| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 16 marzo 2005 n. 1080
Pres. Frascione, est. Millemaggi Cogliani |
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Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando
– Facoltà di presentazione della documentazione tramite
agenzia di recapito autorizzata dal Ministero delle poste
e telecomunicazioni – Interpretazione – Distinzione tra
autorizzazione generale e licenza individuale – Non occorre
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In virtù del principio secondo cui, nell'
interpretazione delle clausole di un bando di gara per l'aggiudicazione
di un contratto della Pubblica amministrazione deve darsi
prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute,
escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa,
diretto ad evidenziare pretesi significati idonei ad ingenerare
incertezze nell'applicazione, la clausola del bando che
consente la consegna del plico contente l’offerta anche
“tramite agenzia di recapito autorizzata dal Ministero delle
poste e telecomunicazioni”, deve essere interpretata nel
senso di permettere al concorrente di avvalersi di qualsiasi
agenzia, debitamente autorizzata dal Ministero, senza il
bisogno di distinguere, nell’ambito delle autorizzazioni
al recapito previste dalla legge, a seconda che si tratti
dell’autorizzazione generale ovvero della licenza individuale,
contemplata da norme diverse del decreto legislativo n.
261 del 1999, che attribuisce alla suddetta Autorità la
competenza al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
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Rif.
Normativi: Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, 'Attuazione
della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio', pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.1080/05 REG.DEC.
N. 2329 REG.RIC.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 2329 del 2004,
proposto dalla
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soc. Galva S.p.a., con sede in Pomezia
(RM), in persona dell’Amministratore delegato, legale rappresentante
in carica, Dott. Maurizio Chiovelli, nella qualità di mandataria
dell’Associazione temporanea costituita con la soc. Marrollo
Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe
Cignitti, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Bertoloni
n. 27
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contro
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il Comune di Cagliari, in persona
del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Federico Melis e Genziana Farci, con domicilio eletto in
Roma, Via Arenula n. 21, presso l’Avv. Isabella Lesti Quinzio
Belardini
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e nei confronti
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- della soc. AMBIENTE s.r.l., in persona
del legale rappresentante in carica, per sé e quale mandataria
dell’associazione temporanea con la soc. Eurodepuratori
s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Vignolo
e Massimo Massa, con domicilio eletto in Roma, Via Portuense,
n. 104, presso la Sig.ra Antonia De Angelis;
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- e della Proyectos e Instalaciones de
Desalacion – Pridesa – Filiale italiana, con sede in
Milano, in persona del legale rappresentante in carica,
non costituita;
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna, n. 41 del 17 gennaio 2004, concernente aggiudicazione,
progettazione e realizzazione di lavori al sistema di essiccamento
termico fanghi;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari
e della soc. Ambiente s.r.l., in proprio e nella qualità;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 26 novembre 2004, il
Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì,
l’Avv. Cignitti, per l’appellante, l’Avv. Lesti, in sostituzione
dell’Avv. Melis, per il Comune resistente, e l’Avv. Massa
per la controinteressata resistente ;
Pubblicato il dispositivo n. 503/04;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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1. L’attuale ricorrente ha partecipato alla
gara indetta dal Comune di Cagliari per l’aggiudicazione
dell’appalto integrato relativo alla “Progettazione esecutiva
e realizzazione dei lavori relativi al sistema di essiccamento
termico dei fanghi dell’impianto di depurazione dei liquami
fognari urbani di Cagliari, Monserrato, Quartu S.Elena,
Quartucciu e Selargius”, con importo a base d’asta di €3.339.688,27=,
collocandosi al secondo posto, con un’offerta al ribasso
del 14,19%,, contro il 14,25% offerto dalla ATI Ambiente
S.r.l. ed Eurodepuratori s.p.a., collocatasi al primo posto.
Con ricorso notificato il 10 aprile 2003 e depositato il
successivo giorno 17, davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna, l’interessata ha, quindi, impugnato
gli atti della procedura e, specificamente, l’aggiudicazione
provvisoria in favore della suddetta ATI (determinazione
della Commissione di gara del 19 febbraio 2003), nonché,
se ed in quanto intervenuta, l’aggiudicazione definitiva,
ed, inoltre, l’ammissione alla gara sia della ATI aggiudicataria
(determinazione 5 febbraio 2003 della Commissione di gara),
sia della subgradata concorrente Proyectos e Installaciones
de Desalacion – Pridesa (determinazione della commissione
di gara del 28 gennaio 2003), oltre ogni altro atto presupposto,
consequenziale e comunque connesso.
