| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 aprile 2005 n. 1631
Pres. Frascione , est. Lamberti
Comune di Milano (avv.ti M. R. Surano, M. T. Maffey e R.
Izzo) c. Cooperativa Sociale Cascina Bianca s.c. r.l.(avv.ti
C. Piana, F. Orlandi e L. Tamos) |
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Contratti della p.a. – Servizi pubblici -
Bando di gara - Ammissione limitata a coloro che dimostrino
di aver svolto nel triennio precedente servizi identici
a quelli richiesti dal bando – Interpretazione restrittiva
della clausola – Non sussiste – Ragioni – Necessità di chiara
ed inequivoca specificazione dell’identità dei servizi oggetto
dell’appalto e rispondenza ad un precipuo interesse della
P.A. – Conseguenze – Interpretazione della clausola nel
senso di richiedere la dimostrazione della capacità imprenditoriale
dei partecipanti a gestire servizi di accoglienza
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Nelle gare d’appalto pubblico di servizi,
ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, legittimamente
la p.a appaltante può limitare con un’apposita clausola
nel bando di gara l’ammissione dei concorrenti soltanto
a quelli che abbiano svolto e documentino servizi identici
a quello oggetto dell’appalto nel triennio precedente. Tale
clausola, tuttavia, atteso il contenuto restrittivo rispetto
al criterio di massima apertura concorrenziale alle gare
della p.a., implica che l’identità dei servizi sia chiaramente
ed inequivocabilmente espressa e risponda ad un precipuo
interesse dell’amministrazione. Così, la clausola che richiede
ai partecipanti la dimostrazione dell’esperienza per un
determinato lasso di tempo nel campo dei servizi di gestione
delle strutture sociali deve essere interpretata nel senso
che debba dimostrarsi non il precedente svolgimento di servizi
identici a quelli previsti nella lex specialis, bensì la
capacità imprenditoriale dei partecipanti a gestire servizi
di accoglienza, caratteristici delle funzioni assistenziali
che espletano i comuni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.1631/05 REG.DEC.
N. 10871 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 10871/2003, proposto dal
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comune di Milano in persona del sindaco
pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita
Surano, Maria Teresa Maffey e dall’avv. Raffaele Izzo, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma,
via Cicerone n. 28
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CONTRO
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la Cooperativa Sociale Cascina Bianca
s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Piana, Ferruccio
Orlandi e Lorenzo Tamos, con domicilio eletto in Roma, via
Sistina n. 121, presso lo studio Piana & Partners Tamos
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E NEI CONFRONTI
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di Progest Busto S.p.A., rappresentato
e difeso dagli avv.ti Guido Bardelli, Maurizio Tidona e
Salvatore Napolitano, con domicilio eletto in Roma via Zara
n. 16 presso lo studio dell’avv. Salvatore Napolitano;
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per l’annullamento
della sentenza del Tar Lombardia - Milano -Sezione Terza
n. 4813/2003, in data 20 ottobre 2003 e notificata in data
22 ottobre 2003, che ha annullato i provvedimenti di aggiudicazione
alla Progest Busto S.p.A. dell'appalto del servizio docce
pubbliche del Comune di Milano di Via Monte Piana n. 13,
Via Anse1mo da Baggio n. 50 e Via Pucci n. 3, per il periodo
1.10.2003 - 31.12.2006 ed ordinato all'Amministrazione aggiudicare
alla Cooperativa Cascina Bianca s.c.r.l..
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cooperativa
sociale Cascina Bianca s.c.r.l. e della Progest Busto s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2004, relatore il
Consigliere Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati M.T.
Maffey e B.Piccini per delega dell’avv.to F. Orlandi.
