| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 3 marzo 2005 n. 832
Pres. Santoro, est. Cerreto
Comune di Milano (Avv.ti C. Malinconico e M. R. Surano)
c. Antoniazzi e altri (Avv.ti E. Antonini, V. Angiolini,
F. Besostri , E. Martinelli e S. Vacirca) |
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1. Enti locali – Consiglio comunale – Deliberazione
di modifica dello Statuto comunale – Oggetto – Trasferimento
alla giunta comunale delle variazioni o dismissioni di quote
di partecipazione non determinanti ai fini del controllo
della società – Legittimazione del consigliere comunale
all’impugnazione della delibera – Sussiste – Ragioni
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2. Enti locali – Consiglio comunale – Deliberazione
di modifica dello Statuto comunale – Impugnabilità da parte
del consigliere comunale – Non sussiste – Eccezioni
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3. Enti locali - Art. 6, 2° comma, D. L.vo
n.267/2000 – Interpretazione – Deve riferirsi agli organi
diversi da quelli di governo
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4. Enti locali - Art. 4 , 2° comma , della
legge 131/2003 – Interpretazione restrittiva – Conseguenze
–Attribuzioni degli organi di governo - Soggezione alle
previsione ex D. L.vo n. 267/2000
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5. Enti locali - Ripartizione, con specifica
disciplina normativa in sede statutaria, della competenza
tra consiglio e giunta sulle variazioni o dismissioni di
quote di partecipazione societaria – Illegittimità - Ragioni
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1. Sussiste la legittimazione del consigliere
a ricorrere avverso la deliberazione del consiglio che modifica
lo Statuto comunale nella parte riguardante la partecipazione
dell’ente locale a società di capitali. Infatti la modifica
dello statuto che trasferisce alla giunta “le variazioni
o dismissioni di quote di partecipazione non determinanti
ai fini del controllo della società”, incide direttamente
sull’esplicazione del mandato dei singoli consiglieri, che
si vedono annullate con riferimento a tali profili le loro
prerogative di iniziativa, di partecipazione alle sedute
consiliari, di esprimere le loro opinioni nell’ambito dell’organo
collegiale ed esercitare le altre funzioni previste dalla
legge.
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2. Il singolo consigliere, regolarmente invitato
o che comunque ha partecipato alla deliberazione del consiglio
comunale, non può poi impugnarla per asserita lesione delle
proprie prerogative per essere stato l’affare attribuito
alla giunta, nel caso in cui il consiglio abbia ritenuto
di competenza della giunta uno specifico e ben circoscritto
affare. Tale carenza di legittimazione non sussiste invece
nel caso in cui vengono assegnati per il futuro alla giunta
una pluralità di affari genericamente individuati dall’espressione
“le variazioni o dismissioni di quote di partecipazione
non determinanti ai fini del controllo della società”.
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3. L’art. 6, 2° comma, D. L.vo n.267/2000,
alla luce del nuovo riparto di competenze introdotto dalla
l. cst. 3/2001, deve essere interpretato nel senso di attribuire
alla potestà statutaria comunale il potere di specificazione
delle attribuzioni degli organi “diversi” da quelli di governo
(individuati dall’art. 36, comma 1°, D. L.vo n. 267/2000
nel “consiglio, giunta , sindaco”), cioè delle attribuzioni
dei dirigenti in genere, del direttore generale (ove previsto),
degli incaricati a contratto in qualifiche dirigenziali
e dell’organo di revisione.
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4. L’art. 4 , 2° comma , della legge 131/2003,
nella parte in cui precisa che “lo statuto, in armonia con
la Costituzione e con i principi generali in materia di
organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito
dalla legge statale di attuazione dell’art. 11, secondo
comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi
di organizzazione e funzionamento dell’ente, le forme di
controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze
e le forme di partecipazione popolare”, va interpretato
in senso restrittivo, occorrendo privilegiare le attribuzioni
degli organi di governo stabilite dal D. L.vo n. 267/2000
in considerazione della natura secondaria della normativa
statutaria comunale rispetto alle fonti legislative statali
e regionali, salvo le modifiche che dovessero in futuro
intervenire per effetto dell’esercizio della menzionata
delega conferita al Governo dall’art. 2 L. n.131/2003, che
comprende anche la revisione delle disposizioni legislative
sugli enti locali.
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5. Non è consentito all’ente locale ripartire,
con specifica disciplina normativa in sede statutaria, la
competenza tra consiglio e giunta sulle variazioni o dismissioni
di quote di partecipazione societaria. Invero, allo stato
attuale difetta del tutto un potere statutario comunale
di attribuzione di alcune competenze del consiglio alla
giunta, atteso che la disciplina legislativa assegna direttamente
all’organo consiliare le determinazioni sulla partecipazione
dell’ente locale a società di capitali, a prescindere dal
tipo e dall’entità delle stesse, con estensione implicita
anche alle variazioni di quote societarie.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 832/05 REG.DEC.
