| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 16 settembre 2004
n. 5995
Pres. Varrone, est. De Nictolis
Autolinee Eredi di Fernandes Pasqualino s.a.s. (Avv. V.
Zammit) c. Regione Campania (avv. V. Baroni) |
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1. Processo amministrativo – Risarcimento
del danno degli interessi legittimi – Annullamento dell’atto
amministrativo illegittimo – Occorre – Conseguenze – Decorrenza
della prescrizione per l’azione di risarcimento – Individuazione
del momento iniziale
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2. Processo amministrativo – Risarcimento
del danno degli interessi legittimi – Distinzione dei casi
in cui occorre o meno l’annullamento dell’atto amministrativo
illegittimo – Conseguenze sul termine iniziale di decorrenza
della prescrizione
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3. Processo amministrativo – Risarcimento
del danno degli interessi legittimi – In caso di silenzio
– inadempimento – Individuazione del termine iniziale di
decorrenza della prescrizione
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4. Processo amministrativo – Prescrizione
dell’azione di risarcimento del danno – Efficacia degli
atti interruttivi – Azione di adempimento dell’obbligazione
– Inidoneità – Ragioni
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5. Processo amministrativo – Prescrizione
dell’azione di risarcimento del danno – Efficacia degli
atti interrottivi – Ricorso avverso il silenzio – Rifiuto
della P.A. – Inidoneità - Ragioni
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1. Nel caso in cui, ai fini del risarcimento
del danno degli interessi legittimi, occorre il previo annullamento
dell’atto amministrativo illegittimo, in applicazione della
regola civilistica secondo cui la prescrizione comincia
a decorrere non già da quando il diritto è sorto, bensì
da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935
c.c.), la pretesa risarcitoria può essere fatta valere solo
dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento,
e dunque la prescrizione inizia a decorrere solo da tale
momento.
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2. In tema di risarcimento degli interessi
legittimi, il termine di prescrizione inizia a decorrere
dal giudicato di annullamento del provvedimento lesivo,
solo quando sia necessario il previo annullamento. Se, invece,
non occorre il previo annullamento di alcun atto, come nei
casi di danno da ritardo, la prescrizione della pretesa
risarcitoria del danno arrecato a interessi legittimi inizia
a decorrere da quando si verifica l’evento produttivo di
danno.
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3. Nel caso di silenzio – inadempimento,
in cui non occorre il previo annullamento giurisdizionale
di alcun atto amministrativo, la prescrizione della pretesa
risarcitoria inizia a decorrere da quando si verifica il
silenzio – inadempimento.
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4. A fronte di un rapporto contrattuale,
quale quello derivante dalla concessione – contratto, azione
di adempimento e azione di risarcimento del danno sono azioni
distinte e autonome, sicché l’atto interruttivo della prescrizione
dell’una non si estende anche all’altra.
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5. La domanda giudiziale volta ad acclarare
la illegittimità del silenzio – rifiuto, non può valere
come atto interruttivo della prescrizione della pretesa
risarcitoria, perché non contiene alcuna domanda di risarcimento
del danno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.5995/04
Reg.Dec.
N. 5476 Reg.Ric.
ANNO 2002
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 5476/2002, proposto
da
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Autolinee Eredi di Fernandes Pasqualino
s.a.s. di Simeoli Teresa C., in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Zammit,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo,
in Roma, via Alessandria, n. 130;
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contro
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Regione Campania, in persona del Presidente
in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa
dall’avv. Vincenzo Baroni ed elettivamente domiciliata presso
l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito
in Roma, via del Tritone, n. 61;
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania – Napoli, I, 21
febbraio 2002, n. 995, resa tra le parti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione appellata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 14 maggio 2004 il consigliere
Rosanna De Nictolis e udito l'avvocato Zammit per l’appellante;
ritenuto e considerato quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. La società odierna appellante è concessionaria
da vecchia data di cinque autolinee di interesse della Regione
Campania.
