| CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 1 aprile 2005
n. 1
Pres. De Roberto, est. Allegretta
Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle
Imposte indirette (Avv. Stato) c. I. Amato (avv.ti A. Scuderi
e S. Triboli) e altri |
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1. Concorsi pubblici – Concorso per traduttore
ed interprete – Requisiti di partecipazione – Diploma di
traduttore ed interprete – Partecipazione al concorso con
laurea in lingue e letterature straniere – Carattere assorbente
della laurea nei confronti del diploma di traduttore ed
interprete, richiesto dal bando come requisito di partecipazione
– Non sussiste - Ragioni
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2. Concorsi pubblici – Concorso per traduttore
ed interprete – Requisiti di partecipazione – Diploma di
traduttore ed interprete – Idoneità del diploma di specializzazione
in lingue e letterature straniere ai fini della partecipazione
– Non sussiste – Ragioni
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1. Non può ritenersi “assorbito” nella laurea
in lingue e letterature straniere il diploma di traduttore
ed interprete. Infatti tale diploma si identifica con un
diploma post scuola media secondaria, rilasciato da una
delle scuole dirette a fini speciali, previste dal D.P.R.
10 marzo 1982 n. 162 e caratterizzate dall’esperimento obbligatorio,
per gli iscritti, del tirocinio. Ne consegue che, se indubbiamente
il diploma di laurea è il titolo universitario di massimo
livello, l’inferiorità del livello di preparazione conseguibile
attraverso i diplomi rilasciati dalle scuole suddette non
permette di per sé sola di predicare il carattere “assorbente”
del diploma di laurea.
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2. Il titolo di studio richiesto per la partecipazione
al concorso nel profilo professionale di traduttore interprete
non può identificarsi con il diploma di specializzazione,
da conseguirsi successivamente alla laurea e finalizzato
alla formazione di specialisti in determinati settori professionali,
previsto dall’art. 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341 di
riforma degli ordinamenti didattici universitari. Esso sarebbe,
in effetti, evidentemente sproporzionato rispetto alla qualifica
funzionale di inquadramento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Adunanza Plenaria
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 1321/1998 del ruolo
del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana (n. 1 del 2003 del ruolo dell’Adunanza Plenaria)
proposto dal MINISTERO DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DELLE
DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
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contro
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Irene AMATO, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Andrea Scuderi e Salvatore Trimboli ed elettivamente
domiciliata in Palermo, via Trentacoste n. 89 presso lo
studio dell’avv. Pietro Allotta;
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e nei confronti di
Lo Cicero Claudia, Ricci Monica e Arrabbito Stefania,
non costituite in giudizio;
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per l'annullamento
della sentenza n. 1211 del 9 luglio 1998 pronunciata tra
le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,
sezione staccata di Catania, sez. I;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellata
Amato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Vista l'ordinanza n 653 del 5 dicembre 2002 con
cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana ha rimesso il giudizio all'Adunanza plenaria;
Vista la decisione interlocutoria n. 2 del 13 febbraio 2004;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Corrado Allegretta;
Nessuno comparso per le parti alla pubblica udienza del
giorno 8 novembre 2004; Ritenuto e considerato in fatto
e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Il Ministero delle Finanze indiceva, con
decreto del 9 luglio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 7 febbraio 1992 n. 11/bis,
un pubblico concorso per la copertura di dieci posti (poi
elevati a venti) di traduttore-interprete nel ruolo unico
del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette.
L' art. 2 lett. E) del bando di concorso richiedeva, ai
fini della partecipazione alla selezione, il possesso -
ai sensi del D.P.R. n. 1219 del 29.12.1984 - del “diploma
di specializzazione di livello universitario in almeno una
lingua straniera rilasciato da una Università ovvero da
scuole specializzate estere di medesimo livello riconosciuto
dal Paese nel quale sono istituite, purché considerato dal
Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) equiparabile
nello Stato italiano”.
La dott.ssa Irene Amato, laureata in lingue e letterature
straniere, con specializzazione in inglese e tedesco, partecipava
a tale concorso e, dopo aver sostenuto le prove scritte
ed orali, ne veniva esclusa, con decreto del Ministero delle
Finanze n. 7653 del 21.11.1994, perché non in possesso del
titolo di studio richiesto dal bando di concorso.
Avverso tale esclusione l’interessata proponeva, innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ricorso
affidato alle censure di eccesso di potere per violazione
della normativa sul procedimento, nonché violazione del
bando, eccesso di potere sotto vari profili e violazione
del D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219. La ricorrente, in particolare,
affermava che il titolo di studio di cui era in possesso
era superiore a quello indicato dal bando e, come tale,
più che sufficiente ai fini della partecipazione al concorso.
Il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez.
