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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 1 marzo 2005 n. 826
Pres. Varrone, est. Minicone
Ricorsi riuniti:
Enterprise Digital Architects S.p.a. (Avv. F. Cardarelli) c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv. Stato), Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. (Avv. S. Vinti), Finsiel S.p.a. (Avv.ti F. Lattanzi e F. Satta), Unisys S.p.a.(Avv.ti A. Clarizia e A. Bianchi), Consedin S.p.a. (Avv. A. Sinagra); Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv. Stato) c. Unisys Italia S.p.a. (Avv.ti A. Clarizia e A. Bianchi), Consedin S.p.a. (Avv. Sinagra), Enterprise Digital Architects S.p.a. (Avv. F. Cardarelli), Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. (Avv. S. Vinti), Finsiel S.p.a. (Avv.ti F. Lattanzi e F. Satta);


1. Processo amministrativo – Giudizio in sede d’appello – Dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio – Interpretazione – Effetti

 

2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando – Previsione della indicazione, a pena d’esclusione, in sede di offerta economica della ripartizione dei corrispettivi tra i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese – Non è immediatamente lesiva – Conseguenze – Impugnabilità autonoma – Non sussiste

 

3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando – Previsione della indicazione, a pena d’esclusione, in sede di offerta economica della ripartizione dei corrispettivi tra i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese – Legittimità - Ragioni

1. In secondo grado, la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio del soggetto, appellato vittorioso in primo grado, non produce effetti in relazione alla procedibilità degli appelli. Infatti una rinuncia “generica”, che non si riferisce né agli effetti favorevoli della sentenza di primo grado, né agli atti del giudizio di primo grado, deve piuttosto essere interpretata nel senso di non volersi avvalere dell’esito, eventualmente favorevole, dell’appello.

 

2. In tema di gare d’appalto, la clausola del bando che prescrive, a pena di esclusione, l’indicazione in sede di offerta economica della ripartizione dei corrispettivi tra i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese, non è immediatamente lesiva dell’interesse dei partecipanti, e di conseguenza non è immediatamente impugnabile, se non con l’atto che ne faccia applicazione.

 

3. È legittima la clausola del bando che prescrive, a pena di esclusione, l’indicazione in sede di offerta economica della ripartizione dei corrispettivi tra i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese. Infatti tale prescrizione assolve alla duplice funzione di garantire che l’offerta economica sia il risultato di una seria ponderazione di tutti gli elementi che hanno concorso a formarla, con riguardo a ciascuna delle imprese partecipanti, e di prestabilire i parametri per una corretta verifica di eventuali anomalie dell’offerta stessa.


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