| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 16 febbraio 2005 n.
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Pres. Giovannini, est. Montedoro
Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato (Avv.
Stato) c. s.p.a. Lucchini Siderurgica (Avv. Lemme e Luly)
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1. Giurisdizione e competenza – Aiuti di
Stato – Controversia in tema di revoca della concessione
di una sovvenzione – Giurisdizione del G.A. – Sussiste –
Ragioni – Fattispecie
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2. Comunità europea – Recupero aiuti di Stato
– Fonte – Decisioni della Commissione europea – Applicabilità
– In presenza di giudicato civile affermativo dell’obbligo
incondizionato di pagamento dell’aiuto medesimo – Interpretazione
– Rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità europee
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3. Comunità europea – Recupero aiuti di Stato
– Procedimento di recupero – Impossibilità nel caso di decisione
giudiziaria passata in giudicato – Interpretazione – Rimessione
alla Corte di Giustizia delle Comunità europee
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1. Sussiste, ai sensi dell’ art. 5, L. 1034/1971,
la giurisdizione esclusiva del G.A. nelle controversie concernenti
la revoca della concessione di una sovvenzione, in quanto
trattasi di controversie attinenti concessioni di beni,
ed alla nozione di bene va riportato anche il pubblico denaro
(1). In particolare la giurisdizione del G.A. sussiste qualora
la controversia concerna la concedibilità della sovvenzione,
oppure vengano contestati i presupposti per l’adozione del
provvedimento di revoca, senza che involga alcun preteso
inadempimento del privato sovvenzionato.
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2. Va rimessa alla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, alla luce dell’art. 234 del Trattato,
la questione pregiudiziale per cui se, in forza del principio
del primato del diritto comunitario immediatamente applicabile,
costituito nella specie dalla decisione generale CECA 3484
del 1985 , dalla decisione della Commissione 20 giugno 1990,
notificata il 20 luglio 1990, nonché dalla decisione della
Commissione del 16 settembre 1996 n. 5259, di intimazione
del recupero dell’aiuto - atti tutti alla stregua dei quali
è stato adottato l’atto di recupero (oggetto di impugnazione
nel presente processo) - sia giuridicamente possibile e
doveroso il recupero dell’aiuto da parte dell’amministrazione
interna nei confronti di un privato beneficiario, nonostante
la formazione di un giudicato civile affermativo dell’obbligo
incondizionato di pagamento dell’aiuto medesimo.
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3. Va rimessa alla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, alla luce dell’art. 234 del Trattato,
la questione pregiudiziale per cui se, stante il pacifico
principio secondo il quale la decisione sul recupero dell’aiuto
è regolata dal diritto comunitario ma la sua attuazione
ed il relativo procedimento di recupero, in assenza di disposizioni
comunitarie in materia , è retta dal diritto nazionale (2),
il detto procedimento di recupero non divenga giuridicamente
impossibile in forza di una concreta decisione giudiziaria,
passata in cosa giudicata ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.
che fa stato fra privato ed amministrazione ed obbliga l’amministrazione
a conformarvisi.
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(1)
In tema di giurisdizione in materia di contributi ed agevolazioni,
vd. Cass. Sez. Un. 10/04/2003, n. 5617.
(2) cfr. Corte di Giustizia 21 settembre 1983 in causa -30/80
Deutsche Milchkontor contro Bundesamt fur Ernahrung und
Forstwirtsschaft |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE PARZIALE ED ORDINANZA
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sul ricorso in appello proposto da
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MINISTERO DELL’INDUSTRIA, COMMERCIO ED
ARTIGIANATO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui
è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
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contro
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SPA LUCCHINI SIDERURGICA in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Fabrizio Lemme e Fiammetta Luly ed elettivamente
domiciliata in Roma Corso Francia n. 197, presso il loro
studio;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio Sezione III - n. 1831 del 1999;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2004 relatore il
Consigliere Giancarlo Montedoro.
Uditi, altresì, l’avv. dello Stato Gentile e l’avv. Luly;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il 6 novembre 1985, la s.p.a. Siderpotenza,
poi divenuta SPA LUCCHINI SIDERURGICA, chiedeva alla Cassa
per il Mezzogiorno le agevolazioni finanziarie (mutuo a
tasso agevolato da un contributo in conto interesse e contributo
in conto capitale fino al 30% dell’investimento) previste
dalla legge n. 183/1976 per l’ammodernamento degli impianti
siderurgici situati nel Mezzogiorno.
Il programma presentato dall’impresa prevedeva investimenti
complessivi per lire 2.550.000.000.
La Banca Nazionale del Lavoro, istituto istruttore della
pratica di finanziamento, in data 11 giugno 1986, accordava
un mutuo di lire 1.020.000.000 e trasmetteva l’istruttoria
alla Cassa per il Mezzogiorno.
Essendo scaduto il termine del 31 dicembre 1985, previsto
dalle decisioni CECA n. 2380/81 e 1018/85 per consentire,
a certe condizioni, in deroga ai divieti posti dai Trattati
comunitari, l’erogazione di contributi pubblici quali quelli
di cui alla legge n.183/1976, l’AGENSUD (succeduta alla
Cassa per il Mezzogiorno) applicò alla domanda la decisione
CECA n. 3484/85 in vigore dal 1 gennaio 1986.
Quest’ultima decisione prevedeva che gli aiuti in questione,
previa notifica alla Commissione CEE e sua autorizzazione
espressa o tacita (decorsi due mesi senza l’adozione di
pronunce espresse), potessero essere concessi soltanto entro
il limite del 15% dell’investimento complessivo, e purché
questo avesse il fine di adeguare l’impianto alla normativa
di tutela ambientale.
Prevedeva inoltre che, comunque, dopo il 31 dicembre 1988,
(termine poi prorogato al 31 dicembre 1991) non potesse
più essere erogato alcun aiuto del genere , neanche se già
concesso.
