| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 19 aprile 2005 n. 1807
Pres. R. Carboni, est. N. Pullano
Azienda Ospedaliera Monaldi (Avv. P. Vaiano) e ATI Emme
Service – Florida 2000 (Avv.ti G. Abbamonte, O. Abbamonte
e M. Sanino) c. ATI Gruppo Samir (Avv.ti A. Clarizia e A.
Abbamonte). |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Affidamento servizi di pulizia – Aggiudicazione – Mancata
verifica della congruità delle offerte sotto il profilo
del costo della manodopera – Illegittimità – Sussiste.
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2. Contratti della P.A. – Ricorso a trattativa
privata senza la previa pubblicazione del bando – Presupposti
- Fattispecie.
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3. Contratti della P.A. – Ricorso a trattativa
privata senza la previa pubblicazione del bando – Invito
di due sole ditte successivamente costituitesi in ATI –
Aggiudicazione – Legittimità – Sussiste.
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4. Contratti della P.A. – Bando – Requisiti
di capacità tecnica – Servizi similari svolti nell’ultimo
triennio – Riferimento a servizi svolti presso strutture
identiche a quella oggetto di aggiudicazione – Legittimità
– Sussiste. 5. Contratti della P.A. – Affidamento servizi
di pulizia di un ospedale – Requisiti di capacità tecnica
– Ancorati al concetto di posti letto – Legittimità – Sussiste.
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1. E’ illegittima l’aggiudicazione di una
gara per l’appalto di un servizio di pulizia effettuata
senza svolgere alcuna attività di verifica in ordine all’analisi
delle offerte economiche sotto il profilo dei costi della
manodopera e della salvaguardia occupazionale dei lavoratori.
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2. Ricorrono i presupposti previsti dall’art.
7 co 2 lett. d) D.Lgs. 157/1995 per l’affidamento ad altra
impresa di un servizio di pulizia a trattativa privata senza
la previa pubblicazione del bando, nel caso di agitazioni
sindacali dei lavoratori della ditta affidataria di entità
tale da comportare l’interruzione del servizio di pulizia.
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3. E’ legittimo l’affidamento di un servizio
di pulizia a trattativa privata senza la previa pubblicazione
del bando, qualora la trattava privata sia stata condotta
con due sole ditte successivamente riunitesi in ATI per
l’esecuzione del servizio: ed infatti l’Amministrazione,
premesso che in sede di trattativa privata gode di ampia
autonomia operativa sindacabile solo sotto il profilo della
illogicità delle scelte effettuate, ha in tale caso comunque
garantito un minimo di concorrenza.
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4. Nelle gare per l’affidamento di appalti
per lo svolgimento di pubblici servizi deve ritenersi legittima
la clausola di bando con la quale la P.A., allo scopo di
ottenere la dimostrazione della capacità economica, finanziaria
e tecnica dei partecipanti, limiti l’ammissione ai solo
concorrenti che abbiano svolto nel triennio precedente,
servizi identici, anche quanto alla tipologia delle strutture
destinatarie, a quelli oggetto dell’appalto.
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5. E’ legittimo il bando di gara per l’affidamento
del servizio di pulizia di un plesso ospedaliero che ancori
il possesso dei requisiti tecnici al dato dei “posti letto”:
in relazione a tale tipologia di struttura il posto letto
è un elemento fondamentale di misurazione delle difficoltà
e della mole dei servizi di pulizia necessari, tenuto conto
che intorno al posto letto gravita tutto il complesso organizzativo
di un ospedale il quale incide sul regolare svolgimento
delle prestazioni sanitarie e sulle eventuali criticità
dello stesso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato
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la seguente
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DECISIONE
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sui ricorsi in appello
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n. 7114 del 2004
proposto dall’Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli,
rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Vaiano ed elettivamente
domiciliata presso lo stesso, in Roma, Lungotevere marzio
n. 3
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contro
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- la costituenda ATI Gruppo Samir Global
Service a r.l. in persona del legale rappresentante
p.t. e società cooperativa Splendid-Splendor Italia, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Angelo Clarizia e Andrea Abbamonte ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in
Roma, via Principessa Clotilde n. 2
- l’ATI Emme Service a s.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t. e la Florida 2000 s.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Giuseppe e Orazio Abbamonte ed elettivamente domiciliata
in Roma, via G. Porro n. 8
- la Cooperativa Esperia s.c.a.r.l. in persona del
legale rappresentante p.t. n.c.
