| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 marzo 2005 n. 999
Pres. Marrone, Est. Balucani |
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Pubblico impiego – Personale universitario
non docente - Beneficio dell’inquadramento ex L. n. 63/1989
ed ex L. n. 21/1991 - Cumulabilità
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Stante le differenti finalità delle due normative
sull’inquadramento del personale universitario non docente,
il beneficio dell’inquadramento ex L. n. 63/1989 è cumulabile,
e non già alternativo, con l’inquadramento di cui alla L.
n. 21/1991.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto da
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VADA Adelaide, TAGLE’ Maria Rosaria, e
LANDI Massimo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti
Giuseppe Pucci e Patrizia Totaro, ed elettivamente domiciliati
presso lo studio del primo in Roma, viale Mazzini n. 114/B;
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contro
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l’Università degli Studi di Salerno,
in persona del suo Rettore p.t., non costituita in giudizio;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Sez. II, 5 giugno 2001, n. 2551;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 relatore il Consigliere
Lanfranco Balucani. Udito altresì, l’avv. Pucci;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi
al TAR Campania gli odierni appellanti, appartenenti ai
ruoli del personale non docente della Università degli Studi
di Salerno, impugnavano le note rettorali in data 27.2.1996
con le quali veniva respinta la loro richiesta di inquadramento
nella VIII qualifica funzionale ai sensi dell’art. 9 D.L.
24 novembre 1990, n. 344, conv. in L. 23 gennaio 1991, n.
21.
A fondamento del gravame i ricorrenti sostenevano:
- di rivestire la VII qualifica funzionale per effetto dell’inquadramento
disposto a norma della legge n. 63/1989, con decorrenza
15 marzo 1989;
- di aver presentato la predetta istanza di inquadramento
sulla base dei requisiti previsti dalla citata L. n. 21/1991.
2. Con sentenza indicata in epigrafe il TAR ha respinto
il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
- ai ricorrenti non era applicabile la disposizione di cui
all’art. 9 D.L. n. 344/1990, in quanto alla data del D.L.
cit. non rivestivano la VII qualifica;
- nessun elemento testuale o sistematico consente di ritenere
che il beneficio previsto dall’art. 9 L. n. 21/1991 costituisca
titolo per sommarvi un altro beneficio (inquadramento ex
D.L. n. 344/1990);
3. Avverso la anzidetta sentenza gli interessati hanno interposto
appello censurando le motivazioni addotte dal primo giudice.
4. L’appello è fondato.
4.1 Va anzitutto osservato che, diversamente da quanto prospettato
nella sentenza appellata, il beneficio dell’inquadramento
ex L. n. 63/1989 è cumulabile, e non già alternativo, con
l’inquadramento di cui alla L. n. 21/1991.
Al riguardo giova osservare che nel nuovo sistema imperniato
sulle qualifiche funzionali (introdotto con legge 11 luglio
1980 n. 312) il personale amministrativo non docente in
servizio alla data dell’1 luglio 1978 è stato collocato,
ai sensi dell’art. 85, nella qualifica funzionale corrispondente
alle mansioni effettivamente svolte, e ciò anche in difetto
del titolo di studio; in tale contesto il D.I. 10.12.1980
ha consentito l’inquadramento nella qualifica corrispondente
alle mansioni svolte, se superiori, in presenza di determinati
requisiti temporali inerenti allo svolgimento delle mansioni
medesime.
Con la legge 21 febbraio 1989, n. 63 il legislatore dettava
una norma di completamento della originaria disposizione
di inquadramento, estendendo l’inquadramento per mansioni
ex art. 85 cit. al personale assunto o inquadrato su posti
di ruolo successivamente al 1° luglio 1979 o che non avesse
potuto beneficiare dell’inquadramento medesimo per mancanza
dei requisiti temporali previsti dal menzionato D.I. 10.12.1980.
E’ poi intervenuta la previsione di cui all’art. 9, 2° comma,
D.L. 24 novembre 1990, n. 344 (convertito in L. 23 gennaio
1991, n. 21) che, a differenza delle precedenti, non è norma
generale sull’inquadramento in base alle mansioni svolte,
ma ha come destinatari specificatamente i dipendenti in
possesso della VII qualifica, enucleando tra costoro i dipendenti
in possesso del diploma di laurea o, in via alternativa,
quelli che erano provvisti sin dal 1° luglio 1979 di “professionalità”
di VII qualifica.
Con ciò è evidente l’intento del legislatore di privilegiare,
ai fini dell’accesso all’VIII qualifica (ed in luogo della
ordinaria procedura concorsuale) i dipendenti in possesso
di idonei requisiti culturali o di esperienza lavorativa
pluriennale.
Stante dunque le differenti finalità delle due normative
sull’inquadramento del personale universitario non docente
(perequativa e imperniata sulle mansioni svolte la L. n.
63/1989; volta a valorizzare le risorse professionali interne
il D.L. n. 344/1990), le stesse debbono ritenersi perfettamente
cumulabili.
4.2. Passando ad esaminare se nella fattispecie sussistessero
le condizioni per l’inquadramento degli odierni appellanti
nella VIII qualifica, in applicazione dell’art. 9, 2° comma,
D.L. n. 344/1990, la circostanza che essi abbiano acquisito,
ex lege n. 63/1989, l’inquadramento nella VII qualifica
con decorrenza 15.3.1989, in virtù di provvedimento successivo
alla entrata in vigore del citato D. L., non esclude che
gli stessi potessero fruire dell’ulteriore inquadramento
nella VIII qualifica
Recita la disposizione in esame: <>.
Orbene dalla lettura della norma non si evince affatto che
il provvedimento di inquadramento nella VII qualifica (necessario
per fruire del passaggio alla VIII) debba essere stato già
adottato alla data di entrata in vigore del D. L. n. 344/1990;
condizione essenziale è semmai quella di poter vantare un
inquadramento nella VII qualifica con decorrenza da tale
data.
In definitiva l’inquadramento nella VII qualifica attribuito
agli appellanti con decorrenza retroattiva al 15.3.1989
(data di entrata in vigore della legge n. 63/1989), non
può non comportare che gli stessi siano equiparati a tutti
gli effetti a coloro che abbiano conseguito l’inquadramento
nella VII qualifica (in applicazione della stessa L. n.
63/1989) già in epoca precedente al D. L. n. 344/1990.
5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto
e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve
essere annullato il diniego di inquadramento nella VIII
qualifica impugnato in primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali
inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe
indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004
dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI
- nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
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Claudio VARRONE - Presidente
Sabino LUCE - Consigliere
Carmine VOLPE - Consigliere
Giuseppe MINICONE - Consigliere
Lanfranco BALUCANI - Consigliere Est.
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