Pertanto il 16 novembre 1988 l’AGENSUD, con deliberazione
n. 7372, concesse alla società soltanto un contributo in
conto capitale, di lire 382.500.000 pari al 15% dell’investimento
complessivo .
L’efficacia della concessione era subordinata all’autorizzazione
da parte della Commissione CEE.
L’erogazione del contributo non aveva però seguito in quanto
la Commissione CEE con nota 13 gennaio 1989 n. 497 riteneva
il contributo contrario alla citata decisione CECA nr. 3484/85
ed invitava il Governo italiano a fornire chiarimenti in
merito; non era infatti chiaro se, oltre al contributo in
conto interessi, fosse stato concesso anche il contributo
in conto capitale, né se le norme di tutela ambientale a
cui l’impianto avrebbe dovuto essere adeguato dovessero
entrare in vigore a non meno di due anni di distanza dalla
concessione del contributo (come previsto nella decisione
CECA n. 3484/85).
In data 6 aprile 1989 la LUCCHINI SIDERURGICA conveniva
l’AGENSUD avanti al Tribunale di Roma per sentir accertare
il proprio diritto al pagamento di lire 765.000.000 quale
contributo in conto capitale, pari al 30% dell’investimento
e di lire 367.000.000 quale contributo in conto interessi
a fronte del mutuo erogato dalla Banca Nazionale del lavoro
(il tutto alla stregua della legge n. 183/1976 e senza tenere
conto dei vincoli di fonte comunitaria).
Con decisione del 20 giugno 1990 n. 1479 , portata a conoscenza
del Governo italiano con nota del 20 luglio 1990 n. 24789,
la Commissione CEE, ritenuti non sufficienti i chiarimenti
forniti in merito al contributo, dichiarava quest’ultimo
definitivamente contrario al Trattato CEE ed alla decisione
CECA n. 3484/1985.
Tuttavia con sentenza 24 luglio 1991, il Tribunale di Roma
accoglieva la domanda della LUCCHINI.
L’amministrazione proponeva appello, insistendo nel dedurre
che nessun contributo poteva essere erogato senza la valutazione
positiva da parte della Commissione CEE della sua compatibilità
con la normativa comunitaria.
Con sentenza 6 maggio 1994 n. 2238 la Corte di Appello di
Roma respingeva l’appello, ritenendo le decisioni CECA 2320/81
e 1018/85 ininfluenti sulla legittimità del contributo in
quanto anteriori alla concessione di esso.
Passata in giudicato questa sentenza, in data 29 dicembre
1995 la LUCCHINI notificava al MINISTERO DELL’INDUSTRIA,
(succeduto agli organi dell’intervento straordinario nel
Mezzogiorno) un decreto ingiuntivo con cui si intimava il
pagamento delle suddette somme.
A fronte di ciò il MINISTERO adottava il decreto del Direttore
Generale della produzione industriale 8 marzo 1996 n. 17975
con cui, in espressa esecuzione delle sentenze del Tribunale
e della Corte di Appello, concedeva alla LUCCHINI il contributo
in conto capitale di lire 765.000.000 ed il contributo in
conto interessi di lire 367.000.000.
Nell’art. 3 del decreto disponeva peraltro che “è fatta
salva per l’Amministrazione la possibilità di far valere
ogni proprio diritto in derivazione di eventuali decisioni
comunitarie in merito alla concedibilità ed erogabilità
delle predette agevolazioni”.
Nell’art. 5 precisava ancora che le agevolazioni sarebbero
state revocate totalmente o in parte … in caso di decisioni
comunitarie sfavorevoli in merito alla concedibilità ed
derogabilità delle prestazioni finanziarie stesse.”
Con nota del 15 luglio 1996 la Commissione CEE, rilevato
che le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello erano
palesemente in contrasto con la decisione CECA n. 3484/85
e con la decisione CEE 20 giugno 1990 notificata in data
20 luglio 1990, e che altrettanto era a dire del decreto
del MINISTERO DELL’INDUSTRIA 8 marzo 1996 n. 17975 di concessione
del contributo, invitava il Governo italiano a presentare
osservazioni, pena altrimenti l’apertura di un procedimento
diretto avanti alla Corte di Giustizia della CE ai sensi
dell’art. 93.2 secondo comma del Trattato CE.
Ricevute le osservazioni del MINISTERO DELL’INDUSTRIA, il
quale con nota del 26 luglio 1996 rappresentava di aver
emanato il decreto del 8 marzo 1996 al solo fine di evitare
azioni esecutive da parte della società e con espressa clausola
di decadenza e ripetizione in caso di decisioni comunitarie
che dichiarassero la concessione del contributo incompatibile
con il diritto comunitario, la Commissione, con nota del
16 settembre 1996 n. 5259, intimava al Governo italiano
di recuperare il contributo, pena l’apertura di un procedimento
ai sensi dell’art. 88 del Trattato CECA.
Di conseguenza il Ministero adottava il decreto del Direttore
Generale della produzione industriale 20 settembre 1996
n. 20357, con cui revocava il contributo ed intimava alla
LUCCHINI di restituire quanto incassato entro quindici giorni
dalla notifica del decreto stesso.
Con ricorso notificato il 20 novembre 1996 la società impugnava
il decreto del 20 settembre 1996 avanti al Tar del Lazio,
deducendo che il giudicato derivante dalla sentenza della
Corte di appello di Roma del 25 luglio 1994 n. 2238, rendeva
intangibile il suo diritto ad ottenere il contributo.
L’amministrazione resisteva al ricorso eccependo il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo, la carenza
di interesse a ricorrere, l’infondatezza nel merito del
gravame.
Con la sentenza impugnata il Tar accoglieva il ricorso.
