| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Ordinanza 22 marzo 2005 n. 1419
Pres. Carboni, est. Metro |
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1. Elezioni – Giudizio elettorale – Autenticazione
sottoscrizioni elettorali – Contestazione – Modalità.
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2. Elezioni – Giudizio elettorale – Potere
di revoca dell’ammissione alle liste – Insussistenza - Conseguenze.
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3. Elezioni – Giudizio elettorale – Revoca
dell’ammissione alle liste – Obbligo di instairare il contraddittorio
tra le parti – Sussiste.
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1. Per contestare l’autenticazione delle
sottoscrizioni elettorali occorre accertare la falsità nei
modi previsti dalla legge.
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2. La legislazione in materia elettorale
non prevede un potere specifico di revoca dell’ammissione
alle liste, pertanto l’esclusione dalle liste elettorali
costituisce esercizio di poteri di annullamento ed occorre
la comunicazione di avvio del procedimento.
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3. In ordine alla revoca delle ammissioni
alle liste, a prescindere dall’applicazione dell’articolo
7 L. 241/90, è comunque indispensabile instaurare un contraddittorio
con la parte incisa dal provvedimento di revoca.
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GUGLIELMO SAPORITO
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| Giustizia cautelare elettorale
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– I principi - 2 – Le elezioni come gli appalti
-3 – L’impugnativa immediata - 4 – Conseguenze dell’annullamento
- 5 – I poteri di riesame - 6 – Casisica: esclusione
di liste di candidati - 7 - Rapporti tra ammissione
della lista ed operazioni successive - 8 - L’individuazione
del danno grave - 9 - Il problema della rinuncia
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– I principi - L’individuazione del danno grave
e della comparazione tra interessi sono applicati
anche alle ipotesi di competizioni elettorali, dove
candidati, partiti ed elettori si contrappongono
per ottenere la corretta gestione del periodo di
mandato elettorale. La fase cautelare, comunque
venga decisa (ammettendo una lista, annullando le
elezioni o meno) incide sul risultato collettivo
e quindi coinvolge interessi di ben piu’ ampia portata
rispetto a quelli dei soggetti presenti nella lite.
Non e’ quindi un caso che, proprio in materia elettorale,
ci si e’ posti il problema dell’opportunita’ di
un pubblico ministero (come nelle liti elettorali
innanzi l’AGO) e della possibilta’ di rinuncia,
anche in appello (rinuncia di recente limitata nel
TU sull’ambiente, art. 146 D.Lgs 42/2004).
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– Le elezioni come gli appalti - La tutela urgente
elettorale puo’ esser chiesta in due fasi: quando
inizia la procedura (e’ questo il caso dell’ammissione
od esclusione delle liste), oppure quando si concludono
le operazioni elettorali (e si contestano ad esempio
i voti assistititi o i conteggi).
Nel primo caso, la volonta’ elettorale non si e’
ancora formata, si e’ in piena competizione e non
dovrebbero aver peso elementi quali la completezza
e pluralita’ dello scenario politico: cio’ e’ dimostrato
dalla circostanza che, a volte, sono escluse anche
liste della maggioranza politica. Nemmeno dovrebbe
essere valutabile la natura spesso solo formale
delle violazioni che causano l’esclusione delle
liste, trattandosi di procedure da tempo collaudate
ed in cui le garanzie di forma sono poste a tutela
della delicatezza del procedimento. Infine, sempre
in caso di impugnative antecedenti la consultazione,
non vi e’ alcun favor per la partecipazione (agli
antipodi, quindi, del contenzioso sulle gare di
appalto), perche’ la rigidita’ procedurale prevale
sul risultato finale.
Nella seconda tipologia di liti amministrative elettorali
in fase cautelare, dopo la consultazione e con la
volonta’ degli elettori gia’ manifestata, per lo
piu’ si discute di labili equilibri, di manciate
di voti che farebbero spostare la maggioranza. In
tal caso entra in gioco il rispetto per la volonta’
elettorale gia’ manifestatasi e la necessita’ di
assicurare all’amministrazione una guida per il
periodo del mandato (Cons. Stato, ord. 697/2002,
citata di seguito).
