| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 aprile 2005 n. 1634
est. Lamberti De Vizia transfer s.p.a. (avv.ti A. Contieri,
G. Macri, M. De Cilla e S. Napolitano) c. Comune di Arzachena
(avv.ti G. C. Ragnedda e M. Zoppolato) |
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1. Servizi pubblici – Aggiudicazione della
gare per l’affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza
economica – Divieto di affidamento per le società già gestori
di servizi pubblici locali – Generalità del divieto – Periodo
c.d. transitorio di deroga al divieto generale – Operatività
– Disciplina
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2. Processo amministrativo – Normativa sopravvenuta
in materia di partecipazione alla gara d’appalto che rende
impossibile la partecipazione del ricorrente – Improcedibilità
del ricorso – Non sussiste – Deve dichiararsi l’inammissibilità
per carenza originaria di interesse – Eccezione – Nel caso
che il ricorrente non abbia potuto acquisire la qualità
di aggiudicatario in virtù della normativa sopravvenuta
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Le società già gestori a qualunque titolo
di servizi pubblici locali in affidamento diretto al momento
di emanazione della l. n. 448/2001 potevano aggiudicarsi
le gare per ulteriori affidamenti di servizi pubblici locali
di rilevanza economica dal 1° gennaio 2002 (data di entrata
in vigore della legge n. 448/2001) al 1° ottobre 2003 (data
di entrata in vigore del D.L. n. 269/2003). Nel quadro normativo
precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 vi era
infatti la possibilità di derogare al divieto generale di
partecipazione a gare per affidamenti di servizi pubblici
per quelle società già gestori di servizi pubblici, in virtù
del disposto dall’art. 35, co. 1 L. 448/2001. Quest’ultimo
articolo disponeva infatti che il divieto generale di partecipazione
alle gare per le società già gestori di servizi pubblici
locali dovesse decorrere dalla conclusione del periodo transitorio
(da definirsi ai sensi dell’art. 113, co. 16, D.Lgs. 267/2000).
Successivamente il D.L. 269 del 2003, all’art. 14, co. 3,
ha espressamente abrogato lo stesso art. 35 proprio nella
parte in cui subordinava l’operatività del divieto generale
di partecipazione alla conclusione del predetto periodo
transitorio. Pertanto deve ritenersi che il divieto generale
ex art. 35, co. 1 L. n. 448/2001, che impedisce la partecipazione
delle società che gestiscono a qualunque titolo servizi
pubblici locali alle gare previste dall’art. 113, co. 5,
D.Lgs. 267/2000, ha ricominciato ad operare con decorrenza
1° gennaio 2002. Ciò comporta che gli affidamenti di servizi
ad imprese già gestori di servizi pubblici locali possono
essere ritenuti legittimi solo se iniziati e definiti entro
il lasso di tempo intercorrente tra il 1 gennaio 2002 ed
il 1 ottobre 2003, per non incorrere nel divieto nuovamente
introdotto dallo jus superveniens costituito dal D. L. 269/2003.
Quest’ultimo opera nei procedimenti 'in itinere' con il
solo limite dell'intangibilità delle situazioni giuridiche
ormai definite e non per i procedimenti che all'atto della
sua entrata in vigore non siano stati ancora definitivamente
realizzati o conclusi.
