| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 25 marzo 2005 n. 1301
Pres. Trotta, Est. Metro
Ministero della Difesa (Avv. Gen. dello Stato) c. Marino
Domenico |
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Militare e militarizzato – Servizio di leva
– Dispensa – Proposta di assunzione – Legittimità – Ragioni
– Rapporti di lavoro già in atto – Illegittimità.
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L’art. 1 del D.M. 16 ottobre 2000 (recante
l’individuazione delle condizioni per la dispensa dagli
obblighi di leva) deve essere interpretato (coerentemente
con il disposto della lett. a) del comma 3 dell’articolo
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504) nel
senso che la dispensa può essere concessa nell’ipotesi di
proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato
o di contratto a tempo determinato di apprendistato e formazione
– lavoro, che, offrendo ai giovani rispettivamente una stabile
occupazione ovvero una insostituibile opportunità di formazione
professionale propedeutica all’avviamento al lavoro, sole
paiono giustificare, ai sensi del secondo comma dell’articolo
52 della Costituzione, il sacrificio dell’obbligo costituzionale
della prestazione del servizio militare. Resta, comunque,
inibita la dispensa dal servizio ogni qualvolta si tratti
di rapporti di lavoro già in atto.
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cfr. C.d.S., sez. IV, 24 giugno 2003, n. 3797 e
8 luglio 2003, n. 4078
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 8993 del 2004,
proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro
tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato e presso gli ufficii della stessa domiciliato,
in Roma, via de’ Portoghesi n. 12,
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contro
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MARINO DOMENICO non costituitosi in
giudizio; per l'annullamento della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I bis, n. 6149/03.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla Camera di consiglio del 23 novembre
2004, la relazione del Consigliere Adolfo Metro;
Nessuno è presente per le parti;
PREMESSO che, in sede di decisione collegiale sulla
istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata,
la Sezione, accertata la completezza del contraddittòrio
e dell’istruttòria e ritenuta la sussistenza dei presupposti
di cui all’art. 21, comma 10, della legge n. 1034 del 1971,
ha deciso, in assenza delle parti costituite, di definire
il giudizio nel mérito, a norma dell’art. 26 della stessa
legge;
PREMESSO in fatto che:
- con decreto n. LEV-5/24649/LM in data 29 aprile 2004 il
Ministero della Difesa ha rigettato l’istanza presentata
con la quale il sig. Marino Domenico, aveva chiesto la dispensa
dal compiere la ferma di leva, ai sensi dell’art. 7, comma
3, lett. a), del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, sul presupposto
che il contratto di lavoro a tempo determinato, posto a
fondamento dell’istanza, non rientrava nella tipologia dell’apprendistato
o della formazione lavoro;
- il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede
di Roma, sez. I bis, adito dall’interessato per l’annullamento
di detto diniego e della circolare della Direzione Generale
della Leva in data 18 marzo 2002, nonché della cartolina
di chiamata alle armi, con sentenza n. 6149 del 10 luglio
2003, rilevato che il provvedimento si basava su una erronea
interpretazione dell'art. 7, comma terzo, D.Lgs. n. 504/97,
secondo la quale i contratti che darebbero titolo alla dispensa
sarebbero solo quelli "della tipologia apprendistato o formazione
lavoro", annullava l’impugnato diniego di dispensa, in quanto
l’interessato aveva provato la titolarità di contratto di
lavoro a tempo indeterminato;
- il Ministero della Difesa, con atto di appello notificato
in data 6 ottobre 2004, ha chiesto la riforma di detta statuizione,
rivendicando la legittimità del diniego di dispensa, atteso
che quest’ultima può essere concessa, secondo la stessa
ratio delle norme invocate, solo ove la prestazione del
servizio militare, previsto direttamente dalla Costituzione,
comprima irrimediabilmente il diritto al lavoro, fattispecie
da rinvenirsi non già nell’assunzione con contratto a tempo
determinato, ma esclusivamente nell’ipotesi di contratti
di apprendistato e di formazione – lavoro, che “costituiscono
le figure classiche che l’ordinamento ha elaborato ed ampiamente
sperimentato per favorire, con prospettive di impiego futuro
a tempo indeterminato, l’accesso sul mercato del lavoro
dei giovani”;
CONSIDERATO in diritto che la questione è già stata
affrontata più volte da questa sezione (da ultimo, cfr.