N.6349 REG:RIC.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n.6349/2004, proposto
dal
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comune di MiLANO, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Malinconico
e Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso il primo
in Roma, Piazza dei Caprettari n.70;
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CONTRO
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I sigg. Alessandro ANTONIAZZI, Emilia
BOSSI, Giuliana CARLINO, Emanuele FIANO, Alberto MATTIOLI,
Giovanni OCCHI, Basilio RIZZO, Marilena ADAMO, Fabrizio
SPIROLAZZI e Valter MOLINARO, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Ezio Antonini, Vittorio Angiolini, Felice Besostri
, Ettore Martinelli e S. Vacirca, con domicilio eletto presso
lo studio di quest’ultimo in Roma, via Flamina, n. 195;
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per la riforma
della sentenza TAR Lombardia, sez. III, n.1622 del 6.5.2004,
con la quale è stato accolto il ricorso proposto dai sigg.
Alessandro Antoniazzi ed altri.
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Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei sigg. Alessandro
Antoniazzi ed altri;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’11.1.2005, relatore il consigliere
Aniello Cerreto ed uditi altresì gli avv.ti M.R. Suriano,
C. Malinconico, E. Antonini, V. Angiolini e F. Besostri,
quest’ultimo difensore presente solo nella fase delle preliminari;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;
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FATTO
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Con l’appello in epigrafe, il comune di Milano
ha fatto presente che il Consiglio comunale, con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti
espresso in due votazioni, aveva approvato con la deliberazione
n.32 del 9.6.2003 la modifica agli artt. 36 e 43 dello Statuto
comunale, ai sensi dell’art. 4, 6° comma, D. L.vo n. 267/2000;
che detta deliberazione, pubblicata nel BUR del 14.7.2003,
era entrata in vigore il 14.8.2003; che avverso tale deliberazione
proponevano ricorso al TAR Lombardia n.10 consiglieri comunali
dell’opposizione nelle persone di Alessandro Antoniazzi
ed altri per l’annullamento di essa nella parte in cui riservava
alla competenza della Giunta comunale “la determinazione
di variazioni o di dismissioni di quote di partecipazioni
non determinanti ai fini del controllo delle società partecipate”;
che il TAR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso
con conseguente annullamento della menzionata delibera contente
le modifiche statutarie.
Hanno dedotto quanto segue:
- IL TAR ha erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità
del ricorso originario per difetto di legittimazione attiva,
atteso che i singoli consiglieri comunali sono legittimati
ad agire per la tutela dello ius ad ufficium esclusivamente
laddove vi sia stata una lesione diretta personale ed attuale
delle proprie prerogative; che tale legittimazione può ammettersi
anche nel caso in cui la lesione possa derivare della compressione
delle competenze del consiglio comunale e che quindi operi
indirettamente sulla posizione del singolo componente, ma
in quest’ultima ipotesi occorre che la lesione delle prorogative
dell’ufficio del singolo consigliere discenda dalla lesione
dell’ufficio dell’intero Consiglio ab extra e non dal collegio
di cui fa parte, dal momento che il contrasto tra il singolo
componente e l’organo collegiale non potrebbe che risolversi
all’interno dell’organo stesso secondo la normale dialettica
maggioranza-opposizione (Cons. di St., sez. V n.358 del
31.1.2001 e n. 2699 del 4.5.2004).;
- il TAR ha ignorato l’eccezione di inammissibilità delle
censure che miravano a dimostrare vizi sulla base della
relazione di accompagnamento delle modifiche statutarie,
ritenendo la non conformità delle modifiche statutarie alla
disciplina legislativa in materia di organi di governo e
di funzioni fondamentali non tanto perchè tale difformità
sussisteva oggettivamente ma perché nella relazione si era
enfatizzato il ruolo delle autonomie locali non tenendo
presente che gli statuti (e le relative modifiche) sono
atti normativi riguardanti l’organizzazione dell’Ente e
le linee fondamentali della sua attività ed in quanto fonti
di diritto vanno interpretati e sindacati non considerando
le opinioni dei loro autori ma per quello che è il loro
valore oggettivo sulla base dei principi interpretativi
delle norme giuridiche di cui all’art. 12 delle “preleggi”;
- contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, vi è assoluta
corrispondenza tra disposizioni di legge e le disposizioni
statutarie, essendosi limitato il Consiglio, nell’esercizio
dei poteri di all’art. 6, 2° comma, D. L.vo n.267/2000,
a specificare le attribuzioni degli organi comunali, chiarendo
il significato di atto fondamentale in ordine all’organizzazione
dei pubblici servizi nel rispetto dei principi di cui al
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, specificazione
che è assegnata espressamente allo Statuto;
- contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, è insussistente
una riserva di legge in tema di riparto di competenze tra
organi comunali, che peraltro sarebbe contrastante con il
potere statutario dei Comuni; né può sostenersi che la ripartizione
delle competenze tra Consiglio e Giunta sia assolutamente
rigida in considerazione di quanto previsto dall’art. 114,
2° comma, Cost.;
- non può condividersi l’assunto del TAR secondo cui l’art.
42, 2° comma, lett. e), D. L.Vo n.267/2000 attribuirebbe
al Consiglio comunale la competenza su ogni decisione in
materia di partecipazione dell’ente locale a società di
capitali, per essere stata compiuta direttamente dalla legge
la definizione della categoria degli atti fondamentali riservati
al consiglio comunale; né gioverebbe in contrario il richiamo
all’art. 6, 2° comma, D. L.vo n. 267/2000, atteso che la
specificazione consentita allo Statuto sarebbe finalizzata
al solo scopo di disciplinare le modalità di esercizio.