I primi giudici non si pronunciavano sull’eccezione di difetto
di giurisdizione; respingevano l’eccezione di carenza di
interesse, osservando che la riserva di decadenza e di ripetizione
in caso di pronunce comunitarie sfavorevoli contenuta nel
decreto del 8 marzo 1996 era meramente potenziale e pertanto
non vi era alcun onere di impugnare immediatamente detto
decreto; soltanto il decreto del 20 settembre 1996 (il solo
impugnato) poteva dirsi lesivo, onde la mancata tempestiva
impugnazione immediata del precedente decreto non privava
di interesse all’impugnazione di questo; che, in ogni caso,
in tale impugnazione era da ritenere implicita l’impugnazione
del decreto del 8 marzo 1996. Quanto al merito il Tar rilevava
che la sentenza della Corte di Appello conteneva un incondizionato
giudicato attestante il diritto della società al contributo,
e che tale diritto, come chiarito dal Tribunale, non poteva
essere affievolito da decisioni comunitarie prive di efficacia
diretta nella fattispecie.
L’appello dell’amministrazione insiste nell’eccezione di
carenza di giurisdizione del giudice amministrativo nonché
nell’eccezione di improcedibilità del ricorso per carenza
di interesse per omessa impugnativa di atto presupposto
(ossia il decreto 8 marzo 1996 recante clausole di riserva
di ripetizione in caso di pronunce comunitarie sfavorevoli
non espressamente impugnate ed immediatamente lesive).
Contesta altresì l’amministrazione che nell’impugnazione
del decreto 20 giugno 1996 fosse implicita l’impugnazione
di quello 8 marzo 1996, non menzionato nel ricorso introduttivo
del giudizio.
Ulteriore profilo di carenza di interesse deriverebbe secondo
la difesa dell’Amministrazione dal non avere la LUCCHINI
impugnato le decisioni comunitarie a sé sfavorevoli.
In subordine , e nel merito, con terzo motivo l’Avvocatura
erariale sostiene che la decisione del Tar ha errato nel
ritenere che il giudicato della Corte di Appello contenesse
il definitivo riconoscimento del diritto della LUCCHINI
di ottenere il contributo anche se in contrasto con il diritto
comunitario o a prescindere da esso.
La Corte di Appello, viste le deduzioni difensive delle
parti, che, ovviamente, la vincolavano in forza del principio
dispositivo, ha soltanto accertato che era intervenuta la
deliberazione AGENSUD e che non risultavano pronunce comunitarie
successive ad essa le quali dichiarassero la delibera incompatibile
con i Trattati o con le decisioni regolanti il settore siderurgico.
Allo stato degli atti, dunque, nulla si opponeva al pagamento
delle somme riconosciute dall’AGENSUD a titolo di contributo.
Tantomeno le decisioni CECA 2320/1981 e 1018/1985, le sole
esaminate dal Tribunale e dalla Corte di Appello.
Per questo – sostiene l’Avvocatura dello Stato - la sentenza
non fu impugnata per Cassazione.
Un simile giudicato non precludeva, come è chiaro, la possibilità
di dare rilievo a diverse pronunce comunitarie realmente
ostative alla concessione o materiale erogazione del contributo.
Alla Corte di Appello erano ignote tanto la decisione CECA
3484/85 ( che limitava l’importo dei contributi alla siderurgia,
e sottoponeva la concessione di questi alla condizione di
tendere all’adeguamento degli impianti a nuove normative
ambientali che entrassero in vigore non prima di due anni
); quanto la decisione CEE del 20 giugno 1990, la quale
aveva già dichiarato il contributo in questione incompatibile
con il diritto comunitario.
La sentenza della Corte di Appello non impediva quindi all’amministrazione
di fare riferimento ad esse allo scopo di negare il contributo
o di revocare il contributo già concesso.
In estremo subordine, con quarto motivo, l’appello dell’Avvocatura
dello Stato, nel caso di ritenuto contrasto tra la sentenza
della Corte di Appello e le pronunce comunitarie, ritiene
che queste ultime dovrebbero prevalere.
Si richiama il principio di primazia del diritto comunitario
sul diritto interno e la sentenza della Corte di Giustizia
20 marzo 1997 in causa C-24/95, relativa alla legittimità
di un recupero di aiuti anche in presenza di inutile decorso
del termine previsto dal diritto interno per il recupero
ed anche in presenza di un’apparente violazione del principio
di buona fede mai invocabile in materia di aiuti.
Si è costituita la SPA LUCCHINI SIDERURGICA, sostenendo,
in punto di giurisdizione, la giurisdizione del giudice
amministrativo per essere in questione il potere di revoca
di un’agevolazione, esercitato al di fuori dei suoi limiti
( non esistendo alcuna inadempienza o mancato conseguimento
dello scopo del contributo ed essendovi il limite derivante
dal giudicato ).
Sull’eccezione di carenza di interesse la SPA LUCCHINI SIDERURGICA
rileva che il decreto del 8 marzo 1996 manca di lesività
immediata e diretta, mentre rileva che la decisione comunitaria
della Commissione datata 20 giugno 1990 n. 1497 era già
adottata nel momento in cui il MINISTERO DELL’INDUSTRIA,
apponeva la clausola di riserva al decreto 8 marzo 1996
, per cui l’amministrazione, nell’apporre la riserva non
poteva aver fatto riferimento ad una decisione già adottata,
detta clausola , quindi , non era riferibile ad altro che
a provvedimenti comunitari successivi alla riserva e quindi
non era applicabile.
In ultimo considera la SPA LUCCHINI sostanzialmente espressa,
con il proprio ricorso, la volontà di contestare, sotto
ogni profilo, il potere di revoca del contributo esercitato
dal MINISTERO, ivi compresa la clausola del decreto n. 17975
del 1996 (anche se non menzionata in modo specifico).