In data 20 novembre 1971 il Ministero dei trasporti dichiarava
la decadenza delle concessioni ed affidava in via precaria
l’esercizio delle autolinee alla società Tranvie Provinciali
di Napoli (T.P.N.).
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con decisione 6 aprile 1973,
n. 140, annullava il provvedimento ministeriale suindicato.
La Regione Campania, - subentrata nelle funzioni amministrative
statali in materia dal 1° aprile 1972 ai sensi del d.p.r.
n. 5/1972 - , con delibera di giunta regionale n. 5233/1974,
reintegrava la istante nella titolarità delle concessioni
dalle quali era stata illegittimamente dichiarata decaduta.
Tuttavia la Regione manteneva la società T.P.N., cui era
succeduto il Consorzio Trasporti Provinciali di Napoli,
nella gestione precaria dei servizi di trasporto.
La ditta Fernandes, con atto notificato in data 8 aprile
1986 diffidava la Regione a provvedere alla sua reintegrazione
nell’esercizio delle autolinee e alla contemporanea cessazione
della gestione precaria ad opera del C.T.P.N.
Avverso il silenzio-rifiuto veniva proposto in data 23 giugno
1986 ricorso al T.a.r. Campania - Napoli che, con sentenza
8 novembre 1991, n. 362, dichiarava l’obbligo della Regione
Campania di provvedere sulla domanda della ricorrente volta
ad ottenere la reintegrazione nell’esercizio delle autolinee.
Tale sentenza veniva confermata in secondo grado dal Consiglio
di Stato, sez. VI, 29 dicembre 1993, n. 1061.
Pertanto, con delibera della giunta regionale 26 luglio
1994, n. 5233, in esecuzione del giudicato, veniva disposta
la reintegrazione nella gestione delle autolinee della società
odierna appellante.
Quest’ultima in data 2 gennaio 1995 comunicava la ripresa
del servizio alla Regione.
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1.1. Infine, con autonomo ricorso proposto
al T.a.r. per la Campania – Napoli, l’odierna appellante
agiva per il risarcimento del danno, per danno emergente
e lucro cessante, da essa subito, a partire dalla data del
giudicato del Consiglio di Stato del 1973, fino alla data
di ripresa del servizio.
Nel giudizio di primo grado la Regione Campania eccepiva
la prescrizione quinquennale, che assumeva decorrente dalla
decisione n. 140/1973 del Consiglio di Stato, mentre la
inerzia sarebbe stata rimossa soltanto con atto di diffida
risalente all’anno 1986.
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1.2. Il T.a.r. adito, con la sentenza in
epigrafe, accoglieva l’eccezione di prescrizione, osservando
che la lesione lamentata, e cioè il danno emergente e il
lucro cessante derivanti dall’affidamento della gestione
del trasporto ad un terzo soggetto, in violazione dei doveri
derivanti dalle concessioni a favore della ricorrente, deve
ritenersi conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.)
del provvedimento di decadenza annullato in sede giurisdizionale
dal consiglio di Stato con decisione n. 140/1973.
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1.3. Ha proposto appello l’originaria ricorrente
lamentando che:
- la domanda risarcitoria si fonda, per un primo periodo
che va dal 1° aprile 1972 all’8 aprile 1986, non già sull’annullamento
giurisdizionale del provvedimento di decadenza dalla concessione
di trasporto, bensì sulla delibera di giunta regionale del
1974, che ha omesso di reintegrare la società nell’esercizio
effettivo della concessione;
- la domanda risarcitoria si fonda, per il secondo periodo
che va dall’8 aprile 1986 al 2 gennaio 1995, sul giudicato
del T.a.r. Campania – Napoli, n. 362/1991, che ha dichiarato
l’obbligo della Regione Campania di provvedere sulla domanda
di reintegrazione nel servizio di trasporto;
- per entrambi i periodi, l’illecito omissivo della Regione
Campania sarebbe un illecito permanente, per il quale il
diritto al risarcimento sorge con l’inizio del fatto illecito,
e si rinnova di momento in momento finché dura la permanenza.