In tal modo è stata completamente travisata la lettera della
legge, atteso che l’espressione “partecipazione dell’ente
locale a società di capitali”, che è di stretta interpretazione,
sta ad indicare l’assunzione e la cessione della partecipazione
nella società di capitali, ma non ogni decisione in materia
di partecipazione azionaria del Comune, in adesione a quanto
statuito nella sentenza TAR Campania n.1138/98, confermata
recentemente in appello da Sez. V n. 2699/2004;
-il TAR non ha correttamente inteso le modifiche statutarie,
che fanno riferimento alle partecipazioni determinanti o
meno ai fini del controllo delle società, dovendosi esse
interpretare avendo riguardo alle partecipazioni che conferiscono
un tale controllo sulla base dell’ordinamento generale ed
in particolare dell’art. 2359, 1° comma, c.c., per cui la
cessione di una partecipazione che assicura un’influenza
dominante nell’assemblea ordinaria (anche inferiore alla
maggioranza) è operazione determinate ai fini del controllo
della società e pertanto di competenza del Consiglio comunale;
così come è di competenza del Consiglio la decisione dell’Ente
di acquistare o dismettere la qualità di socio; inoltre
l’attribuzione espressa alla Giunta di competenze in materia
di atti di gestione delle partecipazioni azionarie, che
non hanno valore determinante ai fini del controllo societario,
non esclude il potere di indirizzo e controllo strategico
assegnato al Consiglio comunale;
- la modifica statutaria è conforme all’interpretazione
della legislazione statale vigente espressa dal TAR Campania
con la sentenza n. 1138/98, confermata in appello con la
decisione Sez. V. n.2699/2004.
Costituitisi in giudizio, i sigg. Alessandro Antoniazzi
ed altri hanno richiamato i motivi del ricorso di 1° grado
ed hanno chiesto il rigetto dell’appello.
In vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso
entrambe le parti hanno presentato memoria conclusiva.
L’appellante ha ulteriormente illustrato le doglianze proposte.
Gli appellati hanno a loro volta rilevato quanto segue:
- nella specie la legittimazione al ricorso dei consiglieri
non mette in discussione la volontà collegiale ma il fatto
che essa in modo illegittimo lede la posizione e la garanzia
dovute ai singoli consiglieri in relazione all’esercizio
del proprio ufficio, essendo intervenuta la sottrazione
in via permanente di competenze e poteri nei confronti dell’organo
cui appartengono;
-il TAR ha semplicemente constatato che gli atti impugnati,
per il loro tenore e contenuto obiettivamente considerato,
di cui gli atti preparatori come la relazione di accompagnamento
hanno confermato il significato, hanno modificato lo Statuto
comunale in modo non conforme a legge;
- la modifica statutaria tende a riservare alla Giunta,
con sottrazione all’organo consiliare, le determinazioni
circa le partecipazioni del comune in società di capitali
diverse da quelle che operano nei servizi pubblici locali,
anche quando si tratti di assunzione o dismissione totale
della partecipazione, essendo la riserva al Consiglio circoscritta
alla partecipazione a società di capitali per la gestione
dei servizi pubblici locali; nonchè le decisioni aventi
ad oggetto la variazione o dismissione, anche totale, di
quote di partecipazione non determinanti ai fini del controllo,
di società per azioni operanti nel settore dei servizi pubblici
locali;
- non solo nel campo dei servizi pubblici strettamente inteso,
ma anche in quello delle società di capitali, la partecipazione
del Comune non ha un carattere esclusivamente patrimoniale
ma è funzionale ad un scopo di interesse della collettività
dei cittadini avente rilievo pubblicistico;
- la competenza consiliare stabilita dal comma 2 lett. e)
dell’art.42 D.L.vo n. 267/2000 relativa alla partecipazione
dell’ente locale a società di capitali va interpretata come
competenza a sé e va riferita non solo ai servizi pubblici
locali ma a qualunque tipo di società partecipata, dal momento
che anche tale partecipazione serve al perseguimento di
interessi della collettività dei cittadini;
- non è condivisibile un’interpretazione restrittiva del
comma 2 lett. e) dell’art.42 D.L.vo n. 267/2000, per la
quale la competenza consiliare potrebbe essere riferita
solo all’assunzione e non alla variazione o dismissione,
da parte del Comune, della partecipazione in società di
capitali, atteso che la competenza consiliare non concerne
solo l’assunzione di quote societarie ma anche decisioni
di variazioni e quindi di dismissione che attengano alla
partecipazione dell’ente locale a società di capitali; nel
caso contrario verrebbe meno ogni competenza consiliare
di indirizzo e controllo politico amministrativo consentendosi
allo statuto comunale di vanificare la competenza del Consiglio
sull’assunzione di quote societarie;
- la riserva all’organo di indirizzo della decisone su semplici
variazioni di quote di partecipazione è stabilita d’altronde
anche nell’ambito dell’organizzazione statale;
- la sentenza TAR Campania n. 1138/98 invocata dal Comune
non potrebbe comunque giustificare le modifiche statutarie
contestate in quanto essa si limita a consentire alla Giunta
municipale variazioni irrilevanti delle quote di partecipazione
societaria e nello stesso senso va letta la decisione sez.