Nel merito la SPA LUCCHINI rileva che il giudicato civile
della Corte di Appello di Roma si è formato nel 1995 e,
quindi , in epoca successiva alla decisione della Commissione
CEE 20 giugno 1990, per cui sarebbe invocabile la regola
per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile,
con il conseguente definitivo verificarsi di una preclusione
processuale ai sensi dell’art. 2909 cod. civ. a sottoporre
questioni giuridiche già a suo tempo vagliate dalla Corte
di Appello di Roma, considerando tutta la situazione amministrativa
nel periodo dal 16 novembre 1988 (periodo di concessione
del contributo) al 28 febbraio1995 (momento di passaggio
in giudicato della sentenza notificata all’Avvocatura dello
Stato in data 30 dicembre 1994).
La statuizione del giudice ordinario, ormai divenuta irrevocabile
obbliga la p.a. a conformarsi al giudicato, in modo del
tutto prevalente sui poteri di revoca della stessa p.a.
E’ vero che la p.a. è tenuta a conformarsi anche al diritto
comunitario ed in particolare, all’obbligo di recupero di
aiuti di Stato illeciti, ma tale obbligo cederebbe, secondo
la SPA LUCCHINI, nell’ipotesi in cui vi sia l’impossibilità
giuridica al recupero dei contributi secondo l’ordinamento
interno.
Nella specie non si tratterebbe di mera tutela del legittimo
affidamento dell’impresa, ma di impossibilità giuridica
di agire in via amministrativa per la preclusione derivante
dal giudicato di condanna irrevocabile al pagamento delle
somme.
Si sottolinea che il titolo della concessione del contributo
ormai non sarebbe più da individuare nella delibera di concessione
dell’AGENSUD, del 16 novembre 1988, atto amministrativo
di cui si potrebbe sostenere la nullità per contrasto con
l’ordinamento comunitario ma nel giudicato civile.
In via ulteriormente gradata, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.,
la SPA LUCCHINI rileva l’illegittimità della decisione della
Commissione per essersi già formato, alla data di concessione
del contributo (16 novembre 1988), per decorso del termine
di due mesi, il silenzio assenso sulla misura notificata,
avendo lo Stato italiano, con nota in data 22 agosto 1988,
fornito le informazioni richieste dalla Commissione con
telefax ad ITALRAP, in data 4 luglio 1988 n. 4624 ed essendo
la Commissione rimasta, dopo tale comunicazione inerte per
il tempo predetto e per il diverso più breve termine dalla
stessa Commissione prefissato, utile alla formazione del
silenzio assenso.
Lamenta altresì la SPA LUCCHINI la mancanza di contraddittorio
fra le parti,indefettibile a garanzia della trasparenza
e legittimità dell’operato della Commissione.
In ultimo si rileva che la decisione della Commissione CEE
del 20 giugno 1990 non è mai stata notificata all’amministrazione
italiana, con violazione del principio di collaborazione
fra la Commissione CEE e l’amministrazione destinataria
della decisione.
Sul punto si chiede la rimessione degli atti alla Corte
di Giustizia.
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DIRITTO
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Il primo, il secondo ed il terzo motivo di
appello sono infondati, i dubbi di legittimità comunitaria
sollevati in relazione alla decisione della Commissione
CEE 20 giugno 1990 sono inammissibili e, per i restanti
profili, la controversia va rimessa alla Corte di Giustizia
delle Comunità Europee per la soluzione di una questione
pregiudiziale.
In primo luogo viene in rilievo il primo motivo di ricorso
con il quale si è dedotto il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo.
Esso è infondato.
In materia sussiste un campo di giurisdizione esclusiva
(art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034) trattandosi
di controversie attinenti concessioni di beni (ed alla nozione
di bene va riportato anche il pubblico danaro).
Peraltro secondo la Cass., sez. un., 10-04-2003, n. 5617
in materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, il
riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, nella fase successiva al provvedimento attributivo
del beneficio, deve essere operato considerando che l’interesse
del beneficiario alla conservazione della disponibilità
delle somme erogate assume consistenza di diritto soggettivo
di fronte alla contraria posizione assunta dalla p.a. tutte
le volte in cui tale posizione si puntualizzi in provvedimenti
che, quale che sia la loro configurazione formale, trovino
fondamento (non già in una ponderazione tra l’interesse
pubblico e quello privato, ma) nell’asserito inadempimento,
da parte del beneficiario dell’erogazione, degli obblighi
derivanti dal provvedimento attributivo.
Nella specie invece non si discute della mera inadempienza
del concessionario, ma della revoca del beneficio in dipendenza
delle valutazioni effettuate dagli organi comunitari in
materia di aiuti di Stato.
La controversia, quindi, pur avendo ad oggetto diritti soggettivi
poiché l’assunto della parte ricorrente è fondato sull’intangibilità
della cosa giudicata civile , in base al criterio del petitum
sostanziale accolto dalla Cass., sez. un., 23-02-2001, n.
64, è relativa al potere di revoca della concessione, all’an
della concessione medesima, non a modalità del rapporto
di attuazione del contratto che accede alla concessione.
In tal senso, rileva C. Stato, sez. VI, 23-09-2002, n. 4810
che ha ritenuto che in materia di erogazione di contributi,
anche dopo l’esaurimento della fase di ammissione del contributo,
con conseguente nascita di un diritto soggettivo in capo
al beneficiario, la p.a. conserva il potere di autotutela,
il cui esercizio implica attività discrezionale, comunque
idonea ad affievolire le preesistenti situazioni di diritto
soggettivo del beneficiario: conseguentemente la giurisdizione
sulle relative controversie spetta al giudice amministrativo.