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FATTO
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Con Deliberazione 8 luglio 2003 n. 1679 la
Giunta Comunale di Milano approvava la spesa, i criteri,
i limiti e gli indirizzi, per l'affidamento della gestione
del servizio docce pubbliche di via Monte Piana 13, via
Anselmo da Baggio 50, Via Pucci 3 e con determina dirigenziale
17 luglio 2003 n. 2737 veniva indetta la gara, mediante
pubblico incanto in un unico lotto, per il periodo dal 1
ottobre 2003 al 31 dicembre 2006, con approvazione del capitolato
speciale, del bando e della spesa complessiva di euro 1.087.475,00.
Il pubblico incanto doveva tenersi con il metodo delle offerte
segrete e con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, procedendo alla valutazione di elementi qualitativi
ed economici Il bando prevedeva, inoltre, a pena di esclusione,
che l'offerta economica e quella tecnica dovessero essere
chiuse in due buste distinte e inserite, insieme alla documentazione
relativa ai requisiti di ammissione, in un'ulteriore busta
chiusa e sigillata. Per la valutazione delle offerte, la
Commissione predisponeva due schede di analisi, una per
i requisiti di ammissione e l'altra per il progetto tecnico
e gestionale. Nella seduta del 29 agosto 2003 il Presidente
dalla Commissione rilevava che erano pervenute tre offerte:
Il Tropico Coop; Progest Busto S.p.A. e A.T.I. Cascina Bianca
e Farsi Prossimo. La Commissione procedeva perciò all'apertura
delle buste ed ammetteva l’offerta della costituenda ATI
Cascina Bianca e Farsi Prossimo nonostante l'offerta economica
non fosse contenuta nella busta chiusa contenente l'offerta
tecnica Anche le offerte della Progest Busto S.p.A. e della
Tropico Cooperativa venivano ammesse alla gara. Al termine
della valutazione delle offerte la Commissione attribuiva
i seguenti punteggi parziali: Cascina Bianca 48 punti; Progest
58 punti e Tropico 37 punti per le offerte tecniche e Cascina
Bianca 37 punti; Progest 37 punti e Tropico 40 punti per
quelle economiche. La gara era pertanto aggiudicata alla
Progest Busto S.p.A., risultata migliore offerente con 95
punti, a fronte degli 85 punti realizzati dalla Cascina
Bianca e dei 77 dalla Tropico. Con determinazione 1.9.2003
n. 44, il Direttore Centrale dei Servizi socio-sanitari
approvava il verbale della Commissione di gara e l'aggiudicazione
del servizio docce pubbliche alla Progest Busto S.p.A..
L’aggiudicazione veniva impugnata al Tar della Lombardia
dalla società Cascina Bianca per i seguenti motivi 1) mancata
esclusione della controinteressata in mancanza del prescritto
requisito dei ventiquattro mesi di attività nel triennio,
avendola iniziata il 4 settembre 2001; 2) violazione del
bando, con riguardo alla affermata erronea valutazione dei
progetti di formazione del personale, non avendo la Progest
evidenziato alcuna esperienza pregressa; 3) eccesso di potere
sotto plurimi profili in relazione alle incongruità e disparità
che avrebbero caratterizzato la valutazione delle offerte
(servizi aggiuntivi – sportello lavoro); 4) violazione del
principio di par condicio, utilizzo di criteri di valutazione
estranei al bando ed errata motivazione, riguardo alla affermata
valutazione del piano tecnico di manutenzione ordinaria;
5) impreparazione tecnica e mancanza di imparzialità della
Commissione giudicatrice in violazione degli artt. 3 e 97
Cost., con riguardo anche alle contestazioni di cattiva
esecuzione del precedente servizio, effettuate dal competente
dirigente solo contestualmente ai lavori della Commissione
di gara dallo stesso presieduta. Nel primo grado si sono
costituiti il Comune di Milano e la Progest Busto. Con la
decisione in epigrafe, il Tar della Lombardia accoglieva
il ricorso considerata la fondatezza del primo motivo. Il
bando di gara prevedeva fra i requisiti di partecipazione
l’esperienza quantificata in almeno ventiquattro mesi continuativi
nel triennio 2000/2002, nel campo dei servizi di gestione
delle strutture sociali, mentre la controinteressata Progest
Busto S.p.A., era costituita il 4 settembre 2001 ed aveva
conseguito, per cessione di ramo d'azienda, il data 11 giugno
2003 le attività della capogruppo Progest S.p.A., che peraltro
risultano espressamente limitate (nello stesso atto) alla
"gestione del servizio alloggi per enti e società";. La
controinteressata era quindi succeduta nella posizione (e
quindi nei requisiti di professionalità) della società madre,
peraltro per gran parte limitati alla gestione di alloggi
di servizio per dipendenti pubblici e di pensionati per
studenti universitari, non riconducibili a un "servizio
di gestione di strutture sociali" costituente esperienza
utile ai fini dell'espletamento dell'appalto. La circostanza
che la controinteressata avesse allegato anche una specifica
esperienza nel settore (convenzione con il Comune di Legnano
per la gestione di un centro di accoglienza notturna per
indigenti ed extracomunitari e una convenzione con l'A.S.L.