V n. 2699/2004.
All’udienza pubblica dell’11.1.2005 il ricorso è stato trattenuto
per la decisione.
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DIRITTO
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1. Con sentenza TAR Lombardia, sez. III,
n.1622 del 6.5.2004 è stato accolto il ricorso proposto
dai sigg. Alessandro Antoniazzi ed altri ( in qualità di
consiglieri del comune di Milano, risultati nell’occasione
dissenzienti, astenuti o assenti) avverso la delibera Consiglio
comunale n. 32 del 9.6.2003 (pubblicata nel BUR del 14.7.2003
ed entrata in vigore il 14.8.2003), con la quale erano state
apportate modifiche agli art. 36, 2° comma, lett. e) e 43,
3° comma, lett. e) dello Statuto comunale, nel senso di
devolvere alla competenza della Giunta comunale “la determinazione
di variazioni o dismissioni di quote di partecipazione non
determinanti ai fini del controllo della società” (art.36,
secondo comma, lett.e) e di attribuire alla competenza dello
stesso organo “la determinazione di variazioni o di dismissioni
di quote di partecipazione non determinanti ai fini del
controllo delle società partecipate che gestiscono servizi
pubblici” (art.43, terzo comma lett.e).
Avverso detta sentenza ha proposto appello il comune di
Milano.
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2. L’appello è infondato.
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2.1. Il Comune ripropone, richiamando in
particolare le decisioni di questa Sezione n.358 del 31.1.2001
e n. 2699 del 4.5.2004, l’eccezione di inammissibilità del
ricorso originario per difetto di legittimazione attiva
di singoli consiglieri comunali, non essendovi stata (a
suo avviso) una lesione diretta, personale ed attuale delle
loro prerogative; che tale legittimazione verrebbe generalmente
consentita nel caso in cui la lesione derivi dalla compressione
delle competenze del consiglio comunale e che quindi operi
indirettamente sulla posizione del singolo componente, ma
in quest’ultima ipotesi occorrerebbe che la lesione delle
prerogative dell’ufficio del singolo consigliere discenda
dalla lesione dell’ufficio dell’intero Consiglio ab extra
e non dal collegio di cui fa parte, dal momento che il contrasto
tra il singolo componente e l’organo collegiale non potrebbe
che risolversi all’interno dell’organo stesso secondo la
normale dialettica maggioranza-opposizione.
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2.1.2. Detto assunto non può essere condiviso
nella parte in cui si sostiene che nella specie non sarebbe
intervenuta alcuna lesione diretta delle prerogative del
consigliere comunale.
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2.1.3. E’ pur vero che in genere la legittimazione
a ricorrere da parte di un componente di organo collegiale
è stata ammessa solo per quelle deliberazioni collegiali
che investano direttamente la sua sfera giuridica o quando
le norme che attengono al procedimento formativo dell’atto
collegiale siano state violate in modo tale che egli non
sia stato posto in condizione di poter svolgere regolarmente
il proprio ufficio (V. le decisioni di questa Sezione n.
1437 del 3.12.1955 e n. 40 del 28.1.1972).
Peraltro, è stato riconosciuto l’interesse del componente
di un organo collegiale ad impugnare un provvedimento di
modifica della composizione dell’organo al fine di tutelarne
il funzionamento nella sua corretta composizione (V. la
decisione di questo Consiglio, sez. VI n. 493 del 15.6.1979).
Parimenti, è stata ammessa l’impugnativa da parte del singolo
componente di una deliberazione collegiale concernente il
regolamento per le adunanze dell’organo collegiale nonostante
che non fossero stati addotti vizi procedimentali della
deliberazione sul regolamento stesso (V. la decisione di
questo Consiglio, sez. VI n. 383 del 25.5.1993).
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2.1.4. Nel caso in esame va innanzitutto
considerato che l’atto impugnato (modifiche allo Statuto
comunale) ha carattere normativo ed in quanto tale viene
a disciplinare in astratto ed in generale il riparto di
competenza tra il Consiglio e la Giunta municipale con riferimento
alla “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.
Lo statuto comunale nel testo precedente prevedeva la competenza
esclusiva dell’organo consiliare per la “ partecipazione
a società di capitali”, mentre a seguito delle modifiche
sono state trasferite alla Giunta “le variazioni o dismissioni
di quote di partecipazione non determinanti ai fini del
controllo della società”.
In sostanza, tale modifica viene ad incidere direttamente
sull’esplicazione del mandato dei singoli consiglieri, che
si vedono annullate con riferimento a tali argomenti le
loro prerogative di iniziativa, di partecipazione alle sedute
consiliari, di esprimere le loro opinioni nell’ambito dell’organo
collegiale ed esercitare le altre funzioni previste dalla
legge.
