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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 25 marzo 2005 n. 1302
Pres. Riccio, Est. Patroni Griffi
Simonetta Domenico (Avv.ti G. Scordino e P. Falduto) c. Regione Calabria


1) Processo amministrativo – Revocazione – Errore di fatto – Presupposti - Configurabilità.

 

2) Processo amministrativo - Legittimazione processuale – Regione Calabria – competenza del Dirigente dell’Avvocatura a promuovere la lite – Sussistenza – Ragioni.

1) L’errore di fatto revocatorio presuppone contestualmente: a) il travisamento, da parte del giudice, dell’incontestabile contenuto materiale degli atti processuali b) un nesso di causalità esclusiva tra l’abbaglio e la portata della decisione, la quale in sostanza, poggiando sull’errore, una volta che questo sia emendato, deve omisso medio risultare assolutamente periclitante c) l’immediata rilevabilità della svista. Pertanto esso è configurabile anche nell'ipotesi in cui cada sull' esistenza o sul contenuto di atti processuali, purché sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza nella decisione revocando. Sono invece vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione. 2) Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto regionale della Calabria approvato con legge statale 28.7.1971, n. 519 (applicabile nel caso di specie ratione temporis) spetta alla Giunta regionale deliberare in materia di liti attive e passive, e tale norma è inserita in una fonte sovraordinata rispetto alle leggi regionali ordinarie successive che hanno previsto una competenza dirigenziale al riguardo. Peraltro con delibera Giuntale n. 87 del 2003 la Regione Calabria ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura il potere di promuovere le liti e questa è idonea e sufficiente a sorreggere il decreto di costituzione in giudizio adottato dal Dirigente dell’Avvocatura*.

 

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*cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 27.4.2004, n. 2564

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso proposto da
Simonetta Domenico, rappresentato e difeso dagli avvocati Giusi Scordino e Paolo Falduto e presso lo studio dell’ultimo elettivamente domiciliato in Roma Via Sebino n. 16;

 

contro

 

la Regione Calabria, non costituita in giudizio;

 

per la revocazione
della decisione della Sezione 5 aprile 2003 n. 1820 resa inter partes;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Udienza del 14 dicembre 2004 il Consigliere Filippo Patroni Griffi; Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con la decisione in epigrafe indicata è stato accolto l’appello proposto dalla Regione Calabria avverso la sentenza del TAR Reggio Calabria, con la quale erano stati riconosciuti alla parte ora istante crediti di lavoro da questa vantati.
In particolare la citata decisione ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dei crediti in parola dedotta dalla Regione.
Con il ricorso in esame la parte soccombente domanda la revocazione della decisione stessa ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deducendo vari errori di fatto in cui sarebbe incorso il giudicante.
Il ricorso è stato fissato per l’Udienza del 26 ottobre 2004, ma la discussione è stata rinviata avendo i difensori allegato impedimenti con nota del 25.10.2004.
Il ricorso è stato quindi fissato per l’Udienza del 16 novembre 2004, ma la discussione è stata rinviata a seguito di ulteriore richiesta dei difensori in data 15.11.2004.
Infine il ricorso è stato trattenuto in decisione all’Udienza del 14 dicembre 2004, nonostante richiesta di ulteriore rinvio presentata dal difensore avv. Scordino in data 13.12.2004.

 

DIRITTO

 