di Bolzano per la gestione di una casa di ospitalità per
uomini senza fissa dimora, un dormitorio invernale e un
centro di emergenza sociale in Bolzano) non valeva a dimostrare
il possesso del requisito temporale di ventiquattro mesi
continuativi nel triennio 2000/2002, prescritto dal bando
e da cui l'Amministrazione non poteva certo prescindere
ai fini della sua ammissione: la convenzione con il Comune
di Legnano era stata stipulata il 27.11.2001 (prevedendosi
l'apertura della struttura in una data da concordare entro
i successivi tre mesi) e poi rinnovata il 24.12.2002 e la
gestione del servizio per l'A.S.L, di Bolzano era stata
aggiudicata l'11 dicembre 2002, come comunicato dall'ASL
medesima. La sentenza è stata appellata dal comune di Milano
in via principale e dalla Progest S.p.A. in via incidentale,
che ha riprodotto le eccezioni di nullità della procura
ad litem del ricorso della società Cascina Bianca e ha addotto
che la sentenza aveva interpretato restrittivamente la locuzione
“servizi di gestione delle strutture sociali” oggetto della
richiesta esperienza. Resistite la società Cooperativa Sociale
Cascina Bianca s.c.r.l., che nel proprio atto di costituzione
ha richiamato in via cautelativa tutti i motivi di ricorso
di primo grado ed ha rinunciato al motivo riportato sub
(5) della narrativa inerente l’impreparazione tecnica e
mancanza di imparzialità della Commissione giudicatrice.
Con separata memoria la Cooperativa Sociale ha rinunciato
alla domanda risarcitoria in forma specifica.
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DIRITTO
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Con la decisione impugnata il Tar della Lombardia,
in accoglimento del ricorso proposto dalla Cooperativa Cascina
Bianca s.c.r.l.., ha annullato l’aggiudicazione alla Progest
Busto S.p.A. dell'appalto del servizio docce pubbliche del
Comune di Milano di Via Monte Piana n. 13, Via Anselmo da
Baggio n. 50 e Via Pucci n. 3, per il periodo 1.10.2003
- 31.12.2006, per mancanza in capo alla società aggiudicataria
del requisito di ammissione inerente il possesso di ventiquattro
mesi continuativi di attività nel triennio 2000/2002, prescritto
dal bando alla lett. q) e per difetto nell’oggetto sociale
dell’aggiudicataria dell’attività tipica da gestire nell’appalto.
