| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 aprile 2005 n. 1636
Pres. Iannotta , est. Lamberti
Cooperativa Sociale Risorgimento S.c.r.l., Cooperativa Sport
Design s.r.l., Associazione Polisportiva Sport Vacanze (avv.ti
A. Bagnoli e T. Manzo) c. Comune di Modugno (avv. A. Enzo)
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1. Contratti della p.a. - servizi pubblici
– legittimazione ad agire – associazione temporanea di impresa
costituenda – associazione temporanea di impresa costituita
– condizioni.
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2. Giustizia amministrativa – pendenza di
due ricorsi identici – mancata rinuncia espressa– declaratoria
di inammissibilità – illegittimità – sopravvenuto difetto
di interesse del primo ricorso – legittimità.
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3. Sport - affiliazione alla Federazione
– status di soggetto dell’ordinamento sportivo – mancato
rinnovo affiliazione – conseguenze.
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4. Contratti della p.a. - servizi pubblici
– gestione impianto sportivo – ammissione – associazione
sportiva abilitata – individuazione – affiliazione alla
Federazione.
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1. In tema di procedure di aggiudicazione
di pubblici appalti di servizi, la legittimazione ad agire
per la tutela degli interessi conseguenti al procedimento
di gara sussiste sia nei confronti della associazione temporanea
di impresa costituenda, congiuntamente alle altre associate
e disgiuntamente in capo ad ogni singola impresa partecipante,
sia nei confronti dell’associazione temporanea costituita,
in persona della capogruppo ed anche della singola impresa
riunita in raggruppamento (nel caso però che sussista un
interesse differenziato da tutelare con l’impugnazione degli
atti del procedimento di aggiudicazione della gara).
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2. La pendenza innanzi ad uno stesso giudice
di due ricorsi tra loro identici per i soggetti e per il
titolo implica la declaratoria di sopravvenuto difetto di
interesse alla decisione di quello in trattazione e non
certo la declaratoria di inammissibilità per mancata rinuncia
espressa al ricorso precedentemente proposto avverso lo
stesso provvedimento, in quanto siffatta pronuncia si risolve
in un sostanziale diniego di giustizia, affatto conforme
ai principi di giurisdizione.
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3. L’affiliazione di società sportiva alla
Federazione è volta all’acquisizione della status di soggetto
dell’ordinamento sportivo, al pari degli altri provvedimenti
compresi nella categoria delle ammissioni amministrative.
Ne consegue che il mancato rinnovo dell’affiliazione è indice
della volontà soggettiva di dismettere lo status da detto
ordinamento, atteso che tale status si conserva o si perde
a seconda della manifestazione di volontà dell’interessato
in tal senso.
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4. Ai fini del conferimento della gestione
di un impianto sportivo comunale, laddove il bando di gara
prescrive che l’aggiudicatario deve essere un’associazione
sportiva abilitata, tale prescrizione si deve intendere
riferita soltanto a un soggetto affiliato ad una Federazione
sportiva, in quanto l’affiliazione è in grado di garantire,
più di ogni altra qualità materialmente posseduta, la correttezza
dell’attività sportiva ed il buon funzionamento dell’ impianto
e delle di lui risorse, non potendosi ridurre l’aspetto
dell’abilitazione alla mera e generica conformità della
disciplina e degli scopi associativi alle finalità generali
perseguite dall’appaltante.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.1636/05REG.DEC.
N. 2108 REG.RIC.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello n. 2108/2004, proposto
dalla
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Cooperativa Sociale Risorgimento S.c.r.l.
corrente in Modugno in persona del legale rappresentate
pro tempore, sig. Vignola Vincenzo, dalla Cooperativa Sport
Design s.r.l. con sede in Bari in persona del legale rappresentante,
sig. Salvatore Elia e dall’Associazione Polisportiva Sport
Vacanze con sede in Bari, tutte in proprio e quale componenti
della costituenda ATI rappresentate e difese dall’avv. Alberto
Bagnoli con domicilio eletto in Roma, via Cicerone 28 presso
l’avv. Tommaso Manzo;
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CONTRO
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il Comune di Modugno, in persona del
sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto
Enzo, con domicilio eletto in Roma presso lo studio del
medesimo Via San Damaso 15;
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E NEI CONFRONTI
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dell’impresa Antonio Dell'Erba quale
ditta individuale e quale mandataria capogruppo dell’A.T.I
costituita con la società Meridionale Servizi s.c.a.r.l.
e la società Blu Project, rappresentata e difesa dall’avv.
Luigi Ayr e dall’avv. Luigi Giuseppe Decollanz, con domicilio
eletto in Roma Viale degli Scipioni n. 110 presso l’avv.