- il Consorzio IGS – Impresa General Service – in
persona del legale rappresentante p.t., n.c.
- il Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Monaldi,
in persona del suo presidente p.t., n.c.
- la Commissione regionale di controllo sugli atti delle
aziende ospedaliere, in persona del suo presidente p.t.,
n.c.
- l’Assessorato alla Sanità della Regione Campania,
in persona dell’Assessore p.t., n.c.
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n. 7613 del 2004
proposto da ATI Emme Service s.r.l. – Florida 2000 s.r.l.m,
in persona del legale rappresentante p.t. della capogruppo
mandataria Emme Service, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Orazio Abbamonte e Mario Sanino ed elettivamente domiciliata
presso lo studio legale Sanino, in Roma viale Parioli n.
180
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contro
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- la costituenda ATI Gruppo Samir Global
Service a r.l., in persona del legale rappresentante
p.t. e società cooperativa Splendid – Slendor Italia, in
persona del legale rappresentante e difesa dagli Avv.ti
Angelo Clarizia e Andrea Abbamonte ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde
n. 2
- la “SEGI” s.r.l. in persona del legale rappresentante
p.t., n.c.
- il Consorzio IGS – Impresa Genrale Service – in
persona del legale rappresentante p.t., n.c. – l’Azienda
Ospedaliera di napoli, in persona del direttore generale
p.t., n.c.
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania – sezione prima, n. 9394 dell’11.6.2004.
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Visti gli atti di costituzione delle parti
intimate.
Visto l’appello incidentale della soc. Gruppo Samir Global
Service s.r.l. proposto in entrambi i giudizi.
Viste le memorie prodotte dagli appellanti e dalle parti
resistenti.
Visti gli atti tutti di causa.
Udito, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2004, il relatore,
consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti
Resta per delega dell’avv. Vaiano, O. Abbamonte, Clarizia,
Sanino e A. Abbamonte.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
L’Azienda Ospedaliera Monaldi, con provvedimento n. 81 del
25.2.2002, ha indetto una gara per l’aggiudicazione quinquennale
del servizio di pulizia dell’Ospedale.
A gara conclusa con la proposta di aggiudicazione al Consorzio
IGS, sono state segnalate, sia da alcune delle ditte concorrenti
sia dal sindacato ORSA (Segreteria Territoriale della Campania
della Federazione Italiana Servizi ed Ambiente), gravi irregolarità
nella valutazione dell’offerta economica per la parte concernente
io costi di gestione del personale. Pertanto, la direzione
dell’Azienda ospedaliera ha chiesto chiarimenti alla Commissione
di gara in ordine alla omessa valutazione delle offerte economiche
secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito,
nella quale erano indicati gli elementi da considerare per
l’analisi dei costi ed era precisato che sarebbero state escluse
dalla gara le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto
fosse risultato inferiore al costo stabilito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria e dalle
leggi previdenziali ed assistenziali ed era imposto a pena
di esclusione dalla gara il rispetto del CCNL, in materia
di salvaguardia occupazionale dei lavoratori presenti sull’appalto
e la formulazione dell’offerta in maniera tale che il costo
della monodopera non fosse inferiore al costo orario minimo
previsto dalla tabella FISE giugno 2001.
Non avendo ricevuto risposta pertinente rispetto alla problematica
segnalata, con determinazione del Direttore generale n. 794
del 27.12.2002, l’Azienda ospedaliera ha deciso di annullare
in autotutela il procedimento di gara e, conseguentemente,
di non aggiudicare l’appalto.
Si è anche riservata di adottare ulteriori provvedimenti per
garantire la continuità del servizio di pulizia essenziale
per la gestione delle attività istituzionali.
Infatti, dopo una breve proroga del rapporto con la soc. La
Sanitas, che già gestiva il servizio, in data 21.2.2003 ha
indetto una nuova gara, e, nelle more, stante l’accertata
impossibilità di proseguire il rapporto con la soc. Sanitas
a causa del continuo stato di agitazione dei lavoratori dipendenti,
ha affidato temporaneamente il servizio a trattativa privata
alle società Emme Service e Florida 2000.
