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| n. 7-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 5 luglio 2005 n. 3708
Pres. Elefante, est. Marchitiello
Sepem s.r.l. (Avv. A. Viticci) c. So.Le. “Società Luce Elettrica”,
S.p.A. – Gruppo E.N.E.L. (Avv. L. Anelli), Comune di Grumo
Nevano (n.c.) |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Lavori pubblici – Gravame – Motivo concernente l’applicabilità
alla gara della disciplina sulle forme di pubblicità relativa
gli appalti pubblici di servizi – Conseguenze – Contestazione
implicita dell’applicabilità alla gara della disciplina
sugli appalti pubblici di lavori – Va ritenuta tale
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2. Contratti della P.A. – Appalto di servizi
– Disciplina del project financing – Applicabilità – Va
negata
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1. La circostanza che in giudizio venga affermata
l’applicabilità, in un appalto di lavori, della normativa
relativa agli appalti pubblici di servizi (in particolare
per quanto concerne le forme di pubblicità) comporta, sia
pur implicitamente, che la contestazione si estenda anche
alla applicabilità, alla fattispecie particolare, della
disciplina relativa ai lavori pubblici. Infatti, per coerenza
logica, non può affermarsi la violazione di una normativa,
nella specie quella contenuta nel D.Lgs n. 157 del 1995,
nel profilo particolare inerente alle forme di pubblicità
da questa disciplinate, se non se ne reclami innanzitutto
l’applicabilità.
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2. La disciplina del project financing è
inapplicabile negli appalti pubblici di servizi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 5409/2004 proposto
dalla
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Sepem, s.r.l. (già ditta individuale
Sepem), in persona del legale rappresentante Sig. Michele
Sepe, rappresentata e difesa dall’Avv. Adriano Vitucci con
il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Corso V.E.
II, n. 284 (c/o Avv. Domenico Gaudiello),
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CONTRO
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la So.Le. “Società Luce Elettrica”, S.p.A.
– Gruppo E.N.E.L., in persona del legale rappresentante,
Dott. Gian Mario Omarini, rappresentato e difeso dall’Avv.
Lucio Anelli con il quale è elettivamente domiciliata in
Roma, Via della Scrofa, n. 47,
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il Comune di Grumo Nevano, in persona
del Sindaco p.t., non costituito;
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per la riforma della sentenza del T.A.R.
della Campania, 1^ Sezione, del 19.3.2004, n. 3046;
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Visto il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 17.12.2004, il Consigliere
Claudio Marchitiello;
Uditi gli avv.ti Vitucci ed Anelli, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La Società So.Le. – Società Luce Elettrica,
S.p.A. – Gruppo E.N.E.L., ha impugnato in primo grado: 1)
il bando della gara n. 9/03 del Comune Di Grumo Nevano 29.4.2003,
che ha annullato il precedente bando n. 7 del 24.3.2003
sostituendolo, in particolare nella parte in cui stabilisce
i criteri e i punteggi per la valutazione delle offerte;
2) il provvedimento del responsabile del procedimento di
rettifica del bando di gara del 23.4.2002; 3) la deliberazione
del Commissario Straordinario del Comune di Grumo Nevano
di approvazione del nuovo bando; 4) la deliberazione del
Commissario Straordinario del Comune di Grumo Nevano di
annullamento del precedente bando; 5) il bando di gara n.
7; 6) la deliberazione del Commissario Straordinario del
Comune di Grumo Nevano di approvazione del progetto preliminare
proposto dal promotore richiamata nel bando senza indicazione
della data e del numero; 7) della precisazione al bando
n. 7; del piano economico-finanziario allegato al progetto
del promotore approvato dall’amministrazione con provvedimento
non conosciuto.
La Società So.Le. ha poi impugnato con la proposizione di
motivi aggiunti: 1) la deliberazione del Commissario Straordinario
del Comune di Grumo Nevano del 28.3.2003, n. 107, di approvazione
della proposta di progetto preliminare relativo all’adeguamento,
la manutenzione e la gestione dell’impianto di pubblica
illuminazione; 2) la deliberazione del Commissario Straordinario
del Comune di Grumo Nevano di approvazione del progetto
definitivo presentato dalla Sepem, aggiudicataria del servizio;
3) il provvedimento del 17.4.2003, n. 91, del Servizio Tecnico
e Manutentivo del Comune di Grumo Nevano di revoca del precedente
provvedimento del 20.3.2003, n. 67; 4) il provvedimento
del Servizio Tecnico e Manutentivo del 26.5.2003 di approvazione
dell’esito della gara; 5) del verbale di gara del 26.5.2003
di esclusione della società ricorrente dalla gara; 6) del
bando di gara n. 9/03 del 17.4.2003; 7)eventualmente della
clausola del bando che richiede una procura notarile; 8)
del contratto di appalto n. 698 del 5.6.2003; 9) del piano
economico finanziario in parte difforme dal piano originariamente
approvato depositato all’udienza del 2.7.2003 dal promotore;
10) il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice;
ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Con l’annullamento degli atti impugnati, la Società ricorrente
ha chiesto la condanna dell’amministrazione intimata al
risarcimento del danno in forma specifica, mediante rinnovazione
parziale della gara di appalto con ammissione della società
ricorrente illegittimamente esclusa, ovvero per equivalente.