Il ricorso di primo grado - incentrato sulla illegittimità
diretta dell’ammissione delle due concorrenti sopra specificate
(i cui effetti si rifletterebbero, invalidandola, sull’aggiudicazione),
quanto alla ATI tra la soc. Ambiente e la Eurodepuratori,
in quanto la consegna del plico contenete l’offerta sarebbe
stata effettuata, per conto della ATI anzidetta, da agenzia
di recapito non in possesso della prescritta autorizzazione
Ministeriale, e, quanto alla subgradata Proyectos e Instalaciones
de Desalacion – Pridesa, perché la stessa, partecipante
al concorso attraverso la propria filiale italiana, non
avrebbe dimostrato il possesso dei requisiti specifici richiesti
per le imprese italiane – è stato respinto dal Tribunale
Amministrativo Regionale adito, con sentenza n. 41 del 17
gennaio 2004, sulla sola base della mancanza di fondamento
del primo motivo di impugnazione, volto a sindacare l’ammissione
alla gara della ATI aggiudicataria, tralasciando, invece,
l’esame del secondo motivo, direttamente diretto avverso
l’ammissione della subgradata Pridesa, per difetto di interesse.
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2. Avverso l’anzidetta sentenza è proposto
l’appello in esame, con il quale è, innanzitutto, denunciato
l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado
nell’avere ritenuta legittima la partecipazione alla gara
della ATI, classificatasi poi al primo posto.
Al riguardo, l’appellante, ribadendo gli argomenti di cui
al ricorso di primo grado, con un unico articolato motivo,
intitolato “violazione e falsa applicazione delle prescrizioni
del bando di gara in tema di modalità di presentazione dei
plichi contenenti le offerte, anche in relazione alla normativa
di riferimento sull’espletamento di servizi postali – eccesso
di potere nelle figure sintomatiche della perplessità e
contraddittorietà” sostiene la tesi che la clausola del
bando secondo cui l’offerta doveva essere inviata, fra l’altro
“tramite agenzia di recapito autorizzata dal Ministero delle
poste e telecomunicazioni” è da interpretare nel senso che
l’autorizzazione richiesta dal bando non potesse essere
quella generale prevista dall’art. 6 del decreto legislativo
n. 261 del 1999 (in possesso della TNT Global Service S.p.A.
che aveva compiuto il recapito, per conto della ATI controinteressata),
bensì la licenza individuale prevista dall’art. 2, n. 2
lett.m) del medesimo decreto, relativa a taluni dei servizi
(purché non coperti da riserva) rientranti nell’ambito di
quello universale di cui è concessionaria la soc. Poste
Italiane s.p.a.; cosicché illegittimamente la Commissione
di gara (che in un primo momento aveva escluso l’offerta
della ATI in questione in quanto pervenuta al protocollo
mediante consegna a mano) è successivamente tornata sulle
proprie decisioni, ammettendo l’offerta sulla considerazione
che il plico era pervenuto “tramite corriere autorizzato”.
La sentenza impugnata sarebbe dunque erronea nel considerare
ammissibile l’offerta sulla base della genericità dell’autorizzazione
richiesta, e comunque della ambiguità della clausola concorsuale.
Confidando poi sull’accoglimento dell’appello per tale profilo,
l’appellante ripropone il motivo di impugnazione proposto
in primo grado contro l’ammissione della controinteressata
subgradata (“violazione e falsa applicazione delle prescrizioni
del bando di gara e del disciplinare di gara in tema di
ammissione di imprese straniere di ambito comunitario –
eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia
manifesta e disparità di trattamento”), alla cui esclusione
avrebbe interesse l’attuale appellante (una volta esclusa
dal concorso l’aggiudicataria) per beneficiare di una media
vantaggiosa ai fini dell’aggiudicazione.
Conclude pertanto l’appellante, chiedendo l’accoglimento
dell’appello e con esso del ricorso di primo grado e l’annullamento
degli atti impugnati, in totale riforma della sentenza appellata.