Al punto 4 del testo del nuovo bando era previsto che i partecipanti
alla gara avrebbero dovuto produrre, come titolo per la partecipazione,
attestazioni relative all’ultimo triennio di attività da cui
risultasse che avevano prestato analogo servizio in strutture
ospedaliere dotate di non meno di 700 posti letto, sulla base
di contratti annuali unitariamente non inferiori a 5.000.000,00
di euro. Seguiva un atto di rettifica, pubblicato il 21.3.2003,
con il quale il tetto del valore dei predetti contratti, veniva
portato ad euro 2.500.000,00.
La gara si concludeva con la determinazione dirigenziale n.
471 del 24.7.2003 di aggiudicazione del servizio all’ATI costituita
dalle società Emme Service e Florida 2000.
La soc. Gruppo Samir Global Service, che si era collocata
al secondo posto nella prima gara ed è stata esclusa dalla
partecipazione alla seconda gara per non avere soddisfatto
il requisito di cui al punto 4 del bando – non avendo dimostrato
di avere effettuato servizi presso strutture con almeno 700
posti letto per l’importo di euro 2.500.000,0 – con separati
ricorsi e successivi motivi aggiunti, ha chiesto al TAR Campania
l’annullamento di tutti gli atti adottati dall’Azienda ospedaliera.
Il TAR ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento
in autotutela della prima gara, del provvedimento di proroga
del servizio alla Sanitas e del successivo provvedimento di
affidamento del servizio a trattativa privata all’ATI Emme
Service-Florida 2000; ha, invece, accolto i ricorsi proposti
per l’annullamento del provvedimento dei esclusione dalla
gara, del bando di gara e dei verbali di gara, superando la
questione pregiudiziale di irricevibilità del primo di detti
ricorsi sollevata dalle parti resistenti, ed ha, comunque,
affermato di no doversi pronunciare sulla domanda risarcitoria,
essendo la stessa legata agli atti e comportamenti che sarebbero
stati assunti a seguito delle statuizioni giudiziali.
L’Azienda ospedaliera e l’ATI Emme Service-Florida, con separati
appelli, hanno chiesto la riforma della sentenza nella parte
in cui ha accolto i ricorsi proposti contro il nuovo bando
di gara e gli atti del relativo procedimento.
La società Gruppo Samir Global Service si è costituita in
entrambi i giudizi e successivamente ha notificato appelli
incidentali con i quali ha chiesto la riforma della sentenza
per la parte in cui ha respinto i ricorsi proposti avverso
il provvedimento di annullamento della prima gara e l’affidamento
provvisorio del servizio a trattativa privata all’ATI Emme
Service-Florida 2000.
In prossimità dell’udienza fissata per la trattazione degli
appelli tutte le parti hanno depositato memorie con le quali
hanno ribadito le proprie tesi difensive.
DIRITTO
1. – Gli appelli dell’Azienda ospedaliera Monaldi e dell’ATI
Emme Service s.r.l. e Florida s.r.l., proposti separatamente
contro la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art.
335 c.p.c.
2. – L’azienda ospedaliera monaldi e l’ATI Emme Service s.r.l.
e Florida 2000 s.r.l. hanno impugnato la sentenza in epigrafe
nella parte in cui il TAR, accogliendo il ricorso proposto
dalla società Gruppo Samir Global Service, ha annullato il
bando di gara del 21.2.2003, indetto per l’affidamento del
servizio di pulizia dell’ospedale, mentre la società Gruppo
Samir Global Service con gli appelli incidentali, presentati
in entrambi i giudizi ed aventi identico contenuto, ha contestato
la correttezza della stessa sentenza nella parte in cui il
TAR ha respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso il
provvedimento di annullamento, in sede di autotutela, della
precedente gara, indetta il 25.2.2002, e il successivo provvedimento
con il quale il servizio è stato interinalmente affidato,
a trattativa privata, alle società Emme Service e Florida
2000.
Gli appelli incidentali vanno prioritariamente esaminati per
evidenti ragioni di ordine logico.
