| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 marzo 2005 n. 995
Pres. Marrone, Est. Minicone |
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1. Processo amministrativo – Pubblico Impiego
- Riesame del giudizio di congruenza delle mansioni – Autonoma
impugnabilità – Condizioni – Medesimo contenuto del precedente
atto – Irrilevanza.
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2. Processo amministrativo – Procedimento
amministrativo - Assenza di istruttoria – Sintomo della
natura confermativa dell’atto precedente – Condizioni –
Sindacabilità.
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1. Ove l’Amministrazione, a seguito dell’istanza
di riesame del giudizio di congruenza delle mansioni svolte
dagli interessati, avvii un procedimento specifico per provvedere
a tale riesame che si concluda con un’apposita deliberazione,
quest’ultimo atto è suscettibile ex se di impugnazione,
indipendentemente dalla circostanza che il suo contenuto
finale non si discosti da quello della precedente determinazione,
a suo tempo non contestata in via giudiziale.
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2. L’assenza di istruttoria può essere sintomatica
della natura meramente confermativa di un atto, laddove
essa consegue all’intenzione dell’Autorità amministrativa
di non rivisitare le determinazioni già adottate e non oppugnate.
Qualora, invece, l’Amministrazione abbia avviato un procedimento
di revisione, riconoscendo la legittimità della richiesta
dei dipendenti in tal senso, l’atto finale di detto procedimento,
può essere sindacato per tutti i vizi di violazione di legge
e di eccesso di potere e, quindi, anche per non essere stati
assunti, attraverso una congrua istruttoria, tutti gli elementi
di conoscenza e di giudizio necessari ad una compiuta rappresentazione
dei fatti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 3103 del 2001,
proposto
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dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”
DI ROMA, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata
e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è per legge domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;
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contro
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Sassu Maria Ester, Giugliano Anna, Conti
Angela Giuseppina, Petrone Francesca, Cusanno Anna e Giuffrè
Franco Donato, rappresentati e difesi dall’avv. Dino
Dei Rossi, elettivamente domiciliati presso lo studio del
medesimo in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 36;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sez. III, n. 14 del 2 gennaio 2001.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 il Cons.
Giuseppe Minicone;
Uditi l’avv. dello Stato Vessichelli e l’avv. Dei Rossi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 17 dicembre 1993,
i sigg.ri Sassu Maria Ester, Giugliano Anna, Conti Angela
Giuseppina, Petrone Francesca, Cusanno Anna e Giuffrè Franco
Donato, in servizio presso la I e la II Clinica ostetrica
e ginecologica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
inquadrati nel profilo di ostetrico, livello VI bis, impugnavano,
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
il provvedimento 19 ottobre 1993, con il quale, in sede
di riesame dell’istanza da essi avanzata per l’accertamento
della congruenza delle loro mansioni, era stata riaffermata
la spettanza del livello di appartenenza e, quindi, negato
il VII livello.
A sostegno dell'impugnativa deducevano sia con l’atto introduttivo
sia con motivi aggiunti:
a) - Violazione dell'art. 1 della legge n. 63 del 1989,
eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità,
ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, essendo
incomprensibile come all'esame per il VII livello fosse
stata ammessa la sola dipendente Marisa Messina, attesa
l'identicità delle loro mansioni rispetto a quelle di quest’ultima.
b) - Violazione dell'art. 1 della legge n. 63 del 1989,
eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità
e ingiustizia manifesta, in quanto l'apposita Commissione
non aveva svolto alcuna istruttoria o lo aveva fatto in
modo superficiale.
c) - Violazione dell'art. 1 della legge n. 63 del 1989,
eccesso di potere per falsità nei presupposti, illogicità,
ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e contraddittorietà,
giacché l'Amministrazione non aveva considerato che i ricorrenti
avevano sempre svolto il coordinamento del personale ausiliario
ed infermieristico generico e professionale, nonché che
quest'ultimo era inquadrato nel VI livello come gli ostetrici
che lo dirigevano e coordinavano.
d) - Violazione dell'art. 1 della legge n. 63 del 1989,
eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria,
non emergendo le ragioni del diniego.
