| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 marzo 2005 n. 1008
Pres. Giovannini, Est. Montedoro |
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Giurisdizione e competenza – Appalti pubblici
- Impugnazione della determinazione sul compenso degli arbitri
– Giurisdizione amministrativa – Ragioni
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Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo
nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione del
compenso da parte della Camera arbitrale, essendo tale determinazione
esercizio di un potere amministrativo (e non un atto negoziale
di arbitraggio), a fronte del quale il ricorrente vanta
una posizione di interesse legittimo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto da
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COMUNE DI SIENA in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio
Pisillo e Paolo Carbone, ed elettivamente domiciliata presso
lo studio di quest’ultimo in Roma via Nomentana n. 303;
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contro
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CAMERA ARBITRALE DEI LAVORI PUBBLICI,
in persona del Presidente p.t., non costituita;
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GARANTE LAVORI PUBBLICI, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato
per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
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e nei confronti di
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avv. prof. RODOLFO VITOLO, PAOLO EMILIO
PAOLINI, NICOLA SALVI, (membri del Collegio Arbitrale
dell’8/2/2002), rappresentati e difesi dall’avv. Gherardo
Marone ed elettivamente domiciliati presso lo studio Grez
in Roma Lungotevere Flaminio n. 46;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Lazio Sez. III - n. 974 del 2004;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2004 relatore il
Consigliere Giancarlo Montedoro.
Uditi l’avv. Mancini per delega dell’avv. Carbone e l’avv.
dello Stato Pampanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La sentenza impugnata ha dichiarato il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al
ricorso proposto dal Comune di Siena avverso la determinazione
del compenso del Collegio Arbitrale per i lavori pubblici
in data 12 marzo 2003, comunicata in data 4 aprile 2003,
in relazione al procedimento n. 10/2002 nonché di tutti
gli atti presupposti, connessi e consequenziali al suddetto
provvedimento.
L’appello sostiene la esistenza , in materia, della giurisdizione
del giudice amministrativo.
Si sono costituiti i controinteressati, chiedendo la reiezione
dell’impugnativa.
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DIRITTO
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L’appello è fondato.
Il Tar ha ritenuto che il provvedimento di liquidazione
del compenso spettante al Collegio arbitrale incida su diritti
soggettivi a contenuto patrimoniale, e, quindi, che la sua
cognizione appartenga al giudice ordinario, poiché al riguardo
non ricorre alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
L’art. 32 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro
in materia di lavori pubblici) nel dettare le disposizioni
relative alla definizione delle controversie in materia
di lavori pubblici, ha stabilito che “1. Tutte le controversie
derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario
previsto dall’articolo 31 bis possono essere deferite ad
arbitri.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio
è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la
camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso
l’Autorità di cui all’art. 4 della presente legge. Con decreto
del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro
di Grazia e Giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme
di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi
del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe
per la determinazione del compenso dovuto dalle parti per
la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 3 della presente legge, la composizione
e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per
i lavori pubblici, disciplina i criteri cui la camera arbitrale
dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di
professionalità per assumere l’incarico di arbitro, nonché
la durata dell’incarico stesso, secondo principi di trasparenza,
imparzialità e correttezza.”
L’art. 150 del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento
di attuazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109) prevede
tra l’altro, per quanto qui interessa:
“1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso
prevedono che le eventuali controversie insorte fra la stazione
appaltante e l’appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio
è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale
per i lavori pubblici, ai sensi dell’art. 32 della legge.
L’arbitrato ha natura rituale. …
5. ….La Camera arbitrale comunica alle parti la misura e
le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo
arbitrale.
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia
è versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura
liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto
decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione del lodo.”
In attuazione di quanto disposto dall’art. 32 della legge
n. 109/1994 è stato emanato il D.M. 2 dicembre 2000 n. 398
(regolamento contenente le norme di procedura del giudizio
arbitrale) il quale, nel dettare disposizioni in tema di
spese del procedimento, all’art. 10 stabilisce che : “Il
Collegio, tenendo conto dell’esito della lite, sulla base
del numero delle domande accolte e degli importi riconosciuti
con riguardo alle iniziali richieste, stabilisce nel lodo
a carico di quale delle parti, ed eventualmente in che misura,
debbano gravare le spese del giudizio arbitrale. Il collegio
provvede contestualmente alla liquidazione delle spese di
difesa sulla base della tariffa professionale degli avvocati.
2. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato, ai
sensi dell’articolo 32 della legge, dalla Camera arbitrale,
su proposta formulata dal collegio in base alla tariffa
allegata, avuto riguardo al valore della controversia e
al numero ed importanza delle questioni trattate. La Camera
arbitrale provvede inoltre alla liquidazione delle spese
di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri di
cui alla legge dell’8 luglio 1980 n. 319.