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2. Nel processo amministrativo, l’improcedibilità
per sopravvenuta carenza di interesse è dovuta ad un comportamento
delle parti o a un fatto materiale loro estraneo che si
inserisce nell’iter procedimentale o processuale determinando
il venir meno dell’utilità della decisione, per essersi
realizzata una modificazione dell’assetto giuridico o fattuale
incompatibile con gli effetti della decisione. Per converso,
laddove il ricorrente non abbia potuto rivestire la qualità
di aggiudicatario in una gara d’appalto anteriormente alla
data di proposizione del ricorso per l’effetto modificativo
di una norma di legge successiva, è legittima la declaratoria
di inammissibilità per carenza di interesse in quanto mancante
sin dall’origine.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1975/2004, proposto dalla
società De Vizia transfer S.p.a., in persona del
legale rappresentante Vincenzo De Vizia, rappresentata e
difesa per procura a margine dell'atto introduttivo del
giudizio dagli avv.ti Alfredo Contieri, Gennaro Macri ed
elettivamente domiciliata in Roma, via Zara n. 16, presso
lo studio degli avv.ti Michele De Cilla e Salvatore Napolitano;
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CONTRO
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il Comune di Arzachena, in persona
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso per procura
a margine dell'atto di costituzione dagli avv.ti Gian Comita
Ragnedda e Maurizio Zoppolato ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del secondo, in Roma, via del Mascherino,
n. 72;
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E NEI CONFRONTI
del Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (CINES)
già Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia
(C.P.S.I.O.), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto di
costituzione dagli avv.ti Sergio Segneri e Rino Cudoni ed
elettivamente domiciliato in Roma, via Lima, 20, presso
lo studio dell'avv. Ivo Sangiorgio;
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per l’annullamento
della sentenza del Tar della Sardegna in data 26 novembre
2003 n. 1542 che ha respinto il ricorso di De Vizia transfer
S.p.a. avverso la deliberazione n. 11 del 27 marzo 2003
con la quale il Consiglio comunale di Arzachena ha stabilito
l'affidamento al Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale
di Olbia del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani.
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena
e del Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (CINES) già
Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia
(C.P.S.I.O.);
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2004, relatore il
Consigliere Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati B.
Ricciardelli, per delega dell’avv. A. Contieri, S. Segineri
e Zoppolato.
FATTO
La società De Vizia transfer opera nei servizi di igiene urbana
ed ambientale ed ha impugnato innanzi al Tar della Sardegna
la deliberazione 27 marzo 2003, n. 11 del Comune di Arzachena
che ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani al C.P.S.I.O. senza esperire alcuna procedura
di evidenza pubblica. Deduceva, in particolare che in materia
di servizi pubblici locali l'art. 35 della legge 28 dicembre
2001 n. 448 e l'art. 267 del R.D. n. 1175/1931 prevedono espressamente
che l'affidatario del servizio sia individuato attraverso
l'espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica:
il comportamento del Comune avrebbe violato le disposizioni
sull’esternalizzazione dei servizi e la libera concorrenza
tra le imprese. Il servizio sarebbe stato affidato senza alcuna
valutazione comparativa tra le ditte operanti nel mercato
anche in violazione della direttiva 92/50/CEE e l’aggiudicatario
C.I.P.S.I.O. non era in possesso del requisito previsto dall’art.
9 del d.m. n. 406/1998 con riguardo alla categoria di iscrizione
nell’elenco speciale delle imprese che svolgono la raccolta
dei rifiuti, che consentirebbe lo svolgimento dell’attività
di raccolta solo per comuni con popolazione inferiore a 20.000
abitanti (il Comune di Arzachena, per diversi periodi dell’anno,
superera abbondantemente tale numero). Innanzi al primo giudice
si costituiva il Comune di Arzachena, eccependo in via preliminare
la carenza di interesse al ricorso in quanto, ai sensi dell’art.
113, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art.
35 della legge n. 448/2001, la società ricorrente non avrebbe
potuto comunque partecipare alla procedura concorsuale in
quanto già titolare in affidamento diretto preso il Comune
di Quartu S.Elena di un servizio sostanzialmente analogo a
quello oggetto della gara. Il comune ha addotto nel merito
l’infondatezza delle censure. Anche il C.I.P.S.I.O. è costituito
in giudizio, evidenziando il carattere speciale della normativa
applicata. In accoglimento dell’eccezione del Comune, la decisione
in epigrafe ha dichiarato inammissibile il ricorso. Avverso
la sentenza ha proposto appello la società De Vizia transfer
S.p.a.,. Nel giudizio si sono costituiti il comune e il C.I.P.S.I.O.,
ora Consorzio Industriale Nord Est Sardegna (C.I.N.E.S.).
In vista dell’udienza le parti hanno depositato ulteriori
scritti difensivi.