Michela Damadei;
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della società Meridionale Servizi S.c.r.l.,
in proprio e quale mandante dell’ATI costituita con l’impresa
Antonio Dell'erba e con l’impresa Blu Project;
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della società Blu Project Di Rutilli Sabino,
in proprio e quale mandante dell’ATI costituita con l’impresa
Antonio Dell'erba e la società Meridionale Servizi S.c.r.l.;
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per la riforma
della sentenza del TAR della Puglia - Bari - Sezione I in
data 7 gennaio 204 n. 2/2004, che ha dichiarato inammissibile
il ricorso n. 1812/2003 proposto avverso la determinazione
21 agosto 2003 n. 220/RD/III Sett. del Dirigente Capo III
Settore lavori pubblici - servizi - manutenzione del comune
di Modugno che ha approvato gli atti di gara per la gestione
del complesso natatorio sito in Modugno alla via Paradiso,
aggiudicandola all’ATI Dell'erba Antonio (capogruppo) Meridionale
Servizi s.c.a.r.l. e Blu Project;
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Modugno e dell’impresa Dell'Erba Antonio in proprio e quale
mandataria capogruppo dell’A.T.I.
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2004, relatore il Consigliere
Cesare Lamberti e uditi, altresì, gli avvocati Bagnoli e
l’avv. Augusto per sé e su delega dell’avv. Ayr;
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FATTO
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Con determinazione in data 21 agosto 2003
n. 220/RD/III Sett., il Dirigente Capo III Settore lavori
pubblici - servizi - manutenzione del comune di Modugno
ha approvato gli atti di gara per la gestione del complesso
natatorio sito alla via Paradiso, aggiudicandola all’ati
Dell'Erba Antonio (capogruppo) Meridionale Servizi s.c.
a r.l. e Blu Project. L’aggiudicazione è stata impugnata
al TAR della Puglia con ricorso n. n.1240/2003 dalla Cooperativa
sociale Risorgimento s.c.r.l. dalla Cooperativa Sport Design
s.r.l. e dall’Associazione Polisportiva Sport Vacanze, che
avevano partecipato alla gara in ATI costituenda, qualificandosi
al secondo posto con punti 88,586/100, dei quali punti 48,60/60
per l’offerta tecnica e punti 39,986/40 per l’offerta economica.
In punto di fatto, la Cooperativa sociale Risorgimento ha
esposto di essere stata in un primo tempo esclusa dalla
gara per difetto dei requisiti di partecipazione e poi riammessa
a seguito di ricorso al Tar della Puglia, che la differenza
di punteggio con la prima classificata era del tutto esiguo
perché pari a punti 0,437 e che la prima classificata era
priva dell’affiliazione CONI cui era subordinata l’aggiudicazione.
Ciò premesso, la Cooperativa sociale Risorgimento ha spiegato
avverso l’aggiudicazione tre distinte censure, precisamente:
1) violazione del bando di gara ed eccesso di potere per
carenza d’istruttoria e travisamento, erronea motivazione
e falsa presupposizione: 1a) il bando prescriveva che le
domande di partecipazione dovevano essere corredate con
la dichiarazione sul possesso di esperienza sportiva nel
settore specifico di una o più discipline agonistiche praticabili
negli impianti sportivi in affidamento con affiliazione
a una o più federazioni sportive nazionali o enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI. Il requisito doveva essere
comprovato con l’idoneità sportiva, capacità ed esperienza
organizzativa di manifestazioni sportive, dimostrata mediante
certificato di affiliazione ed idonea documentazione a supporto.
Ogni irregolarità riscontrata nella formulazione delle offerte
e nella documentazione prodotta sarebbe stato motivo di
esclusione dalla gara; 1b) il possesso del predetto requisito
da parte dell’aggiudicataria, ditta Dell'Erba Antonio, capo
gruppo dell'ATI con Meridionale Servizi e Blu Project è
stato comprovato con la dichiarazione 27.1.2003 che l’Associazione
Centro Sportivo “Dell'Erba Nuoto” possiede esperienza sportiva
nelle discipline sportive del nuoto e della pallanuoto ed
è affiliata alla FIN, riconosciuta dal CONI: è ingiustificato
il punteggio tecnico ricevuto per tale attestazione; 1c)
l’ati dell’Erba non ha inviato i documenti attestanti l’affiliazione
alla FIN, a dimostrazione di quanto autocertificato nelle
dichiarazioni allegate alla domanda; 1d) non è veritiero
quanto afferma nelle sue dichiarazioni l'ATI aggiudicataria
circa l’affiliazione dell’A.S. Centro Sportivo “Dell'Erba
Nuoto” alla FIN: tale associazione ha invece effettuato
la prima affiliazione in data 16.12.1994 e l’ultima affiliazione
nell'anno agonistico 1997/98, senza più rinnovarla; 2) violazione
ed erronea applicazione sotto altro aspetto del bando di
gara e dei criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice
nel verbale del 5.4.2003 n. 6; eccesso di potere per erronea
e falsità dei presupposti: l’Ati dell’Erba è risultata aggiudicataria
con punti 89,023/100 a fronte delle ricorrenti con punti
88,586/100. Per l’offerta tecnica all’ATI Dell’Erba risulta
assegnato il punteggio massimo di 8,00/8, nel quale ha rivestito
rilevo prevalente l’attività sportiva, rivelatasi poi inesistente.
