| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 marzo 2005 n. 1000
Pres. Giovannini, Est. Montedoro |
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1. Processo amministrativo – Motivi d’appello
– Mera riproduzione delle doglianze proposte in primo grado
– Inammissibilità.
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2. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale
– Motivi dedotti per relationem ad altro ricorso – Inammissibilità
– Riunione dei due giudizi – Irrilevanza.
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3. Industria e commercio - Impianti di deposito
degli oli minerali – obbligo di scorta – Sussistenza – Criterio
di calcolo - Immissione in consumo dei prodotti petroliferi.
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4. Processo amministrativo – Violazione dei
cd. giudicati cautelari – Sussistenza - Condizioni.
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1. E’ inammissibile il motivo d’appello che
si limiti alla mera riproposizione delle doglianze a suo
tempo proposte in primo grado, senza svolgere alcuna censura
sulla sentenza appellata
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2. E’ inammissibile il ricorso giurisdizionale
i cui motivi siano dedotti per relationem ai motivi contenuti
in altro analogo ricorso giurisdizionale vertente sulla
stessa materia del contendere, né tale vizio può essere
sanato dalla riunione dei due procedimenti giurisdizionali
disposta dal giudice ma solo dall’eventuale possibilità
di desumere, comunque, dall’esposizione dei fatti e dal
contesto del ricorso, le dette censure, pur se espressamente
enunciate.
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3. Il criterio fondante l’obbligo di scorta,
nella legge 10 marzo 1986 n. 61 e relativo decreto di attuazione
nonché di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n.
9 e del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, è dato non dalla
capacità di stoccaggio, né dalla tipologia dell’impianto,
ma dall’immissione in consumo dei prodotti petroliferi.
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4. Perché sussista una violazione dei c.d.
giudicati cautelari, nella decisione di merito devono riscontrarsi
atti di violazione, o meramente elusivi, della pronuncia
cautelare, da intendersi come quelli che in concreto e in
qualsiasi forma diano esecuzione all’originario provvedimento
pur privato di autoritarietà dalla detta decisione cautelare
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto dalla
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Società GAFFOIL SNC, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Emilio Paolo Salvia, ed elettivamente domiciliata in Roma
alla via Lungotevere Flaminio n. 46, presso lo studio di
Gianmarco Grez;
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contro
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il MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO
- DIREZIONE GENERALE DELL’ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE,
in persona del legale rappresentante p.t,
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il MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL’ARTIGIANATO, in persona del Ministro pro tempore,
non costituiti;
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MINISTERO ATTIVITA’ PRODUTTIVE in
persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge
in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio Sez. III ter - n. 8303 del 2002;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2004 relatore il
Consigliere Giancarlo Montedoro.
Udito l’avv. dello Stato Pampanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La società ricorrente, titolare di concessione
prefettizia per il deposito di oli minerali ad uso commerciale,
impugna il decreto del 1 giugno 2000 relativo all’imposizione
di scorte d’obbligo dei prodotti petroliferi per l’anno
2000, e la presupposta precedente comunicazione con cui
lo stesso MINISTERO aveva richiesto alla ricorrente di trasmettere
i dati relativi alla quantità di prodotto immesso al consumo
nel 1999 al fine della determinazione delle predette scorte
d’obbligo per il 2000.
Il ricorso è affidato alla articolazione di sette motivi
di gravame :
1) Illegittimità derivata per tutti i motivi già dedotti
con i ricorsi nr. 6469/1996, nr. 6251/1997 e nr. 7062/1997
che si abbiano per integralmente ripetuti e trascritti parola
per parola, e per quanto di autonoma ragione : per violazione
e falsa applicazione dell’art. 19 della legge 9 gennaio
1991 n. 9 ; dell’art. 2 comma 5 della legge 10 marzo 1986
n. 61, del D.M. di attuazione della legge 24 luglio 1987
e degli artt. 2,3, e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241
e per eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto
e di diritto, per contraddittorietà fra atti e comportamenti
della stessa amministrazione, per illogicità manifesta,
per incongruità, per vizio del procedimento e per difetto
assoluto di motivazione.