DIRITTO
1. In accoglimento delle eccezioni proposte dal comune di
Arzachena e dalla controinteressata, il Tar della Sardegna
ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla De Vizia
transfer S.p.a. avverso la deliberazione consiliare n. 11
del 27 marzo 2003, di affidamento al Consorzio Pubblico per
lo Sviluppo Industriale di Olbia (C.P.S.I.O.) -ora Consorzio
Industriale Nord Est Sardegna (C.I.N.E.S.)- del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Secondo il
primo giudice la partecipazione alla gara della società ricorrente
incorreva nella preclusione stabilita dall’art. 113 comma
sesto, D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) per le società che gestiscono
a qualunque titolo servizi pubblici locali in affidamento
diretto, con procedura non ad evidenza pubblica, o relativi
rinnovi. Tale preclusione era applicabile alla società De
Vizia transfer perché già titolare dell’affidamento diretto
di analogo servizio preso il Comune di Quartu S.Elena: l'originario
differimento della preclusione dell’art. 113, comma 6 D.Lgs.
n. 267/2000 alla conclusione del periodo transitorio indicato
nel regolamento di cui al comma 16 dell'art. 35 della legge
n. 448/2001 era venuto meno con l'abrogazione della norma
da opera dell’art. 14, comma terzo del D.L. n. 269/2003. Discendeva
la carenza d'interesse a della De Vizia transfer, non essendo
la società portatrice di un interesse giuridicamente tutelato
all’annullamento del servizio, non potendo partecipare all’eventuale
gara.
2. Nei confronti della declaratoria d’improcedibilità della
sentenza di primo grado la ricorrente oppone:
2.a) il ricorso di primo grado non avrebbe dovuto essere dichiarato
inammissibile ma improcedibile per sopravvenuto difetto di
interesse, in quanto la preclusione a partecipare alla gara
dell'art. 113, comma 6 D.Lgs. n. 267/2000 si era verificata
dopo che la procedura concorsuale era stata indetta: al momento
della proposizione del ricorso, la società era ancora titolare
dell’interesse a concorrere in una eventuale nuova gara per
l'affidamento del servizio, la cui lesione è risarcibile per
equivalente;
2.b) la preclusione di cui all’art. 113, comma 6, D.Lgs. n.
267/00 come modificato dall'art. 35, l. n. 448/2001, seppure
temporaneamente efficace ai sensi dell'art. 14 del D.L. n.
269/2003, è di nuovo divenuta inoperante ex art. 4, comma
234, l. n. 350/2003 che, introducendo il comma 15-quater dell'art.
113 D.Lgs. n. 267/2000, ne ha differito l'efficacia al 1.1.2007.
Il divieto di partecipazione alla gara non operava né all’atto
di emanazione dell’affidamento del servizio al C.P.S.I.O né
al momento della proposizione del ricorso, ma è sopravvenuto
al momento della decisione di primo grado e della pubblicazione
della sentenza e cioè durante la pendenza del processo: sarebbe
stato possibile, in caso di accoglimento dell'appello, l’espletamento
della gara cui ammettere la ricorrente. La sospensione della
preclusione ha prodotto l’espandersi dell’interesse della
ricorrente (reso temporaneamente quiescente tra l'entrata
in vigore del D.L. n. 269/03 e quello della legge 350/03)
importa la necessità di rendere una decisione di merito in
secondo grado;
2.c) il criterio del doppio grado, sia pur legittimamente
derogato potrebbe indurre al rinvio della causa al giudice
di primo grado per l'esame del merito in applicazione dell'art.
35 l. n. 1034/1971;
2.d) l'art. 113 D.Lgs. n. 267/00 come modificato dall'art.
35. l. n. 448/2001 concerne esclusivamente le ipotesi di affidamenti
diretti operati in forza di atti normativi o amministrativi
costitutivi di posizioni di privilegio in favore di soggetti
a totale o prevalente partecipazione pubblica al di fuori
delle regole e procedure dell'evidenza pubblica e risponde
alla finalità di permettere una apertura del mercato alla
piena partecipazione dei privati operanti in regime paritario.
