| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 marzo 2005 n. 991
Pres. Varrone, Est. Balucani |
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Autorizzazione e concessione – Concessione
per la radiodiffusione – Natura ricettizia – Insussistenza
– Ragioni – Registrazione da parte della Corte dei Conti
– Natura
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La concessione per la radiodiffusione contemplata
dall’art. 16 L. n. 223/1990 produce l’immediato effetto
di vincolare l’Amministrazione a riconoscere la sussistenza
del titolo abitativo e ad astenersi dalla adozione di atti
repressivi della attività svolta; essa peraltro interviene
in una fase in cui l’attività concessa è già in atto (in
virtù della autorizzazione ex lege prevista dall’art. 32
della stessa legge). Non può quindi attribuirsi alla stessa
natura recettizia. Né tale assunto confligge con la necessaria
registrazione dell’atto da parte della Corte dei Conti il
cui atto ha natura di “condicio iuris” della efficacia del
provvedimento concessorio, sicché, una volta verificatosi
l’evento della condizione, la concessione va considerata
efficace sotto tutti gli aspetti a decorrere dalla data
della sua emanazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto dal
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Ministero delle Comunicazioni, in
persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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contro
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Radiocecina Uno S.r.l., in persona
del suo legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana Sez. I, 24 novembre 1998, n. 621;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2004 relatore il Consigliere
Lanfranco Balucani. Udito l’avv. dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Toscana
Radiocecina Uno S.r.l. ha impugnato il decreto ministeriale
4.3.1994 che le accordava la concessione per l’esercizio
degli impianti di radiodiffusione in ambito locale nelle
parti in cui :
- si fissava alla data del 4.3.1994 l’efficacia della concessione;
- si determinava l’ammontare e le modalità di versamento
del canone dovuto;
- si indicavano gli impianti oggetto della concessione unitamente
alle province interessate al servizio.
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2. Con la sentenza indicata in epigrafe il
TAR adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente
alle questioni concernenti l’ammontare del canone concessorio
e la sua decorrenza (devolute ai sensi dell’art. 5 L. n.
1034/1971 alla cognizione della A.G.O.); ha accolto il ricorso
per la parte in cui l’Amministrazione ha preteso di attribuire
efficacia ed operatività alla concessione dalla data di
sottoscrizione del decreto (accogliendo la tesi della ricorrente
circa la natura ricettizia dell’atto di concessione); lo
ha altresì accolto, in conseguenza della ritenuta natura
ricettizia della concessione, per la parte relativa alla
lamentata discrasia tra impianti contenuti nell’elenco allegato
A) e quelli dichiarati dalla società in aggiornamento del
primo elenco.
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3. Nei riguardi della anzidetta pronuncia,
per la parte in cui il ricorso di Radiocecina Uno, è stato
accolto, il Ministero delle Comunicazioni ha interposto
appello sostenendo la natura non ricettizia dell’atto di
concessione.
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4. L’appello è fondato.
Come è stato riconosciuto dalla costante giurisprudenza,
i provvedimenti amministrativi non hanno di regola carattere
ricettizio, bensì producono effetti a decorrere dalla data
della loro adozione, tranne i casi in cui una norma disponga
diversamente, ovvero quando per il raggiungimento del fine
cui sono rivolti sia necessaria la collaborazione del destinatario.
Alla stregua di siffatto criterio questa Sezione, più volte
chiamata a pronunciarsi sulla natura ricettizia della concessione
per la radiodiffusione, contemplata dall’art. 16 L. n. 223/1990,
ha escluso tale natura osservando che sin dalla data della
sua emanazione l’Amministrazione è tenuta a riconoscere
la sussistenza del titolo abitativo e ad astenersi dalla
adozione di atti repressivi della attività svolta, e che
pertanto gli effetti della concessione si esplicano sin
dall’inizio senza che sia possibile distinguere nell’ambito
del provvedimento concessorio tra statuizioni favorevoli
o sfavorevoli per il destinatario (in tal senso Con. St.
, VI 29 gennaio 2002, n. 473; 20 maggio 2002, n. 2725; 18
dicembre 2002, n. 7017; 8 gennaio 2003, n. 1; 8 aprile 2003,
n. 1885; nonché Cons. St. II, parere, n. 2800/95 del 26
marzo 1997).
Né la natura ricettizia della concessione potrebbe essere
desunta (ad avviso della giurisprudenza soprarichiamata)
dalla sua sottoposizione al controllo, in quanto l’atto
di registrazione da parte della Corte dei Conti ha natura
di “condicio iuris” della efficacia del provvedimento concessorio,
sicché, una volta verificatosi l’evento della condizione,
la concessione va considerata efficace sotto tutti gli aspetti
a decorrere dalla data della sua emanazione.
Si aggiunga infine, a conferma della natura non ricettizia
dell’atto, che il provvedimento di concessione per la radiodiffusione
di cui all’art. 16 L. n. 223 del 1990, nel sistema delineato
dalla anzidetta legge, interviene in una fase in cui l’attività
concessa è già in atto (in virtù della autorizzazione ex
lege prevista dall’art. 32 della stessa legge), e non v’è
pertanto ragione per la quale la concessione non debba spiegare
immediatamente ogni suo effetto fin dalla data del rilascio.
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5. Per quanto precede l’appello in esame
deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata, deve essere respinto il ricorso introduttivo
proposto dalla società Radiocecina Uno S.r.l..
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali
dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.
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P.Q.M.
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il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe
indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004,
dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI
- nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
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Claudio VARRONE - Presidente
Sabino LUCE - Consigliere
Carmine VOLPE - Consigliere
Giuseppe MINICONE - Consigliere
Lanfranco BALUCANI - Consigliere Est.
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