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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 12 aprile 2005 n. 1620
Pres. Carboni, Rel. Pullano.
Azienda Unitaria Sanitaria Locale 10 di Firenze (Avv. A. Ragazzini) c. Gianni Antonio Galli e altri


Pubblico impiego – Pagamento del cd. plus orario nei limiti delle risorse del fondo di incentivazione – Legittimità –Ragioni.

Se è vero che il fondo per il pagamento dei compensi autorizzati in regime di incentivazione (c.d. plus orario) deve essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e risorse di copertura, tale assunto esprime una giusta esigenza di buona amministrazione, ma non ha un rilievo giuridico, in quanto in materia la normativa è chiarissima nel circoscrivere la possibilità di utilizzare questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul fondo in questione. Pertanto è legittima la delibera che disponga il pagamento del “plus orario” nei limiti del fondo di incentivazione.

 

Giurisprudenza conforme: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30 settembre 2002 n. 5040


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n.2317 del 1998, proposto
dall’Azienda Unitaria Sanitaria Locale 10 di Firenze, in persona del Direttore Generale dott. Paolo Ritzu, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Ragazzini ed elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso il dott. Gianmarco Grez

 

contro

 

i sigg. Gianni Antonio Galli, Franco Sgambati, Guido Salesia, Carla Ciccarelli, Francesco Antonio Vallone, Alfonso Scalia, Vittorio Frizzi, Maurizio Giuseppe Severino, Giorgio Monzani, Giovanni Mancini, Franco Bergesio, Mirella Bertazzi, Paolo Campi, Silvana Aristodemo, Francesco Giambi, Cristina Grimaldi, Giovanni Da Vela, Giuseppe Di Pietro, Federica Manescalchi, n.c.

 

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, n. 225 del 21 novembre 1997.

 

Vista la memoria prodotta dall’amministrazione appellante;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito, alla pubblica udienza del 30 novembre 2004, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed udito, inoltre, l’avv.to Sciacca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il TAR per la Toscana, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto dagli attuali appellati per l’annullamento della delibera del Comitato di Gestione della USL 10/C di Firenze (attualmente AUSL 10 di Firenze) n. 670 del 30.12.1986, avente per oggetto l’individuazione del “plus orario” per la incentivazione della produttività per l’anno 1985, e per la declaratoria del loro diritto alla liquidazione delle somme corrispondenti a tutte le prestazioni effettuate in regime di “plus orario” nell’anno 1985.
In particolare (secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata, non disponendo del fascicolo d’ufficio di primo grado, in quanto il TAR Toscana ha omesso di trasmetterlo perchè privo dei fascicoli di parte, già ritirati), i ricorrenti avevano lamentato che con la delibera impugnata era stato disposto il pagamento del “plus orario” nei soli limiti del fondo di incentivazione, come determinato per l’anno 1985, e non per tutte le ore eccedenti, rispetto a quelle attribuite, che erano state effettuate in regime di plus orario.
Il TAR ha ritenuto che la prestazione lavorativa in plus orario, svolta con l’assenso dell’amministrazione, rispondendo ad esigenze di pubblico interesse e non trovando limitazione negli appositi strumenti posti dalla normativa, dia vita ad un vero e proprio diritto soggettivo e non possa subire limitazioni “a posteriori” causate dalla insufficienza del fondo, che l’amministrazione ha, invece, il preciso obbligo di programmare correttamente.
L’amministrazione appellante chiede la riforma della sentenza e la reiezione dell’originario ricorso, deducendo che la delibera impugnata è del tutto in linea con la giurisprudenza concernente la interpretazione delle norme che disciplinano l’istituto delle incentivazioni.

 

DIRITTO

 

L’appello è fondato.
La giurisprudenza puntualmente richiamata dall’appellante - e, del resto, anche dallo stesso giudice di primo grado - è univoca nell’affermare che, ai sensi dell'art. 60, d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, la retribuzione delle prestazioni in “plus orario” dei dipendenti delle UUSSLL è subordinata alla sufficiente copertura dell'apposito fondo e che, pertanto, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le prestazioni eventualmente effettuate in eccedenza vanno retribuite non già alla stregua del compenso incentivante, ma come ore di lavoro straordinario.
Il TAR, pur prendendo atto del suddetto indirizzo giurisprudenziale, osserva, però, che l’amministrazione è tenuta ad “una efficiente e corretta programmazione preventiva dei mezzi finanziari ... opportunamente rapportandoli al livello quantitativo delle prestazioni del personale”.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Al riguardo, questa Sezione (cfr. dec. n. 5040 del 30.9.2002) ha avuto occasione di precisare che la tesi, secondo la quale il fondo per il pagamento dei compensi autorizzati in regime di incentivazione (c.d. plus orario) deve essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e risorse di copertura, esprime una giusta esigenza di buona amministrazione, ma non ha un rilievo giuridico, in quanto in materia la normativa è chiarissima nel circoscrivere la possibilità di utilizzare questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul fondo in questione e che, pertanto, il punto stà semmai nel trovare forme alternative per compensare le ore di lavoro effettivamente prestate oltre l'orario normale.
In conclusione, la delibera impugnata, che il TAR ha ritenuto illegittima, è del tutto conforme alle norme in materia, in quanto il Comitato di Gestione ha provveduto alla rideterminazione del fondo per il 1985, secondo precisi criteri (puntualmente richiamati e che non hanno formato oggetto di alcuna contestazione), lo ha ripartito tra i capitoli di spesa relativi al personale dei ruoli interessati ed ha individuato il debito orario individuale (v. allegati A e B della delibera).
L’appello va, quindi, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va respinto, fermo restando che le prestazioni effettuate in eccedenza vanno, comunque, retribuite con altre forme e modalità.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

 

P. Q. M.

 

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado, fermo restando che le prestazioni effettuate in eccedenza vanno, comunque, retribuite con altre forme e modalità.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 novembre 2004, con l'intervento dei Signori:

 

Raffaele CARBONI Presidente
Giuseppe FARINA Consigliere
Aniello CERRETO Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
Michele CORRADINO Consigliere

 

IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Carboni

 

L'ESTENSORE
F.to Nicolina Pullano

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