Non preclude la partecipazione alla gara per un'impresa privata
né priva tali imprese della legittimazione a contestare l’elusione
dell'obbligo di gara e la costituzione dell’affidamento diretto
in favore di un ente consortile pubblico;
2.e) è erronea l’applicazione della norma fatta dal giudice
di primo grado che preclude la partecipazione a qualsiasi
gara ad un’impresa privata affidataria legittima e in base
a un contratto di servizi in epoca precedente l’emanazione
della legge con pregiudizio all’attività imprenditoriale:
siffatta interpretazione pone la norma in contrasto con gli
artt. art. 41 e 3 cost.;
2.f) erroneamente la sentenza di primo grado ha ritenuto il
contratto con il Comune di Quartu S. Elena un affidamento
diverso dall’evidenza pubblica in quanto tale è anche la trattativa
privata, salva l’illegittimità costituzionale dell’art. 113
D.Lgs. n. 267/2000 nella modifica ex art. 35, l. n. 448/2001)
come interpretato dal Tar Sardegna;
2.g) erroneamente la sentenza impugnata ha qualificato il
rapporto tra il Comune di Quartu S. Elena e la ricorrente
De Vizia transfer un nuovo contratto (e non il rinnovo del
precedente) per l'affidamento alla società di taluni servizi
integrativi, il cui affidamento è una facoltà espressamente
consentita dall'art 7 del D.Lgs. n. 157/95. In attuazione
di specifiche clausole del contratto originario, il comune
prorogato la durata del precedente rapporto, onde consentire
un congruo periodo di ammortamento del costo dei mezzi necessari
per i servizi integrativi. Non è perciò in alcun modo concretata
la preclusione della partecipazione alle gare prevista dalla
norma;
2.h la sentenza sarebbe stata emanata sulla scorta di documentazione
prodotta tardivamente perché erano scaduti i termini di cui
all’art. 23-bis della legge n. 1034/1971.
2.1. Nel merito, la ricorrente ha ribadito che
2.1.a) non sussistevano i presupposti per l’affidamento diretto
del servizio ai sensi della legge n. 22/1997 in quanto le
presenza nel comune di Arzachena sono superiori ai 20.000
abitanti per otto mesi l’anno.
2.1.b) il C.I.P.S.I.O. non era in possesso della qualificazione
per svolgere il servizio ai sensi dell’art. 9 D.M. n. 406/1998.
2.1.c) l’affidamento diretto del servizio è difforme dalla
normativa comunitaria.
3. Le eccezioni e le ragioni di appello della società De Vizia
transfer sono tutte infondate.
3.1. Secondo l’emendamento introdotto all’art. 113, comma
6, D.Lgs. n. 267/2000 dall’art. 35, comma 1°, l. n. 448/2001,
non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5
(cioè per l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica) le società che gestiscono a qualunque titolo servizi
pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi
rinnovi. Nel testo originario della legge n. 448/2001 (sulla
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2002), la preclusione non operava dal 1°
gennaio 2002, di entrata in vigore dalla legge medesima, ma
-a mente del comma 2 dell’art. 35- dalla conclusione del periodo
transitorio per l’attuazione delle disposizioni previste dall’art.
35 l. n. 448/2001 (separazione degli impianti dall’erogazione
del servizio e nuovi assetti societari), periodo da definire
fra i tre e i cinque anni nel regolamento di attuazione che
doveva essere emanato ai sensi dell’art. 113, comma 16, D.Lgs.
n. 267/2000. Detto termine al divieto di partecipazione, è
stato poi espressamente abrogato dall’art. 14, comma 3°, D.L.
n. 269/2003 (conv. l. n. 326/2003): ai sensi dell’art. 53,
il decreto legge n. 269/2003 è entrato in vigore il 2 ottobre
2003, rendendo, a tale data, applicabile l’anzidetta preclusione
ai procedimenti non ancora conclusi. Una volta abrogata la
paralisi dell’efficacia del divieto sino alla fine del periodo
transitorio, lo stesso opera sin dall’entrata in vigore dall’art.
35, comma 1, l. n. 448/2001 e pertanto dal 1° gennaio 2002.