Né può sostenersi che il singolo consigliere è stato regolarmente
invitato o comunque ha regolarmente partecipato alla deliberazione
del consiglio comunale, per cui non potrebbe poi impugnarla
per asserita lesione delle proprie prerogative per essere
stato l’affare attribuito alla Giunta, venendosi altrimenti
a consentire al singolo componente di contestare la volontà
della maggioranza regolarmente formatasi anche con l’apporto
della minoranza (V. la decisione di questa Sezione n. 340
del 13.6.1953 e TAR Campania, sez. 1°, n. 7203 del 18.11.2002).Tale
rilievo può valere nel caso in cui il consiglio abbia ritenuto
di competenza della giunta uno specifico e ben circoscritto
affare (in ordine alla cui deliberazione siano state comunque
assicurate le prerogative del consigliere comunale), ma
non nell’ipotesi in esame nella quale vengono assegnati
per il futuro alla giunta una pluralità di affari genericamente
individuati dall’espressione “le variazioni o dismissioni
di quote di partecipazione non determinanti ai fini del
controllo della società”. In quest’ultima ipotesi le prerogative
di consigliere vengono ad essere in ogni caso conculcate,
non potendosi prevedere le concrete ipotesi che potranno
essere trattate a tempo indeterminato dalla Giunta, su ciascuna
delle quali non ha potuto svolgere in concreto il proprio
ufficio (V., per un caso analogo, TAR Calabria n.2085 del
13.12.2001) .
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2.1.5. Non sono pertinenti le decisioni di
questa Sezione n. 358 del 31.1.2001e n. 2699 del 4.5.2004,
in quanto concernenti non solo atti della giunta e non dell’organo
consiliare ma anche provvedimenti concreti della giunta.
In particolare, nel primo caso si trattava dell’impugnativa
di una delibera di Giunta comunale su un argomento ritenuto
di competenza del Consiglio, nel qual caso il consigliere
comunale è stato considerato privo di legittimazione a ricorrere,
in quanto il contrasto non concernerebbe in modo diretto
il consigliere ma il consesso del quale faceva parte (ma.,
in senso contrario, V. TAR Puglia, Lecce, sez. 2° n. 317
del 16.1.2004); nel secondo caso poi il difetto di legittimazione
ha riguardato un consigliere di un Ente (Provincia) che
aveva contestato una deliberazione di altro Ente (Comune)
per aver la giunta municipale invaso in un affare concreto
le competenze del consiglio comunale.
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2.2. Nel merito, la questione da decidere
consiste nello stabilire la legittimità o meno delle modifiche
statutarie, che attribuiscono alla Giunta le determinazioni
su“ variazioni o dismissioni di quote di partecipazione
in società di capitali non determinanti ai fini del controllo
della società” e su “variazioni o dismissioni di quote di
partecipazione non determinanti ai fini del controllo delle
società partecipate che gestiscono sevizi pubblici”.
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2.2.1. Il TAR ha ritenuto tali modifiche
illegittime, sul presupposto che l’art. 117 , 2° comma,
della Costituzione (nel testo sostituito dall’art. 3 L.
cost. 18.10.2001 n.3) ha riservato alla legislazione esclusiva
dello Stato, tra l’altro, la materia relativa alla “legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane”, e che nella stessa
direzione si muove l’art. 4 L. 5.6.2003 n.131 (disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18.10.2001, n.3), per aver conferito
agli statuti una posizione di secondarietà rispetto alla
legge statale in materia di organizzazione pubblica. Con
la conseguenza, ad avviso del TAR, che l’art. 42, 2° comma
lett. e, D. L.vo 18.8.2000 n.267, come modificato dall’art.
36,comma 12°, L. 28.12.2001 n. 448 ha riservato alla competenza
esclusiva dell’organo consiliare ogni determinazione circa
la partecipazione comunale in società di capitali, senza
alcuna limitazione e con la precisazione, contenuta nella
parte finale della norma, che le deliberazioni in ordine
agli argomenti enumerati nella disposizione non possono
essere adottate nemmeno in via d’urgenza da altri organi
del Comune (salvo quelle attinenti a variazioni di bilancio
da parte della Giunta). Ha precisato, infine, che il nuovo
sistema di riparto di competenze tra Giunta e Consiglio
è retto dal principio secondo cui l’organo elettivo è chiamato
ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di
rilievo generale, che si traducono negli atti fondamentali,
tassativamente elencarti nell’art. 42 D. L.vo n. 267/2000
e che in tale quadro la definizione della categoria degli
atti fondamentali riservati alla competenza del Consiglio
comunale è compiuta direttamente dalla legge e non possa
essere oggetto di interventi manipolativi medianti atti
aventi natura amministrativa, per cui tutti gli atti che
compongono il catalogo delle attribuzioni consiliari, tra
cui la partecipazione -in qualsiasi forma e misura- dell’ente
locale nelle società di capitali, sono per definizione fondamentali,
senza che in proposito possa predicarsene l’ascrizione ad
una diversa categoria in applicazione di un criterio finalistico
fondato sulla non incidenza della dismissione sul controllo
della società.