I provvedimenti di determinazione delle scorte obbligatorie
per l’anno 2000- oggetto del ricorso – sono illegittimi
e vanno annullati per gli stessi motivi già dedotti con
i precedenti ricorsi prima indicati, nonché con i ricorsi
nr. 11222/1998 e nr. 10576/1999 avverso i provvedimenti
già adottati dal MINISTERO di determinazione delle scorte
obbligatorie per gli anni 1996,1997, 1998 e 1999 .
Infatti i provvedimenti impugnati hanno ritenuto la società
ricorrente come impresa tenuta al mantenimento delle scorte
d’obbligo fissate dal Ministero mentre la stessa, avendo
soltanto attività di deposito di oli minerali allo stato
S.I.F. con capacità inferiore ai 3000 m.c. è tenuta a mantenere
le scorte come richieste dalla legge e come fissate dal
Prefetto.
Non si comprende – deduce il ricorrente – come i provvedimenti
impugnati abbiano imposto la tenuta di scorte obbligatorie
per complessive 24.075 tonnellate laddove il deposito consente
globalmente una quantità complessiva di appena m.c. 1190.
Il MINISTERO ha imposto una scorta pari a 20 volte la capacità
del deposito, e non si comprende come il MINISTERO abbia
potuto ritenere la società ricorrente nel novero delle imprese
tenute a rispettare la normativa ministeriale.
Si richiama la circolare 238F, citata dalla nota ministeriale
n. 954941 del 22 giugno 1996, alla luce della quale per
i depositi autorizzati dalla Prefettura, con capacità inferiore
ai 3000 m. c. la determinazione delle scorte d’obbligo è
di competenza del Prefetto.
Inoltre si assume che il MINISTERO non avrebbe tenuto alcun
conto della nota di osservazioni inviate dalla società ricorrente
in data 22 gennaio 1999 in risposta alla richiesta ministeriale
del 14 gennaio 2000.
Con tale nota di osservazioni la società ricorrente esponeva
al MINISTERO di gestire solo attività di deposito di oli
minerali in sospensione d’imposta (c.d. S.I.F.) con capacità
inferiore ai 3000 m.c., di essere tenuta al mantenimento
delle scorte d’obbligo nella misura fissata dal Prefetto
e comunque in relazione all’effettiva capacità del deposito
espressa dal volume geometrico dei serbatoi e richiamava
le ordinanze del Tar del Lazio di sospensione delle precedenti
determinazioni del Ministero.
In detta nota la società ricorrente invitava il MINISTERO
ad astenersi dall’adozione di ulteriori provvedimenti, relativi
alla fissazione di scorte obbligatorie.
Si richiamava anche un orientamento della Suprema Corte
di Cassazione ( Cass. 22 novembre 1991 n. 12584 ) secondo
la quale la scorta di riserva negli impianti di deposito
degli oli minerali deve essere calcolata con esclusivo riguardo
ai prodotti che siano nella materiale disponibilità del
titolare degli impianti medesimi ed in relazione all’effettiva
capacità del deposito.
Si richiamava inoltre la disciplina di cui alla legge 10
marzo 1986 n. 61 secondo la quale i titolari di concessioni
relative ad impianti di depositi commerciali ed industriali
di prodotti petroliferi hanno l’obbligo di mantenere una
scorta di riserva in misura pari al dieci per cento della
capacità dei depositi stessi, come confermato dall’art.1
della circolare emanata dal MINISTERO DELL’INDUSTRIA in
data 14 marzo 1986 ( Cass. 3 agosto 1994 n. 7209 ).
2) Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al
r.d. 2 novembre 1933 n. 1741, r.d. 20 luglio 1934 n. 1303,
l. 18 aprile 1962 n. 189, legge 7 maggio 1965 n. 460, art.
2 comma 5 della legge 10 marzo 1986 n. 61 , che attribuiscono
al Prefetto poteri in materia di concessione dei depositi
minori di oli minerali, per eccesso di potere per errore
nei presupposti, per difetto di motivazione ed incompetenza.
Si ripete con questo motivo la censura secondo la quale
la competenza all’adozione dell’atto di determinazione della
quantità annuale delle scorte d’obbligo, per i depositi
di oli minerali minori, spetta al Prefetto e non al MINISTERO,
e va comunque decisa in relazione alla capacità del deposito
espressa dal volume geometrico dei serbatoi e senza superare
il dieci per cento della capacità degli stessi.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della legge
9 gennaio 1991 n. 9, dell’art. 2 comma 5 della legge 10
marzo 1986 n. 61, del D.M. di attuazione 24 luglio 1987,
e degli artt. 2,3,10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per
violazione e falsa applicazione delle norme di cui al r.d.
