| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 11 maggio 2005 n.
2357
Pres. Giovannini, Est. Cafini
Ministero per i Beni ambientali ed architettonici di Brescia
(Avv. dello Stato) c/ Bresciani Antoni Alessandro (avv.ti
C. Malservigi e M. Alù) e Comune di Vallio Terme (n.c.)
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1. Autorizzazioni e concessioni – Condono
edilizio – Opere sottoposte a vincolo paesaggistico – Obbligo
di parere da parte dell’Autorità preposta alla tutela -
Art. 32, l. n. 47/1985 – Sussiste – Indipendentemente dall’epoca
dell’introduzione del vincolo
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2. Processo amministrativo - Appello al CdS
- Riproposizione della parte vincitrice in primo grado dei
motivi assorbiti mediante memoria difensiva non notificata
alle controparti – Ammissibilità – Sussiste – Motivi
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3. Autorizzazioni e concessioni – Concessione
nulla osta in deroga a vincolo paesaggistico – Annullamento
del nulla osta - Mancata considerazione di elementi istruttori
sulla cui base si è formata la valutazione favorevole della
P.A. - Legittimità – Non sussiste
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1. In sede di rilascio della concessione
edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte
a vincolo paesaggistico, sussiste obbligo da parte dell’Autorità
preposta alla tutela di acquisire il parere, previsto dall’art.
32 L. n. 47/1985, a prescindere dall’epoca dell’introduzione
del vincolo stesso, con riferimento al momento in cui è
presentata domanda di condono e quindi anche per opere eseguite
anteriormente all’apposizione del suddetto vincolo.
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2. E’ ammissibile la riproposizione della
parte vincitrice in primo grado dei motivi assorbiti, anche
se formulata con memoria difensiva non notificata alle controparti,
essendo sufficiente l’espressa deduzione nell’atto difensivo,
in considerazione del fatto che rispetto a tali motivi la
pronuncia di assorbimento non comporta implicito rigetto
né soccombenza della parte interessata, consentendone quindi
la devoluzione, per effetto connaturato con l’appello, al
giudice di secondo grado.
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3. E’ illegittimo il giudizio dell’organo
statale conducente all’annullamento di un nulla osta per
deroga a vincolo paesaggistico qualora ometta di tenere
conto del complesso degli elementi istruttori raccolti,
sulla cui base si è formata la valutazione favorevole dell’amministrazione
concedente e qualora, pur limitandosi alla sola verifica
di legittimità del nulla osta rilasciato dalla Regione o
dall’ente sub-delegato, non sia adeguatamente motivato sotto
il profilo dell’effettiva incidenza dell’opera assentita
sui valori paesaggistici.
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