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CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 1 aprile 2005 n. 1
Pres. De Roberto, est. Allegretta
Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte indirette (Avv. Stato) c. I. Amato (avv.ti A. Scuderi e S. Triboli) e altri


1. Concorsi pubblici – Concorso per traduttore ed interprete – Requisiti di partecipazione – Diploma di traduttore ed interprete – Partecipazione al concorso con laurea in lingue e letterature straniere – Carattere assorbente della laurea nei confronti del diploma di traduttore ed interprete, richiesto dal bando come requisito di partecipazione – Non sussiste - Ragioni

 

2. Concorsi pubblici – Concorso per traduttore ed interprete – Requisiti di partecipazione – Diploma di traduttore ed interprete – Idoneità del diploma di specializzazione in lingue e letterature straniere ai fini della partecipazione – Non sussiste – Ragioni

1. Non può ritenersi “assorbito” nella laurea in lingue e letterature straniere il diploma di traduttore ed interprete. Infatti tale diploma si identifica con un diploma post scuola media secondaria, rilasciato da una delle scuole dirette a fini speciali, previste dal D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 e caratterizzate dall’esperimento obbligatorio, per gli iscritti, del tirocinio. Ne consegue che, se indubbiamente il diploma di laurea è il titolo universitario di massimo livello, l’inferiorità del livello di preparazione conseguibile attraverso i diplomi rilasciati dalle scuole suddette non permette di per sé sola di predicare il carattere “assorbente” del diploma di laurea.

 

2. Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nel profilo professionale di traduttore interprete non può identificarsi con il diploma di specializzazione, da conseguirsi successivamente alla laurea e finalizzato alla formazione di specialisti in determinati settori professionali, previsto dall’art. 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341 di riforma degli ordinamenti didattici universitari. Esso sarebbe, in effetti, evidentemente sproporzionato rispetto alla qualifica funzionale di inquadramento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Adunanza Plenaria

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 1321/1998 del ruolo del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (n. 1 del 2003 del ruolo dell’Adunanza Plenaria) proposto dal MINISTERO DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

 

contro

 

Irene AMATO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scuderi e Salvatore Trimboli ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Trentacoste n. 89 presso lo studio dell’avv. Pietro Allotta;

 

e nei confronti di
Lo Cicero Claudia, Ricci Monica e Arrabbito Stefania, non costituite in giudizio;

 

per l'annullamento
della sentenza n. 1211 del 9 luglio 1998 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. I;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellata Amato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista l'ordinanza n 653 del 5 dicembre 2002 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rimesso il giudizio all'Adunanza plenaria;
Vista la decisione interlocutoria n. 2 del 13 febbraio 2004;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Corrado Allegretta;
Nessuno comparso per le parti alla pubblica udienza del giorno 8 novembre 2004; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Il Ministero delle Finanze indiceva, con decreto del 9 luglio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 febbraio 1992 n. 11/bis, un pubblico concorso per la copertura di dieci posti (poi elevati a venti) di traduttore-interprete nel ruolo unico del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette.
L' art. 2 lett. E) del bando di concorso richiedeva, ai fini della partecipazione alla selezione, il possesso - ai sensi del D.P.R. n. 1219 del 29.12.1984 - del “diploma di specializzazione di livello universitario in almeno una lingua straniera rilasciato da una Università ovvero da scuole specializzate estere di medesimo livello riconosciuto dal Paese nel quale sono istituite, purché considerato dal Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) equiparabile nello Stato italiano”.
La dott.ssa Irene Amato, laureata in lingue e letterature straniere, con specializzazione in inglese e tedesco, partecipava a tale concorso e, dopo aver sostenuto le prove scritte ed orali, ne veniva esclusa, con decreto del Ministero delle Finanze n. 7653 del 21.11.1994, perché non in possesso del titolo di studio richiesto dal bando di concorso.
Avverso tale esclusione l’interessata proponeva, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ricorso affidato alle censure di eccesso di potere per violazione della normativa sul procedimento, nonché violazione del bando, eccesso di potere sotto vari profili e violazione del D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219. La ricorrente, in particolare, affermava che il titolo di studio di cui era in possesso era superiore a quello indicato dal bando e, come tale, più che sufficiente ai fini della partecipazione al concorso.
Il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. I, con sentenza n. 1211 del 9 luglio 1998 accoglieva l’impugnativa, ritenendo fondato quest’ultimo motivo, sul presupposto che il diploma di laurea sia da ritenersi di carattere assorbente rispetto a quello universitario in questione, in quanto di livello superiore.
Il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, proponeva appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per l’annullamento della sentenza, sostenendo che il diploma di traduttore e interprete è titolo a valenza pratica, per il cui conseguimento sono previste discipline estranee ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e, pertanto, non può considerarsi assorbito nel diploma di laurea. La dott.ssa Amato si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del gravame. Con ordinanza n. 653 del 5 dicembre 2002 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rimesso la causa all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 45 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, ritenendo, per quanto rappresentato, che la risoluzione della questione possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali.
Adempiuti dall’Amministrazione appellante gli incombenti istruttori disposti con decisione interlocutoria n. 2 del 13 febbraio 2004, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8 novembre 2004.

