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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 marzo 2005 n. 991
Pres. Varrone, Est. Balucani


Autorizzazione e concessione – Concessione per la radiodiffusione – Natura ricettizia – Insussistenza – Ragioni – Registrazione da parte della Corte dei Conti – Natura

La concessione per la radiodiffusione contemplata dall’art. 16 L. n. 223/1990 produce l’immediato effetto di vincolare l’Amministrazione a riconoscere la sussistenza del titolo abitativo e ad astenersi dalla adozione di atti repressivi della attività svolta; essa peraltro interviene in una fase in cui l’attività concessa è già in atto (in virtù della autorizzazione ex lege prevista dall’art. 32 della stessa legge). Non può quindi attribuirsi alla stessa natura recettizia. Né tale assunto confligge con la necessaria registrazione dell’atto da parte della Corte dei Conti il cui atto ha natura di “condicio iuris” della efficacia del provvedimento concessorio, sicché, una volta verificatosi l’evento della condizione, la concessione va considerata efficace sotto tutti gli aspetti a decorrere dalla data della sua emanazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello proposto dal

 

Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

contro

 

Radiocecina Uno S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sez. I, 24 novembre 1998, n. 621;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito l’avv. dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Toscana Radiocecina Uno S.r.l. ha impugnato il decreto ministeriale 4.3.1994 che le accordava la concessione per l’esercizio degli impianti di radiodiffusione in ambito locale nelle parti in cui :
- si fissava alla data del 4.3.1994 l’efficacia della concessione;
- si determinava l’ammontare e le modalità di versamento del canone dovuto;
- si indicavano gli impianti oggetto della concessione unitamente alle province interessate al servizio.

 

2. Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle questioni concernenti l’ammontare del canone concessorio e la sua decorrenza (devolute ai sensi dell’art. 5 L. n. 1034/1971 alla cognizione della A.G.O.); ha accolto il ricorso per la parte in cui l’Amministrazione ha preteso di attribuire efficacia ed operatività alla concessione dalla data di sottoscrizione del decreto (accogliendo la tesi della ricorrente circa la natura ricettizia dell’atto di concessione); lo ha altresì accolto, in conseguenza della ritenuta natura ricettizia della concessione, per la parte relativa alla lamentata discrasia tra impianti contenuti nell’elenco allegato A) e quelli dichiarati dalla società in aggiornamento del primo elenco.

 

3. Nei riguardi della anzidetta pronuncia, per la parte in cui il ricorso di Radiocecina Uno, è stato accolto, il Ministero delle Comunicazioni ha interposto appello sostenendo la natura non ricettizia dell’atto di concessione.

 

4. L’appello è fondato.
Come è stato riconosciuto dalla costante giurisprudenza, i provvedimenti amministrativi non hanno di regola carattere ricettizio, bensì producono effetti a decorrere dalla data della loro adozione, tranne i casi in cui una norma disponga diversamente, ovvero quando per il raggiungimento del fine cui sono rivolti sia necessaria la collaborazione del destinatario.
Alla stregua di siffatto criterio questa Sezione, più volte chiamata a pronunciarsi sulla natura ricettizia della concessione per la radiodiffusione, contemplata dall’art. 16 L. n. 223/1990, ha escluso tale natura osservando che sin dalla data della sua emanazione l’Amministrazione è tenuta a riconoscere la sussistenza del titolo abitativo e ad astenersi dalla adozione di atti repressivi della attività svolta, e che pertanto gli effetti della concessione si esplicano sin dall’inizio senza che sia possibile distinguere nell’ambito del provvedimento concessorio tra statuizioni favorevoli o sfavorevoli per il destinatario (in tal senso Con. St. , VI 29 gennaio 2002, n. 473; 20 maggio 2002, n. 2725; 18 dicembre 2002, n. 7017; 8 gennaio 2003, n. 1; 8 aprile 2003, n. 1885; nonché Cons. St. II, parere, n. 2800/95 del 26 marzo 1997).
Né la natura ricettizia della concessione potrebbe essere desunta (ad avviso della giurisprudenza soprarichiamata) dalla sua sottoposizione al controllo, in quanto l’atto di registrazione da parte della Corte dei Conti ha natura di “condicio iuris” della efficacia del provvedimento concessorio, sicché, una volta verificatosi l’evento della condizione, la concessione va considerata efficace sotto tutti gli aspetti a decorrere dalla data della sua emanazione.
Si aggiunga infine, a conferma della natura non ricettizia dell’atto, che il provvedimento di concessione per la radiodiffusione di cui all’art. 16 L. n. 223 del 1990, nel sistema delineato dalla anzidetta legge, interviene in una fase in cui l’attività concessa è già in atto (in virtù della autorizzazione ex lege prevista dall’art. 32 della stessa legge), e non v’è pertanto ragione per la quale la concessione non debba spiegare immediatamente ogni suo effetto fin dalla data del rilascio.

 

5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dalla società Radiocecina Uno S.r.l..
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.

 

P.Q.M.

 

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

 

Claudio VARRONE - Presidente
Sabino LUCE - Consigliere
Carmine VOLPE - Consigliere
Giuseppe MINICONE - Consigliere
Lanfranco BALUCANI - Consigliere Est.


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