3) violazione del principio della segretezza delle offerte
e della par condicio dei concorrenti: non sono state adottate
le necessarie cautele per la conservazione e l’esame dei
plichi, necessarie dopo la riammissione dell’offerta delle
ricorrenti. Nel relativo giudizio si sono costituiti il
Comune e le controinteressate: in particolare l’ATI Dell'Erba
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della Cooperativa
Risorgimento, che avrebbe proposto ricorso in nome e per
conto di un’associazione temporanea costituenda e formalmente
inesistente. Nel respingere la domanda cautelare, con ordinanza
n. 725 del 8.10.2003, il Tar della Puglia ha fatto riferimento
a seri profili di inammissibilità. Nei confronti dei medesimi
provvedimenti è stato perciò proposto innanzi allo stesso
Tar della Puglia - Bari l’ulteriore tempestivo ricorso n.
1240/2003, nel quale alla capogruppo della costituenda associazione
temporanea si sono associate anche le altre mandanti. Nel
ricorso sono stati formulati gli stessi due motivi del precedente
ricorso n. 1812/2003 e in aggiunta altri due nuovi motivi:
4) violazione del principio di segretezza delle offerte
e della par condicio dei concorrenti alle gare; 5) eccesso
di potere e violazione dei principi generali in materia
di contestualità del giudizio comparativo. Con la sentenza
impugnata, resa in forma semplificata, il ricorso è stato
dichiarato inammissibile perché proposto in pendenza di
altro ricorso non espressamente rinunciato. Avverso la sentenza
hanno proposto appello le originarie ricorrenti. Nel presente
grado si sono costituite l’ATI Dell’Erba aggiudicataria
e il comune di Modugno, che hanno eccepito l’inammissibilità
del ricorso di primo grado, hanno addotto l’infondatezza
dell’appello e hanno chiesto la conferma della sentenza.
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DIRITTO
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I. La sentenza in epigrafe del Tar della
Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1812/2003
avverso la determinazione 21 agosto 2003 n. 220/RD/III Sett.
del dirigente Capo III Settore Lavori pubblici - servizi
- manutenzione del comune di Modugno che ha aggiudicato
la gara per la gestione del locale complesso natatorio in
favore dell’ATI Dell'erba Antonio (capogruppo) Meridionale
Servizi s.c.a.r.l. e Blu Project. La sentenza ha affermato:
-che i medesimi atti risultano già impugnati dalle stesse
attuali ricorrenti con precedente ricorso n. 1240/2003;
-che la proposizione del ricorso consuma il diritto di azione
e il ricorso successivo tra le stesse parti con lo stesso
petitum e causa pretendi, pur se proposto in termini, deve
ritenersi inammissibile per violazione del divieto scaturente
dal principio del ne bis in idem; -che la proposizione di
nuove censure avverso gli atti già gravati da un precedente
ricorso dallo stesso interessato, richiederebbe la rinuncia
al precedente ricorso oppure l’integrazione del precedente
con motivi aggiunti.
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II. Il Collegio non ritiene di potersi allineare
a tali affermazioni.