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3. Costituitisi in giudizio il Comune e l’aggiudicataria
per resistere all’appello e respinta l’istanza cautelare
proposta dalla appellante, la causa è stata, successivamente,
chiamata alla pubblica udienza del 26 novembre 2004 e trattenuta
in decisione.
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D I R I T T O
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L’appello è infondato.
Il giudice di primo grado, nel decidere la controversia
in esame ha fatto corretta applicazione del generalissimo
e pacifico principio secondo cui, nell' interpretazione
delle clausole di un bando di gara per l'aggiudicazione
di un contratto della Pubblica amministrazione deve darsi
prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute,
escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa,
diretto ad evidenziare pretesi significati idonei ad ingenerare
incertezze nell' applicazione (per tutte, Sez. VI, n. 1709
del 2 aprile 2003), cui si correla l’altro, consolidato,
secondo cui le prescrizioni del bando emanato per l' aggiudicazione
di un contratto della Pubblica amministrazione, ove risultino
equivoche e diano adito a dubbi interpretativi, vanno interpretate
nel senso di favorire la più ampia partecipazione alla gara
e di realizzare, così, il relativo preminente interesse
pubblico (fra le tante, V Sez., n. 223 del 2 marzo 1999
e n. 5215 del 3 ottobre 2002).
Anche nel differente e specifico ambito del controllo sugli
atti delle pubbliche amministrazioni, è pacificamente affermato
che, nella materia dei contratti (che involge anche il bando
di gara e la sua interpretazione) trova applicazione il
principio sancito dall' art. 1366 Cod. civ. (interpretazione
secondo buona fede), che deve essere applicato con riferimento,
fra l’altro, alla necessità di garantire l' effettiva possibilità
per tutti gli interessati di partecipare alle gare, conoscendo
ciò che l' Amministrazione esattamente richiede, con la
conseguente esigenza di interpretare le singole clausole
non già privilegiando il significato che ad esso può dare
un imprenditore particolarmente avveduto, quanto piuttosto
il senso che determinati termini rivestono obbiettivamente
nel linguaggio comune alla maggior parte dei soggetti che
operano in un particolare settore economico e che siano
interessati ad entrare in contatto con l'Amministrazione
(Corte dei conti – Sezione controllo Stato - n. 171 dell’11
dicembre 1996).
Ne consegue che la clausola del bando che consente la consegna
del plico contente l’offerta anche “tramite agenzia di recapito
autorizzata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni”,
non può essere interpretata altrimenti che nel senso di
abilitare il concorrente ad avvalersi di qualsiasi agenzia,
debitamente autorizzata da detta Autorità, senza distinguere,
nell’ambito delle autorizzazioni al recapito, previste dalla
legge, a seconda che si tratti dell’autorizzazione generale
ovvero della licenza individuale, contemplata da norme diverse
del decreto legislativo n. 261 del 1999, che attribuisce
alla suddetta Autorità la competenza al rilascio delle prescritte
autorizzazioni.
Del tutto correttamente, pertanto, l’Amministrazione ha
ammesso la ATI classificatasi poi al primo posto ed altrettanto
correttamente si è determinato il giudice di primo grado
nel respingere il ricorso proposto dall’attuale appellante.
Ne consegue, con la conferma della sentenza appellata, la
reiezione dell’appello, senza che possa essere preso in
esame il capo di censura relativo alla ammissione al concorso
del concorrente sub graduato, dal cui accoglimento l’appellante
non potrebbe trarre alcun concreto vantaggio.
Le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo,
devono essere poste a carico dell’appellante ed in favore,
in parti eguali, dell’Amministrazione e della ATI resistente.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge
l’appello in epigrafe;
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio
che liquida in complessivi € 3.000,00 = da ripartirsi in
parti eguali in favore di ciascuno dei resistenti, oltre
CPA ed IVA come per legge;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 26 novembre 2004,
dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera
di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Emidio FRASCIONE PRESIDENTE
Rosalia Maria Pietronilla BELLAVIA CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Est. CONSIGLIERE
Cesare LAMBERTI CONSIGLIERE
Claudio MARCHITIELLO CONSIGLIERE
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Depositata in segreteria
Il 16 marzo 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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