| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 aprile 2005 n. 1613
Pres. Farina, est. Fera
Molino Borgioli srl (Avv.ti S. Grassi e R. Nania) c. Comune
di Calenzano (Avv. Felix Hofer). |
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1) Processo amministrativo – Provvedimento
di classificazione delle industrie insalubri - Autonoma
Impugnabilità - Sussistenza.
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2) Ambiente e territorio – Industria e commercio
– Classificazione delle industrie insalubri – Accertamento
concreto della pericolosità – Necessità.
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1) Il provvedimento di classificazione di
cui all'articolo 102 del RD 3 febbraio 1901 n. 45 deve ritenersi
autonomamente impugnabile essendo escluso il suo carattere
ricognitivo. Ciò perché, seppur adottato sulla base di un
potere vincolato, contiene in sé l'accertamento in concreto
della pericolosità dell'impianto e produce un effetto giuridico
diretto sulla situazione giuridica dell'amministrato, operando
così una qualificazione giuridica dell'attività dal medesimo
svolta, che viene in tal modo assoggettata ad un particolare
regime giuridico.
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2) Il decreto ministeriale 2 marzo 1987,
che ha aggiornato l'elenco delle industrie insalubri, deve
essere interpretato in conformità alle leggi di rango superiore
del settore che impongono il concreto accertamento della
pericolosità dell’industria. Ne discende che non è sufficiente
a far si che una industria, inclusa in una classe, venga
ascritta ad altra classe solo perché impieghi una determinata
sostanza nel ciclo produttivo; occorre, invece, che l’impiego
di tale sostanza modifichi le caratteristiche operative
della categoria cui l'industria appartiene.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 10121 del 1996
proposto
dalla Molino Borgioli srl, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grassi
e Roberto Nania, con domicilio eletto presso il secondo
in Roma, via delle Tre Madonne n. 16;
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CONTRO
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il Comune di Calenzano, in persona
del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’ avv.
Felix Hofer, con domicilio eletto presso la Grez associati
srl in Roma, lungotevere Flaminio n. 46 ;
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per l’annullamento
della sentenza del TAR Toscana, seconda sezione, 24 novembre
1995 n. 73;
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 ottobre 2004 il Consigliere
Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avvocati Grassi e Hofer come specificato
nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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La Molino Borgioli srl esercita l'attività
molitoria in uno stabilimento situato in località di nome
di Gesù del Comune di Calenzano, su di un'area a destinazione
urbanistica industriale limitrofa ad altre destinate, con
una variante generale del 1994, all'espansione residenziale.
Fin dall'attivazione, lo stabilimento è stato qualificato
come industria insalubre di seconda classe (articolo 116,
secondo comma, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1965).
In concomitanza con l'adozione di una variante urbanistica,
la giunta municipale, con deliberazione 23 agosto 1994,
n. 737, ha modificato l'originaria classificazione ascrivendo
lo stabilimento alla categoria delle industrie insalubri
di prima classe. Ciò è stato motivato con la considerazione
che lo stabilimento impiegava, nella disinfestazione dei
propri depositi, gas tossici classificati di prima classe
ai punti A 70 e A 75 dell'elenco allegato al decreto ministeriale
del 2 marzo 1987.
La Molino Borgioli ha impugnato tale provvedimento davanti
al Tar della Toscana, sostenendo:
1) Violazione dell'articolo 216 del regio decreto 27 luglio
1934 n. 1265. Violazione del decreto ministeriale 2 marzo
1987 e decreto ministeriale 5 settembre 1994. Eccesso di
potere particolarmente sotto il profilo del difetto di motivazione.
Sostiene la ricorrente che la nuova classificazione sarebbe
stata effettuata senza che vi fosse stato un concreto accertamento
dell'effettiva pericolosità per l'igiene pubblica dell'attività
del mulino.
2) Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dello
sviamento. In quanto il provvedimento sarebbe stato adottato
non per ragioni di carattere igienico sanitarie, ma solo
perché s’intendeva destinare le altre limitrofe ad edilizia
residenziale.