3. – La società Gruppo Samir Global Service – la quale ritiene
di avere interesse all’annullamento degli atti originariamente
impugnati in quanto potenziale aggiudicataria della gara annullata,
essendosi collocata al secondo posto della graduatoria e dovendo,
a suo avviso, il Consorzio IGS, che aveva formulato l’offerta
più vantaggiosa, essere escluso, in sede di riattivazione
del procedimento, per avere prodotto un’offerta violativa
dei limiti minimi del costo della monodopera .- denuncia l’erroneità
della sentenza impugnata e reitera le censure di illegittimità,
sotto più aspetti, della trattativa privata, che ha condotto
all’affidamento semestrale del servizio alle società Emme
Service e Florida 2000, e di illegittimità del provvedimento
di autotutela perché sul presupposto di una violazione delle
prescrizioni del bando non accertata né dalla commissione
di gara né dall’amministrazione aggiudicatrice. In ordine
a detto provvedimento sostiene, in particolare, che la motivazione
dell’atto oltre che inadeguata in punto di interesse pubblico
all’annullamento della gara, sarebbe erronea ed illogica,
in quanto la direzione del Monaldi, dopo avere chiesto alla
commissione di gara chiarimenti in ordine alla verifica della
compatibilità delle offerte economiche rispetto al dettato
dell’art. 1 della lettera di invito, per la parte concernente
le disposizioni relative al costo del lavoro, pur essendosi
la commissione dichiarata disponibile a valutare le controdeduzioni
che il Consorzio avrebbe potuto fornire, ha annullato il procedimento
di gara e deciso di non aggiudicare l’appalto, senza accertare
se effettivamente le offerte di tutti i concorrenti fossero
violative del divieto di cui al citato art. 1.
Le censure mosse al provvedimento di autotutela non possono
essere condivise, sebbene per ragioni diverse da quelle del
giudice di primo grado.
L’art. 1 della lettera di invito disponeva che la busta A)
– offerta economica – avrebbe dovuto contenere anche l’analisi
dei costi relativi si seguenti elementi:
a) monte ore complessivo mensile;
b) numero delle unità di personale da impiegare;
c) costi della monodopera;
d) …
Precisava, inoltre, che “saranno ritenute inammissibili, pertanto
escluse dalla gara, tutte quelle offerte nelle quali il costo
del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal CCNL
di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali,
così come risultanti dalla tabella FISE giugno 2001 (II° livello)
…”.
La Commissione, come accertato dal Direttore amministrativo
dell’Azienda ospedaliera a seguito delle segnalazioni della
Segreteria Territoriale Campania dell’OR.S.A. (sindacato dei
lavoratori servizi ed ambiente9 e come, del resto, chiaramente
risulta dai verbali di gara (v. verbale 28°), ha proceduto
all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica e l’allegato
piano dei costi, concludendo i lavori con la proposta di aggiudicazione
del servizio al Consorzio IGS, senza svolgere alcuna attività
di verifica in ordine alla sufficienza delle offerte economiche
rispetto agli impegni imposti con il capitolato e con le note
di invito alla gara.
Il Direttore amministrativo ha, quindi, informato di tale
omissione il Direttore generale dell’azienda (v. nota n. 210
del 19.12.2002), il quale, dopo avere chiesto chiarimenti
alla commissione di gara, avendo ricevuto una risposta non
pertinente – in quanto concernente la diversa ipotesi delle
offerte anomale in relazione alla quale la commissione ha
dichiarato di essere disponibile a valutare le controdeduzioni
che il Consorzio avrebbe fornito – e sostanzialmente evasiva
– e, dunque, implicitamente confermativa del fatto che era
stata omessa la verifica prevista dall’art. 1 del bando che
avrebbe potuto comportare anche l’esclusione di tutte le imprese
concorrenti – è pervenuto alla conclusione di annullare il
procedimento, essendo lo stesso incompleto rispetto alle valutazioni
di sufficienza delle offerte economiche destinate al personale,
valutazioni richieste dalla legge (L. n. 327 del 7.11.2000)
e, a pena di esclusione, dalla lettera di invito.