La Società ricorrente, infine, ha chiesto anche che venisse
dichiarato nullo il contratto stipulato tra l’amministrazione
e la società aggiudicataria.
Il Comune di Grumo Nevano non si è costituito in primo grado.
Il Sig. Michele Sepe titolare dell’omonima ditta Sepem si
è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del
ricorso.
Il T.A.R. della Campania, 1^ Sezione, con la sentenza del
19.3.2004, n. 3046, ha accolto il ricorso annullando gli
atti impugnati e lo ha respinto per la domanda di risarcimento
del danno.
La Sepem propone appello avverso tale sentenza deducendone
la erroneità e domandandone la riforma.
La Società So.Le. resiste all’appello chiedendo la conferma
della sentenza appellata.
Il Comune di Grumo Nevano non si è costituito neppure in
appello.
Alla pubblica udienza del 17.12.2004, il ricorso è stato
ritenuto per la decisione.
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DIRITTO
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La Società Sepem, s.r.l. appella la sentenza
del T.A.R. della Campania, 1^ Sezione, del 19.3.2004, n.
3046, che, su ricorso della Società So.Le., Società Luce
Elettrica – Gruppo E.N.E.L., s.r.l., ha annullato la procedura
posta in essere dal Comune di Grumo Nevano in applicazione
degli artt. 37 bis e ss. della legge 11.2.1994, n. 109,
per la realizzazione del progetto di risparmio energetico,
gestione, manutenzione e monitoraggio degli impianti di
pubblica illuminazione, per la durata di 40 anni, e per
la realizzazione degli impianti nelle zone oggetto di costruzioni
abusive.
L’appello è da respingere.
Con il primo motivo, la società appellante censura la sentenza
del T.A.R. deducendone il vizio di ultrapetizione.
Secondo la Società appellante, il T.A.R avrebbe annullato
l’intera procedura posta in essere dal Comune di Grumo Nevano
sulla base di un vizio di legittimità non dedotto dalla
società ricorrente con il ricorso di primo grado, in violazione,
quindi, dei principi della domanda (art. 99 c.p.c.) e della
corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art.112
c.p.c.).
La Società So.Le., a dire della società appellante, non
avrebbe affatto denunciato la inapplicabilità alla fattispecie
della procedura di project financing disciplinata dal citato
art. 37 e seguenti della legge n. 109 del 1994 e la esigenza,
per la realizzazione del progetto programmato dal Comune
di Grumo Nevano, né ha affermato la necessità di ricorrere
alla disciplina contenuta nel D.Lgs 17.3.1995, n. 157, ma
avrebbe dedotto la violazione della normativa sugli appalti
pubblici di servizi contenuta in detto decreto legislativo
unicamente perché il predetto ente non avrebbe osservato
le forme di pubblicità prescritte in tale normativa.
Tale assunto non può essere condiviso.
La denuncia di inapplicabilità alla fattispecie della normativa
che regola, nel quadro delle procedure relative ai lavori
pubblici, il project financing emerge implicitamente ma
sicuramente dalla sola lettura del ricorso originario.
La Società ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio,
“per individuare la normativa applicabile alla fattispecie”,
ha trascritto testualmente l’art. 2, comma 1, della legge
n. 109 del 1994, nel testo sostituito dall’art. 1 della
legge 18.11.1998, n. 415, e l’art. 3, comma 3, del D.Lgs.
n. 157 del 1995, come modificato dall’art. 9, comma 75,
della stessa legge n. 415 del 1998.
Entrambe le norme ora richiamate prescrivono l’applicabilità
della normativa sugli appalti di pubblici servizi allorché
negli appalti siano prevalenti, cioè assumano rilievo economico
per oltre il 50 per cento dell’importo totale, le prestazioni
di servizi rispetto a quelle relative ai lavori.