La prescrizione sarebbe applicabile solo per i danni maturati
in relazione al quinquennio anteriore al primo atto interruttuvo.
Essendo il primo atto interruttivo intervenuto in data 8
aprile 1986, il diritto al risarcimento sarebbe prescritto
solo fino al 1981.
Nel merito, parte appellante indica le somme che ritiene
dovute a titolo di risarcimento del danno, e allega consulenza
di parte.
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2. L’appello è solo parzialmente fondato.
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2.1. In virtù del giudicato del Consiglio
di Stato n. 140/1973, veniva annullato il provvedimento
di decadenza dalla concessione di trasporto, e sorgeva l’obbligo,
per l’amministrazione, di reintegrare la società sia nella
titolarità che nell’esercizio del servizio di trasporto.
Il fatto illecito, produttivo di danno, è costituito, da
un lato, dall’illegittimo provvedimento di decadenza, e,
dall’altro lato, dall’illegittimo affidamento a terzi del
servizio, a titolo precario.
Si tratta di verificare se si possa configurare tale illecito,
come preteso dall’appellante, in termini di illecito permanente.
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2.2. Giova in diritto premettere che in caso
di illecito permanente, in cui il comportamento lesivo non
si esaurisce uno actu, ma perdura nel tempo, la pretesa
risarcitoria sorge con l’inizio del fatto illecito generatore
del danno, rinnovandosi di momento in momento, onde la prescrizione
di quel diritto ha inizio da ciascun giorno rispetto al
danno già verificatosi; ne consegue l’applicabilità della
prescrizione ex art. 2947 c.c. per i danni maturati prima
del quinquennio anteriore al primo atto interruttivo (Cass.
civ., sez. I, 16 novembre 2000, n. 14861; in termini anche
Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 1997, n. 1439I).
Dall’illecito permanente va differenziato l’illecito istantaneo
con effetti permanenti: l'istantaneità o la permanenza del
fatto illecito extracontrattuale deve essere accertata con
riferimento non già al danno, bensì al rapporto eziologico
tra questo ed il comportamento "contra ius" dell'agente,
qualificato dal dolo o dalla colpa. Mentre nel fatto illecito
istantaneo tale comportamento è mero elemento genetico dell'evento
dannoso e si esaurisce con il verificarsi di esso, pur se
l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (fatto
illecito istantaneo ad effetti permanenti), nel fatto illecito
permanente il comportamento "contra ius" oltre a produrre
l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il
tempo in cui questo perdura, avendosi così coesistenza dell'uno
e dell'altro (Cass. civ., sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1156).
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2.3. Nel caso specifico, il fatto illecito
produttivo di danno è costituito, per il primo periodo,
anteriore alla diffida del 1986, dai provvedimenti con cui,
da un lato, è stata dichiarata la decadenza dalla concessione
di trasporto e, dall’altro lato, è stato affidato il servizio,
provvisoriamente, a terzi.
La condotta illecita si è perpetrata con tali provvedimenti,
ancorché gli effetti di essa si siano protratti nel corso
degli anni.
Tali provvedimenti hanno “degradato” il diritto soggettivo
all’esercizio del servizio di trasporto (derivante dalla
concessione – contratto) in interesse legittimo, e solo
con il giudicato del 1973 il diritto si è riespanso.
Posto che all’epoca dell’originario provvedimento di decadenza
non era consentita la tutela risarcitoria degli interessi
legittimi, ma solo dei diritti soggettivi, appare corretto
ritenere che la pretesa risarcitoria è divenuta azionabile
solo a far data da quando il diritto, degradato a interesse
legittimo, è ritornato ad essere diritto soggettivo in virtù
del giudicato.
Tali osservazioni valgono tutt’oggi, perché nel caso in
cui, ai fini del risarcimento del danno degli interessi
legittimi, occorre il previo annullamento dell’atto amministrativo
illegittimo, in applicazione della regola civilistica secondo
cui la prescrizione comincia a decorrere non già da quando
il diritto è sorto, bensì da quando il diritto può essere
fatto valere (art. 2935 c.c.), la pretesa risarcitoria può
essere fatta valere solo dopo il passaggio in giudicato
della sentenza di annullamento, e dunque la prescrizione
inizia a decorrere solo da tale momento.
