| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 aprile 2005 n. 1640
Pres. Santoro, est. Allegretta
Valente (avv. G. Pepe) c. Azienda Unità Sanitaria Locale
BA/2 e altro (n.c.) |
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Pubblico impiego – Svolgimento delle mansioni
superiori di primario ospedaliero su posto vacante in pianta
organica – Esercizio di funzione vicaria – Insussistenza
Ragioni – Conseguenze – Riconoscimento del trattamento economico
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Lo svolgimento delle mansioni superiori di
primario ospedaliero su posto vacante in pianta organica
non concreta l’esercizio di una funzione vicaria. Infatti
la sostituzione vicaria ha luogo nell’ipotesi di assenza
o impedimento temporanei del titolare, e non quando le funzioni
primariati vengano esercitate a seguito della cessazione
dal servizio del precedente titolare del posto. Ne consegue
che, in vacanza del posto, lo svolgimento di tali mansioni
da parte dell’aiutante comporta il riconoscimento del relativo
trattamento economico , indipendentemente da ogni atto organizzativo
da parte dell’Amministrazione, in quanto non è raffigurabile
l’ipotesi di una struttura sanitaria, la cui direzione competa
ad un primario, che rimanga priva dell’organo di vertice
responsabile dell’attività esercitata nel suo ambito.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 3192 del 2004 proposto
dal dott. Michele Valente, rappresentato e difeso
dall’avv. Giuseppe Pepe, con domicilio eletto in Roma, Via
Portuense n. 104, presso la sig.ra Antonia De Angelis,
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contro
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l’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/2
e la Gestione liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria
Locale BA/4, non costituite in giudizio,
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per la riforma
della sentenza n. 4443 in data 10 dicembre 2003 pronunciata
tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - sede di Bari, Sez. I;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Udito alla pubblica udienza del 15 febbraio 2005 l’avv.
De Leonardis, su delega dell’avv. Pepe;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia - sede di Bari, notificato sia alla Gestione
liquidatoria della soppressa Unità Sanitaria Locale BA/4
sia all’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/2, l’attuale appellante
ha chiesto l’annullamento del silenzio - rifiuto serbato
dall’A.U.S.L. BA/2 sull’atto di significazione e diffida
da lui notificato in data 15 luglio 1999, nonché l’accertamento
del suo diritto al riconoscimento giuridico ed economico
delle mansioni superiori di primario del Servizio di anestesia
e rianimazione del presidio ospedaliero di Trani, svolte
su posto vacante in pianta organica dal 13 settembre 1993
al 28 febbraio 1998, con condanna delle Amministrazioni
intimate al pagamento delle differenze retributive, maggiorate
di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il T.A.R., Sez. I, con la sentenza in epigrafe indicata,
ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso nella parte
in cui è rivolto all’annullamento del silenzio rifiuto e
lo ha respinto, siccome infondato, nella parte intesa ad
ottenere la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento
delle differenze retributive.
Avverso detta sentenza l’interessato avanza l’appello in
esame, col quale ripropone, sostanzialmente, motivi di censura
e conclusioni già formulati in primo grado, previa contestazione
delle ragioni sulle quali la sentenza si fonda; con ogni
conseguente determinazione sulle spese e competenze del
doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore
anticipatario. Non costituite le Amministrazioni appellate,
la causa è stata trattata all’udienza pubblica del 15 febbraio
2005, nella quale, sentito il difensore presente, il Collegio
si è riservata la decisione.
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DIRITTO
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La domanda sostanziale avanzata dal ricorrente
è intesa ad ottenere la condanna delle Amministrazioni appellate
al pagamento delle differenze retributive, maggiorate di
interessi legali e rivalutazione monetaria, per lo svolgimento
delle mansioni superiori di primario ospedaliero su posto
vacante in pianta organica dal 13 settembre 1993 al 28 febbraio
1998.
La pretesa è fondata.
Ha errato, infatti, il giudice di primo grado nel ritenere
che, nella specie, si versasse in un caso di esercizio della
funzione vicaria. Risulta in atti, invero, che il ricorrente,
aiuto corresponsabile, ha dovuto provvedere all’esercizio
delle funzioni primariali a seguito della cessazione dal
servizio del precedente titolare del posto e, dunque, per
la sopravvenuta vacanza del posto. La sostituzione vicaria,
invece, ha luogo nell’ipotesi di assenza o impedimento temporanei
del titolare, ipotesi nella quale la sostituzione rientra
tra gli ordinari compiti della posizione funzionale del
sostituto.
Una volta che il posto si è reso vacante, lo svolgimento
delle mansioni primariali da parte dell’aiuto comporta,
secondo ormai costante orientamento di questa Sezione (cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6784; 16 settembre
2004 n. 6009; 2 settembre 2004 n. 5740; 12 maggio 2003 n.
2507; 5 novembre 2002 n. 6017; 20 ottobre 2000 n. 5650;
18 agosto 1998 n. 1270), il riconoscimento del relativo
trattamento economico, indipendentemente da ogni atto organizzativo
da parte dell’Amministrazione, in quanto non è raffigurabile
l’ipotesi di una struttura sanitaria, la cui direzione competa
ad un primario, che rimanga priva dell’organo di vertice
responsabile dell’attività esercitata nel suo ambito.
L’appello, che sui principi ora esposti si fonda, deve essere,
perciò, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente
al trattamento retributivo correlato allo svolgimento delle
mansioni superiori di primario ospedaliero per il periodo
successivo alla cessazione dal servizio del titolare del
posto e fino alla data in cui di questo ha preso possesso
il nuovo titolare, con esclusione di sessanta giorni per
ciascun anno solare (art. 29, secondo comma, del D.P.R.
n. 761 del 1979; art. 121, comma 6, del D.P.R. n. 384 del
1990) e dei giorni di congedo ordinario e straordinario.
Il pagamento delle somme dovute, maggiorate degli interessi
legali e della rivalutazione monetaria va posto a carico
dell’intimata Gestione liquidatoria della soppressa Unità
Sanitaria Locale BA/4, difettando la legittimazione passiva
della pur intimata A.U.S.L. BA/2 (art. 6, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994 n. 724, come integrato dall'articolo
2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995 n. 549).
Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio seguono,
come per regola, la soccombenza e vanno corrisposte al difensore
antistatario.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie nei termini di cui in motivazione
l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, accoglie negli stessi limiti il ricorso
proposto in primo grado e dichiara il diritto del ricorrente
al trattamento retributivo spettantegli.
Condanna la Gestione Liquidatoria della soppressa U.S.L.
BA/4 al pagamento, in favore dell’appellante, delle somme
dovute, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Condanna la stessa Gestione Liquidatoria al pagamento delle
spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio nella
misura di € 3000,00 (tremila,00), da distrarsi in favore
del difensore dell’appellante, antistatario.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 15 febbraio 2005 con l'intervento dei Signori:
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Sergio Santoro Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere rel. est.
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
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IL PRESIDENTE
f.to Sergio Santoro
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L’ESTENSORE
f.to Corrado Allegretta
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