Nella specie, chiarisce la società So.Le., “in assenza di
specifica indicazione nel bando, trova applicazione la disciplina
degli appalti nei servizi pubblici (D.L.lgs 157/95), in
quanto la prestazione per lavoro è meramente accessoria
rispetto all’oggetto principale dell’appalto rappresentato
dalla gestione e manutenzione del servizio di illuminazione
pubblica”. La società ricorrente in primo grado aggiunge
- ed è questo il punto in cui rende chiaro il significato
della citazione della normativa relativa agli appalti di
pubblici servizi – che “la prestazione di lavori, oltre
ad essere accessoria rispetto allo svolgimento del servizio
di illuminazione pubblica risulta essere anche inferiore
al 50 per cento dell’importo complessivo dell’appalto. Il
valore della prestazione di lavoro, infatti, è di soli Euro
1.631.837,89 rispetto all’importo totale dell’appalto pari
ad Euro 6.359.484,00. In coerenza con quanto sopra e con
quanto sostenuto nella deliberazione dell’Autorità di Vigilanza
sui lavori pubblici del 28.12.1999, la disciplina applicabile
è quella dell’appalto di pubblici servizi”.
Non può dubitarsi, pertanto, del fatto che la società ricorrente,
con tali affermazioni, abbia voluto contestare l’applicabilità
alla fattispecie della procedura disciplinata dagli artt.
37 e ss. della legge n. 109 del 1994.
La circostanza che la società ricorrente abbia affermato
l’applicabilità alla fattispecie della normativa relativa
agli appalti pubblici di servizi come premessa per denunciare
la illegittima applicazione di tale normativa per quanto
concerne le prescritte forme di pubblicità, non comporta,
come esattamente ha osservato il T.A.R., che in tale affermazione
non debba riscontrarsi, sulla base dell’esigenza di interpretare
la contestazione nel suo complesso su un piano di logica
coerenza, anche e principalmente la denuncia della inapplicabilità
alla fattispecie della disciplina relativa ai lavori pubblici.
Ed invero, non può affermarsi la violazione di una normativa,
nella specie quella contenuta nel D.Lgs n. 157 del 1995,
nel profilo particolare inerente alle forme di pubblicità
da questa disciplinate, se non se ne reclami innanzitutto
l’applicabilità.
Nel ricorso originario, inoltre, si rilevano frasi - “anche
volendo applicare al caso de quo la normativa sugli appalti
pubblici”, “il project financing attiene esclusivamente
ai lavori pubblici e solo per analogia tale istituto viene
esteso anche ai servizi pubblici” – che, pur essendo indirizzate
a contestare la violazione delle prescrizioni in tema di
pubblicità anche per il caso che la fattispecie potesse
ritenersi disciplinata dalla normativa sui lavori pubblici,
implicitamente ma sicuramente negano l’operatività nella
specie di tale diversa normativa.
La sentenza appellata, pertanto, ad avviso della Sezione,
non è incorsa nei vizi denunciati dalla società appellante.
La inapplicabilità della disciplina relativa al project
financing per la realizzazione del progetto stabilito dal
Comune di Grumo Nevano comporta, come correttamente rilevato
dal T.A.R., che l’intera procedura debba ritenersi illegittima.
Tale rilievo è evidentemente insuperabile e sarebbe da solo
sufficiente a confermare la sentenza appellata.
La Sezione, peraltro, si dà carico di esaminare anche la
censura con la quale la società appellante ha denunciato
un altro error in iudicando che sarebbe stato commesso dal
T.A.R.
La Sepem ha rilevato che il giudice di primo grado ha erroneamente
annullato l’intera procedura concorsuale nonostante avesse
riconosciuto, condividendo altra censura dedotta nel ricorso
originario, la illegittimità del provvedimento di esclusione
della società ricorrente dalla gara di licitazione privata
promossa dal Comune dopo l’approvazione del progetto del
promotore.
Tra i due interessi sottostanti alle due censure, il T.A.R.
avrebbe dovuto dare la prevalenza a quello relativo alla
partecipazione alla gara.
Il rilievo non è condiviso dalla Sezione.
E’ evidente che, essendosi denunciata la illegittimità sia
del provvedimento di esclusione dalla gara che della intera
procedura concorsuale, il giudice, una volta constatata,
alla stregua delle censure dedotte nel ricorso, la illegittimità
della procedura di gara non può annullare soltanto il provvedimento
di esclusione, consentendo in tal modo la prosecuzione di
una gara riconosciuta come illegittima anche da parte di
chi vi concorre.
E’ implicito, pertanto, che la domanda di annullamento del
provvedimento di esclusione deve ritenersi subordinata all’accertamento
della infondatezza delle censure dirette a contestare la
legittimità dell’intera procedura.
Nella specie, la circostanza che il T.A.R. abbia rilevato
la illegittimità anche del provvedimento di esclusione della
ricorrente dalla gara, quindi, ma abbia annullato l’intera
procedura, non configura un vizio della sentenza appellata.
In conclusione, l’appello va respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti
motivi, possono compensarsi.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione, rigetta l’appello in epigrafe.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
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Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio,
il 17.12.2004, con l'intervento dei signori:
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Agostino Elefante - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere Est.
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