| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 16 marzo 2005 n. 1102
Pres. Giovannini, Est. Caringella. |
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1. Procedimento amministrativo – Decisione
del Consiglio dei Ministri risolutiva della questione di
compatibilità ambientale ex art. 6, co. 5, L. 349/1986 –
Necessità di provvedimenti formali – Insussistenza – Motivi.
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2. Ambiente – Conflitto tra Ministri in tema
di compatibilità ambientale degli interventi da realizzare
– Annullamento giurisdizionale del decreto di VIA negativo
– Conseguenze.
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3. Opere pubbliche – Opere mobili e opere
complementari – Separazione di competenze della VIA per
le due categorie – Ammissibilità – Condizioni.
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4. Opere pubbliche – Opere di cui alla legge
regionale n. 10/1999 – Possibilità di inquadrarle tra le
opere di rilevanza sovra regionale – Insussistenza – Motivi.
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5. Ambiente – Procedura VIA di competenza
regionale – Apposizione di condizioni relative alla progettazione
esecutiva – Ammissibilità.
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6. Pubblica amministrazione – Delibera CIPE
ex art. 1 L. 443/2001 – Assunta prima dell’entrata in vigore
della legge attributiva del relativo potere – Legittimità
– Motivi.
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7. Opere pubbliche – Legge obiettivo – Limitazione
della legge ad opere integralmente nuove e non interessate
da norme speciali - Insussistenza.
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8. Opere pubbliche – Legge obiettivo – Applicazione
automatica delle procedure dettate dalla L. 443/2001 in
deroga alle leggi speciali – Insussistenza.
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9. Opere pubbliche – Legge obiettivo - Intesa
con le regioni – Necessità che intervenga prima delle individuazione
delle infrastrutture di preminente interesse nazionale –
Insussistenza - Motivi.
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1. Nell’ambito della procedura di VIA, la
rimessione al Consiglio dei Ministri della pronuncia finale
di compatibilità ambientale ex art. 6, comma 5, della L.
n. 349/1986 non esige provvedimenti formali, né l’esplicito
richiamo all’articolo 6 citato. Infatti, per un verso, l’esternazione
e l’elevazione del conflitto tra Ministri non esigono una
forma vincolata, trattandosi di atto avente una connotazione
squisitamente politica; per altro verso, ove vi sia un organo
deputato a sovrintendere all’attuazione degli interventi
(nel caso di specie il Comitato ex art. 4 L. 798/84 deputato
a sovrintendere gli interventi per la salvaguardia di Venezia),
cui partecipino i Ministri interessati, il Conflitto tra
Ministri può essere risolto in tale sede.
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2. L’annullamento giurisdizionale di un atto
negativo non ne comporta la sostituzione con un giudizio
positivo sulla scorta di una verifica sostitutiva di stampo
giurisdizionale. Pertanto non può ravvisarsi l’insussistenza
di un conflitto tra Ministri, ove successivamente all’annullamento
giurisdizionale del decreto del Ministro dell’Ambiente di
VIA negativa non intervenga una manifestazione di volontà
del Ministro dell’Ambiente di modifica della posizione costantemente
contraria assunta nelle competenti sedi.
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3. È ammissibile la frammentazione di competenze
della procedura VIA relativa alle opere mobili (di competenza
statale “straordinaria”) ed alle opere complementari (di
competenza regionale) destinate alla salvaguardia di Venezia,
considerata l’autonomia strutturale, tecnico-progettuale
e finanziaria, nonché, dal punto di vista funzionale, l’assenza
di un legame indissolubile tale da sancirne una reductio
ad unitatem.
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4. Perché le opere complementari, consistenti
nella realizzazione di dighe foranee e di una conca di navigazione,
possano ritenersi di rilevanza sovra regionale, con conseguente
applicazione dell’art. 22 della L. reg. n. 10 del 1999 (norma
secondo la quale per tali opere la Giunta Regionale sarebbe
tenuta a esprimere un parere in sede di VIA) ed ai sensi
dell’art. 6, comma 4 della L. n. 349/1986, deve escludersi
che le stesse opere rientrino nella competenza regionale.
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5. È ammissibile una valutazione regionale
di compatibilità ambientale condizionata al rispetto di
prescrizioni, vincoli o limiti relativi alla progettazione
esecutiva, in quanto pienamente conforme al principio di
economicità e di non aggravamento dell’azione amministrativa
di cui alla L. 241/90.
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6. È legittima la deliberazione CIPE in materia
di finanziamento di infrastrutture di interesse nazionale
che sia adottata prima della entrata in vigore della legge
attribuitiva del relativo potere, ma successivamente alla
sua promulgazione, poichè la disposizione normativa non
è attributiva di poteri che incidono negativamente nella
sfera di terzi, ma si tratta di un precetto autorizzativo
all’inserimento di opere pubbliche nel programma CIPE ai
fini del relativo finanziamento.
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7. La L. 443/2001 non contiene alcuna preclusione
circa la finanziabilità di opere strategiche già avviate
secondo leggi anche speciali; tra l’altro la limitazione
della legge ad opere integralmente nuove e non interessate
da norme speciali ne depotenzierebbe in modo non ragionevole
la finalità di propulsione alla realizzazione di infrastrutture
strategiche di rilevanza nazionale.
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8. L’inserimento di un progetto già avviato
(nel caso di specie il progetto del MOSE) nel programma
di cui all’art. 1 della legge – obiettivo non comporta l’innesto
automatico delle procedure dettate dalla L. 443/2001 con
conseguente travolgimento delle disposizioni speciali dettate
dalle leggi previgenti in materia.
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9. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
n. 303/2003, non è necessario che un’intesa con le regioni,
al pari della consultazione con le autonomie locali, intervenga
prima delle individuazione delle infrastrutture di preminente
interesse nazionale. La dedotta esigenza di consultazione
perde di rilievo una volta che l’allocazione a livello più
adeguato di funzioni, legislative e amministrative, venga
attuata, in virtù dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza,
con il necessario procedimento fondato sulle intese tra
Stato e Regioni, alle quali può spettare una competenza
legislativa concorrente in materia.
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