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II.1. L’identità di ricorsi nei confronti
dello stesso provvedimento che si riscontra quando vi sia
assoluta corrispondenza fra gli elementi che valgono ad
identificare la relativa azione (soggetti, causa petendi
e petitum) è oggetto della specifica disposizione sulla
continenza di cause dell’art. 39, comma 2, c.p.c. la cui
disciplina è propria anche del processo amministrativo (ex
plurimis, Cons. Stato A.P., 17 ottobre 1994, n. 13). Nella
suddetta norma, il possibile conflitto di giudicati viene
evitato con il criterio della prevenzione, se la causa proposta
per seconda appartiene per materia o per valore alla competenza
dello stesso giudice innanzi al quale è pendente la prima,
o con la sentenza dichiarativa della continenza che rimette
la causa innanzi al giudice competente per materia o per
valore (Cass. sez. lav., 22 ottobre 1994, n. 8685). In presenza
di un’espressa disposizione volta ad evitare giudicati contraddittori
nel caso di assoluta identità di ricorsi contemporaneamente
pendenti davanti allo stesso giudice, una pronuncia d’inammissibilità
per la mancata rinuncia espressa al ricorso precedentemente
proposto avverso lo stesso provvedimento si risolve in un
sostanziale diniego di giustizia affatto conforme ai principi
sulla giurisdizione. Nella specie, la decisione di una delle
due cause fra loro identiche per i soggetti e per il titolo
e pendenti innanzi allo stesso giudice implicava la declaratoria
di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione dell’altra,
non certo la declaratoria d’inammissibilità di quella in
trattazione innanzi a Tar, la cui sentenza deve essere pertanto
riformata. Va altresì precisato che il ricorso n. 1812/2003,
deciso con la sentenza in esame è pienamente ammissibile
sotto il profilo della legittimazione attiva: risulta infatti
proposto dalla Cooperativa sociale Risorgimento a responsabilità
limitata s.c.r.l., dalla Cooperativa Sport Design s.r.l.
e dall’Associazione Polisportiva Sport Vacanze, tutte in
proprio e quale componenti della costituenda ATI partecipante
alla gara indetta dal comune di Modugno. La costante giurisprudenza
ammette l’esistenza della legittimazione processuale ad
agire al fine di tutelare gli interessi conseguenti al procedimento
di gara sia nei confronti dell’associazione temporanea costituenda
congiuntamente alle altre associate e disgiuntamente in
capo ad ogni singola impresa partecipante (Cons.giust.amm.
Sicilia, sez. giurisd., 22 novembre 2001, n. 607), sia nei
confronti dell'associazione temporanea di imprese costituita,
in persona della capogruppo ed anche della singola impresa
riunita in raggruppamento, nel caso però che sussista un
interesse differenziato da tutelare con il ricorso all'impugnazione
degli atti del procedimento di aggiudicazione della gara
(Consiglio Stato, sez. IV, 28 maggio 1988, n. 478). Sempre
relativamente al ricorso n. 1812/2003, il Collegio non ravvisa,
infine alcuna violazione dell’art. 170 c.p.c. per difetto
di notifica all’atto introduttivo al procuratore costituito.
Il codice di rito prevede che tale obbligo insorge dopo
la costituzione in giudizio del convenuto, che nella causa
di specie non si era realizzata in quanto il rapporto processuale
istauratosi con il ricorso n. 1812/2003 era del tutto autonomo
e diverso da quello a suo tempo incardinato con il precedente
ricorso n. 1240/2003.
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III. Deve a tal punto essere esaminato il
merito del ricorso n. 1812/2003, nella cui trattazione precede,
in ordine logico, il primo motivo, riprodotto nell’appello,
che afferma l’erroneità del presupposto in base al quale
all’aggiudicataria sarebbe stato riconosciuto il punteggio
per il possesso di esperienza sportiva nel settore specifico
di una o più discipline agonistiche praticabili negli impianti
sportivi in affidamento. Requisito da comprovare con l’affiliazione
a una o più federazioni sportive nazionali o enti di promozione
sportiva riconosciuta dal CONI. Al proposito, il punto 12.1.