I, con sentenza n. 1211 del 9 luglio 1998 accoglieva l’impugnativa,
ritenendo fondato quest’ultimo motivo, sul presupposto che
il diploma di laurea sia da ritenersi di carattere assorbente
rispetto a quello universitario in questione, in quanto
di livello superiore.
Il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e
delle Imposte Indirette, proponeva appello al Consiglio
di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per
l’annullamento della sentenza, sostenendo che il diploma
di traduttore e interprete è titolo a valenza pratica, per
il cui conseguimento sono previste discipline estranee ai
corsi di laurea in lingue e letterature straniere e, pertanto,
non può considerarsi assorbito nel diploma di laurea. La
dott.ssa Amato si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione
del gravame. Con ordinanza n. 653 del 5 dicembre 2002 il
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
ha rimesso la causa all'Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato, a norma dell'art. 45 del R.D. 26 giugno 1924 n.
1054, ritenendo, per quanto rappresentato, che la risoluzione
della questione possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali.
Adempiuti dall’Amministrazione appellante gli incombenti
istruttori disposti con decisione interlocutoria n. 2 del
13 febbraio 2004, la causa è stata trattenuta in decisione
all'udienza del giorno 8 novembre 2004.
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DIRITTO
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La questione sottoposta a questa Adunanza
plenaria concerne la possibilità di ritenere assorbito nella
laurea in lingue e letterature straniere il diploma di traduttore
ed interprete e, quindi, la possibilità per i soggetti in
possesso di questa laurea di partecipare ai concorsi pubblici
nel profilo professionale di traduttore interprete.
L’Amministrazione appellante sostiene che, nel caso di specie,
tale possibilità non sussiste.
Essa fa rilevare, innanzitutto, che il requisito culturale
espressamente richiesto dal D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219
per il profilo professionale n. 33 di traduttori-interpreti
della VII qualifica funzionale, al cui reclutamento mirava
il concorso pubblico speciale per esami dal quale l’appellata
è stata esclusa sebbene in possesso di laurea in lingue
e letterature straniere, è costituito dal “diploma di specializzazione
di livello universitario in almeno una lingua rilasciato
da una Università, ovvero da scuole specializzate estere
di medesimo livello riconosciute dal Paese nel quale sono
istituite, purché considerato dal Consiglio universitario
nazionale equiparabile nello Stato italiano ovvero compreso
tra quelli accettati per la qualificazione del proprio personale
dagli organismi intergovernativi ai quali partecipa l'Italia”.
Poiché questo è il titolo prescritto dal bando, che tale
dicitura testualmente riproduce, non è comunque consentito,
si aggiunge, ritenere incluso, tra i titoli culturali necessari
per l'accesso alla VII qualifica, anche il diploma di laurea,
seppure di valenza superiore.
Ciò perché il legislatore, con il già citato DPR n. 1219
del 1984 ha ritenuto necessario per l'espletamento delle
mansioni proprie della VII qualifica l'accertato e comprovato
possesso di titoli d'istruzione di valenza squisitamente
pratica, differenti dal diploma di laurea, vale a dire i
diplomi universitari previsti dall'art. 2 della Legge 19
novembre 1990 n. 341, destinati a fornire agli studenti
una adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali
e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo
e della concreta professionalità richiesti da specifiche
aree professionali, tra cui, appunto, la professione di
traduttore interprete.
L’assunto merita di essere condiviso.
Va, in primo luogo, chiarito che il titolo di studio richiesto
per la partecipazione al concorso in causa non può identificarsi
con il diploma di specializzazione, da conseguirsi successivamente
alla laurea e finalizzato alla formazione di specialisti
in determinati settori professionali, previsto dall’art.
4 della L. 19 novembre 1990 n. 341 di riforma degli ordinamenti
didattici universitari. Esso sarebbe, in effetti, evidentemente
sproporzionato rispetto alla qualifica funzionale di inquadramento.
Non può identificarsi neppure con il “diploma universitario”
(c.d. laurea breve), previsto dall’art. 2 della citata legge
n. 341 del 1990. Il diploma universitario per traduttori
ed interpreti, infatti, risulta introdotto nell’ordinamento
didattico universitario con D. M. 11 novembre 1993 (in G.U.
del 13 settembre 1994 n. 214), vale a dire successivamente
alla pubblicazione del bando del concorso in questione,
avvenuta sulla G.U. del 7 febbraio 1992 n. 11 bis, e quando
il termine di trenta giorni dalla pubblicazione per la presentazione
della domanda e, ovviamente, per il possesso dei titoli
e requisiti prescritti, era ormai decorso.