Sicché, la domanda di risarcimento andava tempestivamente
proposta nel termine di cinque anni decorrenti dalla data
del giudicato.
La domanda si è pertanto prescritta nel 1978.
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2.4. Quanto all’azione di esecuzione del
giudicato formatosi nel 1973, la stessa, soggetta a prescrizione
decennale, si è prescritta nel 1983.
Per quanto riguarda l’atto di diffida notificato nell’aprile
1986, va anzitutto osservato che nel successivo giudizio
promosso in relazione al silenzio – inadempimento la decisione
del T.a.r. Napoli n. 362/1991, passata in giudicato, ha
ritenuto che l’azione proposta non fosse un’actio judicati
(che come tale sarebbe stata prescritta per effetto del
decorso di dieci anni dal giudicato del 1973) bensì una
autonoma azione volta ad accertare l’inadempimento dell’amministrazione
ad obblighi derivanti dal rapporto di concessione.
Il T.a.r. ha anche affermato la sussistenza dell’obbligo
dell’amministrazione di provvedere nel senso richiesto dalla
ricorrente, reintegrandola nell’esercizio del servizio,
salve specifiche ragioni ostative (pag. 7 della sentenza).
Così ricostruita la vicenda di fatto, a far data dalla diffida
dell’aprile 1986, non viene in considerazione l’obbligo
dell’amministrazione di reintegrazione nel servizio, derivante
dal giudicato del 1973, bensì un nuovo e autonomo obbligo
di consentire l’esercizio della concessione, derivante dal
rapporto contrattuale accessivo all’atto di concessione.
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2.5. L’obbligo di provvedere è stato riconosciuto
dal T.a.r., con decorrenza dalla data di formazione del
silenzio – rifiuto, trenta giorni dopo la notifica della
diffida in data 8 aprile 1986, e dunque con decorrenza dalla
data 8 maggio 1986.
Ferma la qualificazione data dal T.a.r. in termini di obbligo
di provvedere (dato il vincolo del giudicato) (e sebbene
a rigori si tratti di azione di accertamento dell’inadempimento
di un obbligo contrattuale derivante dal rapporto concessorio),
va osservato che il silenzio – inadempimento dell’amministrazione
(recte: l’inadempimento contrattuale dell’amministrazione)
è durato dalla data di accertamento dello stesso (8 maggio
1986) fino alla data del 26 luglio 1994, data in cui la
Regione ha disposto la reintegrazione nell’esercizio del
servizio.
Non rileva che, materialmente, la ripresa del servizio sia
avvenuta solo nel gennaio 1995, perché il periodo che va
dal luglio 1994 al gennaio 1995 è stato necessario per accertare
in capo al concessionario i requisiti necessari per l’esercizio
dell’attività.
L’inadempimento dell’amministrazione deve ritenersi cessato,
dunque, in data 26 luglio 1994.
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2.6. Per quanto attiene alla domanda di risarcimento
del danno derivante dalla condotta omissiva dell’amministrazione,
durata dalla data di insorgenza dell’obbligo di provvedere
(maggio 1986) fino alla data di adempimento (luglio 1994),
occorrono, in fatto, le seguenti considerazioni: - l’atto
di diffida notificato nell’aprile 1986 reca la sola domanda
di adempimento del rapporto contrattuale (immissione nell’esercizio
del servizio di trasporto) e non anche la domanda di risarcimento
del danno da inadempimento;
- anche la domanda giudiziale relativa al silenzio – rifiuto
non reca alcuna istanza di risarcimento del danno;
- il risarcimento del danno è stato chiesto solo con atto
di diffida del 13 gennaio 1999.
