
della gara. Pertanto, è inammissibile il ricorso che non
sia notificato al consorzio, ma ad una delle società che
di tale consorzio fanno parte.
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(1) vd. anche, sul punto, C.G.A. 20.9.2002,
n. 569
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3703/05 REG.DEC.
N. 11725 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 11725/2003, proposto
dal
Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Eugenio Picozza,
con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Quattro
Fontane, n. 16,
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CONTRO
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la IRSM – Impresa Romana Servizi e Manutenzioni,
s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.t.,
non costituita,
la Eurogroup, s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rino Chiazzo e
Giovanni Pesce, con i quali è elettivamente domiciliata
in Roma, Via XX Settembre n. 1, per la riforma della sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II Sezione
bis, del 3.10.2003, n. 7976;
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Visto il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 5.11.2004, il Consigliere
Claudio Marchitiello;
Uditi gli avv.ti E. Picozza e G. Pesce, come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La IRSM - Impresa Romana Servizi e Manutenzioni,
s.r.l., che ha partecipato alla gara indetta dal Comune
di Guidonia Montecelio per l’appalto del servizio di pulizia
degli uffici e degli immobili comunali, ha impugnato in
primo grado il provvedimento dirigenziale del 26.3.2003,
n. 23, di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione
dell’appalto al Consorzio AGECO.
Il Comune di Guidonia Montecelio e la Eurogroup, s.c.a.r.l.,
si sono costituiti in giudizio opponendosi all’accoglimento
del ricorso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II Sezione
bis, con la sentenza del 3.10.2003, n. 7976, ha accolto
il ricorso.
Il Comune di Guidonia Montecelio appella la sentenza deducendone
la erroneità e domandandone la riforma.
La IRSM non si è costituita in appello.
Si è costituita in appello con semplice memoria la Eurogroup,
s.c.a.r.l.
All’udienza del 5.11.2004, il ricorso in appello è stato
ritenuto per la decisione.
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DIRITTO
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Il Comune di Guidonia Montecelio appella
la sentenza del 3.10.2003, n. 7976, con la quale la II Sezione
bis del T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso della IRSM
- Impresa Romana Servizi e Manutenzioni, s.r.l., e ha annullato
il provvedimento dirigenziale del 26.3.2003, n. 23, di approvazione
dei verbali della gara di appalto del servizio di pulizia
degli uffici e degli immobili comunali e di aggiudicazione
della gara al Consorzio AGECO.
L’appello è fondato nel primo assorbente motivo con il quale
l’ente appellante ha dedotto la inammissibilità del ricorso
di primo grado.
Come è noto, per l’art. 21 della legge n. 1034 del 1971,
il ricorso va notificato “tanto all’organo che ha emesso
l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto
direttamente si riferisce o almeno ad alcuni fra essi”,
salvo, in quest’ultimo caso, l’obbligo di integrazione del
contraddittorio su ordine dell’organo giudicante.
La IRSM ha notificato il ricorso originario al Comune e
alla Eurogroup, s.r.l., società facente parte del consorzio
AGECO, integrando il contraddittorio nei confronti di detto
consorzio soltanto a seguito di ordinanza del T.A.R. Il
giudice di primo grado ha ritenuto che il ricorso fosse
stato correttamente notificato alla Eurogroup, società che
concretamente avrebbe dovuto svolgere il servizio oggetto
dell’appalto, da ritenere, quindi, l’unica titolare di una
effettiva posizione di controinteresse all’accoglimento
della impugnativa.
La Sezione non condivide tali conclusioni.
Ed invero, nel caso in cui un consorzio di cooperative partecipi
ad una gara, compete al consorzio la veste di legittimo
interlocutore della stazione appaltante e di necessario
contraddittore, qualora diventi aggiudicatario della gara,
nel giudizio avente per oggetto l’impugnativa degli atti
della relativa procedura. La società designata quale effettiva
esecutrice del servizio, in caso di aggiudicazione in favore
del consorzio, è titolare di un interesse di mero fatto,
derivato da quello del consorzio e destinato ad emergere
solo in un momento successivo alla conclusione della procedura
concorsuale ed alla stipula del contratto (in caso del tutto
identico: C.G.A. 20.9.2002, n. 569). Tale società, pertanto,
non è controinteressata nè è parte necessaria nel giudizio
promosso da altre partecipanti alla procedura concorsuale
per contestare la legittimità dell’aggiudicazione della
gara.
Il ricorso originario, pertanto, in quanto è stato notificato
alla società Eurogroup e non al consorzio AGECO, effettivo
controinteressato alla impugnativa in quanto aggiudicatario
della gara nel giudizio promosso dalla IRSM, doveva essere
dichiarato inammissibile.
L’appello del Comune di Guidonia Montecelio, in conclusione,
deve essere accolto, assorbiti gli ulteriori motivi di impugnativa.
Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti
motivi, possono compensarsi integralmente.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto,
dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministra¬tiva.
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Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio,
il 5.11.2004, con l'intervento dei signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere est.
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IL PRESIDENTE
Raffaele Iannotta
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L'ESTENSORE
Claudio Marchitiello
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 5 luglio 2005
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