Ciò induce a ritenere che il titolo di cui si discute non
possa identificarsi se non con un diploma post scuola media
secondaria, rilasciato da una delle scuole dirette a fini
speciali, previste dal D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 ed abilitate
al rilascio di “diplomi post-secondari per l'esercizio di
uffici o professioni, per i quali non sia necessario il
diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione
culturale e professionale nell'ambito universitario”. Così
lo identificano, del resto, il Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica,
all’uopo interpellati dall’Amministrazione delle Finanze.
A norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 162 del 1982, i corsi
di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi
ufficiali universitari di durata biennale o triennale; il
loro ordinamento degli studi comprende attività didattica
e scientifica ed un tirocinio obbligatorio, necessario per
il completamento della formazione professionale e possono
essere costituiti sia con insegnamenti ad essi particolari
sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti
di altri corsi di diploma o di laurea.
La disposizione consente di porre in evidenza che siffatti
corsi possono avere ordinamenti degli studi del tutto peculiari,
in relazione alle esigenze della specifica formazione professionale
cui sono riferiti; in ogni caso, sono caratterizzati dall’obbligatorietà
del tirocinio. Ne consegue che, se indubbiamente il diploma
di laurea è il titolo universitario di massimo livello,
l’inferiorità del livello di preparazione conseguibile attraverso
i diplomi rilasciati dalle scuole suddette non permette
di per sé sola di predicare il carattere “assorbente” del
diploma di laurea.
Un titolo di studio, infatti, s’intende che ne “assorba”
un altro soltanto quando il primo non possa essere conseguito
se non previa acquisizione del secondo ovvero previo superamento
di tutti gli esami o le prove che del secondo avrebbero
consentito il conseguimento.
Rapporto, questo, che all’epoca del bando del concorso controverso
non risulta sussistesse tra il diploma di traduttore ed
interprete e la laurea in lingue e letterature straniere,
né sussiste nell’ordinamento universitario ad oggi vigente.
Di che è conferma nel fatto che, con parere espresso nell’adunanza
del 17 luglio 1997, il Consiglio Universitario Nazionale
interpellato in proposito ha ritenuto “ai fini dei pubblici
concorsi per traduttori ed interpreti” che detta laurea
sia “comparabile alla laurea in traduzione ed interpretazione
soltanto nei casi in cui il laureato in lingue e letterature
straniere sia anche in possesso del diploma di traduttore
ed interprete”. In tal modo mettendo in rilievo che nessun
rapporto, del genere fin qui considerato, v’è tra laurea
in lingue e letterature straniere e diploma di traduttore
ed interprete.
In realtà, nel caso in esame, è la disciplina che si ricava
dal sopra menzionato D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219 e dal
bando del concorso che non permette di consentire la partecipazione
a chi sia in possesso del diploma di laurea in lingue e
letterature straniere.
Occorre aver presente, invero, che il bando, lex specialis
della procedura, in pedissequa conformità alla previsione
della superiore fonte normativa che così dispone, richiede
esclusivamente il diploma di interprete, senza ammettere
la produzione di titoli equivalenti o assorbenti.
A sua volta, il primo, per l’accesso al profilo professionale
di revisore interprete-traduttore, inquadrato nell’ottava
qualifica, immediatamente superiore a quella in cui è compreso
il profilo professionale di traduttore-interprete, prescrive
quale titolo di studio il possesso congiunto di “laurea
in lingue e letterature straniere con specializzazione in
almeno due lingue e diploma di scuola interpreti”.
Deve concludersi, dunque, che nell’ottica del legislatore
che ha delineato l’ordinamento dei profili professionali
che qui interessano, si tratta di due titoli ben differenti,
dei quali quello superiore non “assorbe”, né tanto meno
è equivalente o comparabile, a quello inferiore.
Per le considerazioni che precedono l’appello in epigrafe
si rivela fondato e va accolto. Per l’effetto, in riforma
della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso
proposto in primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare spese e competenze
di giudizio tra le parti in causa.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza plenaria) accoglie l'appello in epigrafe e, per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge
il ricorso prodotto in primo grado.
Compensa tra le parti spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
riunito in Adunanza plenaria nella camera di consiglio del
giorno 8 novembre 2004 con l'intervento dei signori Magistrati:
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Alberto de Roberto - Presidente
Mario Egidio Schinaia - Presidente di Sezione
Alfonso Quaranta - Presidente di Sezione
Paolo Salvatore - Presidente di Sezione
Sergio Santoro - Consigliere
Livia Barberio Corsetti - Consigliere
Giuseppe Barbagallo - Consigliere
Alessandro Pajno - Consigliere
Pier Giorgio Trovato - Consigliere
Raffaele Carboni - Consigliere
Costantino Salvatore - Consigliere
Raffaele De Lipsis - Consigliere
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere, rel. est.
Luigi Maruotti - Consigliere
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