In sintesi, le società gestori a qualunque titolo di servizi
pubblici locali in affidamento diretto al momento di emanazione
della l. n. 448/2001 potevano aggiudicarsi le gare per l’affidamento
di servizi pubblici locali di rilevanza economica dal 1° gennaio
2002 (di entrata in vigore della legge n. 448/2001 al 1° ottobre
2003 (di entrata in vigore del D.L. n. 269/2003), dopo il
quale l’anzidetta preclusione ha ricominciato ad operare con
decorrenza 1° gennaio 2002, allorché è stata emanata la citata
legge n. 448/2001 di modifica all’art. 113 D.Lgs. n. 267/2000.
La deroga dell’art. 35 comma 2. l. n. 488/2001 ha operato
come una parentesi della preclusione stabilita in via di principio
da comma 1, all’interno della la quale gli affidamenti di
servizi ad imprese già titolari in assenza di gara dovevano
essere iniziati e definiti per non incorrere nel divieto nuovamente
introdotto dallo jus superveniens costituito dal D.L. n. 269/2003.
Quest’ultimo opera nei procedimenti "in itinere" con il solo
limite dell'intangibilità delle situazioni giuridiche ormai
definite e non per i procedimenti che all'atto della sua entrata
in vigore non siano stati ancora definitivamente realizzati
o conclusi (Cons. Stato, VI, 26 maggio 1999, n. 694; sez.
VI, 7 aprile 1999, n. 401).
La delibera consiliare 27 marzo 2003, n. 11 del Comune di
Arzachena che ha approvato l’affidamento diretto al C.P.S.I.O.
del contratto di servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani, in conformità della proposta del dirigente
di settore 12.12.2003, n. 4 è stata impugnata al Tar della
Sardegna con ricorso notificato il 23 maggio 2003 dalla società
De Vizia transfer con ricorso notificato il 23 maggio e depositato
il 4 giugno 2003, quando non operava la preclusione a partecipare
alle gare per l’aggiudicazione dei servizi pubblici locali
nei confronti delle società che ne fossero state già gestori
per affidamento diretto e di procedura senza evidenza pubblica,
stante la vigenza dell’art 35, comma 2, l. n. 448/2001 perché
non ancora abrogato dall’art. 14, comma 3 del decreto legge
n. 269/2003. Al momento della discussione del ricorso avvenuta
8 ottobre 2003 e del deposito della sentenza 26 novembre 2003,
la preclusione aveva già iniziato ad operare, in quanto il
decreto legge n. 269/2003 era stato emanato a decorrere dal
2 ottobre 2003, con gli inevitabili effetti sull’interesse
a ricorrere. Quest’ultimo si puntualizza, infatti, nel momento
in cui il ricorso è proposto o deciso, senza che a nulla rilevino
le norme intervenute dopo, come lo è l’art. 4, comma 234,
l. n. 350/2003 ((legge finanziaria 2004) che, nel comma 15-quater
dell'art. 113 D.Lgs. n. 267/2000, ha ulteriormente differito
l'efficacia al 1.1.2007.
Il venire meno della paralisi del divieto di aggiudicazione
del servizio alle imprese già esercenti con affidamento diretto
sin dall’emanazione dell’art. 35 l. n. 448/2001, ha vanificato
l’interesse della ricorrente ad impugnare l’affidamento al
C.I.P.S.I.O. sin dalla data di proposizione del ricorso e
non già al momento della trattazione del ricorso o dell’emanazione
della sentenza, come è necessario per la declaratoria d’improcedibilità
sostenuta dalla società De Vizia transfer (Cons. Stato, IV,
23 giugno 1986, n. 429). Nel processo amministrativo, l’improcedibilità
per sopravvenuta carenza d’interesse è dovuta a un comportamento
delle parti o a un fatto materiale loro estraneo che si inserisce
nell’iter procedimentale o processuale determinando il venire
meno dell’utilità della decisione, per essersi realizzata
una modificazione dell’assetto giuridico o fattuale incompatibile
con gli effetti del giudicato (Cons. Stato, IV, 24 febbraio
2004, n. 738). Per effetto dell’abrogazione della paralisi
del divieto, la preclusione della ricorrente a partecipare
alla eventuale gara per l’aggiudicazione del servizio operava
però sin dall’entrata in vigore dell’art. 35, l. n. 448/2001
e cioè dal 1° gennaio 2002. Da tale data, anteriore alla proposizione
del ricorso la società De Vizia transfer non avrebbe potuto
rivestire la qualità di aggiudicataria, con gli inevitabili
riflessi sulle condizioni dell’azione, correttamente considerate
dalla sentenza impugnata mancanti sin dall’origine come previsto
per la declaratoria l’inammissibilità per carenza d’interesse,
ove dalla rimozione dell'atto non consegua alcun vantaggio
per il ricorrente (Cons. Stato, V, 1 marzo 1989, n. 155).