Ma anche a voler ritenere che la revoca in questione non
abbia profili di discrezionalità che la riconducano al principio
affermato dal precedente del Consiglio di Stato ora menzionato;
è indubbio che essa determina un “affievolimento” del diritto
soggettivo, in forza di un’attività vincolata ed autoritativa
di recupero di un aiuto di Stato, per cui la controversia
ricade su un provvedimento di revoca contestato per difetto
di presupposti.
Va ricordato allora che Cass., sez. un., 18-02-1997, n.
1483 in presenza di un caso di sovvenzione concedibile in
base a presupposti predeterminati dalla legge, ha comunque
statuito che quando alla p.a. non è attribuito alcun potere
discrezionale in ordine alla concessione di un contributo
in favore di un privato (in quanto il contributo stesso
è riconosciuto direttamente dalla legge in capo ad un determinato
soggetto), e le è demandato esclusivamente il controllo
formale di determinati adempimenti, il privato risulta titolare
di un diritto soggettivo perfetto al suo conseguimento;
diritto relativamente al quale la p.a. non dispone di alcun
potere discrezionale di revoca o di sospensione, se non
nell’ambito del potere di autotutela e solo con riferimento
al difetto dei presupposti; ne consegue che, al di fuori
di tali presupposti, l’eventuale provvedimento con il quale
il contributo venga revocato o sospeso è inidoneo a degradare
il diritto soggettivo in mero interesse legittimo e le relative
controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario,
cui è riconosciuto il potere di disapplicazione dell’atto
amministrativo illegittimo, ai sensi dell’art. 5, all. E),
l. n. 2248 del 1865 (nella specie, la regione Lazio, con
la l. n. 48 del 1988, attuativa di un programma di investimenti
nel settore dei trasporti pubblici, approvava il finanziamento
in favore di una società privata per l’acquisto di alcuni
autobus; la giunta regionale, in attuazione, decideva di
erogare il finanziamento, ma, successivamente, lo sospendeva
in base a disfunzioni nei servizi di linea segnalati dal
comune di Roma; la società conveniva, allora, in giudizio
la regione chiedendone la condanna al pagamento della somma
prevista dall’approvato finanziamento; la suprema corte,
in applicazione dell’enunciato principio, ha dichiarato
la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando, altresì,
che le irregolarità tratte a fondamento della sospensione
del contributo attenevano a servizi per i quali altre leggi
regionali prevedevano distinti contributi annui).
Alla luce di tale decisum è evidente che la controversia
in materia di revoca della concessione di una sovvenzione,
nella quale si deduca il difetto dei presupposti per l’adozione
del provvedimento di revoca e nella quale non sia in giuoco
alcun preteso inadempimento del privato sovvenzionato, ma
solo la questione relativa alla concedibilità della sovvenzione
spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
La controversia in esame è relativa alla verifica di legittimità
ed ai limiti del potere di autotutela in via amministrativa
in tema di recupero di aiuti di Stato e ricade in un campo
di giurisdizione esclusiva (art. 5 della legge n. 1034/1971),
ove sussiste lo stretto legame – definito plasticamente
“nodo gordiano” - fra posizioni giuridiche di diritto soggettivo
ed interesse legittimo, che fonda anche secondo il recente
insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 204/2004)
la giurisdizione del giudice amministrativo.
Va poi considerato il secondo motivo di appello relativo
alla carenza di interesse a ricorrere della SPA LUCCHINI
per omessa impugnativa di atto presupposto.
Orbene il motivo è infondato.
Nella specie infatti la clausola di riserva atteneva alla
revocabilità del beneficio in dipendenza di “eventuali decisioni
comunitarie in merito alla concedibilità ed erogabilità
di dette agevolazioni”.
La genericità della riserva, in sostanza, non pregiudicava
la possibilità, a fronte del decreto di revoca, di contestare
la legittimità della valutazione dei presupposti per la
sua adozione, che è proprio quanto è stato fatto dalla SPA
LUCCHINI, sostenendo che, dopo il decreto 8 marzo 1996,
nessuna nuova decisione comunitaria era intervenuta e che
quella posta a base del recupero (ossia la decisione della
Commissione del 20 giugno 1990) era inopponibile alla società
beneficiaria del contributo in forza del giudicato civile
della Corte di Appello di Roma n. 2238/1994.
In ultimo, quanto alla portata concreta del giudicato civile,
va rilevato che esso, pur non esaminando espressamente la
decisione CEE 20 giugno 1990, è intervenuto in data 28 febbraio
1995 (dopo la notifica della sentenza al Ministero avvenuta
in data 30 dicembre 1994), ossia in data successiva all’adozione
della decisione CEE e si è formato anche con riguardo alla
esistenza di deliberazioni CECA (la nr. 2320/1981 e la nr.
1018/1985) ritenute non esonerative, in concreto, dagli
obblighi di corresponsione del contributo perché anteriori
alla deliberazione di approvazione del medesimo da parte
della p.a.
Il giudice civile ha ritenuto che la deliberazione 16 novembre
1988 dell’AGENSUD fosse conclusiva del procedimento amministrativo
di concessione ed ha quindi accertato, in modo incondizionato,
l’obbligo della p.a di concedere il finanziamento.
Nella specie la parte appellata (SPA LUCCHINI SIDERURGICA)
ha eccepito che sussisterebbe una preclusione processuale
alla possibilità di recupero, poiché l’amministrazione non
avrebbe rappresentato al giudice civile l’esistenza della
decisione della Commissione CEE 20 giugno 1990, ed ha invocato
il principio, vigente nell’ordinamento processuale interno,
per cui il giudicato civile copre il dedotto ed il deducibile.