Il provvedimento si rileva immune dai vizi lamentati, avendo
l’amministrazione seguito un percorso del tutto logico ed
avendo proceduto all’annullamento del procedimento per l’accertata
violazione delle prescrizioni di legge e del bando.
Né può ritenersi che, nella specie, fosse necessaria una diffusa
motivazione sull’interesse pubblico a disporre l’annullamento
della gara (piuttosto che procedere alla sua riapertura per
la verifica dell’adeguatezza delle offerte di tutte le imprese
concorrenti relativamente al costo del lavoro), non essendovi
posizioni giuridiche consolidate suscettibili di particolare
tutela.
Infatti, lo stesso Gruppo Samir a torto ritiene di avere un
legittimo affidamento alla aggiudicazione della gara, essendosi
collocato al secondo posto della graduatoria, non costituendo
tale graduatoria un dato certo in mancanza della verifica,
nei confronti di tutte le imprese partecipanti, dell’analisi
dei costi della manodopera e della salvaguardia occupazionale
dei lavoratori e potendo, quindi, il Gruppo Samir vantare
solo un interesse strumentale alla riapertura della gara e
non già una posizione di particolare affidamento all’aggiudicazione.
E ciò non senza considerare, senza voler integrare la motivazione
dell’atto impugnato, ma ai soli fini di una percezione completa
della situazione, che, da quanto risulta dalla determinazione
n. 36 del 31.1.2003, i dipendenti della soc. Sanitas, ex gestrice
del servizio, già dal mese di settembre 2002 (e cioè prima
che fosse adottato il provvedimento di autotutela), versavano
in un noto stato di grave agitazione determinato dall’esiguità
del compenso per il lavoro svolto e dalla riduzione dell’orario
di lavoro, per cui con la gara bandita il 25.2.2002 per un
importo presunto annuo di poco più di un milione e cinquecentomila
euro – cioè per la stessa cifra che (come è incontestato)
l’Azienda ospedaliera aveva pagato alla concessionaria uscente,
e pur essendo stato previsto (come è ugualmente incontestato)
che il servizio avrebbe dovuto coprire una superficie complessivamente
maggiore di quella cui faceva riferimento il precedente contratto
- si profilava il rischio che si sarebbe ripetuta la stessa
situazione che aveva compromesso l’efficienza del servizio,
non potendo la cifra preventivata garantire adeguati compensi
al personale, e che, pertanto, sarebbe stata, comunque, inevitabile,
come in effetti è avvenuto, la ripetizione della procedura
sin dall’inizio a condizioni diverse e più garantistiche.
4. – Parimenti infondate sono le censure mosse al provvedimento
con il quale l’Azienda ospedaliera, nella more della preannunciata
indizione della nuova gara, ha interinalmente affidato il
servizio di pulizia a trattativa privata alle società Emme
Service e Florida 2000.
4. – a) Deve essere innanzi tutto disattesa la doglianza secondo
la quale si è fatto illegittimamente ricorso alla trattativa
privata senza la previa pubblicazione del bando di gara.
In proposito è appena il caso di ricordare che l’art. 7, secondo
comma, lett. D) del d.lgs. 17.3.1995 n. 157 (concernente l’attuazione
della direttiva CEE 92/50 in materia di apalti pubblici di
servizi) consente il ricorso alla trattativa privata, nella
misura strettamente necessaria, per impellente urgenza determinata
da avvenimenti imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice
e non imputabili alle amministrazioni stesse.
Nel caso in esame l’Azienda ospedaliera, dopo aver tentato
di far proseguire il servizio, nelle more della predisposizione
del nuovo bando, prorogando per due mesi il contratto in atto
con la società La Sanitas, si è determinata all’affidamento
“ad horas” del servizio a trattativa privata di fronte al
progressivo aggravamento della situazione igienica provocato
dal persistente (malgrado l’intervento di precettazione del
Prefetto) stato di agitazione, con astensione del lavoro,
dei dipendenti della società suddetta, che aveva condotto
la Direzione Sanitaria dell’ospedale e numerosi dirigenti
medici a chiedere la sospensione dei ricoveri e la dismissione
dei pazienti in degenza per il concreto rischio di infezioni.
