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| n. 4-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 aprile 2005 n. 1619
Pres. Elefante, Est. Fera.
Francesco Mazza e Giuseppina Sacco (Avv. T. Iuliano) c.
Bruno Guido (Avv.ti L. Torchia e F. Attinà) |
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Edilizia e urbanistica – Muro di contenimento
del terreno - Norme sulle distanze dal confine – Applicabilità
– Ragioni.
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Ai fini dell'osservanza delle norme sulle
distanze dal confine, il terrapieno ed il muro di contenimento
che hanno prodotto un dislivello oppure hanno aumentato
quello già esistente per natura dei luoghi costituiscono
costruzioni, in quanto queste ultime circostanze evidenziano
l'intento, ulteriore rispetto a quello di contenimento del
confine, di modificare l'assetto fisico naturale del terreno
al fine di una sua migliore utilizzazione.
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Vd. In tal senso anche Consiglio di Stato,
sez. V, 28 giugno 2000, n. 3637.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 9901 del 1997 proposto
dai sig.ri Francesco Mazza e Giuseppina Sacco, rappresentati
e difesi dall’avv. Tommaso Iuliano, con domicilio eletto
presso la dott. Rosalinda Iuliano in Roma, via Bruno Rizzieri
55;
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CONTRO
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il signor Bruno Guido, rappresentato
e difeso dagli avv. Luisa Torchia e Francesca Attinà, con
domicilio eletto in Roma, via Sannio 65; il Comune di San
Pietro Apostolo, in persona del sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
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per l’annullamento
della sentenza del TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573
del 5 settembre 1997;
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 17 dicembre 2004 il Consigliere
Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avvocati Iuliano e Colalillo per
delega dell’avv. Attinà come indicato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Il signor Bruno Guido ha impugnato davanti
al Tar della Calabria la concessione edilizia n. 16 del
1994, rilasciata dal Comune di San Pietro Apostolo ai signori
Francesco Mazza e Giuseppina Sacco, per la costruzione di
muri di sostegno in cemento armato a monte di fabbricati
esistenti, lamentando, con un articolato motivo di gravame,
la violazione degli articoli 873 e seguenti del codice civile,
la violazione dell’articolo 17 del regolamento edilizio
comunale e l’eccesso di potere per mancanza di presupposti,
travisamento dei fatti, omessa istruttoria, motivazione
illogica, contraddittoria e carente. Il Tar ha accolto il
ricorso, motivando nel senso che l'opera, ai fini del computo
delle distanze, non poteva essere considerata come lavoro
di sostegno e contenimento ma come una nuova costruzione,
in quanto ad avviso del consulente tecnico d’ufficio nominato
dal pretore civile di Catanzaro " il terreno avente pendenza
naturale non richiedeva alcuna opera di sostegno". Da qui
la violazione dell'articolo 17 del regolamento edilizio
comunale, che imponeva una distanza minima tra le costruzioni
di metri 10 e di metri 3 dal confine.
La sentenza è appellata dai signori Francesco Mazza e Giuseppina
Sacco, i quali prospettano i seguenti motivi di appello:
1) Errore nei presupposti e difetto di istruttoria. La sentenza
ha seguito una affermazione apodittica del consulente tecnico
d'ufficio nominato dal pretore civile di Catanzaro, non
corroborata da alcun riscontro oggettivo.
Travisamento del fatto. Anche i dati relativi alla misurazione
delle distanze sono contraddittori.
2) Perplessità e difetto di motivazione, relativamente alla
parte della sentenza in cui l'opera è qualificata come costruzione.
Gli appellanti hanno, in seguito, notificato un motivo aggiunto,
sostenendo che la sentenza è errata nella parte in cui sostiene
che, secondo gli elaborati progettuali, il muro disterebbe
metri 2,10 dal confine e metri 5,10 dal fabbricato del ricorrente.
Gli appellanti concludono chiedendo, in riforma della sentenza
di cui all’epigrafe, il rigetto del ricorso di primo grado.
Resiste all’appello il signor Bruno Guido, che contesta
la fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto
dell’appello.