2 novembre 1933 n. 1741, r.d. 20 luglio 1934 n. 1303, della
legge 18 aprile 1962 n. 189, della legge 7 maggio 1965 n.
460, dell’art. 2 comma 5 della legge 10 marzo 1986 n. 61,
che attribuiscono al Prefetto poteri in materia di concessione
dei depositi minori di oli minerali, per illegittimità derivata
dei provvedimenti già adottati dallo stesso MINISTERO, e
che ora sono stati reiterati con riguardo alle scorte d’obbligo
per il 1998, per eccesso di potere per errore nei presupposti,
per illogicità, per incongruenza, per contraddittorietà,
e per difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato (decreto 1 giugno 2000) costituisce
reiterazione del procedimento già posto in essere per gli
anni dal 1996 al 1999, con atti già sospesi dal giudice
amministrativo, e sono quindi viziati per illegittimità
derivata per gli stessi motivi che hanno determinato le
precedenti ordinanze di sospensione.
Inoltre il predetto provvedimento ignora l’atto di autolimitazione
adottato dallo stesso MINISTERO con la circolare 238F. che
aveva riconosciuto ed espressamente fatto salva la competenza
del Prefetto sui depositi minori di oli minerali.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 2 della
legge 10 marzo 1986 nr. 61, dell’art. 1 comma 5 della legge
29 ottobre 1993 n. 427 e delle norme e dei principi che
attribuiscono al Prefetto poteri in materia di concessione
dei depositi minori di oli minerali e di fissazione delle
scorte d’obbligo, per incompetenza, per eccesso di potere
per errore nei presupposti, per contraddittorietà, per illogicità,
difetto di istruttoria, per vizio del procedimento, per
incongruità, per difetto di motivazione.
Gli atti impugnati con il ricorso sono evidentemente basati
sull’erroneo presupposto che l’art. 2 comma 5 della legge
10 marzo 1986 n. 61 non esoneri i depositi autorizzati con
decreto prefettizio, dalle disposizioni ministeriali relativi
all’imposizione delle scorte stesse.
Si ricorda che la competenza del Prefetto è stata sostenuta
dallo stesso MINISTERO nel giudizio nr. 7062/1997, richiamando
altresì la norma che limita le scorte al 10% della capacità
dei serbatoi.
Si richiama in modo specifico l’art. 1 comma 5 della legge
29 ottobre 1993 n. 427. Per il resto si propongono analoghe
argomentazioni rispetto ai precedenti motivi.
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 103
Cost. degli artt. 1,2, e 3 della legge 241/1990, dell’art.
97 Cost. e dei principi generali di imparzialità e buon
andamento e tutela dell’affidamento, delle norme e dei principi
in tema di effettività della tutela cautelare, delle norme
e dei principi generali in tema di unicità del potere e
del procedimento, per eccesso di potere per difetto nei
presupposti, per illogicità, per incongruità, per falsa
causa e per difetto di motivazione.
Gli atti impugnati sono illegittimi perché espressione dello
stesso potere esercitato con l’adozione degli atti già sospesi
dal Tar con riferimento agli anni 1996-1999.
Vi sarebbe quindi violazione dei giudicati cautelari e del
principio di effettività della giustizia amministrativa,
non potendo l’amministrazione adottare atti con medesimo
contenuto di atti già sospesi.
6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 97,
24, 113 Cost. degli artt. 1, 2, 3, della legge n. 241/1990,
e dei principi generali in tema di imparzialità, trasparenza,
buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’amministrazione
pubblica e di effettività della tutela giurisdizionale.
Per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi
generali in tema di esecuzione delle ordinanze di sospensione.
Per illegittimità derivata. Per eccesso di potere per difetto
nei presupposti, per illogicità manifesta, per vizio del
procedimento, per difetto di istruttoria, per incongruità,
per manifesta ingiustizia e per difetto di motivazione.
Sostanzialmente con questo motivo si reitera la censura
proposta con il motivo cinque.
7) Violazione e falsa applicazione della direttiva 68/414/CE,
dell’art. 4 comma 4 lett. c) della legge 15 marzo 1997 n.