Il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il
deducibile – come è noto – si risolve nella preclusione
di nuove contestazioni o nuovi processi sulla base di ragioni
non addotte nel corso del giudizio nel quale si è formata
una cosa giudicata formale (ai sensi dell’art. 2909 cod.
civ. secondo cui – come è noto – “l’accertamento contenuto
in una sentenza passata in cosa giudicata fa stato ad ogni
effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa”), ed
è la logica conseguenza della natura del giudicato come
concreta determinazione delle reciproche situazioni delle
parti con riguardo all’interesse in contesa, e non come
mera operazione conoscitiva, sia pure vincolante, circa
la fondatezza o no di date ragioni e argomentazioni, o circa
il valore persuasivo o meno di date prove.
Cass., sez. III, 14-01-2000, n. 375 ha in proposito ritenuto,
con chiara pronuncia che è rappresentativa del “diritto
interno vivente”, che l’autorità del giudicato copre non
solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al
medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche
fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche
tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in
via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificamente
costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari
della pronuncia (giudicato implicito).
In sostanza e per stare al campo dei rapporti obbligatori,
come quello giudicato dalla Corte di Appello di Roma, non
si dubita che il debitore di una prestazione non possa intentare
un nuovo processo (o agire in autotutela come nella specie)
facendo valere le eccezioni che avrebbe potuto fare valere
nel corso del processo conclusosi con la formazione della
cosa giudicata.
Avendo il giudice civile valutato gli atti comunitari intervenuti
nel periodo fra il 16 novembre 1988 (data di concessione
dei contributi) e la data della sentenza della Corte di
Appello di Roma (pronunciata nel 1994), risulta evidente
che l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto tempestivamente
eccepire l’esistenza dell’atto comunitario dichiarativo
dell’incompatibilità dell’aiuto (decisione del 20 giugno
1990) in una controversia nella quale, fra l’altro si discuteva
in ordine alla legittimità della condotta di mancata erogazione
del contributo per la necessità di attendere le determinazioni
comunitarie e nella quale il giudice civile avrebbe piuttosto
dovuto attendere le determinazioni definitive degli organi
comunitari (nella narrativa in fatto della sentenza della
Corte di Appello è riportato il tenore della difesa erariale
che chiariva che “l’erogazione veniva ritardata in attesa
dei provvedimenti che avrebbero dovuto essere adottati per
l’attuazione nell’ordinamento italiano delle disposizioni
comunitarie – decisioni CECA 2320 del 1981 e 1018 del 1985
– che avevano posto limitazioni alle incentivazioni alle
imprese siderurgiche) invece ritenute ininfluenti sulla
spettanza dell’aiuto.
In tali condizioni, avendo poi rinunciato l’amministrazione
ad impugnare la sentenza civile, non vi è dubbio sul fatto
che la predetta sentenza sia passata in giudicato, e che
l’area dei fatti coperti dal giudicato sia estesa alla compatibilità
comunitaria della sovvenzione, quantomeno con riferimento
alle decisioni comunitarie preesistenti al giudicato.
Da ciò deriva l’infondatezza del terzo motivo del ricorso
di appello, (pag. 8 del ricorso di appello) poiché gli effetti
del giudicato sono astrattamente invocabili anche con riguardo
alla decisione CEE 20 giugno 1990, intervenuta prima della
conclusione della controversia civile relativa alla “legittimità
comunitaria” della condotta dell’amministrazione di mancato
pagamento della sovvenzione.
Nel merito, sussistendone i presupposti di rilevanza e serietà
per quanto prima precisato (ossia per l’obiettiva esistenza
di contrasto fra un giudicato civile, che obbliga l’amministrazione
a conformarvisi ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge
20 marzo 1865 n. 2248 all. E, di condanna al pagamento di
una sovvenzione ed una decisione comunitaria relativa all’obbligo
di recupero di tale sovvenzione quale aiuto di Stato illecito),
e su espressa richiesta dell’appellante e della controparte
(sia pure sotto profili diversi), vanno rimesse alla Corte
di Giustizia delle Comunità Europee alla luce dell’art.
234 del Trattato le seguenti questioni interpretative pregiudiziali
relative alla interpretazione del Trattato ed alla validità
ed interpretazione degli atti compiuti da istituzioni delle
Comunità:
1) se, in forza del principio del primato del diritto comunitario
immediatamente applicabile, costituito nella specie dalla
decisione generale CECA 3484 del 1985 , dalla decisione
della Commissione 20 giugno 1990, notificata il 20 luglio
1990, nonché dalla decisione della Commissione del 16 settembre
1996 n. 5259, di intimazione del recupero dell’aiuto - atti
tutti alla stregua dei quali è stato adottato l’atto di
recupero impugnato nel presente processo (ossia il decreto
nr. 20357 del 20 settembre 1996 di revoca dei decreti 8
marzo 1996 n. 17975 e 18337 del 3 aprile 1996) - sia giuridicamente
possibile e doveroso il recupero dell’aiuto da parte dell’amministrazione
interna nei confronti di un privato beneficiario, nonostante
la formazione di un giudicato civile affermativo dell’obbligo
incondizionato di pagamento dell’aiuto medesimo.
2) ovvero se, stante il pacifico principio secondo il quale
la decisione sul recupero dell’aiuto è regolata dal diritto
comunitario ma la sua attuazione ed il relativo procedimento
di recupero, in assenza di disposizioni comunitarie in materia
, è retta dal diritto nazionale ( principio sul quale cfr.
Corte di Giustizia 21 settembre 1983 in causa -30/80 Deutsche
Milchkontor contro Bundesamt fur Ernahrung und Forstwirtsschaft
), il procedimento di recupero non divenga giuridicamente
impossibile in forza di una concreta decisione giudiziaria,
passata in cosa giudicata (art. 2909 cod. civ.) che fa stato
fra privato ed amministrazione ed obbliga l’amministrazione
a conformarvisi.