Con decisione 1 luglio 2003, n. 7109, questa sezione ha
ordinato alla Regione Calabria di procedere ad una verificazione
tecnica per accertare gli elementi di fatto sui quali si
fonda la qualificazione giuridica delle opere consentite
la concessione edilizia impugnata.
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DIRITTO
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L’appello proposto dai sig.ri Francesco Mazza
e Giuseppina Sacco, per la riforma della sentenza con la
quale il Tar della Calabria ha annullato la concessione
edilizia n. 16 del 1994, loro rilasciata dal Comune di San
Pietro Apostolo, è infondato.
Il punto centrale sul quale ruota la controversia è la qualificazione
giuridica dei lavori oggetto della concessione edilizia
in questione. Secondo gli appellanti ed, ovviamente, l'amministrazione
comunale che ha adottato il provvedimento partendo da questo
presupposto, l'opera autorizzata (muri di sostegno) "assolve
esclusivamente alla specifica funzione di contenimento della
montagna che sovrasta la casa degli appellanti" per cui
"non può considerarsi costruzione agli effetti delle norme
sulle distanze".
Secondo il ricorrente in primo grado, la cui tesi è stata
accolta dal Tar, è esatto il contrario, in quanto a suo
parere "i muri di cemento armato realizzati degli appellanti
sono finalizzati non già al contenimento del naturale declivio
del terreno, ma a sostenere un'opera artificiale (terrapieno)
e pertanto non potevano essere assentiti in violazione delle
distanze legali dal confine con la proprietà del deducente."
La verificazione tecnica, disposta dalla sezione con decisione
1 luglio 2003, n. 7109, ed effettuata dall'architetto Andrea
Iovene, del dipartimento urbanistica della Regione Calabria,
ha chiarito tale aspetto della vicenda.
Infatti, la relazione tecnica, trasmessa con nota del 29
gennaio 2004, dopo aver effettuato una precisa ricostruzione
dell'esatto stato dei luoghi ed avere verificato i dati
progettuali di cui alla concessione edilizia questione,
ha esposto gli elementi su cui fondare il giudizio tecnico
circa la natura delle opere, in relazione alla funzione
assegnata ai muri di cemento armato a monte dei fabbricati
esistenti, ed è pervenuta alla conclusione che: "i muri,
pur finalizzati al contenimento del terreno, avrebbero potuto
essere realizzati anche diversamente (con minori altezze
ed impatto) se si fosse perseguito esclusivamente l'obiettivo
di salvaguardare il fabbricato da eventuali possibili rilasci
di materiale dal terreno a monte e non ha anche di utilizzare
più agevolmente lo stesso."
Tale conclusione, che di certo non è smentita dai tentativi
della difesa degli appellanti di confutarne le basi tecniche
su cui è fondata, se per un verso pone in luce come i lavori
abbiano adempiuto ad un'esigenza di contenimento del terreno,
per altro verso chiarisce come l'intento è andato ben oltre
giungendo fino ad assolvere una funzione diversa, cioè quelle
di modificare l'assetto fisico naturale del terreno al fine
di una sua migliore utilizzazione. Tanto basta per poter
affermare che si tratta di una nuova costruzione soggetta
alle regole urbanistiche concernenti la distanza fra costruzioni.
A tal riguardo si richiama l'indirizzo di questa sezione
che ha avuto modo di osservare come "ai fini dell'osservanza
delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno ed
il muro di contenimento che hanno prodotto un dislivello
oppure hanno aumentato quello già esistente per natura dei
luoghi costituiscono costruzioni."
Consiglio di Stato, sezione quinta, 28 giugno 2000, n. 3637).
L'appello pertanto va respinto. Le spese seguono soccombenza
e sono liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione quinta, respinge l'appello.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite,
che liquida in complessivi € 5.000, di cui € 2.500 a titolo
di onorari sostenuti dalla controparte e € 2.500 a titolo
di compenso e spese per la verificazione tecnica effettuata
dall'architetto Andrea Iovene.
Ordina che la presente decisione sia eseguita all'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre
2004, con l’intervento dei signori:
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Agostino Elefante Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
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IL PRESIDENTE
f.to Agostino Elefante
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L'ESTENSORE
f.to Aldo Fera
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