59, degli artt. 5,8,9, del d.gls. 11 febbraio 1998 n. 32,
dell’art. 12 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 420 e delle norme
e dei principi generali in tema di procedimento amministrativo,
di buon andamento, efficacia ed economia dell’azione amministrativa
e di fissazione delle scorte obbligatorie, per eccesso di
potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto,
per vizio del procedimento, per difetto di istruttoria,
per illogicità, per difetto di motivazione, per incompetenza.
L’art. 4 comma 4 lett. C) della legge 15 marzo 1997 n. 59
ha condotto, in esecuzione di delega al riordino della disciplina
delle attività economiche ed industriali all’adozione del
d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 che, in esecuzione della direttiva
68/414/CE ha costituito L’AGENZIA NAZIONALE DELLE SCORTE
DI RISERVA, riservando ad essa la gestione delle scorte
obbligatorie di cui alla legge 10 marzo 1986 nr. 61 e successive
modifiche ed integrazioni (art. 8 citato decreto legislativo).
Il MINISTERO, quindi, è rimasto titolare solo del potere
di fissazione dei criteri generali per la individuazione
delle capacità disponibili, ovvero di quelle capacità di
stoccaggio non utilizzate, delle quali, ai sensi dell’art.
5 comma 1 del d.lgs. n. 32/1998 è fatto obbligo alle sole
società concessionarie di cui all’art. 16 della legge 9
gennaio 1991 n. 9 di garantire l’uso ai soggetti ivi identificati.
Il MINISTERO non avrebbe mai potuto emanare gli atti impugnati,
specie in relazione a società autorizzata dal Prefetto ai
sensi dell’art. 12 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 420, l’Agenzia
nazionale delle scorte non avendo alcuna competenza sui
depositi minori, per i quali nulla viene innovato.
Con la sentenza impugnata il Tar del Lazio Sez. III ter,
dopo aver sostenuto l’inammissibilità della prima parte
del primo motivo formulato per relationem perfectam ad altri
ricorsi, ha preso unitariamente in considerazione le censure
avanzate con il primo, il secondo, il terzo ed il quarto
motivo di ricorso, ritenendo sussistente la competenza del
MINISTERO e rilevante il solo presupposto stabilito dalla
legge dell’immissione in consumo dei prodotti petroliferi
non della capacità di stoccaggio o la tipologia del soggetto.
Secondo il Tar del Lazio l’art. 2 comma 5 della legge 10
marzo 1986 n. 61, su cui è fondato in buona sostanza il
ricorso, stabilisce solo una competenza del Prefetto di
disporre delle riserve, in una certa misura, nel caso di
crisi energetica, ma non detta un regime speciale per i
depositi prefettizi.
Quanto poi alla circostanza della asimmetria fra quantità
delle scorte d’obbligo e capacità dei depositi il giudice
di primo grado osserva che il parametro rilevante ai fini
della fissazione dei quantitativi di scorta è la quantità
di prodotti immessa nel mercato, con conseguente proporzionalità
del provvedimento adottato.
Quanto poi al quinto e sesto motivo il Tar rileva che le
ordinanze adottate non potevano essere fonte di stabili
orientamenti per la p.a. stante la loro natura interinale
ed il loro oggetto limitato a vicende storicamente diverse,
anche se analoghe.
L’ultimo motivo è rigettato sul rilievo per cui l’AGENZIA
non era operante alla data di adozione del provvedimento
impugnato, in ogni caso si rileva che all’AGENZIA spettano
poteri di mera autogestione delle scorte fissate dal MINISTERO
(come confermato dall’art. 1 del d.lgs. 31 gennaio 2001
n. 22 di attuazione della direttiva 98/83/CE).
Con ricorso in appello si ripropongono in primo luogo tutte
le doglianze già proposte in primo grado (motivo 1), si
contesta la ritenuta inammissibilità della prima parte del
ricorso di primo grado, sostenendo che dal contesto degli
argomenti utilizzati in ricorso era possibile desumere il
vizio sostanziale prospettato (motivo 2), si contesta che
la società ricorrente, quale soggetto che semplicemente
commercia e rivende prodotti petroliferi, ossia quale impresa
esercente un mero deposito commerciale sia tenuta al pagamento
dell’imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine,
non essendo né impresa di fabbricazione né di importazione
di prodotti soggetti ad accisa (motivo 3, prima parte).