3. L’ordinanza non impugnabile di liquidazione costituisce
titolo esecutivo….
7. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle
somme di cui al comma 2 , salvo rivalsa fra loro.”
E’ pacifico che dall’art. 32 della legge n. 109/1994 e dalla
disciplina secondaria richiamata, si desume la natura facoltativa,
volontaria, consensuale dell’arbitrato in materia di lavori
pubblici, arbitrato tuttavia amministrato, che si svolge
presso la Camera arbitrale, competente alla tenuta dell’albo
dei consulenti e dei giudici arbitrali, nonché alla determinazione
dell’acconto e del compenso finale spettante al collegio
arbitrale.
La determinazione della Camera arbitrale è un atto amministrativo
vero e proprio e non un atto negoziale di arbitraggio, come
si desume dalla natura amministrata dell’arbitrato in esame.
L’atto camerale poi non incide sull’an del diritto soggettivo
al compenso, ma sul quantum dello stesso, avendo detto organo
amministrativo, sulla base dei parametri tariffari prefissati,
un’indubbia discrezionalità amministrativa nella fissazione
della misura del compenso.
Tale potere discrezionale è stato previsto al fine di istituire
una forma di controllo amministrativo in funzione di garanzia
e moderazione della misura dei compensi liquidati nel corso
delle procedure arbitrali, poiché l’indubbia utilità e flessibilità
dello strumento arbitrale nella visione del legislatore
è stata coniugata con un controllo pubblico sulle modalità
di svolgimento degli arbitrati e sui costi complessivi relativi
a detta attività, controllo che è esitato nella predeterminazione
di un’apposita tariffa.
La Camera arbitrale poi è un organo amministrativo che,
pur operando in piena autonomia ed indipendenza (tanto che
è collocata presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici) è pur sempre amministrativo , ossia fa parte della
pubblica amministrazione.
La Camera, nel momento in cui determina il compenso, è sfornita
di qualsiasi interesse che non sia quello di garanzia delle
parti del procedimento arbitrale e di rispetto del principio
di legalità , trasparenza, imparzialità e correttezza.
Il compito affidato alla Camera è quello di quantificare
il compenso dovuto al collegio arbitrale in base alla tariffa
specialmente prevista e vincolante per le parti, valutando
all’uopo la prestazione resa dal collegio arbitrale.
Si tratta di un potere autoritativo, non fondato su alcuna
base negoziale, poiché non vi è alcun negozio che fondi
detto potere della Camera, e di un potere discrezionale,
limitato ed orientato dai parametri previsti nelle tariffe
professionali, e consistente nella determinazione del compenso
ossia nella fissazione del “quantum” di una prestazione
oggetto di un diritto soggettivo quanto all’an debeatur.
Il Comune di Siena ha contestato le modalità di esercizio
del potere discrezionale della Camera Arbitrale, per cui
trattandosi di una determinazione proveniente da un’autorità
amministrativa la Sezione ritiene che non possa disconoscersi
alle parti alla stregua del noto canone di cui agli artt.
24 e 113 Cost., il potere di gravarsi contro l’ordinanza
innanzi al giudice amministrativo, ai fini del sindacato
sui profili di legittimità della stessa ( in caso di superamento
dei limiti minimo e massimo della tariffa) ferma restando
l’incensurabilità nel merito delle determinazioni assunte
(insindacabilità che ha meritato all’ordinanza camerale
di liquidazione la qualificazione “enfatica” di “non impugnabile”).
Il diritto soggettivo è potere di agire tutelato dalla norma
in via diretta senza l’intermediazione dell’attività amministrativa,
e va rilevato che tale situazione giuridica soggettiva non
ricorre le quante volte, come nel caso di specie, sia previsto
che l’amministrazione intervenga nell’ambito di un rapporto
contrattuale, esercitando un potere di determinazione del
quantum di una prestazione monetaria sulla base di una tariffa
predeterminata in via generale a tutela di interessi pubblici.
In tal caso a fronte del potere amministrativo sussiste
la posizione giuridica denominata interesse legittimo.
E’ evidente quindi che sussiste la giurisdizione generale
di legittimità del giudice amministrativo.
La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio al
giudice di primo grado.
Spese del giudizio al definitivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in
epigrafe, e per l’effetto, annulla la sentenza impugnata
e rinvia la causa al giudice di primo grado che designa
nello stesso Tar Lazio Sez. III.
Spese del giudizio al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 5 novembre 2004 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
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Giorgio GIOVANNINI - Presidente
Sabino LUCE - Consigliere
Carmine VOLPE - Consigliere
Giuseppe MINICONE - Consigliere
Giancarlo MONTEDORO - Consigliere Est.
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