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2.2.2. Il Comune, a sua volta, dopo aver
rilevato che il TAR si era fatto fuorviare dall’intenzione
avuta da coloro che avevano predisposto i lavori preparatori
delle modifiche statutarie e che comunque non aveva correttamente
inteso il contenuto di tali modifiche, ha precisato che
vi è assoluta corrispondenza tra le disposizioni di legge
e le disposizioni statutarie, essendosi limitato il Consiglio,
nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 6, 2° comma, D.
L.vo n.267/2000, a specificare le attribuzioni degli organi
comunali, chiarendo il significato di atto fondamentale
in ordine all’organizzazione dei pubblici servizi nel rispetto
dei principi di cui al T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali, specificazione che è assegnata espressamente
allo Statuto; che inoltre è insussistente una riserva di
legge in tema di riparto di competenze tra organi comunali,
che peraltro sarebbe contrastante con il potere statutario
dei Comuni; né può sostenersi che la ripartizione delle
competenze tra Consiglio e Giunta sia assolutamente rigida
in considerazione del potere statutario previsto dall’art.
114, 2° comma, Cost.; che l’attribuzione espressa alla Giunta
di competenze in materia di atti di gestione delle partecipazioni
azionarie, che non hanno valore determinante ai fini del
controllo societario, non esclude il potere di indirizzo
e controllo strategico assegnato al Consiglio comunale;
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2.3. Le doglianze del Comune non possono
essere accolte, secondo quanto appresso precisato.
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2.3.1. Occorre innanzitutto inquadrare la
questione da un punto di vista costituzionale, prendendo
in considerazione, per quanto interessa, gli artt. 114 e
117 Cost. nel testo attuale.
E’ pur vero secondo quanto evidenziato dal Comune che l’art.
114, 2° comma, Cost. consacra l’autonomia degli enti locali,
con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi
fissati dalla Costituzione, ma poi l’art. 117 Cost., nel
ripartire la competenza legislativa tra Stato e Regioni,
attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia
“legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
dei Comuni, Province e Città metropolitane”.
Con la conseguenza che la determinazione degli organi di
governo dei Comuni, con le connesse sfere di competenza,
appartiene in via esclusiva alla legislazione statale, tanto
è vero che tra i criteri per la delega al Governo per la
revisione delle disposizioni in materia di enti locali per
adeguarle alla legge costituzionale n. 3/2001 (delega da
esercitare entro il 31.12.2005) è stato inserito quello
per la “valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare
dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane”
(art. 2 L. n.131/2003 e successive modificazioni).
In tale quadro costituzionale, va correttamente interpretato
l’art. 6, 2° comma, D. L.vo n.267/2000, che a proposito
degli statuti comunali e provinciali, statuisce, per quanto
interessa, che “lo statuto, nell’ambito dei principi fissati
dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali
dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica
le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio”.
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2.3.2. Pertanto, tenendo anche conto di quanto
ritenuto dalla Corte cost. nella sentenza n. 17 del 16.1.2004,
punto 6.2 della motivazione (sia pure con riferimento alla
competenza legislativa regionale), nell’ambito del potere
statutario comunale sulle norme fondamentali dell’organizzazione
dell’ente ed in particolare sulla specificazione delle attribuzioni
degli organi occorre enucleare la competenza esclusiva dello
Stato in materia di organi di governo, e connesse sfere
di competenza, che evidentemente non può essere autonomamente
disciplinata dal comune neppure in sede statutaria in mancanza
di un una norma legislativa statale che ne delimiti l’intervento
integrativo. Per cui il potere di specificazione delle attribuzioni
degli organi, genericamente rimesso alla potestà statutaria
comunale, in considerazione della preferenza per un’interpretazione
della norma costituzionalmente orientata, non può che riferirsi
agli organi comunali “diversi” da quelli di governo (individuati
dall’art. 36, comma 1°, D. L.vo n. 267/2000 nel “consiglio,
giunta , sindaco”) e cioè ai dirigenti in genere, al direttore
generale (ove previsto), agli incaricati a contratto in
qualifiche dirigenziali ed all’organo di revisione.
Sul punto pertanto va integrata la motivazione della sentenza
del TAR per aver ritenuto che il potere statutario di specificazione
delle attribuzioni degli organi comunali riguardasse in
generale le modalità di esercizio delle funzioni, senza
distinguere tra gli organi comunali di governo e gli altri
organi dell’ente, dovendosi invece il potere di specificazione
attualmente riferire solo agli organi comunali diversi da
quelli di governo, salvo la facoltà di disciplinare procedure
e forme di collaborazione fra i diversi organi di governo
(V. Corte cost. n. 379 del 6.12.2004, punto 9 della motivazione,
sia pure con riferimento agli organi regionali).
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2.3.3. La conclusione di cui sopra è coerente
pure con la L.5.6.2003 n.131, applicabile ratione temporis
alla fattispecie in esame, in quanto entrata in vigore l’11.6.2003
e quindi prima dell’efficacia delle contestate modifiche
statutarie, intervenuta il 14.8.2003.