La rassegna che segue riguarda soprattutto le ipotesi
cautelari di contestazione delle liste elettorali.
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– L’impugnativa immediata - Una necessaria premessa
riguarda i tempi dell’impugnativa: a rigor di legge,
sarebbe possibile contestare la mancata ammissione
di una lista anche al termine delle operazioni elettorali.
In realta’ cio’ non avviene, perche’ la lite sulle
liste, dopo le votazioni, sarebbe inutile. E’ per
questo motivo che la giurisprudenza ammette la possibilita’
di impugnare l’esclusione di una lista fin dal momento
in cui si pronuncia la commissione elettorale (Cons.
Stato, Sez. V, 3 aprile 1990, n. 322; Id., 18 giugno
2001 n.3212; Id., 18 marzo 2002, n. 1565 e TAR Napoli
sez. II, 12698/2003).
Questo orientamento e’ espressione della volonta’
di adeguatamente tutelare l’interesse al corretto
svolgimento della consultazione elettorale, perche’
se si ammette l’impugnabilita’ immediata dell’esclusione,
si da per scontata la tutelabilita’ in sede cautelare
della stessa posizione. In altri termini, se non
fosse possibile una tutela cautelare, non vi sarebbe
motivo di anticipare al primo atto del procedimento
(la presentazione delle liste) la litigiosita’.
Un fenomeno analogo e’ presente negli appalti pubblici,
in cui si ammette il ricorso fin dalle prime battute
concorsuali, per poter contare sulla tutela cautelare
al fine di ottenere il bene della vita.
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– Conseguenze dell’annullamento - Un ulteriore
argomento da tenere presente e’ che, dopo un annullamento
delle operazioni elettorali, vanno ammesse alla
nuova consultazione sia le liste in precedenza illegittimamente
ammesse, sia eventuali nuove e diverse liste. Anche
il corpo elettorale sarà quello aggiornato, per
non alterare i principi di democrazia. Infatti,
escludendo dalla rinnovazione liste rappresentative
di quote di elettorato, si determinerebbe un distacco
tra corpo elettorale e organi rappresentativi ed
il condizionamento dello stesso elettorato attivo,
che non si concreta solo nella possibilita' di esprimere
un voto, ma postula soprattutto la facolta' di scelta
fra candidati e liste (Cons. Stato sez. V, 19 maggio
1998, n. 636; Id., 18 giugno 2001 n. 3212). Questo
argomento e’ importante in quanto nega al rincorrente
che ottenga una sentenza favorevole la possibilita’
di integrale realizzazione dello status quo ante.
E ne esce altresi’ rafforzata la dimensione di interesse
pubblico della sentenza, in questa specifica materia.
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– I poteri di riesame - Infine, si ricorda che
il potere cautelare dei magistrati va coordinato
alla facolta’ di riesame concessa, in tempi brevissimi,
alla stessa commissione elettorale che decide sull’ammissione
di liste. Per un caso in cui si e’ sollecitata la
commissione elettorale alla revisione del suo operato,
si veda la sospensiva TAR Parma 8 aprile 1997 n.