In ultimo va affrontata la questione relativa ai dubbi di
legittimità intrinseca della decisione CEE 20 giugno 1990,
per contraddittorietà rispetto a precedenti assensi taciti
o per mancato rispetto del principio del contraddittorio,
prospettata dalla difesa della parte appellata (originaria
ricorrente) nella memoria di costituzione del 17 gennaio
2000 ( pagg. 12-17), rilevando che essa prospetta motivi
nuovi, e pertanto inammissibili, di impugnazione dell’atto
di revoca, per illegittimità dell’atto presupposto, avanzati
solo con memoria del 29 marzo 1999 depositata in primo grado,
per l’udienza di merito, non notificata nella forma dell’atto
di c.d. motivi aggiunti.
Per C. Stato, sez. V, 24-05-1986, n. 265 sono inammissibili
i motivi di doglianza dedotti in memoria non notificata,
allorché gli stessi risultino completamente nuovi e non
ricollegabili alle osservazioni contenute nell’atto introduttivo.
Nella specie la decisione CEE 20 giugno 1990 era conosciuta
dalla SPA LUCCHINI sin dall’atto introduttivo del giudizio
(tanto che era ivi menzionata) e la LUCCHINI, ovviamente,
era perfettamente in grado, sin da allora, di proporre un
motivo relativo all’illegittimità dell’atto comunitario
per mancato rispetto del principio del contraddittorio,
o per contraddittorietà rispetto a precedenti assensi taciti.
Tale motivo non è stato proposto ritualmente con il ricorso
introduttivo, ma è stato prospettato solo con la memoria
conclusiva del 29 marzo 1999.
E’ altresì ius receptum il principio per cui sono inammissibili,
per il principio del divieto di ius novorum, le censure
concretanti «motivi nuovi» dedotti per la prima volta in
appello (C. Stato, sez. V, 16-10-2001, n. 5471) perché nel
processo amministrativo, tale divieto (di proporre motivi
nuovi in appello) costituisce la logica conseguenza dell’onere
di specificità delle censure dedotte in primo grado contro
il provvedimento amministrativo; tale principio, pertanto,
è riferibile solo al ricorrente originario, e non anche
ai resistenti (autorità emanante e controinteressato), che
possono addurre qualunque motivo (salve le preclusioni previste
dalla legge) per dimostrare al giudice di secondo grado
l’infondatezza della domanda del ricorrente (C. Stato, sez.
IV, 29-10-2002, n. 5950).
La questione della inammissibilità dei motivi nuovi, dedotti
con memoria non notificata, va tuttavia fatta oggetto di
una riflessione sussistendo in materia, anche l’apparentemente
opposto principio relativo alla possibilità di verificare
d’ufficio la compatibilità del diritto interno con il diritto
comunitario e l’obbligo del giudice di ultima istanza di
rimettere alla Corte di Giustizia le questioni interpretative
relative alla legittimità degli atti comunitari.
Come è noto la norma di cui all’art. 177 del trattato Cee
non prevede un obbligo di rimessione alla Corte di giustizia
delle comunità europee ai fini della pronuncia sulla validità
ed interpretazione degli atti comunitari quando la questione
venga sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale
di prima istanza, le cui pronunzie siano suscettibili di
ulteriore ricorso; diversamente, nel caso in cui la questione
venga sollevata davanti ad una giurisdizione nazionale le
cui pronunzie non siano più suscettibili di ricorso interno,
la giurisdizione adita ha l’obbligo di rivolgersi alla corte
europea quando sorgano dubbi interpretativi. (T.a.r. Lombardia,
23-07-1997, n. 1285).
Il Consiglio di Stato è obbligato alla rimessione come risulta
anche dall’impossibilità di denunciare alla Corte di Cassazione
il vizio di omessa pronuncia o di violazione dell’obbligo
a fronte di richiesta di rimessione disattesa dal Consiglio
di Stato (per Cass., 25-05-1984, n. 3223 è inammissibile
il ricorso proposto avverso pronuncia del Consiglio di Stato
che non rispetti l’obbligo di rimessione alla Corte di Giustizia
delle Comunità Europee delle questioni pregiudiziali attinenti
l’interpretazione di una norma comunitaria, poiché in tal
caso non viene posta in discussione la giurisdizione del
Consiglio di Stato, ma solo l’inosservanza di una regola
processuale, che presuppone la giurisdizione del giudice
nazionale).
Naturalmente l’obbligo per il giudice nazionale di sollevare
questioni davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee ai sensi dell’art. 177 trattato Cee non sussiste
per il solo fatto che una delle parti del giudizio abbia
contestato la legittimità dell’atto comunitario o abbia
chiesto la sospensione del giudizio, in quanto il giudice
stesso deve sempre verificare la serietà della questione,
potendo decidere se essa sia o meno manifestamente infondata
(C. Stato, sez. V, 23-04-1998, n. 478).
Nessun dubbio sulla astratta rilevanza delle questioni poste
dalla SPA LUCCHINI, tutte relative a dubbi di legittimità
che investono la decisione CEE 20 giugno 1990, presupposto,
sorto nell’ordinamento sopranazionale, del decreto impugnato:
va rilevato tuttavia che la difesa della LUCCHINI SIDERURGICA
ha avanzato tali motivi per la prima volta nel costituirsi
in appello.