 

DIRITTO

 

La questione sottoposta a questa Adunanza plenaria concerne la possibilità di ritenere assorbito nella laurea in lingue e letterature straniere il diploma di traduttore ed interprete e, quindi, la possibilità per i soggetti in possesso di questa laurea di partecipare ai concorsi pubblici nel profilo professionale di traduttore interprete.
L’Amministrazione appellante sostiene che, nel caso di specie, tale possibilità non sussiste.
Essa fa rilevare, innanzitutto, che il requisito culturale espressamente richiesto dal D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219 per il profilo professionale n. 33 di traduttori-interpreti della VII qualifica funzionale, al cui reclutamento mirava il concorso pubblico speciale per esami dal quale l’appellata è stata esclusa sebbene in possesso di laurea in lingue e letterature straniere, è costituito dal “diploma di specializzazione di livello universitario in almeno una lingua rilasciato da una Università, ovvero da scuole specializzate estere di medesimo livello riconosciute dal Paese nel quale sono istituite, purché considerato dal Consiglio universitario nazionale equiparabile nello Stato italiano ovvero compreso tra quelli accettati per la qualificazione del proprio personale dagli organismi intergovernativi ai quali partecipa l'Italia”.
Poiché questo è il titolo prescritto dal bando, che tale dicitura testualmente riproduce, non è comunque consentito, si aggiunge, ritenere incluso, tra i titoli culturali necessari per l'accesso alla VII qualifica, anche il diploma di laurea, seppure di valenza superiore.
Ciò perché il legislatore, con il già citato DPR n. 1219 del 1984 ha ritenuto necessario per l'espletamento delle mansioni proprie della VII qualifica l'accertato e comprovato possesso di titoli d'istruzione di valenza squisitamente pratica, differenti dal diploma di laurea, vale a dire i diplomi universitari previsti dall'art. 2 della Legge 19 novembre 1990 n. 341, destinati a fornire agli studenti una adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo e della concreta professionalità richiesti da specifiche aree professionali, tra cui, appunto, la professione di traduttore interprete.
L’assunto merita di essere condiviso.
Va, in primo luogo, chiarito che il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso in causa non può identificarsi con il diploma di specializzazione, da conseguirsi successivamente alla laurea e finalizzato alla formazione di specialisti in determinati settori professionali, previsto dall’art. 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341 di riforma degli ordinamenti didattici universitari. Esso sarebbe, in effetti, evidentemente sproporzionato rispetto alla qualifica funzionale di inquadramento.
Non può identificarsi neppure con il “diploma universitario” (c.d. laurea breve), previsto dall’art. 2 della citata legge n. 341 del 1990. Il diploma universitario per traduttori ed interpreti, infatti, risulta introdotto nell’ordinamento didattico universitario con D. M. 11 novembre 1993 (in G.U. del 13 settembre 1994 n. 214), vale a dire successivamente alla pubblicazione del bando del concorso in questione, avvenuta sulla G.U. del 7 febbraio 1992 n. 11 bis, e quando il termine di trenta giorni dalla pubblicazione per la presentazione della domanda e, ovviamente, per il possesso dei titoli e requisiti prescritti, era ormai decorso.
Ciò induce a ritenere che il titolo di cui si discute non possa identificarsi se non con un diploma post scuola media secondaria, rilasciato da una delle scuole dirette a fini speciali, previste dal D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 ed abilitate al rilascio di “diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario”. Così lo identificano, del resto, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, all’uopo interpellati dall’Amministrazione delle Finanze.
A norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 162 del 1982, i corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari di durata biennale o triennale; il loro ordinamento degli studi comprende attività didattica e scientifica ed un tirocinio obbligatorio, necessario per il completamento della formazione professionale e possono essere costituiti sia con insegnamenti ad essi particolari sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di diploma o di laurea.
