| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 1 marzo 2005 n. 826
Pres. Varrone, est. Minicone
Ricorsi riuniti:
Enterprise Digital Architects S.p.a. (Avv. F. Cardarelli)
c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv.
Stato), Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. (Avv.
S. Vinti), Finsiel S.p.a. (Avv.ti F. Lattanzi e F. Satta),
Unisys S.p.a.(Avv.ti A. Clarizia e A. Bianchi), Consedin
S.p.a. (Avv. A. Sinagra); Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (Avv. Stato) c. Unisys Italia S.p.a. (Avv.ti A.
Clarizia e A. Bianchi), Consedin S.p.a. (Avv. Sinagra),
Enterprise Digital Architects S.p.a. (Avv. F. Cardarelli),
Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. (Avv. S. Vinti),
Finsiel S.p.a. (Avv.ti F. Lattanzi e F. Satta); |
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1. Processo amministrativo – Giudizio in
sede d’appello – Dichiarazione di rinuncia agli atti del
giudizio – Interpretazione – Effetti
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Bando – Previsione della indicazione, a pena d’esclusione,
in sede di offerta economica della ripartizione dei corrispettivi
tra i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese
– Non è immediatamente lesiva – Conseguenze – Impugnabilità
autonoma – Non sussiste
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3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Bando – Previsione della indicazione, a pena d’esclusione,
in sede di offerta economica della ripartizione dei corrispettivi
tra i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese
– Legittimità - Ragioni
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1. In secondo grado, la dichiarazione di
rinuncia agli atti del giudizio del soggetto, appellato
vittorioso in primo grado, non produce effetti in relazione
alla procedibilità degli appelli. Infatti una rinuncia “generica”,
che non si riferisce né agli effetti favorevoli della sentenza
di primo grado, né agli atti del giudizio di primo grado,
deve piuttosto essere interpretata nel senso di non volersi
avvalere dell’esito, eventualmente favorevole, dell’appello.
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2. In tema di gare d’appalto, la clausola
del bando che prescrive, a pena di esclusione, l’indicazione
in sede di offerta economica della ripartizione dei corrispettivi
tra i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese,
non è immediatamente lesiva dell’interesse dei partecipanti,
e di conseguenza non è immediatamente impugnabile, se non
con l’atto che ne faccia applicazione.
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3. È legittima la clausola del bando che
prescrive, a pena di esclusione, l’indicazione in sede di
offerta economica della ripartizione dei corrispettivi tra
i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese. Infatti
tale prescrizione assolve alla duplice funzione di garantire
che l’offerta economica sia il risultato di una seria ponderazione
di tutti gli elementi che hanno concorso a formarla, con
riguardo a ciascuna delle imprese partecipanti, e di prestabilire
i parametri per una corretta verifica di eventuali anomalie
dell’offerta stessa.
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