Nel primo motivo dell’appello, il comune di Milano deduce
che il requisito della capacità tecnica come esplicitato
alla lett. q) del bando di gara sarebbe stato erroneamente
inteso dal Tar di Milano in quanto l'art. 14 del D.Lgs.
n. 157/1995 non prevede che i servizi svolti nel triennio
da documentare debbano essere necessariamente identici a
quelli oggetto di gara: la norma richiama, infatti, i “principali
servizi prestati negli ultimi tre anni”, surrogabili o integrabili,
comunque, in base alle scelte discrezionali della stazione
appaltante, con uno o più degli altri elementi probatori
ivi elencati, al fine di non precludere a nuovi imprenditori
l’ingresso nel settore, altrimenti ristretto sempre agli
stessi soggetti in grado di documentare l’avvenuto espletamento
dei servizi di volta in volta richiesti.
Ad avviso del Collegio il motivo è fondato.
Negli d'appalti di servizi, la prevalente giurisprudenza
di questo Consiglio (Cons. Stato, IV, 6 ottobre 2003, n.
5823) ammette che la stazione appaltante possa, con un’apposita
clausola, limitare l'ammissione dei concorrenti, ai fini
della dimostrazione della capacità tecnica, soltanto a quelli
che abbiano svolto e documentino servizi identici a quello
oggetto dell'appalto nel triennio precedente. Tale clausola,
per il suo contenuto restrittivo rispetto al criterio della
massima apertura concorrenziale alle gare della p.a., implica
che l’identità dei servizi sia chiaramente ed inequivocabilmente
espressa e risponda ad un precipuo interesse dell’amministrazione,
che non si rinvengono nell’appalto di specie. La cui lett.
q) del bando di gara prevede che possono essere ammesse
imprese che dimostrino “esperienza, quantificata in almeno
24 mesi continuativi nel triennio 2000-2002 nel campo dei
servizi di gestione delle strutture sociali. La capacità
tecnica non era perciò da intendere limitata ai soli servizi
alla persona, ma estesa alla gestione di strutture ricettive
con finalità sociali. L’idoneità tecnica richiesta per partecipare
alla gara non era quindi legata alla prova di avere in precedenza
svolto servizi identici a quelli previsti nell’incanto (affidamento
della gestione del servizio docce pubbliche), quanto alla
capacità imprenditoriale dei partecipanti (Cons. Stato,
V, 13 maggio 2002, n. 2580) a gestire i servizi di accoglienza
caratteristici delle funzioni assistenziali che espletano
i comuni. Nella specie, la società Progest Busto S.p.A.,
attuale aggiudicataria, risulta costituita dall’incorporazione
di Progest s.a.s. di A. Padoan & C. (costituita il 1°
aprile 1992, con oggetto sociale ed attività esercitata,
tra l’altro di prestazione di servizi a favore di aziende,
enti pubblici e privati e società nell’ambito dell’organizzazione
aziendale e della selezione del personale (cfr. certificato
C.I.I.A.A. di Varese 16.5.2001) con la società Progest S.p.A.,
che ha conseguito, l’11 giugno 2003, per cessione di ramo
di azienda le attività della capogruppo Progest S.p.A. aventi
ad oggetto la gestione del servizio di alloggi per enti
e società (cfr. cessione di azienda per notaio Carugati
di Legnano 26.6.2003, n. 643 – 2V). Fin dalla data di costituzione,
soci della Progest S.a.s. e della Progest Busto S.p.A. sono
stati i sigg.ri Roberto Garavello e Alessandra Padoan. Non
pappare, a tal punto sostenibile l’assunto dei primi giudici
che la Progest Busto S.p.A non abbia dimostrato lo svolgimento
di servizi di gestione di strutture sociali nel periodo
utile previsto dal bando di gara. La sentenza del Tar Lombardia
trae siffatto convincimento dalla sola convenzione con il
Comune di Legnano stipulata il 27 novembre 2001 e rinnovata
il 24 dicembre 2002 e dalla gestione del servizio di accoglienza
con l'A.S.L. di Bolzano, aggiudicata l’11 dicembre 2002.
