| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 25 marzo 2005 n. 1302
Pres. Riccio, Est. Patroni Griffi
Simonetta Domenico (Avv.ti G. Scordino e P. Falduto) c.
Regione Calabria |
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1) Processo amministrativo – Revocazione
– Errore di fatto – Presupposti - Configurabilità.
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2) Processo amministrativo - Legittimazione
processuale – Regione Calabria – competenza del Dirigente
dell’Avvocatura a promuovere la lite – Sussistenza – Ragioni.
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1) L’errore di fatto revocatorio presuppone
contestualmente: a) il travisamento, da parte del giudice,
dell’incontestabile contenuto materiale degli atti processuali
b) un nesso di causalità esclusiva tra l’abbaglio e la portata
della decisione, la quale in sostanza, poggiando sull’errore,
una volta che questo sia emendato, deve omisso medio risultare
assolutamente periclitante c) l’immediata rilevabilità della
svista. Pertanto esso è configurabile anche nell'ipotesi
in cui cada sull' esistenza o sul contenuto di atti processuali,
purché sia identificabile attraverso la motivazione della
sentenza nella decisione revocando. Sono invece vizi logici
e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea
interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento
di una circostanza risolutiva ai fini della decisione. 2)
Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto regionale della Calabria
approvato con legge statale 28.7.1971, n. 519 (applicabile
nel caso di specie ratione temporis) spetta alla Giunta
regionale deliberare in materia di liti attive e passive,
e tale norma è inserita in una fonte sovraordinata rispetto
alle leggi regionali ordinarie successive che hanno previsto
una competenza dirigenziale al riguardo. Peraltro con delibera
Giuntale n. 87 del 2003 la Regione Calabria ha delegato
al Dirigente dell’Avvocatura il potere di promuovere le
liti e questa è idonea e sufficiente a sorreggere il decreto
di costituzione in giudizio adottato dal Dirigente dell’Avvocatura*.
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*cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 27.4.2004, n. 2564
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso proposto da
Simonetta Domenico, rappresentato e difeso dagli
avvocati Giusi Scordino e Paolo Falduto e presso lo studio
dell’ultimo elettivamente domiciliato in Roma Via Sebino
n. 16;
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contro
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la Regione Calabria, non costituita
in giudizio;
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per la revocazione
della decisione della Sezione 5 aprile 2003 n. 1820 resa
inter partes;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Udienza del 14 dicembre 2004 il Consigliere
Filippo Patroni Griffi; Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con la decisione in epigrafe indicata è stato
accolto l’appello proposto dalla Regione Calabria avverso
la sentenza del TAR Reggio Calabria, con la quale erano
stati riconosciuti alla parte ora istante crediti di lavoro
da questa vantati.
In particolare la citata decisione ha ritenuto fondata l’eccezione
di prescrizione dei crediti in parola dedotta dalla Regione.
Con il ricorso in esame la parte soccombente domanda la
revocazione della decisione stessa ai sensi dell’art. 395,
n. 4, cod. proc. civ. deducendo vari errori di fatto in
cui sarebbe incorso il giudicante.
Il ricorso è stato fissato per l’Udienza del 26 ottobre
2004, ma la discussione è stata rinviata avendo i difensori
allegato impedimenti con nota del 25.10.2004.
Il ricorso è stato quindi fissato per l’Udienza del 16 novembre
2004, ma la discussione è stata rinviata a seguito di ulteriore
richiesta dei difensori in data 15.11.2004.
Infine il ricorso è stato trattenuto in decisione all’Udienza
del 14 dicembre 2004, nonostante richiesta di ulteriore
rinvio presentata dal difensore avv. Scordino in data 13.12.2004.
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DIRITTO
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Preliminarmente osserva il Collegio che al
ricorrente sono stati concessi ben due differimenti della
discussione al fine di consentirgli di provvedere adeguatamente
alle sue esigenze di difesa, ma che queste devono poi conciliarsi
con le esigenze del collegio di sollecito svolgimento dei
processi e di non vanificazione del laborioso lavoro preparatorio,
per cui una terza richiesta di dilazione, in immediata successione
alle precedenti, oltre ad apparire dilatoria e non più giustificabile
con le esigenze di difesa, che potevano essere soddisfatte
altrimenti, è sembrata assolutamente non conciliabile con
le esigenze del collegio.
Il Collegio ritiene di poter prescindere da ogni approfondimento
in ordine alla ammissibilità del ricorso, che risulta notificato
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non all’Avvocatura
Generale o al difensore della Regione nel giudizio di primo
grado, in quanto la domanda di revocazione è comunque inammissibile.
Come risulta dalle premesse, tale domanda è volta in primo
luogo a dedurre l’errore di fatto che inficerebbe – ex art.