Il soggetto commerciale ancorché autorizzato ad operare
in sospensione d’imposta non è tenuto al mantenimento delle
scorte, né acquisisce la qualità di produttore od importatore,
soli soggetti che immettono in consumo il prodotto.
L’art. 2 del t.u. n. 504/1995 prevede che l’attività di
produzione e di importazione siano i soli fattori determinativi
dell’insorgenza dell’obbligo di pagare il tributo.
La sospensione dell’imposta attiene al momento di esigibilità
della stessa non al momento, antecedente, della sua insorgenza.
L’interpretazione accolta dal giudice di primo grado determinando
una equiparazione fra i depositi transfrontalieri e quelli
commerciali che operano in sospensione d’imposta sarebbe
del tutto irragionevole, prevedendo, a carico di società
esercenti il commercio, i medesimi obblighi che gravano
su imprese di raffinazione.
Per l’ipotesi della ritenuta equiparazione fra soggetti
esercenti il commercio e fabbricanti od importatori viene
sollevata questione incidentale di illegittimità costituzionale
(motivo 3 seconda parte articolato in lett. a) e lett. b)).
Il quarto motivo di appello ripropone il quinto ed il sesto
motivo del ricorso di primo grado e critica la sentenza.
Il quinto motivo di appello ripropone il settimo motivo
del ricorso di primo grado e critica la sentenza.
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DIRITTO
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L’appello è infondato e merita il rigetto.
Con il primo motivo l’appellante ripropone le doglianze
avanzate in primo grado, esso è inammissibile in conformità
all’orientamento del Consiglio per cui è inammissibile il
motivo d’appello, che si limita alla mera riproposizione
delle doglianze a suo tempo proposte in primo grado, senza
svolgere alcuna censura sulla sentenza appellata (C. Stato,
sez. V, 09-12-2000, n. 6539).
Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte
in cui ha ritenuto inammissibile quella parte del primo
motivo che ha denunciato l’illegittimità derivata dei provvedimenti
impugnati per tutti i motivi già dedotti con precedenti
ricorsi 6496/96, 6251/97,7062797 sulla base della generica
affermazione per cui tali motivi “qui abbiansi per integralmente
ripetuti e trascritti parola per parola”.
Si sostiene che il contesto delle argomentazioni portate
in ricorso avrebbe consentito l’esame di tali doglianze.
In proposito vale il principio affermato da C. Stato, sez.
IV, 10-12-1998, n. 1758 che valutando l’ammissibilità di
alcuni motivi aggiunti ha posto un principio valido in via
generale, statuendo che la proposizione di motivi aggiunti
ad integrazione delle originarie censure, a seguito della
conoscenza integrale dell’atto impugnato ovvero dopo il
deposito di documenti da parte dell’amministrazione nel
corso del giudizio, è sempre ammissibile, anche dopo la
proposizione del ricorso (purché entro il termine di impugnazione);
tuttavia, la deduzione extra testuale di tali ulteriori
motivi non può essere effettuata ob relationem ad altro
ricorso già presentato innanzi al medesimo giudice, sia
per evidenti ragioni di certezza e garanzia, sia perché
ai sensi dell’art. 6 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, ogni gravame
proposto innanzi alla sezione giurisdizionale deve contenere
chiaramente «i motivi su cui si fonda il ricorso».
In sostanza è inammissibile il ricorso giurisdizionale i
cui motivi siano dedotti per relationem ai motivi contenuti
in altro analogo ricorso giurisdizionale vertente sulla
stessa materia del contendere, né tale vizio può essere
sanato dalla riunione dei due procedimenti giurisdizionali
disposta dal giudice ma solo dall’eventuale possibilità
di desumere, comunque, dall’esposizione dei fatti e dal
contesto del ricorso, le dette censure, pur se espressamente
enunciate.
Orbene gli argomenti evincibili sono stati esaminati poiché,
per quanto desumibile anche dalle precisazioni effettuate
in sede di appello essi si risolvevano nella rilevanza delle
ordinanze di sospensione e della tipologia del deposito
della società ricorrente (deposito minore autorizzato dal
Prefetto), ai fini dell’esonero (totale o parziale) dall’obbligo
di mantenimento delle scorte.
