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n. 5-2005 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 11 maggio 2005 n. 2357
Pres. Giovannini, Est. Cafini
Ministero per i Beni ambientali ed architettonici di Brescia (Avv. dello Stato) c/ Bresciani Antoni Alessandro (avv.ti C. Malservigi e M. Alù) e Comune di Vallio Terme (n.c.)


1. Autorizzazioni e concessioni – Condono edilizio – Opere sottoposte a vincolo paesaggistico – Obbligo di parere da parte dell’Autorità preposta alla tutela - Art. 32, l. n. 47/1985 – Sussiste – Indipendentemente dall’epoca dell’introduzione del vincolo

 

2. Processo amministrativo - Appello al CdS - Riproposizione della parte vincitrice in primo grado dei motivi assorbiti mediante memoria difensiva non notificata alle controparti – Ammissibilità – Sussiste – Motivi

 

3. Autorizzazioni e concessioni – Concessione nulla osta in deroga a vincolo paesaggistico – Annullamento del nulla osta - Mancata considerazione di elementi istruttori sulla cui base si è formata la valutazione favorevole della P.A. - Legittimità – Non sussiste

1. In sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sussiste obbligo da parte dell’Autorità preposta alla tutela di acquisire il parere, previsto dall’art. 32 L. n. 47/1985, a prescindere dall’epoca dell’introduzione del vincolo stesso, con riferimento al momento in cui è presentata domanda di condono e quindi anche per opere eseguite anteriormente all’apposizione del suddetto vincolo.

 

2. E’ ammissibile la riproposizione della parte vincitrice in primo grado dei motivi assorbiti, anche se formulata con memoria difensiva non notificata alle controparti, essendo sufficiente l’espressa deduzione nell’atto difensivo, in considerazione del fatto che rispetto a tali motivi la pronuncia di assorbimento non comporta implicito rigetto né soccombenza della parte interessata, consentendone quindi la devoluzione, per effetto connaturato con l’appello, al giudice di secondo grado.

 

3. E’ illegittimo il giudizio dell’organo statale conducente all’annullamento di un nulla osta per deroga a vincolo paesaggistico qualora ometta di tenere conto del complesso degli elementi istruttori raccolti, sulla cui base si è formata la valutazione favorevole dell’amministrazione concedente e qualora, pur limitandosi alla sola verifica di legittimità del nulla osta rilasciato dalla Regione o dall’ente sub-delegato, non sia adeguatamente motivato sotto il profilo dell’effettiva incidenza dell’opera assentita sui valori paesaggistici.


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