145: in quel caso una lista esclusa per asserita
assenza di attestazioni di autenticazione ha ottenuto
di poter ritornare in Commissione elettorale per
ottenere una revisione del suo operato. La motivazione
è stata: “considerato che l’esposto esaminato dalla
sottocommissione elettorale e’ stato presentato
entro il 26° girono precedente quello delle elezioni
(26.4.1997) e cioe’ il 31.3.1997, cosi’ rispettando
il termine previsto dall’art. 33 u.co. del TU 570/19690
e succ. modif. per il riesame delle deliberazioni
della Commissione elettorale (e, quindi, implicitamente
per la presentazione degli esposti); ritenuto che
la possibilita’ di riesame prevista dalle norme
di cui sopra sembra possa ritenersi applicabile
anche alle elezioni dei comuni con meno di 15.0’00
abitanti; vista la sentenza del Consiglio di Stato
Sez. V, 5.9.1987 n. 531 che in un caso analogo ha
ritenuto, in conformita’ ad altre pronunce, la possibilita’
di regolarizzazione della autentica delle firme
di presentazione delle liste, nei termini di cui
sopra; vista infine la sentenza del Consiglio di
Stato sez. V, 3.4.1990 n. 322, Accoglie l’istanza
di sospensione del provvedimento impugnato disponendo
che la sottocommissione elettorale circondariale
di Castelnuovo Monti si riunisca nuovamente alla
presenza degli esponenti entro quattro gironi da
oggi per esaminare la regolarita’ della documentazione
originale e la sua conformita’ alla copia presentata
dagli esponenti in allegato all’esposto gia’ esaminato,
e per deliberare, in caso di verifica positiva,
e qualora nulla d’altro osti, l’ammissione della
lista di cui trattasi alle elezioni”. In effetti,
sollecitare il riesame da parte della Commissione
elettorale applica la tecnica del remand, che non
sovrappone il giudice all’amministrazione e consente
di rettificare l’operato di dell’amministrazione
senza impadronirsi dei suoi poteri.
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– Casisica: esclusione di liste di candidati
- Il TAR Brescia, con sentenza 899/1999 ha respinto
il ricorso avverso un provvedimento di una commissione
elettorale circondariale che non aveva ammesso una
lista per dubbi sulla autentica delle firme (autentiche
inferiori a quello previsto dall’art.3, secondo
comma della l. 30.4.1999 n.120). Con ordinanza n.
358 del 28.5.1999, il Tribunale aveva respinto l’istanza
di ammissione con riserva della lista alle consultazioni
elettorali.
Il TAR Veneto, con sentenza 951 del 2000 ha accolto
il ricorso avverso un’esclusione di una lista per
carente corrispondenza fra le generalità risultanti
nella dichiarazione di accettazione della candidatura
e quelle del certificato di iscrizione nelle liste
elettorali. La domanda cautelare era stata accolta,
con ordinanza della Sezione 2^ n. 652 del 3.6.99.
Il TRGA di TRENTO con sentenza 219/2000, ha accolto
il ricorso avverso una ricusazione di lista per
le elezioni comunali del 14 maggio 2000 per mancanza
sulle schede della data di autentica della firma
e di accettazione delle candidature. Con ordinanza
n. 83 in data 28 aprile 2000 era stata accolta l’istanza
cautelare contenuta nel ricorso, con conseguente
ammissione della lista a partecipare alle elezioni,
consultazioni che sono state spostate al 4 giugno
2000 con provvedimento 2 maggio 2000 del Presidente
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
Il TAR Lazio, sez. II bis, ha esaminato il caso
di una lista con firme apposte su fogli mobili,
uniti a mezzo di spillatura; il 25 maggio 2004,
con decreto presidenziale n. 2815/2004, veniva accolta
l’istanza di misure cautelari provvisorie; nella
camera di consiglio del 3 giugno 2004 è stata respinta
l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento
impugnato. Nel merito, il ricorso e’ poi stato respinto
con sentenza 12362 del 2004.
In tema di ricusazione di lista per violazione del
termine di presentazione (fattispecie di elezioni
europee) e di rigetto della richiesta di tutela
cautelare, si segnala anche l’ ordinanza sospensiva
18 maggio 2004 n. 2719 del TAR Lazio.
L’esclusione di una lista dalla competizione regionale
per insufficiente numero presentatori non e’ stata
sospesa dal Consiglio di Stato (ordinanza 1879 del
14 aprile 2000 ) non essendo sufficiente la mera
prospettazione di illeciti penali a fondare il fumus
boni iuris; l’ordinanza di primo grado, anch’essa
sfavorevole alla lista esclusa, e’ del TAR Lazio
n. 2838 del 6 aprile 2000.
Ammette in via cautelare le liste escluse alla competizione
elettorale TAR Palermo n. 1348 del 31 ottobre 1996
(per elezioni regionali siciliane).