La questione posta , relativa al mancato contraddittorio
con la SPA LUCCHINI è seria, se è vero che la Corte giustizia
Comunità europee, 12-02-1992, n. 48/90, 66/90 Gov. Paesi
Bassi, anche prima dell’adozione del regolamento di procedura
in materia di aiuti di Stato, ha statuito che il rispetto
dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso
nei confronti di una persona e che possa concludersi con
un atto per questa lesivo costituisce un principio fondamentale
di diritto comunitario e dev’essere garantito anche in assenza
di norme specifiche; applicato al procedimento di sorveglianza,
da parte della commissione, del comportamento degli stati
membri per quanto riguarda le imprese pubbliche, e che questo
principio esige che allo stato membro venga inviata, prima
dell’adozione della decisione a norma dell’art. 90, n. 3,
del trattato, un’esposizione precisa e completa degli addebiti
che la commissione intende formulare nei suoi confronti
e che lo stato membro sia messo in grado di manifestare
in modo adeguato il proprio punto di vista sulle osservazioni
presentate da terzi interessati; l’impresa diretta beneficiaria
del provvedimento statale criticato e nominativamente indicata
in quest’ultimo dispone del diritto di essere sentita previamente
all’adozione della decisione che si riferirà ad essa espressamente
e di cui essa sopporterà direttamente le conseguenze economiche.
Seria è altresì la questione, pure proposta con memoria
non notificata, relativa alla pretesa formazione di un silenzio
assenso sulla istanza nazionale relativa alla dichiarazione
di compatibilità dell’aiuto in esame.
Tuttavia la verifica d’ufficio della compatibilità del diritto
interno applicabile con il diritto comunitario ( affermata
da Corte giustizia Comunità europee, 14-12-1995, n. 312/93
Peterbroeck secondo cui il diritto comunitario osta all’applicazione
di una norma processuale nazionale che, nelle condizioni
oggetto del giudizio principale, vieti al giudice nazionale
di valutare d’ufficio la compatibilità di un atto interno
con una disposizione di diritto comunitario qualora il ricorrente
non l’abbia invocata entro un determinato termine; infatti,
sebbene il termine imposto ai singoli non sia di per sé
censurabile, nel caso di specie tale termine era già trascorso
quando si è svolta l’udienza dinanzi al giudice nazionale
per cui egli non avrebbe potuto procedere d’ufficio a tale
valutazione; inoltre, la valutazione di compatibilità non
potrebbe nello stesso procedimento essere esaminata d’ufficio
da un altro giudice né l’impossibilità di sollevare la questione
d’ufficio potrebbe essere giustificata in base a principi
quali la certezza del diritto o lo svolgimento regolare
del procedimento) non comporta la conseguente possibilità
di scrutinare di ufficio la validità di atti comunitari
che siano il presupposto di validità di atti amministrativi
di diritto interno impugnati innanzi al giudice nazionale.
I dubbi di legittimità sugli atti comunitari presupposti
di atti amministrativi interni devono essere proposti, dai
privati, nei termini di legge previsti dall’ordinamento
processuale interno, con il ricorso introduttivo del giudizio.
Nella specie va fatta applicazione dei principi affermati
da Corte giustizia Comunità europee, 14-12-1995, n. 430/93,
431/93 Van Schijndel che ha statuito nel modo seguente “in
un procedimento avente ad oggetto diritti ed obbligazioni
civili di cui le parti dispongono liberamente, è compito
del giudice nazionale applicare disposizioni comunitarie
vincolanti ( nella specie gli art. 3, lett. f), 85, 86 e
90 del trattato), anche qualora la parte che ha interesse
alla loro applicazione non le abbia invocate, nel caso in
cui il suo diritto nazionale gli consente tale applicazione;
infatti, è compito dei giudici nazionali, secondo il principio
di collaborazione enunciato dall’art. 5 del trattato, garantire
la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza
delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto;
tuttavia, il diritto comunitario non impone ai giudici nazionali
di sollevare d’ufficio un motivo basato sulla violazione
di disposizione comunitaria, qualora l’esame di tale motivo
li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla
cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti della
lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi
su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale
che ha interesse all’applicazione di dette disposizioni
ha posto a fondamento della propria domanda; infatti, in
mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento
giuridico interno di ciascuno stato membro designare i giudici
competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi
giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti
spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario
aventi effetto diretto; tuttavia, dette modalità non possono
essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi
analoghi di natura interna, né rendere praticamente impossibile
o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti
dall’ordinamento giuridico comunitario; una norma di diritto
nazionale che impedisce l’applicazione del procedimento
contemplato dall’art. 177 del trattato dev’essere sotto
tale profilo disapplicata; ciascun caso in cui si pone la
questione se una norma processuale nazionale renda impossibile
o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto comunitario
dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma
nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle
peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali
nazionali; sotto tale profilo si devono considerare, se
necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale
nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il
principio della certezza del diritto e di regolare svolgimento
del procedimento; a questo proposito, il principio di diritto
nazionale secondo il quale l’iniziativa di un processo civile
spetta alle parti, e il giudice può agire d’ufficio solo
in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il
suo impulso, attua concezioni condivise dalla maggior parte
degli stati membri quanto ai rapporti fra lo stato e il
singolo, tutela i diritti della difesa e garantisce il regolare
svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo
dai ritardi dovuti alla valutazione dei motivi nuovi.
Ne deriva la inammissibilità della censura avanzata dalla
SPA LUCCHINI avverso la decisione CEE 20 giugno 1990.
Le spese del giudizio saranno liquidate al definitivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, rigetta il primo, il secondo ed il terzo
motivo di appello, dichiara inammissibili motivi di censura
relativi ai dubbi di legittimità comunitaria della decisione
della Commissione CEE 20 giugno 1990 e rimette alla Corte
di Giustizia delle Comunità europee le questioni pregiudiziali
indicate in parte motiva , sospende il processo sul ricorso
in appello indicato in epigrafe.
Le spese di giudizio al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2004 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
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Giorgio GIOVANNINI - Presidente
Carmine VOLPE - Consigliere
Lanfranco BALUCANI - Consigliere
Francesco CARINGELLA - Consigliere
Giancarlo MONTEDORO - Consigliere Est.
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