Preliminarmente osserva il Collegio che al ricorrente sono stati concessi ben due differimenti della discussione al fine di consentirgli di provvedere adeguatamente alle sue esigenze di difesa, ma che queste devono poi conciliarsi con le esigenze del collegio di sollecito svolgimento dei processi e di non vanificazione del laborioso lavoro preparatorio, per cui una terza richiesta di dilazione, in immediata successione alle precedenti, oltre ad apparire dilatoria e non più giustificabile con le esigenze di difesa, che potevano essere soddisfatte altrimenti, è sembrata assolutamente non conciliabile con le esigenze del collegio.
Il Collegio ritiene di poter prescindere da ogni approfondimento in ordine alla ammissibilità del ricorso, che risulta notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non all’Avvocatura Generale o al difensore della Regione nel giudizio di primo grado, in quanto la domanda di revocazione è comunque inammissibile.
Come risulta dalle premesse, tale domanda è volta in primo luogo a dedurre l’errore di fatto che inficerebbe – ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. – la decisione nel suo insieme, non essendosi il Collegio giudicante avveduto che il Presidente della Regione stava in giudizio ed aveva conferito mandato al difensore non su autorizzazione della Giunta, come prescritto dallo Statuto approvato con legge statale n. 519 del 1971, ma in virtù di un decreto di autorizzazione adottato – con difetto assoluto di competenza - dal dirigente generale preposto al settore Avvocatura.
In proposito, si ricorda che secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma risalente, il preteso erroneo apprezzamento delle risultanze processuali da parte del giudice si risolve in un (eventuale) errore di giudizio e non nell' errore di fatto che può dar luogo alla revocazione delle pronunce giurisdizionali (cfr. ex multis VI Sez. 10.5.1990, n. 518, e 28.11.1992, n. 965).
Successivamente, a partire dalla Ap. 22.1.1997, n. 3, è stato ammesso – nel caso di specie con riferimento all’omissione di pronuncia su una eccezione di parte - che l’errore di fatto revocatorio può essere configurabile anche quando cade sull'esistenza o sul contenuto di atti processuali.
Nell’occasione, l’Adunanza Plenaria ha però evidenziato che ai fini della configurabilità dell’errore di fatto revocatorio (appunto ricadente sul contenuto o sull’esistenza di atti processuali) l’abbaglio deve essere “identificabile attraverso la motivazione della sentenza” e che la supposizione ineludibilmente erronea “ non può essere implicita, ma deve essere espressa”.
Ciò, in quanto solo la motivazione è il criterio formale di emersione dell'errore di fatto, visto che, come è stato detto efficacemente, « un abbaglio dei sensi è incompatibile con l'omissione di motivazione, perché è la motivazione che rivela l'abbaglio » (Ap. 30.7.1980 n. 36).
In questi termini si è definitivamente assestata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la quale dunque riconosce che l'errore di fatto revocatorio è configurabile anche nell'ipotesi in cui cada sull' esistenza o sul contenuto di atti processuali, purché sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza (cfr. Csi. 2.5.2003 n. 178 e IV sez. 13.12.1999 n. 1834) Applicando il criterio ermeneutico ora enunciato al caso in esame, deve osservarsi che nella decisione revocanda la questione della legittimazione processuale o capacità di stare in giudizio della Regione appellante risulta non affrontata espressamente, il che impedisce di ritenere con certezza che essa non sia stata percepita dal giudicante, ben potendosi ipotizzare che – in difetto di qualsivoglia eccezione dedotta sul punto dalla controparte oggi ricorrente in revocazione – la questione stessa sia stata delibata e positivamente risolta per implicito: con la conseguenza che, a tutto voler concedere, l’errore imputabile al Collegio sarebbe di diritto e non mai di fatto.
Fermo quanto sopra, la domanda risulta inammissibile anche sotto un diverso profilo.
Come è noto, secondo principi consolidati in giurisprudenza, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve – oltre che consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, essere decisivo e non cadere su di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato - presentare i caratteri della evidenza e della obiettività.
Ciò comporta la pacifica l’inammissibilità del rimedio revocatorio in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall’ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall’erronea interpretazione di essi. (ex multis Cass., sez. lav., 1.3.2001, n. 2969).
In sostanza, per quanto qui rileva, l’errore revocatorio presuppone contestualmente: a) il travisamento, da parte del giudice, dell’incontestabile contenuto materiale degli atti processuali b) un nesso di causalità esclusiva tra l’abbaglio e la portata della decisione, la quale in sostanza, poggiando sull’errore, una volta che questo sia emendato, deve omisso medio risultare assolutamente periclitante c) l’immediata rilevabilità della svista.
Per contro, sono vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti (Sez. IV 2.3.2001, n. 1159) o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (V Sez. 24.10.2001, n. 5600).