In tema di contrassegni elettorali facilmente confondibili
e di rigetto della richiesta tutela cautelare ,
Cons. Stato, V, Ordinanza sospensiva 1 giugno 2004,
n. 2571; TAR Torino, Ordinanza sospensiva 27 maggio
2004, n. 679; T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II Ordinanza
sospensiva 26 maggio 2004, n. 2827
In tema di presentazione di liste con raccolta di
firme e di esonero per partiti e gruppi politici,
il Consiglio di Stato sez. VI, con Ordinanza sospensiva
4 giugno 2004, n. 2579 e T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE
I Ordinanza sospensiva 26 maggio 2004, n. 2881 hanno
respinto l’istanza cautelare, vedi di un elettore
che si opponeva alla partecipazione della lista
alla competizione elettorale.
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- Rapporti tra ammissione della lista ed operazioni
successive - si è detto innanzi nel parallelo
tra l’impugnazione di gare di appalto e liti elettorali:
proseguendo sul tema: si richiama l’attenzione sulla
necessita’ che, all’indomani dell’impugnativa di
una esclusione di lista, vi sia anche la contestazione
sull’esito della tornata elettorale (atto consequenziale),
così come in tema di appalti si deve impuganre anche
l’assegnazione definitiva.
La II Sezione del TAR di Napoli, con sentenza 12698/2003
ha deciso il caso di una lista presentata per la
tornata elettorale comunale originariamente indetta
per i giorni 25/26 maggio 2003 e successivamente
differita ai giorni 8/9 giugno 2003. Tale lista
aveva partecipato alla competizione elettorale per
effetto di ordinanza cautelare del Consiglio di
Stato (in primo grado l’esito cautelare era stato
sfavorevole agli esclusi). Lo stesso TAR Campania
aveva poi, con sentenza n. 5497/2003, respinto il
ricorso nel merito. Adito da controinteressati per
ottenere l’annullamento dei risultati elettorali,
il TAR ha osservato che la riammissione della lista
per effetto di un provvedimento giurisdizionale
cautelare non puo’ intendersi viziata e comunque
i controinteressati, per poter validamente contestare
il risultato delle elezioni, avrebbero dovuto impugnare
il decreto prefettizio di differimento delle elezioni
adottato a seguito dell’ammissione con riserva della
lista. Questa tesi e’ stata confermata in appello
dal Consiglio di Stato (decisione Sez. V, 182/2005).
Di rilievo, nel caso esaminato, e’ anche il meccanismo
del rinvio della data delle elezioni al fine di
rendere eseguibile la sospensiva.
Il TAR Latina con ordinanza del 27 maggio 1999 ha
ammesso con riserva una lista alla competizione,
lista poi risultata vincitrice. La lite verteva
sulla necessita’ dell’apposizione del contrassegno
sul modulo da sottoscrivere in alternativa alla
descrizione del contrassegno stesso ed e’ stata
decisa nel merito con sentenza 21 ottobre 1999,
n. 638, riformata peraltro dal Consiglio di Stato
(sez. V ricorso 524/2000). E’ di rilievo l’affermazione
del Consiglio di Stato, secondo la quale la sentenza
di appello che respinge il ricorso dopo che le lezioni
si sono svolte con la partecipazione della lista
ammessa con riserva, travolge gli effetti delle
operazioni elettorali svolte in esecuzione dell’ordinanza
di primo grado.
Con sentenza 16417/04 il TAR Napoli, Sez. II ha
deciso della legittimita’ dell’operato di una commissione,
che ha dichiarato non valida una lista perche’ presentata
oltre il termine (ore 12.00 del 29° giorno precedente
l’elezione). Con ordinanza n. 3099 del 27 maggio
2004 e’ stata accolta l’istanza cautelare ai fini
dell’ammissione con riserva della lista motivando
nei seguenti termini “considerato che la lista è
stata dichiarata non valida per la sua tardiva presentazione
in quanto questa è stata effettuata, secondo quanto
attestato dal Segretario comunale, alle ore 12.05;
rilevato, tra l’altro, che la lista precedente aveva
iniziato le operazioni alle ore 11.45 e che il Segretario
comunale ha attestato con nota n. 3301 del 24.5.04
la presenza del ricorrente Francesca all’interno
della casa comunale prima delle ore 12.00; ritenuto
che in un caso dubbio quale quello in esame, il
minimo spostamento orario, accompagnato da circostanze
fattuali che, ad una prima delibazione, non sembrano
imputabili ai presentatori della lista, non appare
idoneo a giustificare l’esclusione della lista (cfr.