E’, quindi, indubitabile che ricorressero i presupposti indicati
dalla norma (urgenza impellente per le conseguenze derivanti
dall’acuirsi della descritta situazione conflittuale e non
imputabilità alla amministrazione delle circostanze addotte)
per farsi luogo alla trattativa privata senza previa pubblicazione
del bando.
4. – b) La società istante deduce, inoltre, che la determinazione
adottata sarebbe illegittima per non essere stata convocata
alla trattativa, pur essendo stata giudicata, appena due mesi
prima, idonea all’espletamento del servizio.
La censura è priva di fondamento tenuto conto che il Gruppo
Samir, per le ragioni esposte al punto 3) che precede, non
si trova affatto nella rivendicata posizione peculiare che
avrebbe imposto all’amministrazione l’onere di esternare le
ragioni del mancato invito.
Né può il Gruppo Samir dolersi del fatto che non si è tenuto
conto che aveva offerto nella gara annullata un prezzo notevolmente
inferiore a quello per cui è stato affidato il servizio a
trattativa privata, perché – a parte la considerazione che,
come si è già precisato, non era stata verificata l’analisi
dei costi per il personale contenuta nell’offerta economica
anche del Gruppo Samir – nella fase interinale di cui trattasi,
il prezzo assumeva un valore secondario 8e, pertanto, è stato
oggetto di apposito negoziato: v. doc. 14 nel fasc. di primo
grado dell’attuale appellante incidentale), essendo preminente
l’interesse di commettere il servizio ad operatori del settore
che sul mercato risultavano particolarmente qualificati per
comprovare affidabilità, professionalità e serenità e, quindi,
più idonei all’espletamento del servizio.
4. – c) Con un ulteriore doglianza l’appellante incidentale
denuncia l’illegittimità del comportamento dell’Azienda ospedaliera,
la quale, a suo dire, avrebbe condotto la trattativa privata
con una sola ditta, invece di invitare più imprese operanti
nel medesimo settore, ai fini di effettuare un confronto tra
le loro offerte.
Al riguardo, può osservarsi che, dalla documentazione versata
in atti dalla stessa società Gruppo Samir (v. doc. 12, 13
nel fasc. primo grado), risulta che l’Azienda ospedaliera
in data 22.1.2003 ha convocato il direttore tecnico della
Emme Service e l’amministratore unico della Florida 2000,
il primo per le ore 17,30 e il secondo per le ore 19,30 per
formulare separatamente agli stessi una richiesta urgente
di offerta economica per il servizio di pulizia di reparti,
servizi ed uffici dell’ospedale. Che avrebbero dovuto far
pervenire entro le ore 11 del giorno successivo.
Solo a questo punto le due aziende hanno deciso di raggrupparsi
in ATI e di presentare un0unica offerta.
Va, quindi dato atto che l’Azienda, pur versando in una situazione
di assoluta emergenza e pur godendo, in sede di trattativa
privata, di una ampia discrezionalità, sindacabile solo sotto
il profilo della illogicità delle scelte effettuate, ha, comunque,
cercato di garantire un minimo di concorrenza; pertanto, non
le si può imputare un comportamento illegittimo per il solo
fatto che i due operatori convocati hanno successivamente
deciso di costituirsi in ATI e di presentare un'unica offerta.
5. – Per le considerazioni che precedono gli appelli incidentali
devono essere respinti.
6. – Passando all’esame degli appelli principali, appare opportuno
ricordare che la società Gruppo Samir, esclusa dalla seconda
gara bandita dall’Azienda ospedaliera Monaldi perché non ha
dimostrato, come richiesto dal punto 4 del bando, di avere
effettuato negli ultimi tre anni servizi di pulizia presso
ospedali che, singolarmente considerato, non avessero meno
di 700 posti letto con un contratto unico di importo non inferiore
ad €. 2.500.000,00 per anno, ha impugnato il bando di gara
perché ha ritenuto illegittima, sotto più aspetti, la clausola
suddetta.
7. – Ciò premesso, va innanzi tutto disattesa l’eccezione
di tardività del ricorso sollevata già in primo grado dalle
parti attualmente appellanti e respinta dal TAR.