Il Tar non ha però considerato gli ulteriori servizi portati
all’attenzione del Comune di Milano (cfr. doc. 4 deposito
com. Milano) circa la gestione dal 1° luglio 2000 dell’alloggiamento
delle Forze di Polizia di stanza all’aeroporto di Malpensa
in forza di convenzione con il comune di Varese e i servizi
di alloggiamento del personale di Polizia stradale di Busto
Arsizio del commissariato di Busto Arsizio e della Polvolo
di Malpensa, in base ai quali lo svolgimento dei servizi
per i ventiquattro mesi continuativi nel triennio 2000/2002
previsto dal bando di gara, tenuto conto del cumulo di esperienze
delle società incorporata e incorporante. Anche tali servizi
si prestano ad integrare il requisito di ammissione richiesto
dal punto 1 lett. q), in quanto idonei ad attestare l'esperienza
tecnica dell'attuale aggiudicataria nel campo della gestione
di strutture sociali, come riconosciuto dalla Commissione.
L’appellante richiama, al proposito, la definizione di servizi
sociali ex art. art. 128, comma 2, D.Lgs. n. 112/1998, ove
prevede che per servizi sociali si intendono tutte le attività
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi,
gratuiti e a pagamento o di prestazioni economiche destinate
a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà
della persona umana. L’insieme dei predetti servizi nel
triennio ben si presta a raggiungere i ventiquattro mesi
continuativi richiesti dal bando di gara.
Sono altresì da condividere anche le ulteriori considerazioni
del Comune circa l’infondatezza degli altri motivi di ricorso
in primo grado proposto da Cascina Bianca avverso l’aggiudicazione,
appuntati in particolare nei confronti dell’attribuzione
dei punteggi. In relazione alla "formazione ed aggiornamento
del personale", il bando prevedeva che sarebbero stati attribuiti:
fino a punti 15 alle organizzazioni che presenteranno un
percorso pregresso già sistematizzato e un conseguente programma
futuro, fino a 10 punti alle organizzazioni che certificano
esperienze pregresse, ma non prevedono un dettagliato programma
di aggiornamento e di formazione per il futuro e fino a
7 punti alle organizzazioni che presentano un programma
futuro di formazione e aggiornamento, ma non certificano
esperienze pregresse. Va ribadito come l’attribuzione del
punteggio da parte della Commissione sia espressione di
discrezionalità tecnica, sindacabile solo per palese irragionevolezza.
Non appare irragionevole il punteggio attribuito al progetto
di Progest Busto S.p.A., che comprende una dettagliata descrizione
del percorso di formazione, articolato in cicli di incontri
periodici relativi ai vari aspetti del processo lavorativo,
al recupero di persone emarginate e ll’informatica con il
supporto di professionisti indicati nominativamente. Solo
parte del programma di formazione del personale riguarda
progetti futuri di sicurezza sul lavoro ed istituzione di
corsi con la Croce Rossa. Non appare pertanto inadeguato
il punteggio attribuito in ragione dell’elemento qualitativo
previsto dal bando. Infondate perché sfornite di specifica
prova sono le censure dedotte con il terzo e quarto motivo
di primo grado circa la valutazione dei progetti tecnici
e gestionali avvenuta in modo non conforme al bando di gara,
con evidente favor nei riguardi del progetto dell’aggiudicataria.
Gli appelli del Comune di Milano e di Progest S.p.A. decono
essere conclusivamente accolti e va annullata, per l’effetto,
la sentenza di primo grado. Va altresì respinto il ricorso
originario proposto dalla società Cascina Bianca. Le spese
seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente decidendo sul ricorso in
premesse, accoglie gli appelli del Comune di Milano e di
Progest S.p.A.; annulla, per l’effetto, la sentenza di primo
grado e respinge il ricorso originario di Cascina Bianca.
Condanna l’appellata alle spese di giudizio nei confronti
del Comune di Milano che liquida nella misura di euro 3.000,00
(tremila) complessive. Compensate le spese nei confronti
di Progest S.p.a.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 26 novembre 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:
Emidio Frascione Presidente
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere est.
Claudio Marchitiello Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12 aprile 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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