Invero, l’art. 4 , 2° comma , della suddetta legge, nella
parte in cui precisa che “lo statuto, in armonia con la
Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione
pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale
di attuazione dell’art. 11, secondo comma, lettera p) della
Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e
funzionamento dell’ente, le forme di controllo, anche sostitutivo,
nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione
popolare”, va comunque interpretato in senso restrittivo,
occorrendo allo stato privilegiare le attribuzioni degli
organi di governo stabilite dal D. L.vo n. 267/2000 in considerazione
della natura secondaria della normativa statutaria comunale
rispetto alle fonti legislative statali e regionali (V.
la decisione di questa Sezione n. 2750 del 20.5.2003; Cass.,
sez. trib., n.10787 del 7.6.2004 e Cass. Sez. 1°, n.16984
del 26.8.2004), salvo le modifiche che dovessero in futuro
intervenire per effetto dell’esercizio della menzionata
delega conferita al Governo dall’art. 2 L. n.131/2003, che
comprende anche la revisione delle disposizioni legislative
sugli enti locali .
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2.3.4. Nel riferito contesto costituzionale
e legislativo, si può procedere all’esame dell’art. 42,
comma 2°, lett. e), D. L.vo n. 267/2000 che attribuisce
alla competenza del consiglio comunale, enumerandolo tra
gli atti fondamentali, la “partecipazione dell’ente locale
a società di capitali”.
Il contrasto sostanziale tra le parti può essere così sintetizzato:
-ad avviso del Comune l’espressione “partecipazione dell’ente
locale a società di capitali” starebbe ad indicare l’assunzione
e la cessione della partecipazione nella società di capitali,
ma non ogni decisione in materia di partecipazione azionaria
del Comune, per cui sarebbero pienamente legittime le contestate
modifiche statutarie in adesione a quanto statuito nella
sentenza TAR Campania, sez. 1°, n n.1138 del 9.4.1998, confermata
recentemente in appello da questa Sezione con la decisione
n. 2699 del 4.5.2004.
-secondo gli appellati, la competenza consiliare non concernerebbe
solo l’assunzione di quote societarie ma anche le determinazioni
di variazioni e quindi di dismissione che attengano alla
partecipazione dell’ente locale a società di capitali, venendo
meno nel caso contrario ogni competenza consiliare di indirizzo
e controllo politico amministrativo in quanto verrebbe consentito
allo statuto comunale di vanificare la competenza del Consiglio
sull’assunzione di quote societarie.
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2.3.5. Il Collegio ritiene che debba essere
condivisa la tesi degli appellati, sia pure con alcune puntualizzazioni.
E’ pur vero che sulla base del nuovo criterio di riparto
di competenze tra consiglio comunale e giunta, l’organo
elettivo è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici
ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono
in atti fondamentali, tassativamente elencati nell’art.
42 D. L.vo n. 267/2000, mentre la giunta municipale (v.
artt. 48 e 107 del medesimo decreto) ha una competenza residuale
in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge
al consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste
dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o di altri organi
di decentramento (V. la decisione di questa Sezione n.1247
del del 5.3.2001, sia pure con riferimento alle analoghe
disposizioni di cui agli artt. 32 e 36 L. 8.6.1990 n. 142).
Ma ciò non comporta che l’atto fondamentale di competenza
del consiglio comunale, come individuato nella relativa
disposizione legislativa, debba essere inteso in senso restrittivo
sulla base del senso letterale, dovendosi comunque tener
conto della ricostruzione logico-sistematica delle attribuzioni
consiliari (V., sulla preferenza per tale criterio, anche
se poi le conclusioni concrete sono divergenti, la decisione
di questa Sezione n.424 del 30.4.1997; le sentenze TAR Puglia,
Lecce, n. 317 del 16.1.2004 e TAR Campania, sez. 1°, n.
1138 del 9.4.1998).
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2.3.7. Occorre a quest’ultimo riguardo considerare
che sono attribuiti in via esclusiva all’organo consiliare
tutti gli atti che concernono gli aspetti economico-finanziari
dell’ente locale, tra cui i programmi; piani finanziari;
bilanci e istituzione dei tributi locali; disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi; spese
che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;contrazione
di mutui ; acquisti e alienazioni immobiliari e relative
permute, appalti e concessioni (sia pure in quest’ultime
due ipotesi solo nel caso in cui non sia espressamente previsto
in atti fondamentali del consiglio comunale), come peraltro
confermato nel nuovo art. 36 dello statuto comunale in esame.
Ne discende che sarebbe inverosimile da una parte prevedere
una determinazione consiliare per la contrazione dei mutui
e per gli acquisti e le alienazioni immobiliari e relative
permute (che potrebbero ammontare anche a poche miglia di
euro ed essere irrilevanti dal punto di vista del perseguimento
degli interessi locali) e dall’altra consentire alla giunta,
sulla base della modifica statutaria, la scelta delle società
di capitali su cui effettuare interventi di variazioni di
quote societarie, con la determinazione dell’entità di tali
variazioni, e perciò anche se di notevole entità economica
e di grande rilievo per la comunità locale.
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2.3.8. Né appare plausibile, allo stato attuale
della legislazione statale sugli organi di governo degli
enti locali, distinguere tra assunzione o dismissione della
qualità di socio della società di capitali e variazioni
della relativa quota societaria (anche se non determinante
ai fini del controllo sulla società) in quanto, in mancanza
di specificazioni legislative, una variazione della partecipazione
societaria altro non rappresenta che una nuova determinazione
di partecipazione con una diversa quota societaria.