La disposizione consente di porre in evidenza che siffatti corsi possono avere ordinamenti degli studi del tutto peculiari, in relazione alle esigenze della specifica formazione professionale cui sono riferiti; in ogni caso, sono caratterizzati dall’obbligatorietà del tirocinio. Ne consegue che, se indubbiamente il diploma di laurea è il titolo universitario di massimo livello, l’inferiorità del livello di preparazione conseguibile attraverso i diplomi rilasciati dalle scuole suddette non permette di per sé sola di predicare il carattere “assorbente” del diploma di laurea.
Un titolo di studio, infatti, s’intende che ne “assorba” un altro soltanto quando il primo non possa essere conseguito se non previa acquisizione del secondo ovvero previo superamento di tutti gli esami o le prove che del secondo avrebbero consentito il conseguimento.
Rapporto, questo, che all’epoca del bando del concorso controverso non risulta sussistesse tra il diploma di traduttore ed interprete e la laurea in lingue e letterature straniere, né sussiste nell’ordinamento universitario ad oggi vigente.
Di che è conferma nel fatto che, con parere espresso nell’adunanza del 17 luglio 1997, il Consiglio Universitario Nazionale interpellato in proposito ha ritenuto “ai fini dei pubblici concorsi per traduttori ed interpreti” che detta laurea sia “comparabile alla laurea in traduzione ed interpretazione soltanto nei casi in cui il laureato in lingue e letterature straniere sia anche in possesso del diploma di traduttore ed interprete”. In tal modo mettendo in rilievo che nessun rapporto, del genere fin qui considerato, v’è tra laurea in lingue e letterature straniere e diploma di traduttore ed interprete.
In realtà, nel caso in esame, è la disciplina che si ricava dal sopra menzionato D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219 e dal bando del concorso che non permette di consentire la partecipazione a chi sia in possesso del diploma di laurea in lingue e letterature straniere.
Occorre aver presente, invero, che il bando, lex specialis della procedura, in pedissequa conformità alla previsione della superiore fonte normativa che così dispone, richiede esclusivamente il diploma di interprete, senza ammettere la produzione di titoli equivalenti o assorbenti.
A sua volta, il primo, per l’accesso al profilo professionale di revisore interprete-traduttore, inquadrato nell’ottava qualifica, immediatamente superiore a quella in cui è compreso il profilo professionale di traduttore-interprete, prescrive quale titolo di studio il possesso congiunto di “laurea in lingue e letterature straniere con specializzazione in almeno due lingue e diploma di scuola interpreti”.
Deve concludersi, dunque, che nell’ottica del legislatore che ha delineato l’ordinamento dei profili professionali che qui interessano, si tratta di due titoli ben differenti, dei quali quello superiore non “assorbe”, né tanto meno è equivalente o comparabile, a quello inferiore.
Per le considerazioni che precedono l’appello in epigrafe si rivela fondato e va accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare spese e competenze di giudizio tra le parti in causa.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso prodotto in primo grado.
Compensa tra le parti spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, riunito in Adunanza plenaria nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2004 con l'intervento dei signori Magistrati:

 

Alberto de Roberto - Presidente
Mario Egidio Schinaia - Presidente di Sezione
Alfonso Quaranta - Presidente di Sezione
Paolo Salvatore - Presidente di Sezione
Sergio Santoro - Consigliere
Livia Barberio Corsetti - Consigliere
Giuseppe Barbagallo - Consigliere
Alessandro Pajno - Consigliere
Pier Giorgio Trovato - Consigliere
Raffaele Carboni - Consigliere
Costantino Salvatore - Consigliere
Raffaele De Lipsis - Consigliere
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere, rel. est.
Luigi Maruotti - Consigliere

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