Il Tar ha respinto il ricorso, sostenendo tra l'altro che
l'inclusione delle sostanze in questione nell'elenco allegato
al decreto ministeriale del 2 marzo 1987 rende superfluo
ogni accertamento sulla pericolosità della lavorazione in
quanto svincola il giudizio da ogni valutazione quantitativa
della sostanza tossica impiegata.
La Molino Borgioli propone appello contro la sentenza, ribadendo,
nella sostanza la bontà delle proprie tesi.
L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza
di cui all’epigrafe, l'annullamento del provvedimento amministrativo
impugnato con il ricorso di primo grado.
Resiste all’appello il comune di Calenzano, che solleva,
in via pregiudiziale la seguente eccezione:
difetto di interesse, sotto i profili della natura meramente
ricognitiva dell'atto di classificazione e della mancata
impugnazione dei decreti ministeriali 2 marzo 1987 e 5 settembre
1994, che hanno stabilito i parametri cui ancorare la classificazione.
Nel merito contesta la fondatezza delle tesi avversarie
e conclude per il rigetto dell’appello.
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DIRITTO
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L’appello proposto dalla Molino Borgioli
srl è fondato.
Oggetto dell'impugnazione proposta in primo grado è la deliberazione
23 agosto 1994 n. 737, con la quale la Giunta municipale
di Calenzano, ha modificato l'originaria classificazione
di seconda classe dello stabilimento esercitato in località
di "Nome di Gesù" ascrivendolo alla categoria delle industrie
a insalubri di prima classe.
In via preliminare, l'amministrazione comunale ha eccepito
l’inammissibilità delle ricorso di primo grado per difetto
di interesse sotto due profili: il primo derivante dalla
natura meramente ricognitiva dell'atto di classificazione;
il secondo legato alla mancata impugnazione dei decreti
ministeriali 2 marzo 1987 e 5 settembre 1994, che hanno
stabilito i parametri cui ancorare la classificazione.
Entrambe le eccezioni sono prive di pregio.
Quanto alla prima, giova premettere come l'articolo 102
del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, stabilisce che
"in base all'elenco compilato da consiglio superiore di
sanità, giusta l'articolo 38 della legge (ora articolo 216
del regio decreto n. 1965 del 1934), delle manifatture o
fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire
in altro modo dannose alla salute degli abitanti, la giunta
municipale dovrà, a richiesta dell'ufficiale sanitario (ora
azienda sanitaria locale), procedere alla classificazione
dei predetti stabilimenti in attività del territorio comunale,
di determinare se quelli compresi nella prima classe siano
sufficientemente isolati nelle campagne, e lontani dalle
abitazioni, e se degli altri siano adottate cautele speciali
necessarie per evitare documento al vicinato."
Ora, è pacifico che l'atto meramente ricognitivo, insuscettibile
di impugnazione autonoma davanti agli organi della giustizia
amministrativa, è caratterizzato dal fatto che esso non
produce effetti giuridici diretti incidenti sulla sfera
della destinatario. Con riferimento alla fattispecie è di
tutta evidenza che il provvedimento di classificazione,
di cui all'articolo 102 del regio decreto 3 febbraio 1901,
n. 45, non può essere ritenuto meramente ricognitivo, in
quanto, seppur adottato sulla base di un potere vincolato,
sotto il profilo amministrativo, anche se connotato da un
elevato grado di discrezionalità tecnica, contiene in sé
l'accertamento in concreto della pericolosità dell'impianto
e produce un effetto giuridico diretto sulla situazione
giuridica dell'amministrato, operando così una qualificazione
giuridica dell'attività dal medesimo svolta, che viene in
tal modo assoggettata ad un particolare regime giuridico.
Quanto alla seconda eccezione, è altrettanto pacifico che
il ricorrente non ha inteso affatto impugnare i decreti
ministeriali 2 marzo 1987 e 5 settembre 1994, che ad avviso
dell'amministrazione resistente sarebbero gli atti effettivamente
lesivi dell'interesse dedotto in giudizio, ma lamenta la
cattiva applicazione che dei medesimi avrebbe fatto l'amministrazione.