Sicché il secondo motivo d’appello è per un verso infondato
(perché la prima parte del primo motivo del ricorso originario
è stata formulata in modo inammissibile) e per altro verso
inammissibile per carenza di interesse poiché lamenta la
mancata presa in considerazione di argomenti, ricavabili
dal contesto del ricorso, che sono stati esaminati dal giudice
di primo grado.
Il terzo motivo di appello è il motivo centrale dell’impugnazione
proposta.
Va qui premesso che la normativa sulle scorte obbligatorie
di prodotti petroliferi rilevante ratione temporis, era
quella di cui alla legge 10 marzo 1986 n. 61 e relativo
decreto di attuazione nonché di cui all’art. 19 della legge
9 gennaio 1991 n. 9 e del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32.
Tali norme attribuiscono, tra l’altro, al Ministero dell’Industria
(art 2 comma 3 della legge 10 marzo 1986 n. 61) il compito
di fissare annualmente le scorte obbligatorie di riserva
dei prodotti petroliferi, con proprio decreto, ripartendone
l’onere tra i soggetti interessati, in proporzione alle
immissioni in consumo dei principali prodotti petroliferi,
effettuate nel corso dell’anno precedente.
Il criterio fondante l’obbligo di scorta, nella normativa
predetta, è dato non dalla capacità di stoccaggio, né dalla
tipologia dell’impianto, ma in via esclusiva ed inequivocabile,
dall’immissione in consumo dei prodotti petroliferi.
La nozione di immissione in consumo, per quanto qui rileva,
è ricavabile poi dall’art. 19 della legge 9 gennaio 1991
n. 9, che recita : “a decorrere dal 1 marzo 1991, tutti
coloro che, nel corso dell’anno precedente, abbiano immesso
al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti
derivanti sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali,
sia da importazioni, sono tenuti all’obbligo della scorta
di riserva delle seguenti categorie di prodotti:
a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina
per aerei, carburanti per motori di aviazione a reazione
del tipo benzina);
b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburanti
per motori di aviazione del tipo cherosene;
c) oli combustibili.”
L’immissione in consumo – recita il comma 2 della norma
citata – è desunta da verificarsi dei presupposti per il
pagamento dell’imposta di fabbricazione o della sovrimposta
di confine.
Quanto poi all’obbligo di tenuta della scorta nella misura
del dieci per cento delle relative capacità essa riguarda
i produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche,
ed i depositi commerciali ed industriali che non operano
in sospensione d’imposta (regime SIF) o che non abbiano
natura di depositi doganali (art. 2 comma 3 della legge
10 marzo 1986 n. 61). E’ pacifico in atti che la società
ricorrente operi in regime di sospensione d’imposta.
La discrezionalità del legislatore al fine di valutare il
momento dell’immissione in consumo ha dato rilievo al presupposto
per il pagamento e non per l’insorgenza dell’obbligazione
tributaria. (fabbricazione o importazione).
Non vi è dubbio sul fatto che i depositi minori prefettizi
siano compresi nell’applicazione della normativa.
Essi sono citati dall’art. 2 comma 5 della legge 10 marzo
1986 n. 61 – come esattamente rilevato dal Tar – solo al
fine di esentarli dalla soggezione al potere del MINISTERO
di dettare disposizioni in ordine alla utilizzazione ed
alla riduzione temporanea delle scorte. Ai sensi dell’art.
2 comma 5 legge citata, l’utilizzazione e la riduzione temporanea
delle scorte sono, in casi di crisi petrolifera, disposti
dal Prefetto per i depositi minori, ma ciò non significa
che i depositi minori siano esenti, in via generale, dal
rispetto delle disposizioni ministeriale relative all’obbligo
annuale di costituire una scorta di riserva, obbligo che
è stabilito dal MINISTRO DELL’INDUSTRIA, ai sensi dell’art,
2 comma 3 della legge 10 marzo 1986 n. 61.
L’obbligo di scorta non si fonda sulla capacità di stoccaggio
ma esclusivamente sulla immissione al consumo di prodotti
delle categorie indicate.
I depositi di capacità inferiore a 3000 mc normalmente si
limitano a commercializzare ad imposta assolta, e, pertanto,
in virtù della mancata immissione in consumo, ai sensi dell’art,
2 comma 3 della legge 10 marzo 1986 n.61 sono tenuti al
mantenimento di un a scorta pari al dieci per cento della
capacità di stoccaggio.