Queste insistono nel sostenere che il ricorso straordinario
al Capo dello Stato (successivamente trasferito i sede giurisdizionale)
è stato proposto dalla società Gruppo Samir facendo decorrere
il termine di centoventi giorni non dalla data del 21.3.2003,
in cui è stata pubblicata una parziale rettifica del punto
4 del bando concernente la dimostrazione della capacità tecnico
finanziaria, che da €. 5.000.000,00 per anno è stata corretta
in €. 2.500.000,00.
Sul punto la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Il TAR ha, infatti, correttamente ritenuto che la rettifica
in questione avesse una portata sostanziale, in quanto l’Azienda
ospedaliera, mutando le condizioni di ammissione alla gara
e riaprendo i termini di presentazione delle offerte, ha posto
gli operatori di settore di fronte ad una nuova situazione
idonea a far nascere un interesse alla partecipazione (inizialmente
precluso dall’importo in origine richiesto9 e, quindi, all’impugnativa
della clausola anche per la parte in cui era richiesta la
certificazione, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche,
attestante l’effettuazione, negli ultimi tre ani, di servizi
di pulizia presso ospedali che, singolarmente considerati,
non avessero meno di 700 posti letto.
8. – Nel merito gli appelli sono fondati.
Il TAR ha annullato il bando e, quindi, l’inera procedura
di gara, in quanto ha ritenuto illegittima la clausola di
cui si è appena detto, giudicandola, a seguito di u esame
globale del coacervo degli atti adottati, sovradimensionata
rispetto all’oggetto dell’appalto, non solo in considerazione
delle precedenti determinazioni adottate in sede di trattativa
privata (alla quale era stato invitato un appaltatore del
servizio di pulizia di una struttura dotata di un numero di
posti letto notevolmente inferiore a 700), ma perché ha trovato
non decisivo il criterio del posto letto, tenuto conto della
diversità quantitativa delle prestazioni da svolgere (una
maggiore frequenza di interventi per gli ambienti ad alto
rischio e una frequenza, via via, minore per gli ambienti
a medio e basso rischio) e della particolare struttura del
Monaldi articolato in più padiglioni e non in un unico corpo.
9. – Le argomentazioni del giudice di primo grado non possono
essere condivise.
9. a) In ordine al preteso sovradimensionamento del requisito
richiesto rispetto all’oggetto della gara e la conseguente
violazione dell’art. 14, terzo comma, del d.lgs. n. 157 del
1995, denunciata dalla ricorrente in primo grado, va precisato,
in linea generale che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale
(cfr. C.d.S., Sez. V, 6.8.2001 n. 4237 e 15.2.2002 n. 919;
Sez. IV, 6.10.2003 n. 5823 e 10.3.2004 n. 1114), che la Sezione
condivide, nelle gare per l’affidamento di appalti per lo
svolgimento di pubblici servizi, in base agli artt. 13 e 14
del cit. d.lgs., deve ritenersi legittima la clausola del
bando con la quale l’amministrazione, allo scopo di ottenere
la dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecnica
dei partecipanti, limiti l’ammissione ai soli concorrenti
che abbiano svolto, nel triennio precedente, servizi, identici,
anche quanto alla tipologia delle strutture destinatarie,
a quelli oggetto dell’appalto.
La legittimità della clausola di cui trattasi andava, quindi,
verificata in relazione alla singola gara ed alla tipologia
qualitativa e quantitativa del servizio richiesto senza l’interferenza
di considerazioni estranee, come, nella specie è avvenuto.
Infatti, il TAR ha preso in considerazioni le valutazioni
effettuate dall’Azienda ospedaliera nella precedente trattativa
privata, notando che in quella sede l’Azienda aveva deciso
di rivolgersi a soggetti che effettuavano il servizio di pulizia
nelle circostanti strutture AUP Policlinico, Istituto Pascale
e A.O. Cardarelli, di cui il secondo dotato di un numero di
posti letto nettamente inferiore a 7100, perché aveva valorizzato
il rilievo regionale di tali strutture, che, però, non ha
più ritenuto sufficiente in sede di predisposizione del successivo
bando di gara pubblica.
