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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 marzo 2005 n. 999
Pres. Marrone, Est. Balucani


Pubblico impiego – Personale universitario non docente - Beneficio dell’inquadramento ex L. n. 63/1989 ed ex L. n. 21/1991 - Cumulabilità

Stante le differenti finalità delle due normative sull’inquadramento del personale universitario non docente, il beneficio dell’inquadramento ex L. n. 63/1989 è cumulabile, e non già alternativo, con l’inquadramento di cui alla L. n. 21/1991.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello proposto da

 

VADA Adelaide, TAGLE’ Maria Rosaria, e LANDI Massimo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Pucci e Patrizia Totaro, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, viale Mazzini n. 114/B;

 

contro

 

l’Università degli Studi di Salerno, in persona del suo Rettore p.t., non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. II, 5 giugno 2001, n. 2551;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito altresì, l’avv. Pucci;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR Campania gli odierni appellanti, appartenenti ai ruoli del personale non docente della Università degli Studi di Salerno, impugnavano le note rettorali in data 27.2.1996 con le quali veniva respinta la loro richiesta di inquadramento nella VIII qualifica funzionale ai sensi dell’art. 9 D.L. 24 novembre 1990, n. 344, conv. in L. 23 gennaio 1991, n. 21.
A fondamento del gravame i ricorrenti sostenevano:
- di rivestire la VII qualifica funzionale per effetto dell’inquadramento disposto a norma della legge n. 63/1989, con decorrenza 15 marzo 1989;
- di aver presentato la predetta istanza di inquadramento sulla base dei requisiti previsti dalla citata L. n. 21/1991.
2. Con sentenza indicata in epigrafe il TAR ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
- ai ricorrenti non era applicabile la disposizione di cui all’art. 9 D.L. n. 344/1990, in quanto alla data del D.L. cit. non rivestivano la VII qualifica;
- nessun elemento testuale o sistematico consente di ritenere che il beneficio previsto dall’art. 9 L. n. 21/1991 costituisca titolo per sommarvi un altro beneficio (inquadramento ex D.L. n. 344/1990);
3. Avverso la anzidetta sentenza gli interessati hanno interposto appello censurando le motivazioni addotte dal primo giudice.
4. L’appello è fondato.
4.1 Va anzitutto osservato che, diversamente da quanto prospettato nella sentenza appellata, il beneficio dell’inquadramento ex L. n. 63/1989 è cumulabile, e non già alternativo, con l’inquadramento di cui alla L. n. 21/1991.
Al riguardo giova osservare che nel nuovo sistema imperniato sulle qualifiche funzionali (introdotto con legge 11 luglio 1980 n. 312) il personale amministrativo non docente in servizio alla data dell’1 luglio 1978 è stato collocato, ai sensi dell’art. 85, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, e ciò anche in difetto del titolo di studio; in tale contesto il D.I. 10.12.1980 ha consentito l’inquadramento nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte, se superiori, in presenza di determinati requisiti temporali inerenti allo svolgimento delle mansioni medesime.
Con la legge 21 febbraio 1989, n. 63 il legislatore dettava una norma di completamento della originaria disposizione di inquadramento, estendendo l’inquadramento per mansioni ex art. 85 cit. al personale assunto o inquadrato su posti di ruolo successivamente al 1° luglio 1979 o che non avesse potuto beneficiare dell’inquadramento medesimo per mancanza dei requisiti temporali previsti dal menzionato D.I. 10.12.1980.
E’ poi intervenuta la previsione di cui all’art. 9, 2° comma, D.L. 24 novembre 1990, n. 344 (convertito in L. 23 gennaio 1991, n. 21) che, a differenza delle precedenti, non è norma generale sull’inquadramento in base alle mansioni svolte, ma ha come destinatari specificatamente i dipendenti in possesso della VII qualifica, enucleando tra costoro i dipendenti in possesso del diploma di laurea o, in via alternativa, quelli che erano provvisti sin dal 1° luglio 1979 di “professionalità” di VII qualifica.
Con ciò è evidente l’intento del legislatore di privilegiare, ai fini dell’accesso all’VIII qualifica (ed in luogo della ordinaria procedura concorsuale) i dipendenti in possesso di idonei requisiti culturali o di esperienza lavorativa pluriennale.
Stante dunque le differenti finalità delle due normative sull’inquadramento del personale universitario non docente (perequativa e imperniata sulle mansioni svolte la L. n. 63/1989; volta a valorizzare le risorse professionali interne il D.L. n. 344/1990), le stesse debbono ritenersi perfettamente cumulabili.
4.2. Passando ad esaminare se nella fattispecie sussistessero le condizioni per l’inquadramento degli odierni appellanti nella VIII qualifica, in applicazione dell’art. 9, 2° comma, D.L. n. 344/1990, la circostanza che essi abbiano acquisito, ex lege n. 63/1989, l’inquadramento nella VII qualifica con decorrenza 15.3.1989, in virtù di provvedimento successivo alla entrata in vigore del citato D. L., non esclude che gli stessi potessero fruire dell’ulteriore inquadramento nella VIII qualifica
Recita la disposizione in esame: <>.
Orbene dalla lettura della norma non si evince affatto che il provvedimento di inquadramento nella VII qualifica (necessario per fruire del passaggio alla VIII) debba essere stato già adottato alla data di entrata in vigore del D. L. n. 344/1990; condizione essenziale è semmai quella di poter vantare un inquadramento nella VII qualifica con decorrenza da tale data.
In definitiva l’inquadramento nella VII qualifica attribuito agli appellanti con decorrenza retroattiva al 15.3.1989 (data di entrata in vigore della legge n. 63/1989), non può non comportare che gli stessi siano equiparati a tutti gli effetti a coloro che abbiano conseguito l’inquadramento nella VII qualifica (in applicazione della stessa L. n. 63/1989) già in epoca precedente al D. L. n. 344/1990.
5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere annullato il diniego di inquadramento nella VIII qualifica impugnato in primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

 

Claudio VARRONE - Presidente
Sabino LUCE - Consigliere
Carmine VOLPE - Consigliere
Giuseppe MINICONE - Consigliere
Lanfranco BALUCANI - Consigliere Est.


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