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2.7. Questo Consesso è vincolato a ricostruire
il problema della prescrizione del diritto al risarcimento
del danno tenendo conto:
- da un lato, del giudicato del T.a.r. Napoli che ha ricostruito
in termini di silenzio – inadempimento l’inerzia dell’amministrazione
e in termini di obbligo pubblicistico di provvedere l’obbligazione
della Regione di immettere la appellante nell’esercizio
della concessione;
- dall’altro lato, della impostazione del ricorso di primo
grado e dell’atto di appello nel presente giudizio, che,
del pari, prospetta la questione in termini di diritto al
risarcimento derivante dal giudicato che dichiara l’obbligo
dell’amministrazione di provvedere.
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2.8. Ciò premesso, vanno fatte le seguenti
considerazioni.
In tema di risarcimento degli interessi legittimi, il termine
di prescrizione inizia a decorrere dal giudicato di annullamento
del provvedimento lesivo, solo quando sia necessario il
previo annullamento.
Se, invece, non occorre il previo annullamento di alcun
atto, come nei casi di danno da ritardo, la prescrizione
della pretesa risarcitoria del danno arrecato a interessi
legittimi inizia a decorrere da quando si verifica l’evento
produttivo di danno.
Nel caso di silenzio – inadempimento, in cui non occorre
il previo annullamento giurisdizionale di alcun atto amministrativo,
la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere
da quando si verifica il silenzio – inadempimento, e dunque,
nella specie, dall’ 8 maggio 1986, allo scadere del termine
di trenta giorni assegnato con l’atto di diffida notificato
in data 8 aprile 1986.
L’atto di diffida notificato nel 1986 si limita a chiedere
l’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di concessione,
mentre non contiene alcuna domanda di risarcimento del danno.
Ne consegue che l’atto di diffida notificato nel 1986 non
può valere come atto interruttivo della prescrizione della
pretesa risarcitoria.
E, invero, a fronte di un rapporto contrattuale, quale era
quello derivante dalla concessione – contratto, azione di
adempimento e azione di risarcimento del danno sono azioni
distinte e autonome, sicché l’atto interruttivo della prescrizione
dell’una non si estende anche all’altra.
Neppure la domanda giudiziale volta ad acclarare la illegittimità
del silenzio – rifiuto, può valere come atto interruttivo
della prescrizione della pretesa risarcitoria, perché non
contiene alcuna domanda di risarcimento del danno.
La prescrizione della domanda di risarcimento è iniziata,
nella specie, a decorrere dall’8 maggio 1986 – data di formazione
del silenzio – inadempimento; tuttavia, la condotta di inadempimento
causativa di danno si è protratta fino al 26 luglio 1994.
Per tutto tale periodo, è durata la condotta illecita produttiva
di danno, con la conseguenza che la pretesa risarcitoria
è sorta con l’inizio del fatto illecito generatore del danno,
e si è rinnovata di momento in momento, onde la prescrizione
ha avuto inizio da ciascun giorno rispetto al danno già
verificatosi; ne consegue l’applicabilità della prescrizione
ex art. 2947 c.c. per i danni maturati prima del quinquennio
anteriore al primo atto interruttivo.
Il primo atto interruttivo della prescrizione, nel caso
di specie, è la diffida notificata il 13 gennaio 1999.
Risultano perciò prescritti i danni maturati prima del quinquennio
anteriore al 13 gennaio 1999, e dunque i danni maturati
fini al 13 gennaio 1994.
Residua, perché non prescritta, la pretesa risarcitoria
relativamente ai danni maturati dal 14 gennaio 1994 al 26
luglio 1994, data in cui è cessato l’inadempimento della
Regione.
Giova per completezza osservare che, avendo la sentenza
di primo grado ritenuto che la prescrizione sia di durata
quinquennale, e non essendovi sul punto appello (ché, anzi,
il ricorso di primo grado ha articolato domanda di risarcimento
del danno <> e l’appello,
del pari, si riferisce alla prescrizione quinquennale e
alla domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c.)
il Collegio è vincolato a ritenere quinquennale la durata
della prescrizione del diritto al risarcimento del danno
derivante dall’inadempimento degli obblighi derivanti dalla
concessione – contratto.