Al riguardo entrambe le appellanti fondatamente osservano
che il dato citato è del tutto irrilevante, trattandosi di
due situazioni eterogenee ed incomparabili, posto che il ricorso
alla trattativa privata era stato determinato da una situazione
di emergenza, che occorreva fronteggiare, in via provvisoria,
per un periodo assai breve, privilegiando prevalentemente
il criterio di scegliere, in un ristretto ambito territoriale,
operatori del settore che sul mercato risultassero di comprovate
affidabilità professionalità e serietà.
Nella gara pubblica europea, di fronte ad una platea più ampia
di potenziali partecipanti, ben poteva, invece, essere elevata
la soglia delle condizioni di partecipazione al fine di effettuare
una selezione più qualificata e più conforme alla struttura
destinataria del servizio.
9. – b) Parimenti privo di significato si palesa il rilievo
che la connotazione edilizia dell’Ospedale Monaldi, che sarebbe
caratterizzata non da un unico corpo ma da una articolazione
in padiglioni, riprodurrebbe una situazione analoga a quella
in cui si erano trovate le imprese concorrenti che avevano
prestato il servizio di pulizia in più ospedali di piccole
dimensioni.
Ora, a prescindere dal fatto, documentalmente dimostrato (v.
doc. 7n e 8 nel fasc. dell’Azienda ospedaliera del presente
grado di giudizio), che il Monaldi risulta composto da un
unico corpo articolato in settori, appare pienamente da condividere
la tesi difensiva dell’Azienda appellante la quale evidenzia
come la capacità tecnica richiesta dal bando nulla ha a che
vedere con l’articolazione logistica dei corpi edilizi che
ospitano le diverse branche specialistiche della struttura
sanitaria, in quanto sono , di contro, rilevanti i problemi
organizzativi di un servizio siffatto (i quali attengono alla
gestione del personale, che opera in contemporanea nella struttura,
ai turni ed alle pause, agli interventi sindacali, ecc.) nonché
l’obiettivo che sia garantito il livello igienico degli ambienti
trattati, in ogni sede ed in ogni unità operativa, nel numero
e nella frequenza degli interventi richiesti.
9. – c) E’, infine, da disattendere anche la censura – di
cui la sentenza impugnata non si è occupata, ma che l’originaria
ricorrente ripropone nei suoi scritti difensivi – secondo
la quale sarebbe del tutto illogico avere ancorato il possesso
dei requisiti tecnici al posto letto, in quanto il capitolato
d’appalto non contiene alcun riferimento dei letti, che rientra,
invece, nella competenza dei dipendenti ed ausiliari dell’Azienda
ospedaliera.
La tesi suddetta è decisamente infondata, in quanto per una
struttura ospedaliera il posto letto è un elemento fondamentale
di misurazione delle difficoltà e della mole dei servizi di
pulizia necessari, tenuto conto che intorno al posto letto
gravita tutto il complesso organizzativo di un ospedale –
e cioè tutte le attività, i servizi, le strutture e il personale
addetto – il quale incide sul regolare svolgimento delle prestazioni
sanitarie e sulle eventuali criticità dello stesso (come si
è in precedenza ricordato, proprio il Monaldi ha vissuto un
esperienza particolarmente critica, rischiando di dover sospendere
i ricoveri e di dismettere i pazienti in degenza per il concreto
rischio di infezioni, a causa dello stato di agitazione del
personale addetto ai servizi di pulizia).
10. – Gli appelli dell’Azienda ospedaliera Monaldi e dell’ATI
Emme Service e Florida 2000 vanno, pertanto, accolti e, per
l’effetto , in parziale riforma della sentenza impugnata,
i ricorsi di primo grado nn. 8020, 8259 e 13324 del 2003 vanno
respinti.
11. – Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere
compensate.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, riunisce
gli appelli in epigrafe; accoglie gli appelli principali
e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
respinge i ricorsi di primo grado nn. 8020, 8259 e 13324
del 2003; respinge gli appelli incidentali.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 21 dicembre 2004, con l’intervento dei Signori:
Raffaele CARBONI Presidente
Rosalia BELLAVIA Consigliere
Aniello CERRETO Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
Michele CORRADINO Consigliere
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IL PRESIDENTE
F.to Raffaelel Carboni
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L’ESTENSORE
F.to Nicolina Pullano
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 19 Aprile 2005
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