e) - Violazione dell'art. 1 della legge n. 63 del 1989,
eccesso di potere per falsità nei presupposti, difetto di
istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, tenuto
conto che con atti formali l'Università aveva già accertato
la loro equiparazione al personale ospedaliero con qualifica
di operatore professionale coordinatore, liv. VII, ai sensi
del D.P.R. n. 761 del 1979 e del D.P.R. n. 384 del 1990,
nonché che la loro attività rientrava, comunque, nella declaratoria
della VII q.f. di cui al D.P.C.M. 24 settembre 1981, poiché
richiedeva una specifica preparazione a livello universitario
o formazione equivalente, comportava l'esercizio di una
notevole autonomia, del coordinamento del personale ausiliario
ed infermieristico nonché l'assunzione di responsabilità
anche per l'attività svolta da tale personale; inoltre,
era stato trascurato l'obbligo dei ricorrenti, quali impiegati
di clinica universitaria, di formazione professionale e
di didattica nei confronti degli allievi ostetrici, con
conseguente funzione di coordinamento e supervisione gerarchica,
funzione non svolta dagli ostetrici ospedalieri.
f) – Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità
e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto di motivazione
e difetto assoluto di istruttoria, in quanto né la Commissione
nominata per il riesame della situazione relativa all'applicazione
della legge n. 63 del 1989, né il Consiglio di amministrazione
avevano svolto alcuna istruttoria e chiesto alcuna informativa
sulla reale posizione degli ostetrici richiedenti il VII
livello.
g) - Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità
e ingiustizia manifesta, difetto assoluto di istruttoria
e contraddittorietà, perché non era stato considerato che
l'istante Anna Giugliano aveva dichiarato in domanda di
aver svolto attività di coordinamento, al pari della dipendente
Messina, ma anche, a differenza di questa, di essere in
possesso del diploma di abilitazione a funzioni direttive,
il quale, come evidenziato dalla stessa Commissione, è l'unico
titolo di studio che differenzia i profili del VII livello
dagli omologhi del VI ed ancorché nella seduta del 14 ottobre
1993 il Rettore avesse preannunciato la convocazione degli
uffici, affinché entro 24 ore indicassero il titolo di studio
di ciascun interessato.
h) - Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità
e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria,
giacché neppure era stato considerato che la ricorrente
Maria Ester Sassu svolgeva attività di coordinamento dell'ambulatorio
di ginecologia oncologica, attestata già nel 1988; che la
ricorrente Francesca Petrone aveva dichiarato in domanda
di svolgere mansioni di vice-maestra della scuola di ostetricia
minore (ruolo comportante capacità professionale, specifica
competenza tecnica, predisposizione di programmi didattici,
cioè i capisaldi della declaratoria di VII q.f.), nonché
che ella aveva espletato attività di coordinamento nell'ambulatorio
di senologia della II Clinica ostetrica e nel reparto di
patologia della gravidanza; che la ricorrente Anna Cusanno
aveva svolto attività di coordinamento nell'ambulatorio
di sterilità della I e II Clinica ostetrica e nel reparto
di Patologia della gravidanza; che i ricorrenti Angela Giuseppina
Conti e Franco Donato Giuffrè erano stati responsabili della
richiesta e fornitura dei medicinali presso il servizio
interno di farmacia, nonché della richiesta e della tenuta
dei registri dei medicinali stupefacenti, ed in relazione
a tali attività avevano coordinato il personale ausiliario
addetto al servizio.
i) - Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità
e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, in quanto
tutti i ricorrenti avevano dichiarato in domanda di effettuare
l'assistenza alla visita del primario alle inferme e di
recepire direttamente gli ordini relativi all'andamento
generale del servizio, ovverosia compiti rientranti nella
declaratoria del VII livello del D.P.C.M. 24.9.1981 richiamato
nello schema prestampato di domanda.
Il giudice adito, disattese le eccezioni di irricevibilità
e inammissibilità del ricorso, sollevate dall’Amministrazione
universitaria, e condivisa, invece, l’eccezione di inammissibilità
della domanda di accertamento del preteso diritto dei ricorrenti
all’inquadramento nella VII qualifica funzionale, ha accolto
il ricorso per il profilo impugnatorio, sul rilievo che
il provvedimento negativo circa la spettanza del VII livello
non risultava sorretto né da una motivazione congrua né
dalla necessaria attività istruttoria.
Di conseguenza, il T.A.R. ha annullato la deliberazione
del 19 ottobre 1993, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’Amministrazione.
Avverso detta decisione ha proposto appello l’Università,
reiterando, innanzi tutto, l’eccezione di inammissibilità
del ricorso di primo grado, in quanto rivolto contro un
atto confermativo della determinazione di inquadramento
nell’attuale livello, già conosciuto dai ricorrenti fin
dal 21 gennaio 1993.
La natura confermativa dell’atto, sarebbe, del resto, avvalorata
proprio dall’assenza di istruttoria, rilevata dal T.A.R.