Entro questi parametri, la contestazione mossa dei ricorrenti
si dimostra esatta.
La modifica della classificazione disposta dalla giunta
municipale di Calenzano è stata motivata con la considerazione
che lo stabilimento impiegava, nella disinfestazione dei
propri depositi, gas tossici classificati di prima classe
ai punti A 70 e A 75 dell'elenco allegato al decreto ministeriale
del 2 marzo 1987. Secondo l'amministrazione, in ciò seguita
dal giudice di primo grado, il mero impiego della sostanza
potenzialmente nociva comporta la necessaria classificazione
delle industrie nella prima classe, essendo rinviati ad
un successivo momento, quello autorizzatorio della lavorazione,
"gli accertamenti specifici sulla pericolosità delle lavorazioni
al fine di prescrivere le eventuali cautele che di volta
in volta si rendessero necessarie".
La tesi non convince.
Una impostazione ermeneutica così rigorosa, infatti, non
coincide con la lettera della legge, che considera gli impianti
industriali ritenuti pericolosi per la salute degli abitanti
in ragione della immissione nell'ambiente circostante di
" vapori, gas o altre esalazioni insalubri" ( articolo 216
del regio decreto n. 1965 del 1934) e non all'impiego in
sé di sostanze nocive. Il che ovviamente non vuol dire che
l'impiego di tali sostanze sia irrilevante, ai fini della
classificazione, ma solo che la rilevanza passa attraverso
l'analisi del processo produttivo e di come la sostanza
sia suscettibile di produrre una immissione nociva per l’ambiente.
Per cui non è sufficiente a far si che una industria, inclusa
in una classe, venga ascritta ad altra classe solo perché
impieghi una determinata sostanza nel ciclo produttivo.
Occorre, invece, che l’impiego di tale sostanza modifichi
le caratteristiche operative della categoria cui l'industria
appartiene.
Inoltre, sotto il profilo procedimentale, la tesi vanifica
un sistema fondato su due distinti momenti: il primo consistente
in una valutazione preliminare di carattere generale, condotta
dal Consiglio superiore di sanità con riferimento alla tipologia
delle imprese; il secondo in un procedimento di accertamento
concreto della pericolosità dell'impianto, di competenza
della giunta municipale, il quale si fonda su un'istruttoria
tecnica condotta dal competente organo sanitario.
Sostenere infine che il decreto ministeriale 2 marzo 1987,
che ha aggiornato l'elenco delle industrie insalubri, abbia
introdotto un automatismo che renderebbe superfluo ogni
accertamento, solo perché, in relazione ai gas qui considerati,
include nella prima classe sia la produzione che l’impiego
ed il deposito, appare altrettanto poco convincente. Ciò
per l'assorbente ragione che una riscrittura della norma,
nel senso di una vanificazione del concreto accertamento
della pericolosità assegnato al provvedimento di classificazione
(articolo 102 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45)
non può essere effettuata con uno strumento amministrativo
ma necessita di una modifica legislativa.
Ora, nel caso di specie, posto che l'impianto industriale
era ricompreso tra le lavorazioni ascritte alla seconda
classe (n. 10) dal decreto ministeriale 2 marzo 1987, il
mutamento della classificazione non poteva essere fatto
solo perché la ditta impiegava "nella disinfestazione dei
propri depositi di gas tossici dell'elenco allegato alla
regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147", ma andava preceduto
da un accertamento tecnico concreto sulla pericolosità dell'impianto.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere accolto.
Le spese possono essere compensate.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione quinta, accoglie l’appello e, per l'effetto, in
riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento
impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 29 ottobre 2004, con l’intervento dei signori:
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Giuseppe Farina Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Aniello Cerreto Consigliere
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IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Farina
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L'ESTENSORE
f.to Aldo Fera
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