Cons. Stato, V, n. 2297/01; Cons. Stato, V, n. 1271/02;
Cons. Stato, V, n. 1706/03)”. Nel merito, il ricorso
e’ stato poi dichiarato improcedibile per mancata
impugnazione del successivo atto di proclamazione
degli eletti, irrimediabilmente consolidato.
Il Consiglio di Stato, Sez, V, con decisione 5.9.2002
n.4464 ha esaminato il caso di una commissione elettorale
che ha ricusato una lista: il TAR di Napoli, dopo
aver ammesso in sede cautelare la lista alla competizione,
ha respinto il ricorso (sentenza sezione seconda,
n. 5464 del 14 dicembre 2001). In sede di appello,
al Consiglio di Stato e’ stata chiesta la correzione
dei risultati elettorali, con estromissione di due
eletti per la lista che aveva illegittimamente partecipato
alle elezioni.
Il primo giudice, nonostante la lista avesse potuto
partecipare alla competizione elettorale grazie
ad un’ ordinanza cautelare di sospensione del provvedimento
impugnato, ha definito la questione “del tutto estranea
al thema decidendum fissato dai ricorrenti, rappresentato
esclusivamente dall’atto di esclusione dalla competizione
elettorale della lista DS".
La tesi dell'appellante era che la definizione nel
merito del giudizio amministrativo comportasse l'automatica
caducazione degli effetti, sia dell'ordinanza cautelare
emanata nelle more della definizione della lite,
sia del provvedimento adottato in esecuzione dell'ordinanza
stessa: quindi, nell'ipotesi di accoglimento della
domanda di sospensione dell'atto impugnato cui consegua
il rigetto del ricorso, il giudice dovrebbe esplicitamente
rimuovere anche quegli ulteriori effetti prodotti
dalla misura cautelare che non siano automaticamente
caducati. Questa tesi non e’ stata condivisa dal
giudice di appello, perche’ la caducazione automatica
dell'eventuale provvedimento interinale emanato
in esecuzione dell'ordinanza di sospensione dell'atto
impugnato innanzi al giudice amministrativo, che
consegue alla pubblicazione della sentenza definitiva,
trova un limite negli effetti indiretti e mediati
che si sono prodotti a causa della disciplina interinale
del rapporto. In particolare, secondo il Consiglio
di Stato l'effetto caducatorio non si estende ad
ogni ulteriore atto adottato sul presupposto degli
effetti dell'ordinanza cautelare, che incida su
parti diverse da quelle originarie le quali traggano
il fondamento della loro situazione soggettiva da
una pluralità di presupposti, taluni dei quali non
riconducibili all'oggetto del giudizio originario.
In altri termini, "l'annullamento in sede giurisdizionale
dell'ammissione di una lista ad una competizione
elettorale non implica la caducazione "ipso iure"
dei successivi atti del procedimento elettorale,
ne' consente al giudice amministrativo di annullare
per illegittimità derivata gli atti di proclamazione
degli eletti se non ve ne sia stata tempestiva e
rituale impugnazione, a pena di decadenza dell'azione
e di consolidazione degli effetti di tali provvedimenti."
(Consiglio Stato sez. V, 3 febbraio 1999, n. 116).
Nel caso di specie l’esito del giudizio di primo
grado ha determinato una situazione di giuridica
incompatibilità tra la validità del provvedimento
di esclusione della lista e la sua partecipazione
alla competizione elettorale, ma la domanda di annullamento
dell'atto di proclamazione degli eletti e di correzione
dei risultati elettorali non e’ stata ritualmente
proposta in primo grado. La conseguenza, secondo
il Consiglio di Stato, è che il giudice amministrativo,
quando è chiamato a decidere sulla legittimità del
provvedimento di esclusione di una lista dalla competizione
elettorale, non può autonomamente correggere i risultati
elettorali.