395, n. 4, cod. proc. civ. – la decisione nel suo insieme,
non essendosi il Collegio giudicante avveduto che il Presidente
della Regione stava in giudizio ed aveva conferito mandato
al difensore non su autorizzazione della Giunta, come prescritto
dallo Statuto approvato con legge statale n. 519 del 1971,
ma in virtù di un decreto di autorizzazione adottato – con
difetto assoluto di competenza - dal dirigente generale
preposto al settore Avvocatura.
In proposito, si ricorda che secondo un orientamento giurisprudenziale
consolidato, ma risalente, il preteso erroneo apprezzamento
delle risultanze processuali da parte del giudice si risolve
in un (eventuale) errore di giudizio e non nell' errore
di fatto che può dar luogo alla revocazione delle pronunce
giurisdizionali (cfr. ex multis VI Sez. 10.5.1990, n. 518,
e 28.11.1992, n. 965).
Successivamente, a partire dalla Ap. 22.1.1997, n. 3, è
stato ammesso – nel caso di specie con riferimento all’omissione
di pronuncia su una eccezione di parte - che l’errore di
fatto revocatorio può essere configurabile anche quando
cade sull'esistenza o sul contenuto di atti processuali.
Nell’occasione, l’Adunanza Plenaria ha però evidenziato
che ai fini della configurabilità dell’errore di fatto revocatorio
(appunto ricadente sul contenuto o sull’esistenza di atti
processuali) l’abbaglio deve essere “identificabile attraverso
la motivazione della sentenza” e che la supposizione ineludibilmente
erronea “ non può essere implicita, ma deve essere espressa”.
Ciò, in quanto solo la motivazione è il criterio formale
di emersione dell'errore di fatto, visto che, come è stato
detto efficacemente, « un abbaglio dei sensi è incompatibile
con l'omissione di motivazione, perché è la motivazione
che rivela l'abbaglio » (Ap. 30.7.1980 n. 36).
In questi termini si è definitivamente assestata la giurisprudenza
di questo Consiglio di Stato, la quale dunque riconosce
che l'errore di fatto revocatorio è configurabile anche
nell'ipotesi in cui cada sull' esistenza o sul contenuto
di atti processuali, purché sia identificabile attraverso
la motivazione della sentenza (cfr. Csi. 2.5.2003 n. 178
e IV sez. 13.12.1999 n. 1834) Applicando il criterio ermeneutico
ora enunciato al caso in esame, deve osservarsi che nella
decisione revocanda la questione della legittimazione processuale
o capacità di stare in giudizio della Regione appellante
risulta non affrontata espressamente, il che impedisce di
ritenere con certezza che essa non sia stata percepita dal
giudicante, ben potendosi ipotizzare che – in difetto di
qualsivoglia eccezione dedotta sul punto dalla controparte
oggi ricorrente in revocazione – la questione stessa sia
stata delibata e positivamente risolta per implicito: con
la conseguenza che, a tutto voler concedere, l’errore imputabile
al Collegio sarebbe di diritto e non mai di fatto.
Fermo quanto sopra, la domanda risulta inammissibile anche
sotto un diverso profilo.
Come è noto, secondo principi consolidati in giurisprudenza,
l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc.
civ. deve – oltre che consistere nell’affermazione o supposizione
dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti
invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base
al tenore degli atti e documenti di causa, essere decisivo
e non cadere su di un punto controverso sul quale il giudice
si sia pronunciato - presentare i caratteri della evidenza
e della obiettività.
Ciò comporta la pacifica l’inammissibilità del rimedio revocatorio
in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza,
ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di
argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero
errori che non consistano in un vizio di assunzione del
fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su
quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori
di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la
decisione non derivi dall’ignoranza di atti e documenti
di causa, ma dall’erronea interpretazione di essi. (ex multis
Cass., sez. lav., 1.3.2001, n. 2969).
In sostanza, per quanto qui rileva, l’errore revocatorio
presuppone contestualmente: a) il travisamento, da parte
del giudice, dell’incontestabile contenuto materiale degli
atti processuali b) un nesso di causalità esclusiva tra
l’abbaglio e la portata della decisione, la quale in sostanza,
poggiando sull’errore, una volta che questo sia emendato,
deve omisso medio risultare assolutamente periclitante c)
l’immediata rilevabilità della svista.
Per contro, sono vizi logici e dunque errori di diritto
quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione
dei fatti (Sez. IV 2.3.2001, n. 1159) o nel mancato approfondimento
di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (V
Sez. 24.10.2001, n. 5600).
Nel caso in esame, come ora si vedrà, l’individuazione dell’organo
veramente competente a promuovere le liti nella Regione
Calabria comporta un attività interpretativa, oltre tutto
particolarmente complessa: ne consegue che nella specie
l’errore imputato al giudicante (omessa percezione della
asserita incapacità processuale dell’Ente) non è affatto
rilevabile con immediatezza e non ha perciò connotati fattuali.