Per cui, certamente si può concordare con quanto asserito
dal TAR Campania nella menzionata sentenza n. 1138/98 (invocata
anche dal Comune e tenuta presente nella predisposizione
dei lavori preparatori della riforma statutaria), nella
parte in cui ritiene l’espressione “partecipazione dell’ente
locale a società di capitali” riferita, in primo luogo,
all’acquisizione di una partecipazione societaria con estensione
ovviamente al contrarius actus e cioè alla dismissione totale
di tale partecipazione. Invece, tale sentenza non può essere
seguita nel punto in cui, con riferimento alla variazione
della partecipazione societaria, esclude entrambe le tesi
estreme: sia quella che riserverebbe all’organo consiliare
la deliberazione in ordine ad ogni variazione della partecipazione,
in quanto invasiva della competenza gestionale affidata
alla giunta; sia l’altra che escluderebbe la competenza
del consiglio per ogni variazione della quota azionaria,
in quanto verrebbe a sminuire il suo ruolo di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo sull’ente. Per cui,
conclude nel senso di ammettere la competenza del consiglio
non solo per la dismissione totale ma anche per quella che,
sebbene parziale, renderebbe irrilevante la partecipazione
dell’ente in vista degli obiettivi per i quali è consentita
una partecipazione dell’ente locale in una società di capitali,
salvo poi a determinare in concreto quando una partecipazione
perderebbe tale rilevanza.
Detta conclusione del TAR (confermata in appello con la
decisione di questa Sezione n. 2699 del 4.5.2004), concernente
peraltro un’ipotesi diversa da quella in esame, essendo
allora in contestazione un concreto provvedimento della
giunta di dismissione parziale di una partecipazione societaria
minoritaria, non può comunque essere valorizzata al punto
di consentire all’ente locale di ripartire, con specifica
disciplina normativa in sede statutaria, la competenza tra
consiglio e giunta sulle variazioni o dismissioni di quote
di partecipazione societaria.
Invero, allo stato difetta del tutto un potere statutario
comunale di attribuzione di alcune competenze del consiglio
alla giunta, atteso che la disciplina legislativa assegna
direttamente all’organo consiliare, tra l’altro, le determinazioni
sulla partecipazione dell’ente locale a società di capitali,
a prescindere dal tipo e dall’entità delle stesse, con estensione
implicita anche alle variazioni di quote societarie.
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2.3.9. D’altra parte, la modifica statutaria
in esame, anche se integrabile con l’art. 2359 c.c. secondo
quanto rilevato dal Comune, affiderebbe comunque alla giunta,
sia pure nell’ipotesi in cui non venga alterata formalmente
la posizione di controllo dell’ente locale, un notevole
potere di scelta delle società di capitali su cui variare
la partecipazione, aspetto che è particolarmente delicato
per i comuni di grandi dimensioni in relazione alle diverse
partecipazioni societarie da essi detenute (V., per le dismissioni
di partecipazioni statali in società per azioni, le cautele
previste dall’art. 66 L. 23.12.1999 n. 488), con ampia facoltà
di incidere in modo autonomo su posizioni di controllo sostanziale
(ad es. sulla base di patti parasociali, sui quali V. Cass.
sez. 1°, n.14865 del 23.11.2001 ed art. 122 D. L.vo 24.2.1998
n. 58 e successive modificazioni) o sulla qualifica di società
a prevalente capitale pubblico o a capitale interamente
pubblico con riferimento all’insieme degli enti pubblici
partecipanti (V. art. 113 e 113 bis D. L.vo n. 267/2000
e successive modificazioni), il che collide evidentemente
con gli ampi poteri attribuiti dalla legislazione statale
al consiglio sugli aspetti economico-finanziari dell’ente
locale, come precisato al punto 2.3.7.
Nè vale sostenere da parte dell’appellante che la modifica
statutaria non escluderebbe il potere di indirizzo e controllo
strategico assegnato al consiglio comunale, in quanto eventuali
indirizzi di carattere generale non potrebbero ridimensionare
le nuove attribuzioni conferite alla giunta, occorrendo
invece allo scopo un preciso atto del consiglio sulle iniziative
da assumere su una specifica partecipazione societaria (criteri,
tempi e modi della variazione di una determinata quota di
partecipazione societaria), considerato che la competenza
della giunta in tale settore non è stata condizionata ad
un atto del genere, che avrebbe dovuto essere invece espressamente
previsto (arg. ex art. 42, 2° comma, lett. h) ed f) , D.
Lvo n.267/2000) al fine di rendere attuativo il suo l’intervento.
Aspetto quest’ultimo che non è stato approfondito dalla
sentenza appellata, per cui la relativa motivazione va integrata
anche su tale punto.
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3. Per quanto considerato l’appello deve
essere respinto, con integrazione della motivazione della
sentenza del TAR.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del presente grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe,
con integrazione della motivazione della sentenza del TAR.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
dell’11.1.2005, con l’intervento dei Signori:
Pres. Sergio Santoro
Cons. Giuseppe Farina
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Cesare Lamberti
Cons. Aniello Cerreto Est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3 marzo 2005
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
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