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- L’individuazione del danno grave - Argomenti
utili per individuare il danno grave da far valere
in sede cautelare, possono trarsi dalle vicende
relative alle elezioni nelle Regioni Abruzzo e Molise.
In Molise, le elezioni furono annullate con sentenza
di quel TAR n. 58 del 7 marzo 2001, per illegittimità
dell'ammissione delle liste Udeur, Partito dei Verdi,
partito SDI e Partito dei Comunisti Italiani. Questa
sentenza e’ stata poi in parte riformata da Sez.
V 18 giugno 2001 n. 3212, ma in precedenza, in sede
di incidente cautelare, con ordinanze del 30 marzo
2001, n.1956, 1985 e n. 1986 la V Sezione aveva
gia’ sospeso l'esecuzione della sentenza appellata,
per il danno conseguente all’interruzione della
legislatura regionale. Con ordinanza n. 4123 del
24.7.2001 e’ stata respinta la sospensiva su un’istanza
di revocazione della decisione 3212/2002.
Ragionamento analogo e’ stato adottato per la Regione
Abruzzo, dove si discuteva della candidabilita’
di un soggetto: il Consiglio di Stato ha sospeso
la sentenza del TAR L’Aquila 17.1.2002 n. 7, sentenza
che aveva annullato la tornata elettorale. Nella
citata ordinanza, il Consiglio di Stato sottolinea
la prevalenza alla continuita’ ed all’operativita’
nei limiti dell’ordinaria amministrazione e della
trattazione degli affari indifferibili ed urgenti
(Sez. V, 19.2.2002 n. 697). Nel merito, con decisione
2333 del 2002, la sentenza TAR e’ poi stata riformata.
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| 9
- Il problema della rinuncia - Il TAR Lecce,
pronunciandosi con sentenza, ha ritenuto con sentenza
illegittima l’esclusione di una lista dalla competizione
elettorale (sentenza 9 maggio 2002 n. 1752). Tuttavia,
con ordinanza cautelare (Cons. Stato, V Sez., 21
maggio 2002 n. 1998) il giudice di appello ha sospeso
la sentenza TAR impedendo la partecipazione della
lista alle elezioni. Nel merito, l’appello e’ poi
stato oggetto di rinuncia, dopo le elezioni. In
tale situazione, il TAR Lecce ha sottolineato che
il percorso necessario e’ quello della rinnovazione
delle elezioni, ripristinando sia il diritto di
elettorato passivo (della lista esclusa) che quello
di pieno e incondizionato elettorato attivo.
In conseguenza, con ordinanza n. 1092 del 4 dicembre
2003, ha respinto la domanda cautelare con la quale
si chiedeva di sospendere l’operato del commissario
straordinario nominato per la gestione del Comune
nel periodo antecedente le nuove elezioni.
Nella stessa vicenda si segnala la decisione della
V Sezione, 6775 del 10 dicembre 2002, che ha ritenuto
ammissibile la rinuncia al ricorso elettorale in
appello, da parte del soggetto rimasto soccombente
in primo grado, soggetto che aveva ottenuto dal
giudice di appello la sospensione della sentenza
impugnata e quindi anche la sospensione del provvedimento
oggetto del ricorso in primo grado. In tale situazione,
la rinuncia comporta l' improcedibilità dell' appello
ed il consolidamento degli effetti della materia
appellata.
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| Infine,
per poter intuire il metro di valutazione del danno
grave, in materia di operazioni elettorali, e’ utile
uno sguardo alle ordinanze cautelari del TAR Bologna
n. 771 del 22 novembre 1997 e del TAR Reggio Calabria
925 del 18.11.1997, che hanno sospeso l’ indizione
delle elezioni Consiglio di presidenza giustizia
amministrativa, argomentando dal danno alla rappresentatività
e dal fumus boni iuris del dubbio sulla composizione
con membri laici e sulla prevalenza componenti del
Consiglio di Stato rispetto ai componenti dei T.A.R.
(la questione e’ poi atta dichiarata manifestamente
inammissibile da Corte Cost. 20.11.1998 n. 377).
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