Nel merito, l’Amministrazione ha sostenuto l’erroneità della
sentenza appellata, in quanto, da un lato, la valutazione
di ascrivibilità delle mansioni ad un determinato profilo
sarebbe attività vincolata, come tale non avente necessità
di motivazione; dall’altro, i ricorrenti non avevano svolto
alcun rilievo circa l’organizzazione del servizio, che consentiva
la presenza di una sola posizione di coordinamento e non
di “quaranta”, come preteso dagli interessati.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, chiedendo
il rigetto del gravame in quanto infondato.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1. L’Università degli Studi La Sapienza di
Roma si duole della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio ha accolto, per difetto di motivazione
e di istruttoria, il ricorso proposto dagli odierni appellati,
in servizio presso la I e la II Clinica ostetrica e ginecologica,
inquadrati nel profilo di ostetrico, livello VI bis, contro
il provvedimento che ha loro negato l’inquadramento, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 63/1989, nel VII livello,
in relazione alle mansioni svolte.
2. L’appello è infondato.
3. Va, innanzi tutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità
del ricorso di primo grado (già respinta dal T.A.R. e riproposta
in questa sede come motivo di gravame), sorretta dal rilievo
che l’atto impugnato sarebbe confermativo del precedente
inquadramento, conosciuto fin dal 21 gennaio 1993 e non
tempestivamente gravato.
E’ sufficiente osservare al riguardo (come del resto già
esaurientemente argomentato dal primo giudice) che l’Amministrazione,
a seguito dell’istanza di riesame del giudizio di congruenza
delle mansioni svolte dagli interessati con il livello VI
bis, non si è limitata a ribadire sic et simpliciter le
proprie precedenti determinazioni in proposito, ma ha accettato
di avviare un procedimento specifico per provvedere a tale
riesame, che si è concluso con un’apposita deliberazione
del Consiglio di amministrazione in data 19 ottobre 1993.
Quest’ultimo atto, dunque, lungi dal rivelarsi meramente
confermativo del precedente, appare frutto dell’esercizio
di una nuova attività amministrativa e, come tale, alla
stregua della giurisprudenza pacifica, è suscettibile ex
se di impugnazione, indipendentemente dalla circostanza
che il suo contenuto finale non si discosti da quello della
precedente determinazione, a suo tempo non contestata in
via giudiziale.
4. Le considerazioni che precedono danno anche ragione della
configurabilità, in seno al nuovo procedimento, del vizio
di carenza di istruttoria rilevato dal T.A.R., giacché,
contrariamente a quel che afferma l’Avvocatura dello Stato,
tale conclusione non si pone affatto in contraddizione con
l’asserita autonomia del provvedimento impugnato.
Ed invero l’assenza di istruttoria può essere sintomatica
della natura meramente confermativa di un atto, laddove
essa consegue all’intenzione dell’Autorità amministrativa
di non rivisitare le determinazioni già adottate e non oppugnate.
Qualora, invece, come nella specie, l’Amministrazione abbia
avviato un procedimento di revisione, riconoscendo la legittimità
della richiesta dei dipendenti in tal senso, l’atto finale
di detto procedimento, essendo espressione di una autonoma
voluntas deliberandi, può essere sindacato per tutti i vizi
di violazione di legge e di eccesso di potere e, quindi,
anche per non essere stati assunti, attraverso una congrua
istruttoria, tutti gli elementi di conoscenza e di giudizio
necessari ad una compiuta rappresentazione dei fatti.
5. Ciò premesso, il Collegio deve rilevare come il difetto
di istruttoria, posto dal T.A.R. a fondamento dell’annullamento
del provvedimento impugnato in primo grado, non sia stato
in alcun modo contestato dall’appellante, che, anzi, lo
ha posto espressamente a sostegno dell’argomentazione (già
riconosciuta infondata) circa l’inoppugnabilità della deliberazione
del 19 ottobre 1993.
E tanto basta, essendosi sul punto formato il giudicato,
a precludere la possibilità della richiesta riforma della
sentenza appellata, che va, quindi, interamente confermata,
procedendo anche il vizio di carenza di motivazione (anch’esso
individuato dal T.A.R.) dalla rilevata mancanza di accertamenti
istruttori, in ordine alle funzioni effettivamente svolte
dai ricorrenti in primo grado e alla loro compatibilità
(trattandosi di sei e non di “quaranta” posizioni di coordinamento,
come incomprensibilmente affermato dall’Avvocatura dello
stato) con l’organizzazione concreta del servizio di clinica
ostetrica.
6. Le spese del grado di giudizio possono essere equamente
compensate fra le parti.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello
in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 19 novembre 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
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Claudio VARRONE - Presidente
Sabino LUCE - Consigliere
Carmine VOLPE - Consigliere
Giuseppe MINICONE - Consigliere Est.
Lanfranco BALUCANI - Consigliere
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