In tal senso, deve darsi atto che, ai sensi dell’art. 27
dello Statuto regionale della Calabria approvato con legge
statale 28.7.1971, n. 519 (applicabile ratione temporis)
spetta alla Giunta regionale deliberare in materia di liti
attive e passive, e che tale norma è inserita in una fonte
sovraordinata rispetto alle leggi regionali ordinarie successive
che hanno previsto una competenza dirigenziale al riguardo.
Peraltro la Sezione, nell’occuparsi della subiecta materia,
e dopo aver rilevato che con delibera Giuntale n. 87 del
2003 la Regione Calabria ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura
il potere di promuovere le liti, ha chiarito che la delibera
stessa non è disapplicabile e risulta quindi idonea e sufficiente
a sorreggere il decreto di costituzione in giudizio adottato
dal Dirigente dell’Avvocatura (cfr. IV Sez. 27.4.2004, n.
2564).
Ora, anche a voler ipotizzare un opposto orientamento, è
evidente che – nel descritto contesto di riferimento – l’incapacità
processuale della Regione nel caso in controversia potrebbe
essere predicata a tutto voler concedere solo all’esito
di un complesso iter logico, articolato sulla verifica della
legittimità della delega operata dalla Giunta e sulla eventuale
disapplicabilità della stessa: con la conseguenza che, in
presenza di una questione di diritto di tale spessore ermeneutico,
non può certo sostenersi – in termini del tutto semplicistici
– che la decisione revocanda sarebbe viziata dalla assunzione
di un fatto processuale, dissociato dal ragionamento e “malamente”
ricavato dalla documentazione versata in atti.
Sotto un diverso profilo è dedotto un ulteriore errore revocatorio
in cui sarebbe incorso il Collegio quando ha ritenuto da
un lato che la parte appellata non ha tempestivamente interrotto
la prescrizione; dall’altro che la Regione ha riconosciuto
il relativo debito quando la prescrizione stessa si era
già maturata.
Il mezzo è inammissibile, in quanto la decisione revocanda
fa inequivocamente decorrere il termine di prescrizione
non dal momento in cui la Regione ha originariamente riconosciuto
il credito di cui si discute con le delibere adottate nell’anno
1979, ma dal momento in cui la prestazione lavorativa (pre
ruolo) è stata svolta: ne discende che quello ora contestato
è in realtà un (peraltro non esistente) errore di diritto,
non di fatto.
Considerazioni del tutto analoghe valgono a dichiarare inammissibile
l’ulteriore motivo mediante il quale si contesta quanto
statuito nella sentenza revocanda in ordine alla natura
(negoziale invece che provvedimentale) degli atti di riconoscimento
del debito da parte dell’Amministrazione.
Ulteriormente si deduce l’errore revocatorio in cui è incorso
il giudicante laddove ha escluso nella fattispecie la sussistenza
di un rapporto di lavoro regolarmente costituito.
Il mezzo – che poggia su un evidente fraintedimento dell’iter
logico motivazionale che supporta la sentenza gravata –
è del tutto inconferente, in quanto il Giudicante si è limitato
(del tutto congruamente) ad escludere la sussistenza di
un rapporto lavorativo di ruolo, e cioè di un certo tipo
di rapporto di lavoro.
Infine si deduce l’errore revocatorio che vizia la sentenza
impugnata, nella parte in cui afferma che “ non vi è in
atti la prova che parte appellata abbia compiuto atti interruttivi
della prescrizione prima del decorso del termine quinquennale”.
Senonchè tale mezzo – in astratto suscettibile di introdurre
una questione revocatoria – è inammissibile per genericità,
in quanto in concreto dedotto senza il conforto di alcun
corredo probatorio apprezzabile.
Ed in effetti non sembrano assurgere nemmeno al rango di
presunzione le generiche espressioni contenute in note interne
dell’Amministrazione nelle quali si dà atto dei solleciti
dei dipendenti interessati, senza in alcun modo specificarne
i nominativi e le decorrenze.
Inoltre, come già sopra rilevato, la rilevanza degli atti
interruttivi è intimamente connesso al decorso del termine
di prescrizione, e questo dipende dalla sua data di inizio,
che la sentenza revocante pone in un momento anteriore a
quanto vorrebbe il ricorrente, con un eventuale errore che,
se ci fosse, sarebbe di diritto, mai di fatto.
Sulla scorta delle convergenti considerazioni che precedono,
il ricorso in revocazione va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese del grado, non essendosi costituita l’Amministrazione.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Nulla per le spese del grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma il 14 dicembre 2004 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
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Stenio RICCIO Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI estensore Consigliere
Vito POLI Consigliere
Carlo SALTELLI Consigliere
Sandro AURELI Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
25 marzo 2005
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