Ma qualora essi ottengano l’autorizzazione ad operare ,
fiscalmente, in regime di sospensione d’imposta, essi divengono
depositi fiscali, riconosciuti dall’amministrazione finanziaria,
ed allora, in qualità di “immissori al consumo” di prodotti
petroliferi, ricompresi nelle categorie predette, devono
ottemperare agli obblighi di scorta previsti dalla legge.
Il deposito che la società ricorrente gestisce in Santa
Maria Capua Vetere è un deposito fiscale (vedasi nota dell’Amministrazione
del 7 agosto 2000 e comunicato UTF di Napoli con l’allegata
nota 11110 del 9 maggio 1995) soggetto agli obblighi della
normativa sulle scorte d’obbligo, indipendentemente dal
fatto che il regime autorizzatorio per la gestione degli
impianti sia prefettizio o ministeriale.
Nessun rilievo nella soluzione della controversia in esame
può avere l’art. 2 del t.u. accise che riguarda solo il
momento di insorgenza dell’obbligazione tributaria non considerato
dal legislatore quale presupposto per la nascita dell’obbligo
di costituzione delle scorte di riserva.
La ricostruzione della disciplina qui operata in via interpretativa
è stata confermata dal legislatore con il d.lgs. 31 gennaio
2001 n. 22 (ius superveniens, entrato in vigore successivamente
ai fatti di causa) che ha stabilito che “ il soggetto che
immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1, è tenuto
all’obbligo di scorta indipendentemente dal tipo di attività
svolta e dall’impianto presso cui è avvenuta l’immissione
in consumo”.
La legge 23 agosto 2004 n. 239 (art. 1 comma 90) ha poi
eliminato ogni dubbio sostituendo tale dizione con la seguente:
“il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati
nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente
dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata
dell’impianto presso il quale è avvenuta l’immissione in
consumo”.
L’art. 1 comma 92 ha poi abrogato l’art. 8 del dlgs. n.
22 del 2001, che disciplinava i depositi minori.
Quanto poi ai profili di incostituzionalità denunciati,
appare evidente che essi non sussistono, poiché non appare
irragionevole la differenziazione – effettuata dal legislatore
- fra depositi commerciali che operano in sospensione d’accisa
(soggetti all’obbligo di scorta in proporzione all’immissione
in consumo) e depositi commerciali che operano ad accisa
assolta ( soggetti ad obbligo di scorta nella misura del
dieci per cento della capacità di stoccaggio), poiché è
evidente che i primi immettono in consumo prodotti per i
quali l’imposta deve ancora essere assolta, e, quindi, per
loro libera scelta imprenditoriale, operano in modo analogo
agli importatori ( c.d. depositi frontalieri), circostanza
ritenuta sintomatica di maggiore professionalità ; mentre
gli altri operano su prodotti ad accisa assolta e, quindi,
in condizioni organizzative e contabili diverse rispetto
ai primi. Ne deriva che è manifestamente infondata la questione
di costituzionalità posta con riferimento al principio di
uguaglianza (perché le situazioni sono differenti ed appare
ragionevole la differenziazione operata dal legislatore
nell’esercizio della sua discrezionalità) e di libertà d’impresa
(poiché l’impresa deve valutare ogni circostanza legata
alle modalità operative della propria attività e del regime
fiscale prescelto).
Né rileva il principio di capacità contributiva poiché l’obbligo
di mantenere delle scorte non è un obbligo fiscale, ma un
obbligo di facere collegato ad esigenze di politica industriale.
Quanto poi alla denunciata violazione delle norme costituzionali
di cui all’art. 3, 11, 76 e 77, per il fatto che la nozione
comunitaria di immissione al consumo interno non sarebbe
stata “adeguatamente” tradotta nella normativa nazionale
di attuazione della direttiva 98/83/CE va rilevato che la
normativa nazionale in esame (legge n. 9/1991 e legge n.
61/1986) è precedente alla direttiva invocata come parametro,
sicché non può sussistere la violazione delle norme costituzionali
rubricate.