lett.g) del bando prescriveva ai candidati di produrre una
dichiarazione attestante il possesso di esperienza sportiva
nel settore specifico di una o più disciplina agonistiche
praticabili negli impianti sportivi in affidamento, con
affiliazione a una o più federazioni sportive nazionali
o enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI. Per
la qualificazione ed esperienza sportiva, all’ATI Dell’Erba
sono stati attribuiti dalla Commissione punti 8, corrispondenti
al massimo previsto per il requisito: e ciò sulla base della
dichiarazione in data 28 gennaio 2003 del titolare della
ditta stilata in maniera conforme alla clausola di cui al
punto 12.1. lett.g) del bando di gara. Alla richiesta 22
luglio 2003 n. 0035009 del Settore lavori pubblici di far
pervenire ad integrazione della documentazione richiesta
l’ “apposita attestazione di esperienza sportiva con relativa
affiliazione al CONI dell’Associazione centro sportivo Dell’Erba
nuoto” l’aggiudicataria dette riscontro con nota (pervenuta
al Comune il) 29 luglio 2003 ove si precisava che “l’Associazione
centro sportivo Dell’Erba nuoto” risultava affiliata alla
FIN ai sensi dell’art. 1 della circolare 1998/99 e con successivi
chiarimenti del 5 agosto 2003 esplicativi del contenuto
della predetta circolare, secondo cui il requisito dell’affiliazione,
una volta ottenuto il riconoscimento della disciplina agonistica
praticata resta in capo all’associazione richiedente a tempo
indeterminato. Siffatte conclusioni risultano innanzitutto
contraddette dalla documentazione in atti (nota 29.8.2003
n. 948/A/23 della F.I.N. - Comitato regionale pugliese),
secondo cui la C.S. Dell’Erba Nuoto ha effettuato la prima
affiliazione in data 16.12.94 e che l'ultima affiliazione
risale all'anno agonistico 1997/98; da quell'anno la società
non ha più rinnovato l'affiliazione annuale alla Federazione
e pertanto è decaduta dai ranghi federali: Dell’Erba Antonio
non ha poi prodotto domanda di affiliazione al Comitato
regionale. Sempre il medesimo Comitato (nota 14.11.2003
n. 1206/A/23) ha attestato altresì che il c.s. Dell’Erba
Martina Franca alla data odierna non ha prodotto domanda
di affiliazione alla Federazione. Tanto chiarito in fatto,
va precisato in diritto che l’affiliazione di società sportiva
-al pari degli altri provvedimenti compresi nella categoria
delle ammissioni amministrative- è volto alla acquisizione
dello status di soggetto dell'ordinamento sportivo: status
che si conserva o si perde a seconda della manifestazione
di volontà dell’interessato in tale senso (Cons. Stato,
VI, 30 settembre 1995, n. 1050; VI, 31 dicembre 1993, n.
1112). Non vi è dubbio che, il mancato rinnovo dell’affiliazione
sia quantomeno indice delle volontà soggettiva di dismettere
lo status da detto ordinamento, che non poteva perciò definirsi
esiste al momento della presentazione della domanda di partecipazione
alla gara. Erroneamente è stato perciò dichiarato il possesso
del requisito di cui al punto 12.1 lett.g del bando in cado
all’ATI Dell’Erba, in quanto il requisito dell’esperienza
sportiva nelle discipline sportive ivi previste essere comprovato
soltanto con lo specifico attestato di affiliazione per
conseguire il punteggio da attribuire all’offerta tecnica.
Se il bando di gara prescrive che l'aggiudicatario deve
essere un'associazione sportiva abilitata -ai fini del conferimento
della gestione di un impianto sportivo comunale- tale prescrizione
si deve intendere riferita soltanto a un soggetto affiliato
ad una federazione sportiva in quanto l’affiliazione è in
grado di garantire, più d'ogni altra qualità materialmente
posseduta, la correttezza dell'attività sportiva ed il buon
funzionamento dell'impianto e delle di lui risorse, non
potendosi ridurre l'aspetto dell'abilitazione alla mera
e generica conformità della disciplina e degli scopi associativi
alle finalità generali perseguite dall’appaltante (Cons.
Stato, V, 15 maggio 2001, n. 2708). Nella giurisprudenza
della Sezione la prova dell’affiliazione è necessaria addirittura
se il bando di gara non ne faccia espressa menzione: non
è pertanto sufficiente a comprovare il possesso del requisito
il semplice richiamo alla circolare della Federazione Italiano
Nuoto circa il perdurare a tempo indeterminato dell'affiliazione,
una volta ottenuto il riconoscimento della disciplina agonistica
praticata: affermazione questa smentita dalla stessa F.I.N.
nella nota 29.8.2003 n. 948/A/23 circa la decadenza dai
ranghi federali dalla A.S. Dell’Erba nuoto. Sono pertanto
ineccepibili l’affermazione della Cooperativa Risorgimento
sull’inidoneità della documentazione inviata dall'ATI Dell'Erba,
sotto il profilo formale e sostanziale, a comprovare l’affiliazione
alla FIN e la conclusione che essa ne atre in merito all’illegittimità
dell’Amministrazione che l’ha ritenuta valida ai fIni del
possesso del requisito e dell’aggiudicazione dell'appalto
all'ATI Dell'Erba.
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IV. L’appello deve essere conclusivamente
accolto e riformata l’impugnata decisione con conseguente
accoglimento del ricorso originario. Segue l’annullamento
dell’aggiudicazione della gara all’ATI dell’Erba. Sussistono
i giusti motivi per la compensazione della spese di ambedue
i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l’appello, e per l’effetto, in
riforma dell’impugnata decisione annulla l’aggiudicazione
della gara all’ATI dell’Erba. Spese di entrambi i gradi
compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 3 dicembre 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:
Raffaele Iannotta Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Goffredo Zaccardi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 aprile 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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