Nel caso in esame, come ora si vedrà, l’individuazione dell’organo veramente competente a promuovere le liti nella Regione Calabria comporta un attività interpretativa, oltre tutto particolarmente complessa: ne consegue che nella specie l’errore imputato al giudicante (omessa percezione della asserita incapacità processuale dell’Ente) non è affatto rilevabile con immediatezza e non ha perciò connotati fattuali.
In tal senso, deve darsi atto che, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto regionale della Calabria approvato con legge statale 28.7.1971, n. 519 (applicabile ratione temporis) spetta alla Giunta regionale deliberare in materia di liti attive e passive, e che tale norma è inserita in una fonte sovraordinata rispetto alle leggi regionali ordinarie successive che hanno previsto una competenza dirigenziale al riguardo.
Peraltro la Sezione, nell’occuparsi della subiecta materia, e dopo aver rilevato che con delibera Giuntale n. 87 del 2003 la Regione Calabria ha delegato al Dirigente dell’Avvocatura il potere di promuovere le liti, ha chiarito che la delibera stessa non è disapplicabile e risulta quindi idonea e sufficiente a sorreggere il decreto di costituzione in giudizio adottato dal Dirigente dell’Avvocatura (cfr. IV Sez. 27.4.2004, n. 2564).
Ora, anche a voler ipotizzare un opposto orientamento, è evidente che – nel descritto contesto di riferimento – l’incapacità processuale della Regione nel caso in controversia potrebbe essere predicata a tutto voler concedere solo all’esito di un complesso iter logico, articolato sulla verifica della legittimità della delega operata dalla Giunta e sulla eventuale disapplicabilità della stessa: con la conseguenza che, in presenza di una questione di diritto di tale spessore ermeneutico, non può certo sostenersi – in termini del tutto semplicistici – che la decisione revocanda sarebbe viziata dalla assunzione di un fatto processuale, dissociato dal ragionamento e “malamente” ricavato dalla documentazione versata in atti.
Sotto un diverso profilo è dedotto un ulteriore errore revocatorio in cui sarebbe incorso il Collegio quando ha ritenuto da un lato che la parte appellata non ha tempestivamente interrotto la prescrizione; dall’altro che la Regione ha riconosciuto il relativo debito quando la prescrizione stessa si era già maturata.
Il mezzo è inammissibile, in quanto la decisione revocanda fa inequivocamente decorrere il termine di prescrizione non dal momento in cui la Regione ha originariamente riconosciuto il credito di cui si discute con le delibere adottate nell’anno 1979, ma dal momento in cui la prestazione lavorativa (pre ruolo) è stata svolta: ne discende che quello ora contestato è in realtà un (peraltro non esistente) errore di diritto, non di fatto.
Considerazioni del tutto analoghe valgono a dichiarare inammissibile l’ulteriore motivo mediante il quale si contesta quanto statuito nella sentenza revocanda in ordine alla natura (negoziale invece che provvedimentale) degli atti di riconoscimento del debito da parte dell’Amministrazione.
Ulteriormente si deduce l’errore revocatorio in cui è incorso il giudicante laddove ha escluso nella fattispecie la sussistenza di un rapporto di lavoro regolarmente costituito.
Il mezzo – che poggia su un evidente fraintedimento dell’iter logico motivazionale che supporta la sentenza gravata – è del tutto inconferente, in quanto il Giudicante si è limitato (del tutto congruamente) ad escludere la sussistenza di un rapporto lavorativo di ruolo, e cioè di un certo tipo di rapporto di lavoro.
Infine si deduce l’errore revocatorio che vizia la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che “ non vi è in atti la prova che parte appellata abbia compiuto atti interruttivi della prescrizione prima del decorso del termine quinquennale”.
Senonchè tale mezzo – in astratto suscettibile di introdurre una questione revocatoria – è inammissibile per genericità, in quanto in concreto dedotto senza il conforto di alcun corredo probatorio apprezzabile.
Ed in effetti non sembrano assurgere nemmeno al rango di presunzione le generiche espressioni contenute in note interne dell’Amministrazione nelle quali si dà atto dei solleciti dei dipendenti interessati, senza in alcun modo specificarne i nominativi e le decorrenze.
Inoltre, come già sopra rilevato, la rilevanza degli atti interruttivi è intimamente connesso al decorso del termine di prescrizione, e questo dipende dalla sua data di inizio, che la sentenza revocante pone in un momento anteriore a quanto vorrebbe il ricorrente, con un eventuale errore che, se ci fosse, sarebbe di diritto, mai di fatto.
Sulla scorta delle convergenti considerazioni che precedono, il ricorso in revocazione va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese del grado, non essendosi costituita l’Amministrazione.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Nulla per le spese del grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

 

Stenio RICCIO Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI estensore Consigliere
Vito POLI Consigliere
Carlo SALTELLI Consigliere
Sandro AURELI Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
25 marzo 2005

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