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2.9. Siffatto danno è risarcibile, sussistendo
tutti gli elementi della condotta illecita:
- l’elemento oggettivo dell’inadempimento della parte pubblica;
- l’elemento soggettivo della colpa, che si evince dalle
circostanze di fatto dedotte da parte ricorrente, vale a
dire la protratta inerzia della Regione nel reimmettere
l’impresa nell’esercizio della concessione e il protratto
mantenimento di una situazione gestoria di fatto; né la
Regione ha fornito elementi in contrario, volti a comprovare
l’assenza di colpa;
- il nesso di causalità tra fatto illecito e danno.
Tuttavia, nella quantificazione del danno risarcibile, è
imprescindibile considerare:
- da un lato l’aliunde perceptum o percipiendum, non essendo
verosimile la totale inattività dell’impresa per tutto il
tempo in cui la Regione è rimasta inadempiente, e, in ogni
caso, non essendo rispondente a criteri di buona gestione
che un’impresa rimanga totalmente inerte e non cerchi impieghi
alternativi;
- dall’altro lato, il concorso di colpa del danneggiato
nell’aggravamento del danno: ai sensi dell’art. 1227, co.
2, cod. civ., il creditore ha il dovere di impedire i danni
evitabili con l’ordinaria diligenza, per i quali il risarcimento
non è dovuto; una maggiore tempestività dell’appellante
nell’esercizio delle proprie ragioni, mediante tempestiva
richiesta a controparte del risarcimento, e mediante tempestiva
richiesta a controparte di corretta esecuzione del giudicato
del 1973, avrebbero ridotto l’area del danno verificatosi).
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2.10. Passando alla quantificazione del danno
per il periodo suddetto, il Collegio, in applicazione dell’art.
35, co. 2, d.lgs. n. 80/1998, detta i criteri a cui l’amministrazione
regionale dovrà attenersi per proporre all’appellante il
pagamento di una somma entro il termine, che si ritiene
congruo, di giorni novanta decorrenti dalla comunicazione,
o, se anteriore, notificazione della presente decisione.
Il danno da risarcire comprende il danno emergente e il
lucro cessante.
Nel quantificare il danno emergente, si terrà conto dei
costi subiti per effetto del fermo dei mezzi e del personale
per il periodo 14 gennaio – 26 luglio 1994.
Nel quantificare il lucro cessante si terrà conto del guadagno
netto ricavabile nel periodo 14 gennaio – 26 luglio 1994,
in relazione al servizio che avrebbe dovuto gestire l’appellante,
tenendo conto delle tariffe vigenti da gennaio a luglio
1994, dei costi presumibili del servizio, degli eventuali
contributi pubblici previsti per il servizio de quo, e delle
tratte su cui il servizio avrebbe dovuto essere gestito;
l’amministrazione terrà conto delle indicazioni contenute
nella perizia di parte, comparandole con gli utili netti
conseguiti nel suddetto periodo dal soggetto terzo che ha
gestito il servizio in luogo dell’appellante avente diritto.
La somma così quantificata, andrà decurtata nella misura
del 50%, a titolo forfettario ed equitativo, in considerazione
del presumibile aliunde perceptum e del dovere del creditore
di non aggravare il danno.
Sulla somma così decurtata, andrà applicata la rivalutazione
monetaria, con decorrenza dal 26 luglio 1994 e fino al soddisfo,
nonché gli interessi al tasso legale (tenendo conto del
tasso legale di anno in anno previsto dal 1994 e fino al
soddisfo).
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3. La novità delle questioni e la parziale
soccombenza giustifica la integrale compensazione delle
spese del doppio grado di lite.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla
presente decisione.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 14 maggio 2004 con la partecipazione di:
Claudio VARRONE - Presidente
Carmine VOLPE - Consigliere
Giuseppe ROMEO - Consigliere
Francesco D’OTTAVI - Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS - Cons. rel. ed est.
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