3.2. Oltre all’infondatezza dei primi due profili di censura
(sub 2.a e 2.b) dell’appello in esame, va dichiarata l’inammissibilità
di quello sub 2.c, non esistendo il presupposto per il rinvio
della causa ivi richiesto al giudice di primo grado per riesame
del merito.
3.3. Sono altresì da respingere gli ulteriori aspetti di violazione
dell'art. 113 D.Lgs. n. 267/00 nella modifica dall'art. 35.
l. n. 448/2001 (sub 2.d e 2.e) circa l’efficacia soggettiva
della preclusione, che diversamente da quanto ivi addotto,
concerne non solo le società a totale o prevalente partecipazione
pubblica, ma anche quelle a capitale interamente privato,
in parallelo al comma 5 della norma che individua anche tali
società fra i possibili assuntori dell’erogazione del servizio.
In quanto destinataria della preclusione anche la ricorrente
non è legittimata a contestare la supposta elusione della
gara e l’affidamento diretto in favore di un ente consortile
pubblico, qual è il C.I.P.S.I.O.. La finalità di precludere
l’assunzione a qualsiasi titolo di servizi pubblici locali
a soggetti che abbiano beneficiato della gestione diretta,
senza sottostare alle procedure dell’evidenza pubblica prescritte
in sede comunitaria vale a sottrarre la disposizione ai dubbi
di costituzionalità sollevati con riferimento agli artt. art.
41 e 3 cost..
3.4. Va ribadito, a sostegno della sentenza impugnata (ed
a confutazione della censure sub 2.f e 2.g) il carattere di
rinnovo del precedente e non di nuovo contratto del rapporto
tra la ricorrente De Vizia transfer e il Comune di Quartu
S. Elena, data la riorganizzazione servizio prevista nel nuovo
rapporto scaturito anche da numerosi accordi intermedi (delibera
n. 911/1998 e n. 367/2000 e determine n. 2426/11 e n. 2557/11
del 29/12/2000) di modifica dell'appalto originario con la
gestione di numerosi nuovi servizi, non previsti in precedenza
dietro separato e differente corrispettivo.
3.5. Non è poi sostenibile la tardiva produzione dei documenti
dopo il termine ex art. 23-bis, l. n. 1034/1971 (sub 2.h),
in quanto l’udienza per la discussione del ricorso è stata
fissata l’8 ottobre 2003 e pertanto oltre i trenta giorni
dal deposito dell’ordinanza cautelare avvenuto l’11 giugno
2003, per i quali sono previsti i suddetti termini acceleratori.
4. Per le suesposte considerazioni vanno dichiarati inammissibili
i motivi di merito dell’appello concernenti la mancanza dei
presupposti per l’affidamento diretto del servizio al C.I.P.S.I.O.
in ragione dell’effettiva popolazione del comune di Arzachena,
dei requisiti di qualificazione del Consorzio allo svolgimento
del servizio ex art. 9, D.M. n. 406/1998 e della difformità
dell’affidamento diretto dai precetti della normativa comunitaria.
5. L’appello deve essere conclusivamente respinto e va confermata
la decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e
vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
definitivamente decidendo sull’appello in premesse, lo respinge,
confermando la decisione impugnata. Condanna l’appellante
a euro 3.000,00 complessive da dividere in parti uguali fra
gli appellati costituiti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 novembre
2004 con l’intervento dei Sigg.ri:
Emidio Frascione Presidente
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere est.
Claudio Marchitiello Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 aprile 2005
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