sent. n. 2379/03) che, al riguardo, ha precisato che:
"- la prestazione del servizio militare è obbligatoria,
costituendo esplicazione di un preciso obbligo costituzionale
(art. 52), cosicché le fattispecie che prevedono la dispensa
devono considerarsi di carattere eccezionale e di stretta
interpretazione;
- il D.M. 16 ottobre 2000 (recante l’individuazione delle
condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva), come
integrato e modificato con il successivo D.M. 30 luglio
2001, prevede, all’articolo 1, comma 1, lett. m), che possa
ottenere la dispensa il giovane “selezionato da enti pubblici
e privati ai fini dell’assunzione, già in fase di avanzata
e concreta definizione, e per la quale sia richiesto l’adempimento
degli obblighi di leva, sempreché venga prodotta la comprovante
documentazione”;
- detta previsione, sebbene finalizzata a favorire l’occupazione
lavorativa dei giovani, deve essere interpretata (coerentemente
con il disposto della lett. a) del comma 3 dell’articolo
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, di
cui costituisce specificazione e attuazione ai sensi del
successivo comma 4) nel senso che la dispensa può essere
concessa nell’ipotesi di proposta di assunzione con contratto
a tempo indeterminato (C.d.S., sez. IV: 24 giugno 2003,
n. 3797 e 8 luglio 2003, n. 4078) o di contratto a tempo
determinato di apprendistato e formazione – lavoro, che,
offrendo ai giovani rispettivamente una stabile occupazione
ovvero una insostituibile opportunità di formazione professionale
propedeutica all’avviamento al lavoro, sole paiono giustificare,
ai sensi del secondo comma dell’articolo 52 della Costituzione,
in un ponderato equilibrio degli opposti interessi entrambi
costituzionalmente tutelati, il sacrificio dell’obbligo
costituzionale della prestazione del servizio militare;
- tantomeno, poi, la dispensa dal servizio militare può
essere concessa nei casi di rapporti di lavoro (a tempo
determinato o indeterminato) già in atto, nei cui riguardi
deve escludersi ogni pregiudizio alla posizione di lavoro
dell’interessato, trovando applicazione il secondo comma
dell’art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito
dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, secondo
cui “la chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di
leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo
della ferma ed il lavoratore ha diritto alla conservazione
del posto” (Cass., sez. lav., 10 novembre 1998, n. 11335;
C.d.S., sez. VI, 9 agosto 1996, n. 98; sez. IV, ord. n.
1000 del 14 marzo 2003; ord. n. 1946 del 16 maggio 2003)";
RILEVATOche, nel caso di specie, la proposta di lavoro
prodotta dall’appellato concerneva esclusivamente un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e non rientrava nella tipologia
dell’apprendistato ovvero della formazione – lavoro, sì
da non poter essere annoverata tra i casi in cui, così come
sopra indicato, può essere concessa la dispensa,
RITENUTO in conclusione, che l’appello deve essere
accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza,
deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado
dal sig. Marino Domenico avverso il diniego di dispensa
de quo ed avverso la cartolina di chiamata alle armi;
Spese a carico della parte soccombente, nella misura indicata
in dispositivo;
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione IV - definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, accoglie l’appello, annulla la sentenza
impugnata e, per l’effetto, respinge il ricorso originario.
Pone le spese di entrambi i gradi del giudizio per complessivi
€ duemilacinquecento (€ 2.500,00) a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 23 novembre 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quarta, nella Camera
di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Gaetano TROTTA
- Presidente
Costantino SALVATORE - Consigliere
Carlo DEODATO - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere
Adolfo METRO - Consigliere, rel.est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
25 marzo 2005
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