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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 16 marzo 2005 n. 1102
Pres. Giovannini, Est. Caringella.


1. Procedimento amministrativo – Decisione del Consiglio dei Ministri risolutiva della questione di compatibilità ambientale ex art. 6, co. 5, L. 349/1986 – Necessità di provvedimenti formali – Insussistenza – Motivi.

 

2. Ambiente – Conflitto tra Ministri in tema di compatibilità ambientale degli interventi da realizzare – Annullamento giurisdizionale del decreto di VIA negativo – Conseguenze.

 

3. Opere pubbliche – Opere mobili e opere complementari – Separazione di competenze della VIA per le due categorie – Ammissibilità – Condizioni.

 

4. Opere pubbliche – Opere di cui alla legge regionale n. 10/1999 – Possibilità di inquadrarle tra le opere di rilevanza sovra regionale – Insussistenza – Motivi.

 

5. Ambiente – Procedura VIA di competenza regionale – Apposizione di condizioni relative alla progettazione esecutiva – Ammissibilità.

 

6. Pubblica amministrazione – Delibera CIPE ex art. 1 L. 443/2001 – Assunta prima dell’entrata in vigore della legge attributiva del relativo potere – Legittimità – Motivi.

 

7. Opere pubbliche – Legge obiettivo – Limitazione della legge ad opere integralmente nuove e non interessate da norme speciali - Insussistenza.

 

8. Opere pubbliche – Legge obiettivo – Applicazione automatica delle procedure dettate dalla L. 443/2001 in deroga alle leggi speciali – Insussistenza.

 

9. Opere pubbliche – Legge obiettivo - Intesa con le regioni – Necessità che intervenga prima delle individuazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale – Insussistenza - Motivi.

1. Nell’ambito della procedura di VIA, la rimessione al Consiglio dei Ministri della pronuncia finale di compatibilità ambientale ex art. 6, comma 5, della L. n. 349/1986 non esige provvedimenti formali, né l’esplicito richiamo all’articolo 6 citato. Infatti, per un verso, l’esternazione e l’elevazione del conflitto tra Ministri non esigono una forma vincolata, trattandosi di atto avente una connotazione squisitamente politica; per altro verso, ove vi sia un organo deputato a sovrintendere all’attuazione degli interventi (nel caso di specie il Comitato ex art. 4 L. 798/84 deputato a sovrintendere gli interventi per la salvaguardia di Venezia), cui partecipino i Ministri interessati, il Conflitto tra Ministri può essere risolto in tale sede.

 

2. L’annullamento giurisdizionale di un atto negativo non ne comporta la sostituzione con un giudizio positivo sulla scorta di una verifica sostitutiva di stampo giurisdizionale. Pertanto non può ravvisarsi l’insussistenza di un conflitto tra Ministri, ove successivamente all’annullamento giurisdizionale del decreto del Ministro dell’Ambiente di VIA negativa non intervenga una manifestazione di volontà del Ministro dell’Ambiente di modifica della posizione costantemente contraria assunta nelle competenti sedi.

 

3. È ammissibile la frammentazione di competenze della procedura VIA relativa alle opere mobili (di competenza statale “straordinaria”) ed alle opere complementari (di competenza regionale) destinate alla salvaguardia di Venezia, considerata l’autonomia strutturale, tecnico-progettuale e finanziaria, nonché, dal punto di vista funzionale, l’assenza di un legame indissolubile tale da sancirne una reductio ad unitatem.

 

4. Perché le opere complementari, consistenti nella realizzazione di dighe foranee e di una conca di navigazione, possano ritenersi di rilevanza sovra regionale, con conseguente applicazione dell’art. 22 della L. reg. n. 10 del 1999 (norma secondo la quale per tali opere la Giunta Regionale sarebbe tenuta a esprimere un parere in sede di VIA) ed ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L. n. 349/1986, deve escludersi che le stesse opere rientrino nella competenza regionale.

 

5. È ammissibile una valutazione regionale di compatibilità ambientale condizionata al rispetto di prescrizioni, vincoli o limiti relativi alla progettazione esecutiva, in quanto pienamente conforme al principio di economicità e di non aggravamento dell’azione amministrativa di cui alla L. 241/90.

 

6. È legittima la deliberazione CIPE in materia di finanziamento di infrastrutture di interesse nazionale che sia adottata prima della entrata in vigore della legge attribuitiva del relativo potere, ma successivamente alla sua promulgazione, poichè la disposizione normativa non è attributiva di poteri che incidono negativamente nella sfera di terzi, ma si tratta di un precetto autorizzativo all’inserimento di opere pubbliche nel programma CIPE ai fini del relativo finanziamento.

 

7. La L. 443/2001 non contiene alcuna preclusione circa la finanziabilità di opere strategiche già avviate secondo leggi anche speciali; tra l’altro la limitazione della legge ad opere integralmente nuove e non interessate da norme speciali ne depotenzierebbe in modo non ragionevole la finalità di propulsione alla realizzazione di infrastrutture strategiche di rilevanza nazionale.

 

8. L’inserimento di un progetto già avviato (nel caso di specie il progetto del MOSE) nel programma di cui all’art. 1 della legge – obiettivo non comporta l’innesto automatico delle procedure dettate dalla L. 443/2001 con conseguente travolgimento delle disposizioni speciali dettate dalle leggi previgenti in materia.

 

9. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003, non è necessario che un’intesa con le regioni, al pari della consultazione con le autonomie locali, intervenga prima delle individuazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. La dedotta esigenza di consultazione perde di rilievo una volta che l’allocazione a livello più adeguato di funzioni, legislative e amministrative, venga attuata, in virtù dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, con il necessario procedimento fondato sulle intese tra Stato e Regioni, alle quali può spettare una competenza legislativa concorrente in materia.


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