Quanto poi ad una generica contrarietà alla normativa comunitaria
relativa alla nozione di immissione in consumo, va rilevato
che al direttiva 68/414/CE faceva (e fa) riferimento all’obbligo
degli Stati membri di “adottare tutte le misure legislative,
regolamentari e amministrative appropriate al fine di mantenere
in modo permanente nella Comunità, fatte salve le disposizioni
di cui all'articolo 7, un livello di scorte di prodotti
petroliferi pari almeno a 90 (originariamente 65) giorni
del consumo interno giornaliero medio dell'anno civile precedente
di cui all'articolo 4, per ciascuna delle categorie di prodotti
petroliferi di cui all'articolo 2”.
Non vi è nella normativa comunitaria in tema di scorte alcun
riferimento all’immissione in consumo, ma , all’art. 6 che
disciplina i criteri di calcolo del livello minimo di scorte
si menzionano le imprese di immagazzinaggio e distribuzione
all’ingrosso, distintamente dalle imprese di importazione
come imprese da considerare nel calcolo, con conseguente
rilevanza dei depositi commerciali.
Ne deriva la possibilità di considerare ai fini dell’individuazione
dei soggetti tenuti alla costituzione delle scorte -nella
discrezionalità attuativa lasciata allo Stato membro ed
in assenza di una disposizione che tassativamente indichi
tassativamente tali soggetti - depositi commerciali che
hanno modalità operative analoghe a quelle degli importatori.
Tale modalità di attuazione del diritto comunitario non
appare al Collegio né iniqua né discriminatoria.
Quanto al quarto motivo di appello, che ripropone il quinto
ed il sesto motivo del ricorso di primo grado, va rilevato
che non sussiste alcuna violazione dei c.d. giudicati cautelari,
in quanto le decisioni adottate dal Tar del Lazio erano
riferite a diverse annualità ed in proposito va ricordato
che la decisione cautelare ha portata limitata e transitoria
nel tempo ed è inidonea a dare un assetto definitivo ai
rapporti in contesa, essendo finalizzata ad impedire che
nel corso del giudizio vi sia una modificazione delle situazioni
sostanziali coinvolte, insuscettibile di ripristino con
la decisione di merito; pertanto, il provvedimento cautelare
non può comprimere il potere dell’amministrazione sino alla
decisione in giudicato, precludendo alla stessa di pronunciarsi
nuovamente sulla stessa questione, dovendosi invece ritenere
inibiti solo atti di violazione, o meramente elusivi, della
pronuncia cautelare, da intendersi come quelli che in concreto
e in qualsiasi forma diano esecuzione all’originario provvedimento
pur privato di autoritarietà dalla detta decisione cautelare
(in tal senso condivisibilmente T.a.r. Toscana, sez. III,
28-06-1996, n. 487).
Se non è dubitabile che l’amministrazione, nonostante l’ordinanza
di sospensione possa apprezzare nuovamente, riesercitando
il potere la vicenda controversa nel corso del giudizio,
e provvedendo con diversi motivi, è senz’altro indubitabile
che l’amministrazione possa esercitare - nello stesso senso
prescelto in provvedimenti già sospesi - lo stesso potere
in diverse vicende storiche, successive all’emanazione dei
provvedimenti cautelari del giudice, anche se dotate di
tratti di analogia e ciò proprio al fine di mantenere integra
la propria posizione e la possibilità di salvaguardare complessivamente
l’interesse pubblico fino alla definizione della regula
iuris con una sentenza di merito che passi in cosa giudicata.
Ciò è evidente nel caso di provvedimenti da adottarsi a
cadenza annuale che, invero, potrebbero risultare di problematica
attuazione, qualora venissero adottati solo dopo la definizione
del giudizio di impugnativa di un provvedimento relativo
a diversa annualità.
Il quinto motivo di appello ripropone il settimo motivo
di ricorso che appare infondato tenuto conto che l’istituzione
dell’AGENZIA NAZIONALE PER LE SCORTE non modifica i criteri
per la determinazione e ripartizione degli obblighi di scorta
e non tocca le competenze del MINISTERO che, per quanto
detto, riguardano anche i depositi “prefettizi”.
Ne consegue il rigetto dell’appello.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in
epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 5 novembre 2004 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
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Giorgio GIOVANNINI - Presidente
Sabino LUCE - Consigliere
Carmine VOLPE - Consigliere
Giuseppe MINICONE - Consigliere
Giancarlo MONTEDORO - Consigliere Est.
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